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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 30

ALLEGATO 1

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (C. 2372).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2372, recante «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, in primo luogo, alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   osservato come rilevi altresì la materia «istruzione», rientrante, in base all'articolo 117, terzo comma, nella competenza legislativa concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale;

   ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;

   rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenzino dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;

   segnalato inoltre come, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte abbia sottolineato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al «concetto» di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione;

   rilevato come la Corte abbia altresì rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, ovvero la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale» e i principi di formazione degli insegnanti;

   osservato come la Corte abbia precisato che appartengono invece alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro Pag. 31 necessitano «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale»;

   rilevato come l'articolo 2 preveda, al comma 1, che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023, senza tuttavia indicare con quale tipologia di atto sarà adottato tale Piano straordinario;

   rilevato come l'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplini la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio, senza tuttavia esplicitare se la sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare la tipologia di atto con la quale sarà adottato il Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

   b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sperimentazione nei percorsi scolastici ivi disciplinata riguardi anche le scuole paritarie.

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ALLEGATO 2

5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto
all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per garantire una più efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-slovena.
  Per quanto concerne le attività di contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina nel territorio della provincia di Trieste, che interessa una fascia confinaria lunga 54 chilometri, occorre tener presenti due aspetti, il primo di natura organizzativa e l'altro di carattere strettamente operativo.
  Circa il profilo organizzativo, rappresento che nel capoluogo giuliano sono presenti due articolazioni della Polizia di Frontiera: il Settore Polizia di Frontiera terrestre e l'Ufficio Polizia di Frontiera marittima, distanti tra loro circa 2 chilometri.
  Il piano Dipartimentale di riorganizzazione degli Uffici periferici della Polizia di Frontiera, ha in programma l'unificazione dei due Uffici.
  Nelle more della realizzazione di tale obiettivo, negli ultimi 2 anni sono stati assegnati ai suddetti Uffici 14 nuovi operatori.
  Quanto al versante operativo, la Polizia di Frontiera di Trieste schiera giornalmente tra le 12 e le 15 pattuglie, che coordinano altrettante squadre di militari, composte, queste ultime, da 3 elementi ciascuna. Alle stesse si aggiungono ulteriori pattuglie dei Commissariati di Duino-Aurisina e di Muggia, che si avvalgono anch'esse di squadre di militari.
  Complessivamente, proprio al fine di consentire una maggiore efficacia al contrasto della pressione migratoria, il contingente delle Forze Armate assegnato è pari a 200 militari.
  La Polizia di Frontiera partecipa, altresì, ad attività di pattugliamento congiunto con la Slovenia per il contrasto al favoreggiamento all'immigrazione irregolare, che si traducono nello schieramento di 8 pattuglie miste mensili, di cui 6 operanti in territorio sloveno, nella confinante provincia di Koper, e 2 nella provincia di Trieste.
  Si segnala, inoltre, che il flusso di migranti rintracciati sul confine italo-sloveno è passato da 7.507 migranti irregolari dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, a 8.642 nello stesso periodo dell'anno in corso, di cui per la provincia di Trieste rispettivamente 4097 per il 2020 e 5319 per il 2021.
  In merito all'episodio citato dagli interroganti dei «passeurs» sloveni arrestati, si rappresenta che il 5 ottobre scorso personale della Squadra Mobile della Questura di Trieste, coadiuvato dagli equipaggi dell'ufficio di prevenzione generale procedeva all'arresto in flagranza di quattro cittadini sloveni per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.
  In particolare, cinque cittadini turchi con i quali erano venuti in contatto nella città di Lubiana, tre dei quali si sono dati alla fuga prima dell'arrivo degli equipaggi di Polizia.
  Infine, con riguardo al rischio di infiltrazioni terroristiche dei flussi migratori irregolari, informo che le Forze di Polizia di Prevenzione hanno sempre prestato la massima attenzione ai movimenti migratori irregolari verso il nostro Paese, in quanto, benché debba escludersi una correlazione diretta tra i flussi stessi e il fenomeno terroristico, sono stati purtuttavia registrati casi di estremisti giunti in territorio Schengen avvalendosi delle rotte dei migranti, soprattutto dopo la crisi siriana e Pag. 33il conseguente avvento dello Stato Islamico nel quadrante siro-iracheno. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, sin dal 2015, ha disposto, nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del terrorismo di matrice jihadista, l'intensificazione dei controlli di sicurezza nei confronti di soggetti e veicoli provenienti da paesi balcanici.
  Oltre alle numerose attività investigative avviate nel tempo nei confronti di contesti riferibili all'area balcanica, evidenzio, infine, come dal 2015 ad oggi, siano complessivamente 69 gli stranieri originari di Paesi balcanici, espulsi dal nostro Paese per motivi di sicurezza.
  L'insieme delle misure appena illustrate ha consentito di ottenere risultati positivi in termini di sicurezza quanto al contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

