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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 152

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La presente legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

Art. 2.
(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è redatto, con cadenza triennale, un Piano nazionale di interventi.
  2. Il Piano nazionale di cui al comma 1, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi:

   a) per favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione femminile;

   b) per promuovere il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale, basata su un modello gestionale in cui sia rilevante l'apporto del lavoro e nel quale il reddito derivi anche da un complesso di attività connesse a quelle agricole, con specifico riguardo alle esigenze di sviluppo e riqualificazione socio-economica delle aree rurali;

   c) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di premialità utilizzabili nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

   d) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché per garantire la conciliazione Pag. 153 dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, di asili aziendali nelle imprese ittiche, di welfare aziendale e di servizi di sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

   e) per promuovere, in riferimento al lavoro femminile in agricoltura, reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza di genere, anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali;

   f) per promuovere, nei luoghi di lavoro, azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;

   g) per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0, anche con modalità telematiche e a carattere individuale, ove occorra prevedendo la collaborazione con università, con istituti ed enti agrari;

   h) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

   i) per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, entro un'ottica multifunzionale, delle strutture agrituristiche, consentendo l'utilizzo di quest'ultime per attività prescolastiche e post scolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 24 in materia di agricoltura sociale;

   l) per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, con particolare attenzione all'impiego di donne immigrate;

   m) per promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, in particolare prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;

   n) per favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;

   o) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13; del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

   p) per promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 in materia di parità di trattamento tra uomini e le donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo;

   q) per garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Pag. 154 di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di adozione del Piano di cui al comma 1, in modo da assicurarne il coordinamento con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e con gli atti di programmazione di competenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano, predisposto dall'ufficio di cui all'articolo 3 con il supporto dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo.
  4. Per l'attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.

Art. 3.
(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. L'ufficio di cui al comma 1, che coordina la propria attività con quella del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:

   a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

   c) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

   d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per Pag. 155garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

   f) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2.

  3. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 4.
(Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) quale sede permanente cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998. La composizione dell'ONILFA è integrata con un rappresentante dell'ISMEA ed uno del CREA. Il Ministro delle politiche agricole può, con propri provvedimenti, integrarne ulteriormente la composizione.
  2. All'ONILFA sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

   a) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad avviare politiche attive volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, comprese le attività formative, fornendo indicazioni in relazione a specifiche problematiche;

   b) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attuare e a diffondere politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

   c) svolgere un ruolo di stimolo e di supporto all'azione del Governo, in sinergia con gli analoghi organismi istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell'ambito della programmazione 2021-2027;

   d) costituire un punto di contatto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, anche per il suo tramite, con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, provvedendo altresì alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili in materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell'Unione europea e regionali competenti;

   e) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale telematico, costantemente aggiornato, che renda disponibili per le aspiranti imprenditrici agricole informazioni relative alla normativa vigente in materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo, istruzioni per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, e che consenta alle imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;

   f) redigere un rapporto annuale per il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e il Ministro per le pari opportunità Pag. 156 e la famiglia sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura;

   g) collaborare con le università e i centri di ricerca ai fini dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

   h) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i cluster dei settori delle green e blu economy al fine di sviluppare percorsi di formazione per agevolare l'inserimento delle figure femminili specializzate nell'intera economia agricola e della pesca con particolare riferimento alle sfide climatiche e dell'economia circolare;

   i) partecipare alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di cui all'articolo 2.

  3. L'ONILFA si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  4. Fanno parte dell'Osservatorio anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso collabora la Cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  5. I componenti dell'Osservatorio svolgono la propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni.
  6. Al funzionamento dell'ONILFA si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni provvedono a individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.

Art. 5.
(Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la parola: «giovanile» sono inserite le seguenti: «e femminile».
  2. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».
  3. Al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare. Pag. 157
  5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.
(Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Gli enti e le società di cui al primo periodo provvedono a dare attuazione alle disposizioni del predetto decreto entro dodici mesi dalla sua emanazione.
  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in conformità ai seguenti criteri:

   a) per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, prevedere che il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2 del medesimo regolamento sia sempre assicurato, sopprimendo il limite dei tre mandati consecutivi;

   b) per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 4, prevedere che i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente.

  3. Al comma 17-bis dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal primo periodo, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dal presente comma».
  4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è inserita la seguente: «b-bis) sia retto da uno statuto che preveda, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla presente lettera, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Lo statuto, inoltre, deve disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dalla presente lettera».
  5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per tre mandati consecutivi» sono soppresse.

Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)

  1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita Pag. 158dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.
  3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura)

  1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura.

Art. 9.
(Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura)

  1. Il fondo rotativo di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'attuazione delle disposizioni dei commi 504 e 505 del medesimo articolo 1, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo previste dal comma 1.

Art. 10.
(Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca)

  1. Al fine favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca, destinato alla realizzazione di studi di genere nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità di cui al medesimo Fondo.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 11.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 32.300.000 Pag. 159euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 10.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adeguare la normativa nazionale vigente in materia di mangimi al Regolamento (UE) 2019/4, al fine di assicurare un miglioramento del livello di conformità dei mangimi medicati, degli standard produttivi e igienici, di garantire maggiore sicurezza della salute umana e degli animali, nonché contrastare il commercio illegale e i prodotti non conformi, semplificando, altresì, le procedure autorizzative ed eliminando processi e vincoli vigenti obsoleti, che generano confusioni sul piano applicativo sia negli operatori che nelle autorità competenti coinvolte nei controlli, e non in linea con quanto previsto dal medesimo Regolamento;.
10.3. Dall'Osso, Pettarin, Cosimo Sibilia.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adottare misure adeguate per fornire indicazioni alle piccole e medie imprese (PMI) sul rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento;.
10.1. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;.
10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e di un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedimentali.
12.1. Pettarin, Dall'Osso.

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ALLEGATO 3

5-06964 Gadda: Iniziative urgenti, anche normative, in materia di restrizioni all'immissione di fauna alloctona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  la tematica rappresentata afferisce alla competenza primaria del Ministero della transizione ecologica, per cui rispondo in base agli elementi dallo stesso forniti.
  Giova innanzitutto evidenziare che i limiti alle immissioni di specie ittiche non autoctone derivano dal DPR 357/1997, avendo il decreto direttoriale del 2 aprile 2020, richiamato dall'interrogante, un carattere meramente applicativo.
  In particolare, l'articolo 12 del DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 102/2019, introduce una possibilità di deroga al precedente divieto assoluto di inserimento e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
  Tale deroga può essere richiesta per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali.
  La condizione imprescindibile è che essa non produca alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, in piena conformità a quanto prescritto dall'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE.
  Per approfondire e chiarire i contenuti del citato Decreto direttoriale, il Ministero della transizione ecologica ha istituito un tavolo tecnico costituito dai Ministeri della salute, delle politiche agricole, dalle regioni e province autonome e da ISPRA.
  Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico l'ISPRA, avvalendosi del supporto dell'AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, ha redatto una lista delle sole specie di interesse alieutico delle acque dolci italiane, rispondenti alla definizione di autoctonia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o-quinquies del D.P.R. 357/97.
  La lista è stata poi trasmessa alle Amministrazioni delle regioni e province autonome con una circolare meramente esplicativa e potrà essere soggetta a revisioni per i frequenti cambiamenti tassonomici e nomenclaturali delle specie ittiche che rendono il quadro scientifico estremamente dinamico.
  Ciò premesso, è bene ricordare che, in base all'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 357/97, si definisce «autoctona» una popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano, mentre è definita «non autoctona» quella popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana. Appare quindi superfluo fissare per decreto una lista delle specie autoctone.
  Per quanto di competenza, ci riserviamo di effettuare ogni eventuale opportuno approfondimento, con particolare riguardo alla sostenibilità economica e sociale delle suddette misure, qualora sussistano possibili risvolti di interesse nell'ambito della pesca marittima.

