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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 dicembre 2021
712.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

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ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
5.6. (Nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Silvestroni, Nobili, De Girolamo, Tasso.

ART. 6

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: è svolta inserire le seguenti: dalla stazione appaltante.

   b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
*6.20. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.27. (Nuova formulazione) Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

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  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.
6.13. (Nuova formulazione) Faro, Giuliano, Manzo, Buompane.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6.7. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.
6.2. (Nuova formulazione) Carnevali, Ciagà, Mauri, Pezzopane, Pini, Zardini, Andrea Romano, Frailis, Carla Cantone, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

   «6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2021 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo».
*6.19. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Pag. 100Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.26. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta».
*6.01. (Nuova formulazione) Trano.
*6.04. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*6.09. (Nuova formulazione) Del Barba.
*6.020. (Nuova formulazione) Terzoni, Maraia.
*6.035. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.040. (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli.
*6.055. (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)

  1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6.03. (Nuova formulazione) Ciagà, Carnevali, Mauri, Pezzopane, Pini, Zardini, Andrea Romano, Frailis, Carla Cantone, Ungaro.

  Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

   a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importoPag. 101 corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

   b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».
*6.06. (Nuova formulazione) Del Barba.
*6.019. (Nuova formulazione) Terzoni, Maraia.
*6.032. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.041. (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 7

  Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma.
7.2. (Nuova formulazione) Enrico Borghi.

ART. 8

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di distretti turistici)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite con la seguente: «Ministro del turismo»;

   b) al comma 5, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e» sono soppresse.
8.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Cestari, Paternoster, Patassini.

ART. 9

  Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
9.25. (Nuova formulazione) Costanzo, Trano, Raduzzi.

ART. 10

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.
10.3. Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

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  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale».
*10.4. D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*10.2. Ubaldo Pagano.
*10.5. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 11

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera a-ter, terzo periodo, dopo le parole: con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
11.2. Liuzzi.

ART. 14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.
14.1. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

ART. 16

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Con il decreto di cui al comma 3 con le seguenti: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16.8. (Nuova formulazione) Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158».
16.15. (Nuova formulazione) Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 6, sostituire le parole da: o si prevede fino alla fine del comma con le seguenti: o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.
16.7. Maraia, Ubaldo Pagano, Trano, Torto, Pettarin, Prestigiacomo.

ART. 17

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)

  1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entroPag. 103 un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati, è effettuata la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
17.07. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 18

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente».
18.7. (Nuova formulazione) Buratti, Rotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, provvede alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla valutazione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commissario».
18.04. (Nuova formulazione) Licatini.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
   2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.
   2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.
   2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblicaPag. 104 utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà».
18.05. (Nuova formulazione) Licatini.

ART. 19

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».
*19.03. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster
*19.010. (Nuova formulazione) Fassina.

ART. 20

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 31-ter, dopo la parola: obblighi inserire le seguenti: in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi.
20.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno».
20.5. Varrica, Torto, Pettarin, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post- sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)

  1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, Pag. 105n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
20.05. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

ART. 21

  Al comma 1, dopo le parole: e delle aree pubbliche inserire le seguenti: , l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: il cui costo totale con le seguenti: il costo totale di ciascuno dei quali e dopo le parole: strutture edilizie pubbliche inserire le seguenti: e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a),;

   al comma 7, alla lettera d), dopo le parole: servizi sociali e sanitari inserire le seguenti: di prossimità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

   al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» con le seguenti: e, per ciascun progetto, è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo», allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno,.
21.3. (Nuova formulazione) Rotta, Morassut, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 5, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centotrenta.

  Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare con le parole: e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica;
21.5. (Nuova formulazione) Varrica, Torto.

  Al comma 6, dopo le parole: tessuto sociale inserire la seguente: , economico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 6, dopo le parole: promozione delle attività aggiungere la seguente: economiche, e dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla rivitalizzazione economica,;

   al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della Pag. 106società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati.
21.6. Squeri, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: zone verdi inserire le seguenti: , limitando il consumo di suolo,.
*21.4. Maraia, Torto, Ubaldo Pagano, Pettarin.
*21.2. (Nuova formulazione) Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Assicurano inoltre il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
21.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

ART. 24

  Al comma 1, dopo le parole: ambienti didattici, aggiungere le seguenti: anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.
24.1. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio.

  Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
24.6. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 4, sostituire le parole: per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica con le seguenti: per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali,.
*24.2. (Nuova formulazione) De Menech, Ubaldo Pagano.
*24.22. (Nuova formulazione) Raduzzi.
*24.7. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
*24.18. (Nuova formulazione) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*24.24. (Nuova formulazione) Buompane, Manzo.
*24.25. (Nuova formulazione) Fassina.
*24.27. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*24.31. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
24.11. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

Pag. 107

ART. 25

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)

  1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».
*25.01. (Nuova formulazione) Rospi.
*25.05. (Nuova formulazione) D'Attis.

ART. 26

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;

   al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.;

   al comma 2, lettera a), capoverso 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: purché in possesso dell'abilitazione Pag. 108scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico;

   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
   3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università».

  2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.
26.3. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

ART. 27

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.
  2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3-bis è abrogato;

   b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3».

  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno Pag. 109degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1Cl – riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.
27.23. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
27.19. D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 341 la parola: «, 132» è soppressa;

   b) al comma 344 la parola: «, 132» è soppressa.
27.20. Magi.

ART. 28

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 110 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ad acta» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «delle predette» è inserita la seguente: «nuove»;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».
28.1. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo, Raciti.

ART. 29

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, è presentata annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2».
*29.8. (Nuova formulazione) Faro, Federico.
*29.12. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 30

  Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

  1. In attuazione della missione 3 – componente 2 – «Intermodalità e logistica integrata», nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1696. – (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) – Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
   Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere Pag. 111superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
   Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»;

   b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1737. – (Nozione) – Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie»;

   d) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1739. – (Obblighi dello spedizioniere) – Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;

   d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1741. – (Spedizioniere vettore) – Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696»;

   e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

   «Art. 2761. – (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) – I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
   Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».
30.02. (Nuova formulazione) Delrio.

ART. 31

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui Pag. 112all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*31.23. Fregolent, Del Barba.
*31.43. Giacometto, Porchietto, Mazzetti, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-quater aggiungere in fine il seguente periodo:

   «Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
**31.35. (Nuova formulazione) Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo.
**31.19. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.
**31.3. (Nuova formulazione) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
**31.24. (Nuova formulazione) Lovecchio, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
31.12. (Nuova formulazione) Mancini, Trano.

ART. 34

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.
34.8. (Nuova formulazione) Costanzo, Trano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazionePag. 113 internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*34.04. (Nuova formulazione) Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea.
*34.01. (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*34.05. (Nuova formulazione) Fitzgerald Nissoli, D'Attis, Prestigiacomo.

ART. 36

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)

  1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «due senatori e due deputati» sono sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».
36.01. Calabria, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 38

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
*38.06. Fassina, Stumpo.
*38.013. Mandelli.

Pag. 114

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».
**38.08. (Nuova formulazione) Fassina, Stumpo.
**38.016. (Nuova formulazione) Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».
38.018. Bologna, Pettarin.

ART. 41

  Alla lettera c), capoverso comma 11-bis, dopo il settimo periodo, inserire i seguenti: Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.

  all'undicesimo periodo, sostituire le parole: 346.896 euro con le seguenti: 544.213 euro.
41.2. (Nuova formulazione) Paolo Russo, De Luca, Topo.

ART. 42

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti:, delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
42.1. Vianello, Trano, Raduzzi.

