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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 dicembre 2021
706.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 161

ALLEGATO 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3354 Governo, di conversione in legge del DL 152/2021, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   considerate in particolare:

    nell'ambito del Titolo 1, le disposizioni:

     del Capo I, miranti a incentivare l'investimento innovativo e green nel settore ricettivo-turistico, con misure quali crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, garanzie e finanziamenti agevolati;

     del Capo IV, relativo alle procedure di spesa, tra cui in particolare: l'articolo 8, che autorizza la costituzione del «Fondo Ripresa Resilienza Italia», con una dote di 772 milioni di euro a valere sulle risorse del dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti; l'articolo 9, che prevede la proroga di un anno, al 31 dicembre 2026 del termine di attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     del Capo V – Zone economiche speciali, che si compone del solo articolo 11 che introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie;

    nell'ambito del Titolo II, Capo II:

     l'articolo 23, che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, consente l'assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 anche al completamento degli interventi in corso, nel rispetto dei principi di addizionalità e ammissibilità delle spese;

   tenuto conto che l'applicazione delle menzionate misure del Titolo I, Capo I, è subordinata al rispetto della normativa unionale di volta in volta richiamata, tra cui:

    in materia di aiuti de minimis, il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea;

    in materia di Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020/C 91 I/01), come integrata e modificata dalle successive comunicazioni e decisioni della Commissione, tra cui deve intendersi inclusa la decisione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, adottata successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto;

    in materia di obbligo di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852;

   valutata con favore l'adozione di misure volte a garantire la tempestiva attuazione Pag. 162 degli interventi inclusi nel PNRR in coerenza con il relativo cronoprogramma, al fine di addivenire ad una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, con particolare riferimento a quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, rafforzando al contempo la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e introducendo apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia e sostegno alle imprese,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi previsti dal Titolo I, Capo I, inerenti alle misure di sostegno al settore turistico-ricettivo, l'opportunità di:

    estendere, ferma restando la necessaria compatibilità degli equilibri economici e finanziari del provvedimento, l'ambito di applicazione degli incentivi previsti, non solo alle spese sostenute a fronte di investimenti in capitale fisico, ma anche agli investimenti in capitale umano, finalizzati alla formazione degli operatori necessaria al fine di un'effettiva riconversione green e digitale dei processi produttivi;

    introdurre un criterio volto a dare priorità nell'accesso agli incentivi alle imprese del Mezzogiorno, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di destinazione a tale area territoriale del 40 per cento delle risorse del PNRR. In assenza di criteri volti a orientare la distribuzione territoriale degli incentivi, è infatti presumibile che tale distribuzione, conseguente a quella delle istanze formulate dalle imprese, rispecchi lo sviluppo economico attuale del settore turistico-ricettivo dei diversi territori, piuttosto che il divario di tale sviluppo economico che il PNRR si prefigge di correggere;

   b) valuti la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi previsti dal Titolo I, Capo IV, relativi alle procedure di spesa:

    con riferimento all'articolo 8, riguardante l'affidamento alla BEI della gestione di una quota di risorse del PNRR, destinate ad alimentare il Fondo Ripresa e Resilienza Italia, l'opportunità di prevedere adeguate linee di indirizzo e conseguenti forme di monitoraggio, finalizzate ad assicurare il rispetto dei criteri allocativi delle risorse, sia sul piano territoriale che su quello del rispetto delle priorità trasversali del Piano;

    con riferimento all'articolo 9, che prevede la possibilità di utilizzare per le finalità del PNRR i POC relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prorogandone di un anno il termine di attuazione, l'opportunità di prevedere che, in sede di monitoraggio dell'attuazione del PNRR, il Governo dia conto con separata evidenza delle risorse dei POC utilizzate a supporto degli interventi del PNRR, richiamandone l'originaria destinazione;

    con riferimento, più in generale, al complesso delle procedure di spesa, di cui al Titolo I, Capo IV, l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle procedure di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del PNRR, prevedendo la possibilità di accesso diretto ai dati di monitoraggio da parte degli organi parlamentari e dei relativi uffici, nonché l'indicazione, nei documenti di monitoraggio, di informazioni in merito al concorso di ciascun investimento e riforma al raggiungimento degli obiettivi indicati con riferimento alle tre priorità trasversali. In particolare, ai fini del riequilibrio territoriale, andrebbe costantemente monitorata l'allocazione geografica degli interventi attuati e assicurato che il rispetto dell'obiettivo di destinazione del 40 per cento delle risorse complessive ai territori del Mezzogiorno non sia assicurato solo al termine della complessiva attuazione del Piano, bensì anche in corso d'opera, onde evitare il rischio che il relativo impatto positivo sulla ripresa economica risulti tardivo rispetto a quello prodotto nelle altre aree territoriali del Paese;

Pag. 163

   c) con riferimento all'articolo 11, relativo alle ZES, si valuti l'opportunità di dare priorità agli interventi infrastrutturali finalizzati all'estensione dei Corridoi paneuropei che attraversano l'Italia;

   d) con riferimento all'articolo 23, per quanto attiene alle risorse del FSC utilizzate per finanziare interventi inclusi nel PNRR, si valuti l'opportunità di ribadire l'esigenza che sia data separata evidenza, nell'ambito del monitoraggio, della quota utilizzata per il finanziamento di «interventi in essere» e di quella destinata a nuovi interventi.

Pag. 164

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di disabilità (C. 3347 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di disabilità» (C. 3347 Governo);

   considerato che l'attuazione di una «legge quadro per le disabilità» rientra tra le riforme previste dal PNRR nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», al fine di semplificare e uniformare accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base e rafforzare gli strumenti finalizzati alla definizione di un progetto di vita personalizzato e partecipato;

   rilevato che, nell'ambito del cronoprogramma di attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, l'approvazione della riforma in esame è prevista entro la fine del 2021;

   ricordato che il disegno di legge delega in oggetto è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021 (NADEF 2021), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024;

   preso atto che l'articolo 1 specifica, al comma 1, che l'esercizio della delega deve avvenire, non solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, ma anche in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities, di seguito CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché in conformità alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021;

   apprezzata la finalità perseguita, di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti dall'ordinamento, ai fini di consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una piena ed effettiva inclusione nella società;

   valutata l'assenza di profili di contrasto con la normativa europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE