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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 227

ALLEGATO 1

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3319 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3319, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, approvato dal Senato della Repubblica;

   considerato che il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1997, integrata dai rappresentanti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e l'intesa è stata firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore e dal Presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»;

   osservato che, come espressamente affermato dagli articoli 1 e 19 del disegno di legge, con l'entrata in vigore del provvedimento cesseranno di trovare applicazione nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e degli enti confessionali che ne fanno parte le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e del relativo regolamento attuativo, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, restando i rapporti tra lo Stato e la Chiesa d'Inghilterra regolati dalle disposizioni dell'Intesa e della relativa legge di recepimento;

   preso atto che l'articolo 8 del disegno di legge assicura ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra dipendenti da enti pubblici o privati o che esercitano attività autonoma il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario;

   rilevato che l'articolo 17 del disegno di legge prevede che gli assegni corrisposti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e dalle sue articolazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e che su di essi i soggetti erogatori provvedono ad operare le ritenute fiscali dovute e a versare i contributi assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 228

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2670-B, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

   rilevato che l'articolo 2, introdotto dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, al fine di superare le criticità segnalate con la procedura ARES (2019) 4793003, prevedendo una specifica disciplina applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati;

   considerato che, all'articolo 10, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici, volte a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273, il Senato della Repubblica ha introdotto, al comma 1, lettera c), n. 2, modifiche al comma 5 dell'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di chiarire che per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale, che possono determinare l'esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto, si intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

   espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 40, introdotto dal Senato della Repubblica, il quale modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le Commissioni parlamentari di adottare, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, atti di indirizzo volti a indicare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea;

   considerato che l'articolo 43, introdotto dal Senato della Repubblica, disciplina una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, tra l'altro, che il Governo trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano;

   ritenuto che le previsioni di cui all'articolo 43 si sovrappongano sostanzialmente a quelle già vigenti recate, da un lato, dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che disciplina la governance del PNRR, prevedendo tra l'altro che la Cabina di regia per il PNRR trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e, dall'altro, a quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, che, nel convertire in legge il decreto n. 77 del 2021, reca disposizioni relative al controllo parlamentare sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di assicurare, eventualmente anche in sede attuativa, un Pag. 229migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 43, che disciplinano una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.