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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 98

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

  All'allegato A sopprimere il numero 5.
1.1. Golinelli.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) a far sì che quanto espresso all'articolo 86-quinquies, lettera J), della direttiva (UE) 2019/2121 preveda la presa visione del «Progetto di trasformazione transfrontaliera» e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità.
3.1. Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) a rendere disponibili le relazioni di cui all'articolo 86-sexies, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2121 almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies della medesima direttiva.
3.2. Mantovani.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.1. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.2. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) in sede di applicazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, concernente l'innalzamento della gradazione alcolica Pag. 99 della birra a bassa gradazione cui applicare le aliquote ridotte, e di aggiornamento della struttura delle accise sulle birre aromatizzate o dolcificate che include nella misurazione anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, prevedere misure di salvaguardia volte alla differenziazione nel calcolo della tassazione delle Birre Radler, escludendo dal conteggio del grado Plato la parte di zuccheri aggiunti dopo il processo di fermentazione;

   b) prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale debbano essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.
13.02. Pettarin, Cosimo Sibilia.

Pag. 100

ALLEGATO 2

5-06610 Ubaldo Pagano: Chiarimenti in ordine all'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni bis) con le quali, oltre ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetti «Fondo Gasparrini»), si modificano taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso prevedendo talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà riferiti alle «prime case», in favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 64, comma 6 del menzionato decreto Sostegni-bis in relazione al requisito anagrafico in essa contenuto.
  In particolare l'Onorevole chiede di sapere se la norma vada interpretata nel senso di «riconoscere il beneficio di cui in premessa ai cittadini che non compiano il trentaseiesimo anno di età nell'anno in cui viene rogitato l'atto o se – coerentemente con la ratio del citato articolo 64 – tali disposizioni possano applicarsi in favore dei cittadini che non abbiano ancora compiuto trentasei anni al momento dell'atto.».
  Al riguardo, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, confermano l'interpretazione contenuta nella circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 dell'Agenzia delle entrate secondo cui ha l'agevolazione in questione trova applicazione nei confronti dei soggetti acquirenti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età.

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ALLEGATO 3

5-06944 Zanichelli: Chiarimenti in merito all'aumento delle commissioni bancarie per il collocamento dei BTP Futura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di corrispondere compiutamente alla richiesta dell'onorevole interrogante, si premette che le commissioni previste nelle passate emissioni del BTP Futura e in quella che avrà corso dal prossimo 8 novembre sono le seguenti:

  1^ emissione

  2^ emissione

  3^ emissione

  4^ emissione

  Durata titolo

  10 anni

  8 anni

  16 anni

  12 anni

  Dealer

  0,5 per mille

  0,5 per mille

  0,5 per mille

  0,5 per mille

  Intermediari

  7,5 per mille

  6,5 per mille

  9,0 per mille

  8,0 per mille

  Appare evidente che le commissioni riconosciute ai dealer delle varie emissioni del BTP Futura siano rimaste stabili, mentre quelle per gli intermediari sono state calibrate in funzione della scadenza del titolo. Segnatamente, nella quarta emissione esse saranno inferiori alla precedente e solo dello 0,5 per mille superiori alla prima emissione del 2020. Da quanto sopra riportato si desume quindi che «gli oneri delle commissioni corrisposte agli intermediari bancari da parte del Ministero dell'economia e finanze per il collocamento sul MOT del BTP Futura» non si possano considerare aumentati nel tempo, riflettendo, nella loro composizione, le caratteristiche della scadenza e della struttura del titolo.
  Inoltre, il confronto tra le commissioni di collocamento del BTP Futura con quelle del BTP Italia non sembrerebbe indicativo, essendo quest'ultimo un titolo solo parzialmente destinato agli investitori retail, avendo invece una rilevante componente di investitori istituzionali e tipicamente una durata più breve rispetto alle scadenze adottate per il BTP Futura.
  Nella determinazione delle commissioni si è dovuto, altresì, tenere conto dello sforzo commerciale necessario per riuscire ad avere buoni risultati nel collocamento, considerata la scarsa abitudine e propensione del pubblico dei risparmiatori retail ad attestarsi su scadenze così lunghe. Si tratta di un lavoro complesso, altamente labour intensive, che può essere per sua natura solo in parte automatizzabile. Le commissioni tengono, altresì, conto del sostegno al mercato secondario (essenzialmente il MOT) che gli intermediari si impegnano ad attuare.
  Si conferma che nessuna commissione dovrà essere pagata dai risparmiatori, qualsiasi sia il canale di acquisto, compreso l'home banking che è una modalità di servizio offerta dagli Istituti di Credito e da Banco Posta.
  Infine, si coglie l'opportunità per ricordare che le commissioni appena descritte si collocano a livelli nettamente inferiori rispetto a quelli corrisposti in emissioni analoghe da parte di altri emittenti domestici, come desumibile dai dati ABI.