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ALLEGATO 4

5-06965 Incerti: Iniziative urgenti per la revisione del prezzo del latte alla stalla.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati,
  il tema dell'equa remunerazione dei produttori di latte è una problematica di primo interesse per il Ministero, che si sta adoperando, in diverse sedi, a favore di un rapido e concreto accordo tra i diversi operatori della filiera.
  Consapevoli che nell'ambito della filiera alimentare insistono differenze sostanziali dal punto di vista del potere contrattuale fra i diversi operatori e che l'anello debole è rappresentato proprio dai produttori agricoli e dagli allevatori, ci siamo fortemente battuti in sede europea affinché la stessa attenzione fosse trasfusa in ambito comunitario.
  Ancora oggi gli allevatori risentono degli effetti negativi della maggiore offerta nazionale di latte e dell'aumento dei costi di produzione, provocato dalla spinta inflazionistica che ormai da diversi mesi sta interessando i prezzi internazionali delle materie prime per l'alimentazione bovina.
  Con grande soddisfazione abbiamo quindi accolto l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il cui recepimento è in fase di ultimazione.
  In tale contesto, particolarmente rilevante è il divieto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/633, a mente del quale la fissazione, da parte dell'acquirente, di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile di ISMEA, rileva ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di imporre ai produttori clausole contrattuali eccessivamente gravose. Sul rispetto di tale previsione e sull'applicazione delle relative sanzioni vigilerà l'Ispettorato Centrale della Qualità e della Repressione Frodi, cui è stata attribuita la competenza esclusiva sulla materia delle pratiche commerciali sleali.
  La norma appena citata e, in generale, l'intero impianto normativo di contrasto alle pratiche sleali offrirà agli operatori agricoli una piena tutela, diretta a rafforzare il proprio potere contrattuale e a strappare, in questa nuova posizione rafforzata, corrispettivi più vantaggiosi per la cessione dei propri prodotti.
  Informo che il testo finale del provvedimento, recepite gran parte delle condizioni pervenute dalle Commissioni parlamentari competenti, è ormai pronto per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, che avverrà nella prossima seduta utile.
  Siamo fermamente convinti che per risolvere i problemi di settore sia necessario un approccio condiviso, mediante la partecipazione di tutti gli operatori interessati per ricercare una strategia comune e gli strumenti utili a perseguirla.
  Ed è per tali ragioni che, anche in questi ultimi giorni, è proseguito il confronto con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle cooperative, dell'industria e della grande distribuzione organizzata.
  Stiamo chiedendo alla filiera un grande gesto di corresponsabilità per garantire, nel rispetto delle regole di mercato, un aumento del prezzo riconosciuto alla stalla che permetta ai produttori di superare questa difficile congiuntura, mediante la distribuzione del sostegno tra i diversi soggetti della filiera lattiero casearia.
  Il rinvio dell'entrata in vigore della plastic tax è un concreto segnale della volontà del Ministero, e del Governo, di attuare tutte le possibili misure a sostegno della filiera nazionale.
  Si tratta di un dialogo molto complesso, che ha messo in luce i diversi approcci e le Pag. 163diverse posizioni degli operatori del comparto e anche in queste ore continua il nostro costante e intenso lavoro di mediazione tra le parti per raggiungere un accordo.
  Concludo ricordando che il Ministero si è già impegnato a rendere strutturale il Tavolo di filiera del latte, attraverso l'adozione di un apposito decreto ministeriale, con l'obiettivo di trasformare questa modalità di confronto in un appuntamento strategico per il settore, allo scopo di sostenere e sviluppare una delle filiere più rilevanti dell'agroalimentare nazionale.

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ALLEGATO 5

5-06966 Viviani: Iniziative urgenti a tutela dei prodotti DOP e IGP ed in particolare degli aceti balsamici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  mi preme anzitutto rilevare che la problematica in esame è seguita con la massima attenzione dal Ministero delle politiche agricole e dall'intero Governo.
  L'intento è quello di tutelare l'intero patrimonio enogastronomico italiano e, in modo particolare, i prodotti più rappresentativi del nostro agroalimentare, come quelli a marchio DOP e IGP.
  Faremo quindi tutto il possibile per difendere l'Aceto Balsamico di Modena contro qualsiasi indebito attacco che possa in qualche modo pregiudicarlo.
  Difendere in ogni sede le Indicazioni geografiche italiane dai tentativi di imitazione e usurpazione, che provengono ormai non solo da Paesi terzi ma anche da quelli dell'Unione europea, è di fondamentale importanza. Ed è per questo che il Governo si è prontamente attivato per contrastare la norma tecnica slovena che prevede la possibilità di etichettare un prodotto con la denominazione «aceto balsamico».
  In tale direzione, per ostacolare l'entrata in vigore di tale norma tecnica, l'Italia si è fatta subito parte attiva e, nell'ambito della procedura TRIS, ha formalmente notificato una detailed opinion, azione posta in essere anche dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena.
  Tuttavia, il 3 luglio scorso, decorso il termine di stand still senza alcun intervento della Commissione europea, la Slovenia ha adottato la norma contestata, che è entrata in vigore il 31 luglio scorso.
  Si tratta di una norma che, oltre ad essere in netto contrasto con il Regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rappresenta un'evocazione abusiva, in palese concorrenza sleale con prodotti italiani riconosciuti in tutto il mondo quali l'Aceto Balsamico di Modena Igp, l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop.
  Ricordo che la Corte di giustizia europea ha già ritenuto simili fattispecie, inerenti l'evocazione di un prodotto tutelato, contrarie al diritto comunitario e in contrasto con i Regolamenti europei che tutelano DOP e IGP e disciplinano il sistema di etichettatura e informazione del consumatore.
  Siamo dunque di fronte ad un attacco diretto al sistema agroalimentare di qualità europeo, al diritto dei consumatori ad un'informazione corretta e trasparente e a quello degli operatori commerciali ad una concorrenza leale.
  Per contrastare tale fattispecie, che rischia di danneggiare non solo il comparto dell'Aceto Balsamico di Modena ma tutto il sistema delle DOP e delle IGP italiane, a tutela della denominazione di origine stiamo valutando di attivare, in prima battuta, lo strumento della procedura di contestazione ai sensi dell'articolo 259 del TFUE, coinvolgendo anche le altre Amministrazioni competenti.
  Rassicuro l'Onorevole interrogante che il Governo seguirà con estrema attenzione l'evolversi della questione non escludendo, qualora necessario, un ricorso diretto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