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ALLEGATO 3

5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda promuovere il Ministro dell'interno per rendere effettiva la vigente normativa che prevede la possibilità di affidare a enti del Terzo settore i natanti che sono stati sequestrati nel corso delle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina.
  Al riguardo occorre preliminarmente puntualizzare che la materia non rientra nella stretta competenza del Ministero dell'interno. Pertanto sono stati acquisiti elementi di conoscenza dal Ministero della Giustizia. Tale dicastero ha rappresentato che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) dal decreto-legge n. 130 del 2020, i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, ai seguenti soggetti:

   organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;

   enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

  È altresì previsto che nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento, trovi applicazione la procedura prevista dall'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico in materia doganale) che ne consente la cessione, su apposita convenzione, per la distruzione. Il comma 8-quinquies del citato articolo 12 prevede inoltre che quando i medesimi beni sono acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, è ugualmente possibile chiederne l'affidamento, che deve avvenire in via prioritaria in favore dell'amministrazione o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso alle condizioni di legge.
  In caso di affidamento di beni confiscati, gli enti del Terzo settore provvedono con oneri a proprio carico al loro smaltimento, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
  La normativa attuale, quindi, prevede che i beni sequestrati o confiscati utilizzati per il compimento di reati legati all'immigrazione clandestina possano essere affidati, su richiesta, agli organi di polizia o a enti del Terzo settore per essere riutilizzati o, ove necessario, avviati alla distruzione.
  Si evidenzia che il legislatore ha optato per l'affidamento di tali beni, dopo la confisca – in via prioritaria – all'amministrazione rispetto al trasferimento ad enti del Terzo settore che possono, come già evidenziato, chiederne l'affidamento se ne sono stati affidatari prima della confisca.
  In conclusione, risulta dal quadro appena rassegnato che la competenza ad adottare i provvedimenti di affidamento è attribuita all'autorità giudiziaria procedente che provvede anche ad emettere le eventuali Pag. 35 autorizzazioni per la distruzione dei natanti.
  Il Ministero della Giustizia ha comunque evidenziato che, al momento, non sono allo studio modifiche della descritta normativa in tema di affidamento, dopo il sequestro e dopo la confisca, di beni (in particolare natanti) utilizzati per il compimento del reato di immigrazione clandestina.

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ALLEGATO 4

5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per chiarire i profili applicativi della nuova disciplina in materia di elettorato attivo, che ha riconosciuto il relativo diritto per l'elezione del Senato ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
  Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 13 luglio 2021, è stato pubblicato li testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».
  Poiché nel termine di tre mesi dalla suddetta pubblicazione non sono intervenute domande di referendum popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, il testo in questione, da considerarsi definitivamente approvato, ha acquisito piena efficacia quale legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.
  In particolare, la legge – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 20 ottobre 2021 ed entrata in vigore il successivo 4 novembre – ha modificato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, rimuovendo la previsione secondo la quale per poter esercitare il diritto di voto ai fini della elezione del Senato della Repubblica occorreva avere superato il venticinquesimo anno di età.
  Un punto importante da sottolineare è che la disposizione in parola risulta essere d'immediata e diretta applicazione.
  Pertanto si assicura che in caso di dichiarazione di vacanza di un seggio di Senatore eletto in un collegio uninominale, con la conseguente indizione di elezioni suppletive in tale collegio, si provvederà a predisporre tempestivamente apposite circolari e direttive ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di garantire anche ai neo-diciottenni sin da subito l'esercizio dell'elettorato attivo costituzionalmente tutelato per l'elezione del Senato della Repubblica.