ART. 48

  Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativoPag. 115 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «europei o» sono sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi»;

   b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «25.000».
48.01. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 49

  All'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore 7.000 euro» con le seguenti: «non inferiore a 5.000 euro»;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva».
49.7. (Nuova formulazione) Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 86:

    1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto mutamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;

    2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis»;

   b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2».
49.02. (Nuova formulazione) Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

ART. 51

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*51.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*51.02. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Pag. 116

ALLEGATO 3

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 7.12, 31.010, 35.4, 35.04, 35.05 E 40.06 DEI RELATORI

ART. 7.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 2.000.000 di euro per l'anno 2022, di 1.000.000 di euro per l'anno 2023.
0.7.12.9. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 2.500.000 euro per l'anno 2022, di 3.000.000 di euro per l'anno 2023.
0.7.12.8. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 4.000.000 di euro per l'anno 2022, di 3.000.000 di euro per l'anno 2023.
0.7.12.6. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 6.000.000 di euro per l'anno 2022, di 4.100.000 euro per l'anno 2023.
0.7.12.5. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 9.000.000 di euro per l'anno 2022, di 8.000.000 di euro per l'anno 2023.
0.7.12.4. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 10.500.000 euro per l'anno 2022, di 7.000.000 euro per l'anno 2023.
0.7.12.3. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 11.000.000 euro per l'anno 2022, di 7.000.000 euro per l'anno 2023.
0.7.12.1. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 11.000.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023.
0.7.12.2. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzionePag. 117 straordinaria e messa in sicurezza degli impianti.
0.7.12.12. Trano, Raduzzi.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali somme dovranno essere destinate esclusivamente al comparto dell'Agenzia industrie difesa che si occupa della dematerializzazione e conservazione secondo norma delle pratiche cartacee conservate negli archivi della Difesa.
0.7.12.10. Trano, Raduzzi.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Gli importi dovranno essere destinati per almeno il 50 per cento all'introduzione di tecnologie innovative di digitalizzazione e alla creazione di un hub digitale di facile accesso pubblico ai dati non secretati.
0.7.12.11. Trano, Raduzzi.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.7.12.13. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza connessi con l'ammissione digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare anche le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore dell'Agenzia un contributo di euro 11.300.000 per l'anno 2022, di euro 7.100.000 per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7.12. I Relatori.

ART. 31.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiungere le seguenti: le regioni e;

   b) dopo le parole: dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e aggiungere le seguenti, per i comuni in deroga, anche;

   c) dopo le parole: indicata nella tabella 1 inserire le seguenti: e per le regioni, al netto anche delle entrate correnti la cui destinazione è vincolata inerenti ai fabbisogni nazionali standard ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e al fondo nazionale trasporti.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei comuni inserire le seguenti e per le regioni.
*0.31.010.29. Viscomi.
*0.31.010.23. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*0.31.010.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 118

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre rendiconti approvati con le seguenti: sei rendiconti approvati.
0.31.010.18. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre rendiconti approvati con le seguenti: cinque rendiconti approvati.
0.31.010.19. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre rendiconti approvati con le seguenti: quattro rendiconti approvati.
0.31.010.20. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'equilibrio di bilancio aggiungere le seguenti: sentito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
0.31.010.21. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In relazione alle esigenze di cui al comma 1 con specifico riferimento alle relative attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, del presente decreto, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0.31.010.47. Fassina.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
0.31.010.5. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
0.31.010.4. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quaranta giorni.
0.31.010.3. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
0.31.010.2. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, sopprimere il comma 3.
0.31.010.36. Del Barba.

Pag. 119

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: non si applicano.
0.31.010.38. Del Barba.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: i comuni possono applicare.
0.31.010.37. Del Barba.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: sessanta giorni.
0.31.010.10. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: cinquanta giorni.
0.31.010.9. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: quarantacinque giorni.
0.31.010.8. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: quaranta giorni.
0.31.010.7. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
0.31.010.6. Raduzzi, Trano.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'Istituto superiore di sanità è affidato lo studio finalizzato all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus SARS-CoV-2. A tal fine è autorizzata per gli anni 2021, 2022, 2023, la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di un apposito Fondo.
  5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5-quater. L'Istituto superiore di sanità ha il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 5-bis, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di contribuire all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus Sars-CoV-2.
0.31.010.40. Baldini.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. In coerenza con le finalità del comma 1, al fine di razionalizzare e di aggiornare i settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarità, è prevista l'istituzione di corsi di formazione universitaria nell'ambito del turismo legato alle acque.
  5-ter. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR sono istituiti negli Istituti tecnici superiori operanti nel settore turistico corsi di formazione nell'ambito del turismo legato alle acque.
0.31.010.41. Baldini.

