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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2021
705.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 18

ALLEGATO

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: intesa come attività concorrente con le seguenti: intesa come contributo

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire la parola: concorrere con la seguente: contribuire.
1.1. (Ulteriore nuova formulazione) Raciti.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto con le seguenti: interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto.
2.3. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione.
2.5. (Ulteriore nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti ovunque ricorrono, con le seguenti: capoluogo di regione.
2.2. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione con le seguenti: anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
2.4. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

ART. 3.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
*3.2. (Nuova formulazione) Lupi.
*3.4. (Nuova formulazione) Calabria, Milanato.
*3.8. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*3.13. (Nuova formulazione) Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 19

ART. 4.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I dati caricati nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4.8. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: previa registrazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*4.18. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
*4.9. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: periodicamente e tempestivamente con le seguenti: mensilmente.
4.5. Elisa Tripodi.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea sopprimere le parole: e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: e per i tre anni successivi con le seguenti: e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi.
*4.1. (Ulteriore nuova formulazione) Fornaro.
*4.11. (Ulteriore nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.

  Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico.
4.15. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 5, lettera g), sostituire le parole: , durante l'incarico e per i tre anni successivi con le seguenti: per la durata del loro incarico.
*4.12. Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.
*4.3. (Nuova formulazione) Fornaro.
*4.19. (Nuova formulazione) Raciti.
*4.23. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.
4.16. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: funzionamento del Registro aggiungere le seguenti: all'esito della procedura di consultazione pubblica.
4.26. Fregolent, Marco Di Maio.

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  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti internet istituzionali dei soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4.7. Elisa Tripodi.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti parole: ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all'inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento nella parte del Registro ad accesso pubblico delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nelle more della decisione del Comitato l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.
  1-ter. Successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i decisori pubblici possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull'istanza il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 decide entro dieci giorni.
5.2. Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente con le seguenti: aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.
5.4. Fregolent, Marco Di Maio.

ART. 7.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
7.5. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: vigila aggiungere le seguenti: e raccoglie segnalazioni.
7.1. Elisa Tripodi.

Pag. 21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.
7.3. Raciti.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: agli atti con le seguenti: ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
8.1. Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
8.4. Raciti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge.
8.3. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ART. 9.

  Al comma 5, dopo le parole: ove lo ritenga necessario, aggiungere le seguenti: con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,.
9.2. Raciti.

ART. 10.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente all'invio delle valutazioni e delle proposte di cui al secondo periodo i rappresentanti di interessi possono chiedere al decisore pubblico un incontro per la presentazione e l'argomentazione delle proprie istanze.
10.2. Biancofiore.

ART. 11.

  Al comma 3, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 15.000.
11.7. Corneli.

  Sopprimere il comma 8.
11.4. Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
12.1. Biancofiore.