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ALLEGATO 5

5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere
allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  l'Onorevole interrogante, nel richiamare le vicende giudiziarie che hanno interessato il sindaco del comune di Reggio Calabria e i relativi, possibili, riflessi sul buon andamento dell'amministrazione comunale, chiede di conoscere se nel caso di specie sussistano gli estremi per l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 141 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (TUOEL).
  Con sentenza n. 299/21, pronunciata in data 19 novembre 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, si è concluso il primo grado del procedimento penale, che vedeva imputati per i delitti di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.), e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 c.p.) il Sindaco di Reggio Calabria, nonché, tra gli altri, un assessore comunale e quattro consiglieri comunali. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli per il solo delitto di cui all'articolo 323 c.p., (abuso d'ufficio) ed assolti, invece, per quanto riguarda i delitti di cui agli articolo 476 e 479 c.p. perché il fatto non sussiste.
  Ricevuta la formale comunicazione del dispositivo della sentenza, il Prefetto di Reggio Calabria, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, ha accertato, con provvedimenti in data 19 novembre scorso, la sussistenza della causa di sospensione dalle cariche rispettivamente ricoperte nei confronti del Sindaco di Reggio Calabria e dei citati amministratori locali.
  Per il periodo di sospensione, i cui effetti permangono per un massimo di 18 mesi, le funzioni di sindaco del comune e della città metropolitana di Reggio Calabria sono esercitate, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicesindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 53, comma 2, TUOEL e dalla norma di rinvio di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 56 del 2004.
  Prima della pronuncia della sentenza, il Sindaco FALCOMATÀ, con decreti numero 39 e 48, entrambi adottati il 19 novembre 2021, ha nominato due nuovi Vice Sindaci, uno dei quali metropolitano.
  Tanto premesso sul piano della ricostruzione degli eventi, va evidenziato come l'ordinamento abbia inteso prevedere la sospensione dalle funzioni del soggetto colpito da provvedimento giurisdizionale salvaguardando l'autonomia dell'ente locale con la supplenza del vice sindaco. Sono diversi, invece, i presupposti per procedere allo scioglimento di cui all'articolo 141 del Testo unico degli enti locali.
  L'intervento statale è infatti limitato e legittimato esclusivamente al concretizzarsi delle fattispecie tipiche e tassativamente indicate dalla legge. Sono noti, infatti, i principi che sorreggono l'adozione delle misure dissolutorie previste dal predetto T.U., approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui agli articoli 141, 142 e 143, nessuna delle quali può essere ricondotta all'alveo dei procedimenti attivabili ad istanza di parte. Si tratta, infatti, di atti i cui effetti sono direttamente previsti dall'ordinamento, per la cui adozione la pubblica amministrazione accerta esclusivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge ed assume i consequenziali adempimenti.
  Nel rappresentare che la situazione è attentamente seguita sia a livello di uffici centrali che dalla Prefettura di Reggio Calabria, si precisa che saranno tempestivamente valutate eventuali nuove o ulteriori situazioni o elementi suscettibili di incidere o modificare il quadro finora delineato per l'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.