(Inammissibile)

Pag. 120

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), i comuni ricadenti nelle aree selezionate dalla SNAI possono stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.
  6-bis. Il personale di cui al comma 6 è selezionato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, effettua una ricognizione e definisce i fabbisogni degli enti beneficiari entro il 20 febbraio 2022.
  6-ter. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.
0.31.010.35. Buratti.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 6 sostituire le parole: a supporto dei comuni del Mezzogiorno con le seguenti: a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.
*0.31.010.27. Paolo Russo, Prestigiacomo.
*0.31.010.34. Mancini.
*0.31.010.46. Fassina.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti di cui al presente comma non danno in nessun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
0.31.010.39. Del Barba.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 31 marzo 2022.
0.31.010.17. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 20 marzo 2022.
0.31.010.16. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 10 marzo 2022.
0.31.010.15. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 10 febbraio 2022.
0.31.010.11. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2022.
0.31.010.12. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro Pag. 121il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 1° marzo 2022.
0.31.010.13. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 8, dopo le parole: ai bandi attuativi del PNRR, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, anche mediante il finanziamento di corsi di formazione bandistici e corali e contributi all'acquisto di strumenti musicali per gli iscritti ai medesimi corsi,.
0.31.010.42. Baldini.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Province e le Città Metropolitane possono assumere personale con qualifica non dirigenziale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un periodo anche superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore allo 0,25 per cento della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
*0.31.010.31. Mancini.
*0.31.010.24. Paolo Russo, Prestigiacomo.
*0.31.010.43. Fassina.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Per le Province e le Città metropolitane la spesa di personale delle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, anche nel caso di applicazione del regime di scavalco condiviso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
**0.31.010.32. Mancini.
**0.31.010.25. Paolo Russo, Prestigiacomo.
**0.31.010.44. Fassina.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Per le medesime finalità di cui a comma 1 sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*0.31.010.33. Mancini.
*0.31.010.26. Paolo Russo, Prestigiacomo.
*0.31.010.45. Fassina.

Pag. 122

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo»;

   b) dopo le parole: «di costo del quadro economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR».
0.31.010.30. Fassina.

  Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.
(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter.1, sono inseriti i seguenti:

   «6-ter.2 Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi ed amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.
   6-ter.3 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge n. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022 i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6».
0.31.010.28. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

  Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, inserire il seguente:

Art. 31-ter.
(Potenziamento del personale amministrativo delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente)

  1. Al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi del PNRR in particolare relativiPag. 123 alla Missione 1 «Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo», Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», Investimento 3.2 «Italia 5G», nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Amministrazione è istituito un fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione dei catasti elettromagnetici.
  2. Per garantire l'effettiva realizzazione e il pieno funzionamento dei catasti regionali, con apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verificate le esigenze di personale delle singole Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F3, da destinare in via esclusiva alle attività di realizzazione, gestione e aggiornamento dei catasti regionali. Il sopraindicato contingente è da riassegnare alle Regioni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente e da collocarsi presso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, da impiegare solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di digitalizzazione e inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime Agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione», sono inserite le seguenti: «. Le Regioni garantiscono l'accesso ai rispettivi catasti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori di reti di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. È fatto inoltre divieto di ulteriore richiesta da parte della pubblica amministrazione dei dati già forniti dagli operatori agli Organismi competenti a effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei rispettivi catasti, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente utilizzano in via prioritaria i dati, i documenti e le informazioni già acquisite dalle stesse nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.31.010.22. Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Mollicone.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

  1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di Pag. 124dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
  3. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,n. 113.
  4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 di euro milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Pag. 125Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  7. Il personale di cui al comma 6 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 eseguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.
  8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere la seguente tabella:

Tabella 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica

Percentuale

1.500.000 abitanti e oltre

0,25

250.000-1.499.999 abitanti

0,3

60.000-249.999 abitanti

0,5

10.000-59.999 abitanti

1

5.000-9.999 abitanti

1,6

3.000-4.999 abitanti

1,8

2.000-2.999 abitanti

2,4

1.000-1.999 abitanti

2,9

Meno di 1.000 abitanti

3,5

31.010. I Relatori.

ART. 35.