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ALLEGATO 6

5-06967 Caretta: Iniziative per tutelare la competitività della produzione nazionale di pere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  mi preme anzitutto rilevare che questo Ministero monitora continuamente l'andamento dei mercati per i principali prodotti ortofrutticoli, anche con riferimento al verificarsi di eventi avversi e le relative ripercussioni.
  Segnalo che, in caso di eventi che condizionino quantità e valore del prodotto commercializzato dalle organizzazioni di produttori, nell'ambito dei programmi di attività (c.d. programmi operativi) realizzati nell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), finanziati generalmente al 50 per cento con fondi unionali per un importo massimo al 4,6 per cento del valore della produzione commercializzata in un dato periodo di riferimento, sono presenti sistemi di salvaguardia del reddito e di mantenimento del livello di aiuto previsto.
  Tali strumenti sono stati ulteriormente potenziati, su sollecitazione dell'Italia, da parte della Commissione UE. Infatti, qualora a seguito di eventi calamitosi il valore della produzione di un prodotto in un dato anno si riduca drasticamente, al fine di poter conservare il medesimo livello di aiuto, la normativa prevede la possibilità di poter utilizzare il valore realizzato per quel prodotto nel periodo precedente a quello in cui si è verificata l'avversità, riducendo in tal modo le penalizzazioni per cause non dipendenti dai produttori aderenti all'organizzazione.
  Sempre nell'ambito della politica agricola comune, oltre al già collaudato strumento delle assicurazioni agevolate, abbiamo previsto per la prossima legge di bilancio la costituzione di un fondo di mutualizzazione nazionale, per far fronte ai danni causati da avversità di carattere catastrofale come gelo, siccità ed alluvioni.
  Infine, attraverso il Piano strategico della PAC in fase di definizione, è prevista l'attivazione di specifici interventi volti alla valorizzazione delle produzioni ortofrutticole italiane, mettendo a sistema tutte le buone pratiche che puntano al miglioramento della sostenibilità dei relativi processi produttivi.

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ALLEGATO 7

5-06968 Cillis: Proroga dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  la tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza la necessità di un'etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore nelle scelte da compiere.
  In tale direzione, per alcuni dei nostri prodotti abbiamo già introdotto in via sperimentale l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime.
  Tuttavia, come ben rappresentato dall'Onorevole interrogante, il prossimo 31 dicembre scadrà il termine ultimo per l'applicazione, nel nostro Paese, di tale obbligo non solo per la pasta (con indicazione in etichetta dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro), ma anche per il riso, il pomodoro, il latte e i prodotti caseari, nonché per le carni suine trasformate.
  Pertanto, nella convinzione che tali indicazioni costituiscano elementi indispensabili ad orientare le scelte dei consumatori, sempre più interessati al prodotto ottenuto e lavorato in Italia, e che l'applicazione del Regolamento di esecuzione 2018/775 della Commissione, recante modalità di applicazione dell'articolo 26 del Regolamento 1169/2011, non sia sufficiente a garantire la correttezza e la trasparenza delle informazioni sugli alimenti, abbiamo già inviato i relativi decreti di proroga alle altre Amministrazioni concertanti al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario per i suddetti prodotti.