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ALLEGATO 6

5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni su un cittadino algerino di nome Lakhdar Benrabah che l'8 novembre scorso, a Cannes, ha aggredito con un coltello alcuni poliziotti.
  Al riguardo informo che il medesimo era stato rintracciato, in data 29 luglio 2008, sulla costa sud occidentale della Sardegna, unitamente ad altri connazionali, privo di documenti validi per l'identificazione e dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno in Italia.
  Successivamente, presso il centro di accoglienza profughi di Elmas, in occasione dell'espletamento delle ordinarie procedure di identificazione, lo stesso dichiarava di chiamarsi Morad Imad e di essere nato in Algeria il 6 aprile 1984.
  Si soggiunge che, in data 10 agosto 2008, il Questore di Cagliari decretava il respingimento dello straniero con il suo contestuale trattenimento presso il Centro di Permanenza Temporanea di Bari «Palese»; tuttavia, il respingimento (che) non venne eseguito perché lo straniero non venne identificato dalle autorità diplomatiche del Paese di origine.
  Sulla base della normativa all'epoca vigente, ossia l'articolo 1-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 veniva rilasciato un permesso di soggiorno il 10 ottobre 2011 da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per emersione dal lavoro irregolare. Tale titolo è stato oggetto di rinnovo fino al 2018, dapprima per «lavoro subordinato» e per «attesa occupazione», e poi a partire dal 2015, per «lavoro autonomo».
  Nel 2018 lo straniero ha ottenuto il permesso di soggiorno U.E. a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286/98), in quanto cittadino straniero in possesso di almeno cinque anni di permesso di soggiorno.
  Dal 2013 l'uomo ha dichiarato la propria residenza nel Comune di Napoli.
  Va precisato che, in base alle risultanze degli archivi del sistema di informazioni Schengen, l'interessato non risulta avere precedenti penali o di polizia, nemmeno con l'alias Morad Imad ed era altresì sconosciuto sotto il profilo della sicurezza né era mai emerso nell'ambito delle attività info-investigative svolte nel settore della prevenzione.
  Sul punto vale la pena di ricordare che nel nostro Paese tali attività info-investigative, si avvalgono del prezioso apporto conoscitivo e strategico del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), che vede la sinergia fra le Forze dell'Ordine e il comparto intelligence, nell'analisi dell'evoluzione degli scenari di minaccia terroristica per la messa appunto delle risposte di policy più appropriate in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno.

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ALLEGATO 7

5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  l'Onorevole interrogante, in vista della prossima tornata di elezioni provinciali e metropolitane, chiede delucidazioni e provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno ai fini del miglior svolgimento delle consultazioni elettorali.
  Come noto, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha eliminato l'elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che detti organi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri della provincia (articolo 1, comma 58).
  Ciò ha modificato l'impianto dell'elezione e conseguentemente di una serie di adempimenti pensati, come ben evidenzia l'Onorevole interrogante, per una elezione che coinvolga direttamente le scelte dei cittadini.
  Va anche osservato che il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, si è da sempre occupato solo delle elezioni di primo grado (europee, politiche, comunali (nelle regioni a statuto ordinario) oltre che della tenuta dei referendum disciplinati dalla legislazione statale. Nello specifico delle elezioni provinciali quindi, trattandosi di procedimento elettorale di secondo grado, la disciplina circa le modalità di indizione e svolgimento è rimessa agli enti interessati, analogamente alla concreta organizzazione delle consultazioni.
  Sulla base di questa impostazione inoltre, con riferimento alle misure da adottare per esigenze di carattere sanitario legate all'emergenza epidemiologica, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 117 del 17 agosto 2021 ha previsto che siano la provincia e la Città metropolitana a tener conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari adottati dal Governo.
  In merito alla possibile individuazione di ulteriori sedi per le operazioni di voto, segnalo che con il disegno di legge di conversione del decreto-legge dell'8 ottobre 2021 n. 139, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, è stata approvato un emendamento che ha introdotto una specifica disposizione con la quale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, per le elezioni provinciali previste per il 18 dicembre, stabilisce che possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19. In relazione alle altre questioni evidenziate la soluzione va ricercata nei diversi atti degli enti interessati che regolano le elezioni, ferma restando la disponibilità a verificare con gli enti interessati, sulla base di una loro eventuale normazione in materia elettorale, l'applicabilità delle disposizioni richiamate.

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ALLEGATO 8

5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi
nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  l'Onorevole interrogante chiede notizie circa tempistica e procedura per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza.
  Al riguardo, rammento che la realizzazione della nuova opera è stata inserita nel Piano triennale delle opere 2021-2023 del Comune di Faenza, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 25 febbraio 2021.
  Circa l'iter procedimentale in atto, il Prefetto di Ravenna ha comunicato che proprio nella giornata del 23 novembre 2021 il Consiglio comunale di Faenza ha votato per l'approvazione dei passaggi finali dell'iter propedeutico all'approvazione del progetto. Come ricordato dall'interrogante, l'opera, di rilevanza strategica, prevede un costo complessivo di circa 3,5 milioni di euro ed avrà una superficie coperta di metri quadrati 800.
  Al momento, non è possibile fornire il cronoprogramma definitivo dell'esecuzione in quanto gli adempimenti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte di tutti gli enti, dell'accordo di programma. I soggetti istituzionali partecipanti alla sottoscrizione del citato accordo di programma sono: il Prefetto di Ravenna, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, l'Amministrazione provinciale di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il Comune di Faenza e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, che ne definisce le linee di attuazione.
  In tale ambito, al Comune di Faenza è affidato il ruolo di stazione appaltante, col compito di provvedere alla progettazione completa della struttura, alla direzione dei lavori, alla sicurezza in esecuzione, al collaudo, all'accatastamento dell'opera ed ogni altra prestazione tecnica necessaria nel corso dei lavori.
  Comunico anche che il 19 ottobre scorso il Ministero dell'interno ha comunicato al Prefetto di Ravenna e al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna il nulla osta alla sottoscrizione digitale del citato accordo di programma. Una volta sottoscritto, tale strumento consensuale verrà trasmesso alla Corte dei conti e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna per le verifiche del caso. Pertanto, non appena superate le verifiche degli organi di controllo, la stazione appaltante delegata potrà iniziare le procedure di gara per l'affidamento delle indagini geologiche e dei vari livelli di progettazione, secondo quanto previsto dal codice degli appalti, al termine dei quali potrà attivare le procedure di gara per i lavori di costruzione.

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ALLEGATO 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

   rilevato come, nell'attuale fase dell'iter, l'esame del provvedimento riguardi esclusivamente le modifiche apportate dal Senato;

   richiamata la relazione favorevole approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 novembre 2020, nel corso della precedente lettura alla Camera del disegno di legge;

   richiamato che l'articolo 1 attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti, che conseguentemente gli restano ascritti;

   preso atto delle modifiche apportate al Senato al predetto articolo 1, laddove è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 216 del 2003, introdotto dal medesimo articolo 1 del disegno di legge in esame;

   preso atto delle modifiche, di esclusivo rilievo finanziario, apportate all'articolo 3, il quale contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 – relativo all'assistenza sociale – del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo n. 286 del 1998 –, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

   segnalato come il Senato abbia introdotto un nuovo articolo 13, il quale reca disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;

   preso atto delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 18, di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69, le quali incidono sul settore degli armamenti, attraverso novellazione della legge n. 110 del 1975, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

   segnalato come l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporti modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio, laddove in particolare modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

   preso atto che gli articoli 40 e 41, introdotti dal Senato, recano modifiche alla Pag. 42legge n. 234 del 2012, riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea;

   osservato che l'articolo 43, introdotto dal Senato, disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   segnalato, al riguardo, come la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR sia altresì regolata dal decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

   sottolineato come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 45, il quale prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al fine di rafforzare l'ANAC nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

   rilevato come l'articolo 46, introdotto dal Senato, ampli la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Pag. 43

ALLEGATO 10

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: intesa come attività concorrente con le seguenti: intesa come contributo
1.1. (Nuova formulazione) Raciti.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto con le seguenti: interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto.
2.3. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti,.
2.5. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione con le seguenti: anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
2.4. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I dati caricati sul Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4.8. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: previa registrazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: tramite i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-novies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*4.18. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
*4.9. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: periodicamente e tempestivamente con le seguenti: almeno mensilmente.
4.5. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

Pag. 44

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea sopprimere le seguenti parole: e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: e per i tre anni successivi con le seguenti: e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*4.1. (Nuova formulazione) Fornaro.
*4.22. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*4.2. (Nuova formulazione) Fornaro.
*4.11. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.

  Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico.
4.15. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 5, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o svolgano attività professionali finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici. Il divieto di iscrizione al Registro e di esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi vige per un anno successivo alla cessazione delle attività di cui al periodo precedente.
*4.24. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*4.14. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
*4.4. (Nuova formulazione) Fornaro.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.
4.16. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro tre mesi dalla sua istituzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, adotta linee guida recanti modalità semplificate per l'adempimento da parte delle associazioni imprenditoriali e sindacali delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9, in considerazione delle loro particolari natura e articolazione organizzativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida, le disposizioni della presente Pag. 45legge non trovano applicazione nei confronti delle predette associazioni.
*4.13. (Nuova formulazione) Calabria, Milanato.
*4.17. (Nuova formulazione) Ceccanti, Ciampi, Mauri.
*4.27. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

ART. 8.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge.
8.3. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

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ALLEGATO 11

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di diffusione dell'estremismo violento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 7, comma 1 sopprimere le parole: e di diffusione dell'estremismo violento;

   all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: e di adesione all'estremismo violento;

   all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: e dell'estremismo violento;

   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e la diffusione dell'estremismo violento.
1.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa con le seguenti: nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano.
1.2. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , e il recupero in termini di integrazione sociale culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
1.3. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei soggetti coinvolti con le seguenti: delle vittime di azioni violente di matrice jihadista.
1.4. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con le seguenti: destinatari dei tentativi di reclutamento finalizzati alla radicalizzazione di cui alla presente norma, quando non sussistano i requisiti per l'allontanamento dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente.
1.5. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: coinvolti con le seguenti: destinatari di tentativi di reclutamento finalizzati alla radicalizzazione di cui alla presente norma,.
1.6. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando non sono destinatari di provvedimenti di allontanamento ai sensi della normativa vigente.
1.7. Montaruli, Prisco.

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ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con le seguenti: Dipartimento di pubblica sicurezza.
2.1. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: , dell'università e della ricerca.
2.2. Ciampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ogni caso, possono far parte del CRAD e dei rispettivi CCR i cittadini italiani che abbiano inequivocabilmente e attivamente dimostrato il loro impegno a promuovere l'integrazione sociale e religiosa in Italia, la loro netta contrarietà a correnti religiose radicali e la loro adesione ai principi e ai valori fondamentali dell'ordinamento italiano, tra cui quello della piena parità di genere e della libertà religiosa.
2.3. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista.
2.4. Giorgis, Ciampi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.
2.5. Montaruli, Prisco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: coinvolti nei con le seguenti: destinatari del tentativo di reclutamento nell'ambito dei.
2.6. Montaruli, Prisco.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione aggiungere le seguenti: quando non sono destinatari di provvedimenti di allontanamento ai sensi delle norme vigenti.
2.7. Montaruli, Prisco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti con le seguenti: previa approvazione delle commissioni competenti e del Parlamento.
2.8. Montaruli, Prisco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione dei pareri con le seguenti: previ esame e approvazione da parte.
2.9. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il CRAD con il piano strategico nazionale elenca altresì le avvenute espulsioni di soggetti la cui condotta sia riconducibile ai fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
2.10. Montaruli, Prisco.

  Al comma 3, sostituire le parole: il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione con le seguenti: la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale.
2.11. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 3 sopprimere le parole: nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione Pag. 48 razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
2.12. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, il CRAD individua a segnala al Ministro dell'interno le associazioni che operano sul territorio italiano i cui statuti o le cui condotte non rispettano i princìpi e i valori della Costituzione italiana.
2.13. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il CCR predispone annualmente il Piano strategico regionale, in cui segnala le associazioni confessionali e gli enti ad essi riconducibili che operano sul territorio della regione di competenza sospettati di aderire all'estremismo violento o di essere da questo finanziati.
3.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

ART. 4.

  Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.