Pag. 103

ALLEGATO 4

5-06946 Fragomeli: Semplificazione ed incentivazione della partecipazione alla lotteria nazionale degli scontrini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la cosiddetta lotteria degli scontrini si inserisce nel piano Italia Cashless per incentivare l'uso di carte e app di pagamento, al fine di favorire la digitalizzazione del Paese, e chiedono di sapere come si intenda semplificare e incentivare la partecipazione alla lotteria degli scontrini, anche valutando la possibilità di sfruttare le potenzialità dell'app IO e di istituire una lotteria istantanea cui destinare una quota delle risorse programmate.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La richiesta degli Onorevoli interroganti concerne l'iniziativa denominata «Lotteria nazionale degli scontrini», istituita allo scopo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica nell'ambito di un più ampio progetto di ammodernamento e sviluppo digitale del Paese, oltre che di lotta all'evasione fiscale e alla contraffazione.
  Diversamente da altre antesignane iniziative di Cashback, l'attuale Lotteria è strutturata in modo da garantire l'equilibrio finanziario della relativa gestione.
  Avviata a far data dal febbraio 2021, l'iniziativa consente la partecipazione dei cittadini maggiorenni residenti i quali, al momento dell'acquisto presso gli esercizi aderenti, devono mostrare un codice identificativo precedentemente acquisito mediante registrazione sull'apposito portale della Lotteria. Per ogni euro speso è assegnato un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino pari o superiore a 1,00 euro, e sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali che premiano acquirente e venditore con premi in denaro di diversa entità.
  A fronte di 5,9 milioni di codici lotteria rilasciati a 4,7 milioni di utenti, gli esercenti che trasmettono i dati della lotteria sono solo il 26,8 per cento del totale (ossia 369.000 su 1.320.000).
  Sebbene la maggior parte della grande distribuzione si sia adeguata alle disposizioni sulla predetta Lotteria, la criticità più rilevante riguarda gli esercenti medio-piccoli che, in assenza di previsioni sanzionatorie, restano inottemperanti all'obbligo legale di trasmettere i dati.
  Tanto premesso, in merito alla richiesta volta ad implementare tale progetto, incentivando la partecipazione dei cittadini anche mediante la semplificazione del meccanismo di partecipazione (ed eventualmente, attraverso un più efficace utilizzo dell'applicazione IO), e istituendo una lotteria istantanea cui destinare una quota delle risorse programmate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che l'introduzione di una modalità di estrazione istantanea che permetta all'acquirente di conoscere con immediatezza l'esito della partecipazione alla Lotteria, potrà essere effettuata ferme restando le necessarie modifiche e integrazioni e gli imprescindibili adeguamenti dei sistemi informatici attualmente utilizzati e dei registratori di cassa degli esercenti.
  Sarà infatti indispensabile una modifica sostanziale delle attuali applicazioni con l'implementazione di un nuovo sistema di estrazione e lo sviluppo di un software dedicato da installare sui registratori di cassa telematici (RT) che invochi in tempo reale l'estrazione.
  A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, congiuntamente con le altre Amministrazioni interessate, è disponibile ad elaborare le più idonee soluzioni tecnologiche, anche utilizzando l'App IO e valutando possibili semplificazioni nell'utilizzo del predetto codice di gioco.
  Da ultimo, si rappresenta inoltre che, proprio allo scopo di incentivare la partecipazione alla Lotteria in parola, il Ministero dell'economia e delle finanze sta predisponendo una campagna di comunicazione e di promozione rivolta, in maniera mirata, agli esercenti e agli utenti.