  Conseguentemente, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, sopprimere le parole: e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4.
4.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124)

  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.
(Attività conoscitiva sui fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)

   1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, con particolare riferimento agli aspetti del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.
   2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet che la polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.
   3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
   4. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività Pag. 49 svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di cui al presente articolo, e può, altresì, trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti sulla medesima materia.
   5. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.».
4.2. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, dopo le parole: Per le finalità di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: e ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
4.3. Ceccanti.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: , ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,.
5.1. Ceccanti.

ART. 6.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di misure di contrasto al finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni della radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per contrastare le persone fisiche e giuridiche, comprese le autorità governative, le organizzazioni e le aziende di stati stranieri che, con donazioni o finanziamenti diretti o indiretti, possono arrecare minaccia allo Stato Italiano, alla democrazia, alle libertà fondamentali e ai diritti umani.
  2. L'esercizio della delega avviene secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) istituire e tenere, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un pubblico registro dove sono individuate le persone fisiche o giuridiche, incluse autorità o organizzazioni statali estere, ritenute pericolose per le libertà fondamentali, la democrazia e la sicurezza dello Stato;

   b) prevedere il divieto di accettare o utilizzare, anche indirettamente, finanziamenti provenienti da soggetti iscritti nel registro di cui alla lettera precedente;

   c) prevedere che l'iscrizione nel registro avvenga di concerto con i Servizi di informazione e di sicurezza e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di un'approfondita istruttoria e che questi, ciascuno per la propria competenza, indichino preventivamente le implicazioni in materia di politica di sicurezza e di politica estera derivanti dall'iscrizione di ciascun soggetto iscritto nel summenzionato registro; prevedere che nella fase istruttoria debbano essere altresì acquisite le relative informazioni fiscali e doganali; prevedere che dell'avvio e degli esiti della fase istruttoria venga data tempestiva comunicazione al Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista istituito ai sensi della presente legge;

   d) prevedere che l'iscrizione nel registro di cui alla lettera a) abbia durata quinquennale dal giorno della delibera e che possa essere rinnovata più volte per ulteriori 5 anni. Prevedere che dell'iscrizione nel pubblico registro venga data tempestivamente pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale;

Pag. 50

   e) prevedere che avverso l'iscrizione nel registro sia ammesso ricorso in opposizione;

   f) prevedere la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di adottare i necessari provvedimenti cautelari su richiesta delle parti; prevedere che le autorità giudiziarie competenti possano bloccare, in caso di operazioni finanziarie sospette collegate ai divieti indicati nella presente legge, le transazioni bancarie per un massimo di 10 giorni a fini istruttori; disciplinare le modalità di segnalazione, da parte degli istituti di credito, di tali operazioni sospette alle autorità competenti;

   g) prevedere che chiunque riceva una o più donazioni, da parte di soggetti iscritti nel registro, in beni o denaro del valore complessivo superiore nell'anno solare a 500 euro sia punito con la multa e che debba restituire quanto ricevuto al donatore entro 14 giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera;

   h) prevedere che le donazioni in denaro ricevute in violazione della presente legge, e che non possono essere restituite al donatore, debbano essere trasferite su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente; disciplinare le modalità di restituzione delle somme ai beneficiari nei casi in cui venga cancellata l'iscrizione nel registro;

   i) prevedere che le donazioni ricevute in forma diversa dalle somme di denaro, e che non possono essere restituiti al donatore, debbano essere smaltite dal beneficiario alle condizioni appositamente indicate dal prefetto; prevedere che il beneficiario sia tenuto a versare, su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un importo quantificato in base ai giorni di ritardo nello smaltimento rispetto ai termini indicati al comma 1 e ai benefici ottenuti, al netto dei costi sostenuti per le operazioni di vendita o smaltimento; prevedere che, per le donazioni in servizi, venga fatto immediato divieto di utilizzazione da parte del beneficiario e che lo stesso debba darne notizia alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente entro e non oltre giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera; prevedere che i termini indicati nella presente lettera possano essere estesi su autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   l) prevedere che i beneficiari delle donazioni provenienti da soggetti iscritti nel registro debbano darne comunicazione al prefetto, entro 10 giorni dalla data di ricezione e che per ciascuna donazione debba essere rilasciata apposita ricevuta;

   m) prevedere che i prefetti, anche d'ufficio, possano condurre opportuni accertamenti su enti o persone fisiche o giuridiche sospettate di ricevere o utilizzare fondi vietati ai sensi della presente legge, di predicazioni di matrice jihadista pericolose per la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e per la sicurezza dello Stato; prevedere che le risultanze degli accertamenti condotti di cui ai commi precedenti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

   n) prevedere che tutte le predicazioni religiose devono essere tenute in lingua italiana e non possono contenere discorsi di incitamento all'odio religioso o di negazione delle libertà fondamentali;

   o) prevedere che in caso di azioni volte a perturbare gravemente l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, provocando odio o violenza contro una persona o un gruppo di persone, i prefetti possano adottare provvedimenti urgenti per disporre la chiusura temporanea dei luoghi di culto o culturali di matrice religiosa, che Pag. 51tali provvedimenti siano immediatamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che questa possa disporre la chiusura definitiva dei luoghi indicati;

   p) disciplinare, nel codice penale, che chiunque riveli, trasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo informazioni per finalità jihadiste relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona, tali da renderlo identificabile e localizzabile, al fine di esporre lui o i membri della sua famiglia a un rischio immediato di danni alla vita, all'integrità fisica o mentale o alle proprietà sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 45.000 euro.
6.01. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Montaruli.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire con le seguenti: riconoscere, individuare e impedire.
7.1. Zoffili.

  Al comma 1, sostituire le parole: fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di con le seguenti: individuare e.
7.2. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a promuovere aggiungere le seguenti: e accertare la conoscenza della lingua italiana,.
8.1. Montaruli, Prisco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti.
8.2. Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai processi di inclusione progressiva degli alunni potenzialmente vittime di proselitismo radicale e alla loro conoscenza dei valori della Costituzione e della società italiana.
8.3. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 6, sostituire le parole: di matrice jihadista con le seguenti: di cui all'articolo 1.
8.4. Giorgis, Ciampi.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'istruzione con le seguenti: dell'università e della ricerca.
9.1. Ciampi.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere le parole: favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di;.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e il dialogo interreligioso e interculturale,
10.1. Invernizzi, Iezzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Pag. 52

  Al comma 2, sostituire le parole: e araba con le seguenti: , araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.
10.2. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354, promuova il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge con particolare attenzione e recupero per quei detenuti che possono essere destinatari di un tentativo di reclutamento finalizzato alla radicalizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.
11.1. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sentiti il CRAD fino a: presente legge con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge condannati o internati il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro paesi di origine.
11.2. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: di matrice jihadista con le seguenti: di cui all'articolo 1.
11.3. Giorgis, Ciampi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tra i requisiti che devono possedere necessariamente i soggetti che intervengono nella veste di operatori religiosi musulmani deve ricomprendersi un attestato che provi il completamento di un percorso di formazione e aggiornamento che consenta loro di agire come guide di comunità religiose e come facilitatori e mediatori tenuto presso un ente riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca. I soggetti di cui al primo periodo devono inoltre necessariamente possedere una formazione da educatori certificata dallo Stato italiano e devono presentare moduli di intervento in cui siano adeguatamente specificati gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti/attività, i mezzi, i tempi e le modalità della loro assistenza. Laddove essi violino le regole deontologiche connesse al loro mandato non favorendo la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose o ostacolando la coesione sociale e i processi di integrazione, il loro mandato viene immediatamente meno.
11.4. Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Pag. 53

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la prevenzione dei reati di jihadismo)

  1. Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, ed è revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
11.01. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Finanziamento degli enti e associazioni religiose)

  1. Gli enti, le associazioni e le comunità di confessioni religiose con le quali lo Stato non ha ancora stretto la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi, possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.
11.02. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione del reato di integralismo islamico)

  1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-septies.
(Integralismo islamico)

   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

   c) la negazione della libertà religiosa;

   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

   Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
   La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
   È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
11.03. Meloni, Prisco, Montaruli.