  All'emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° dicembre 2023.
0.35.4.3. Trancassini.

  All'emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° settembre 2023.
0.35.4.2. Trancassini.

  All'emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° luglio 2023.
0.35.4.1. Trancassini.

  All'emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023.
0.35.4.4. Trancassini.

  All'emendamento 35.4 dei Relatori, comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è istituita fino a: Ministero della giustizia con le seguenti: è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione Pag. 126e di coordinamento del citato Dipartimento.
0.35.4.5. D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.».

   b) al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis,;

   c) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029,euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.4. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, sopprimere la lettera a).
0.35.04.1. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,».
0.35.04.2. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, sopprimere la lettera b).
*0.35.04.3. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, sopprimere la lettera b).
*0.35.04.8. Sarti, Saitta, Ascari, Palmisano, Salafia.

  All'articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sopprimere parole: delle disposizioni di legge e.
0.35.04.9. Sarti, Saitta, Ascari, Palmisano, Salafia.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'abbattimentoPag. 127 dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il PNRR, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,»;

   b) dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,»;

   c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per il settore penale l'indicazione dei criteri di priorità avviene sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».
35.04. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: quattro anni.
0.35.05.16. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: cinque anni.
0.35.05.15. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.
0.35.05.17. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sette anni.
0.35.05.18. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: due corsi con le seguenti: cinque corsi.
0.35.05.3. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: due corsi con le seguenti: quattro corsi.
0.35.05.2. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: due corsi con le seguenti: tre corsi.
0.35.05.1. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
0.35.05.5. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
0.35.05.6. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
0.35.05.4. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, sopprimere il comma 4.
0.35.05.7. Raduzzi, Trano.

Pag. 128

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
0.35.05.12. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.
0.35.05.11. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.
0.35.05.10. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
0.35.05.9. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
0.35.05.8. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 5, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni.
0.35.05.14. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 5, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
0.35.05.13. Raduzzi, Trano.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

  1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
  2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.
  3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.
35.05. I Relatori.

ART. 40.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1, primo periodo, con il seguente: Al fine di consentire la Pag. 129continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e nell'ambito dell'attuazione della Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni subentrano nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che ha superato una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica. Tali contratti sono prorogati fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione di tutte le unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Al tal fine al personale di cui al primo periodo viene riservata una quota dei posti messi a bando di cui alle procedure di selezione del comma precedente;

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove le risorse di cui al periodo precedente non fossero sufficienti a coprire gli oneri di cui al subentro e proroga di cui al periodo precedente, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Per le attività di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate a fare ricorso a personale con esperienza in materia di politiche attive del lavoro che abbia prestato servizio presso i Centri per l'impiego ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi S.p.a.
   1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni pubbliche titolari degli interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo, impiegato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nell'ambito della Missione M5 “Inclusione e coesione”, componente 1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al fine del reclutamento, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i lavoratori di cui al comma 1 sono inseriti in un'apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it.».
0.40.06.6. Torto, Invidia.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   1. Sostituire il comma 1, primo periodo, con il seguente: Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e nell'ambito dell'attuazione della Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni subentrano nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica. Tali contratti sono prorogati fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione di tutte le unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Al tal fine al personale di cui al primo periodo viene riservata una quota Pag. 130dei posti messi a bando di cui alle procedure di selezione del comma precedente;

   2. Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al primo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo;

   3. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Per le attività di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate a fare ricorso a personale con esperienza in materia di politiche attive del lavoro che abbia prestato servizio presso i Centri per l'impiego ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi S.p.a.
   1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni pubbliche direttamente titolari dell'attuazione d'interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo. Al fine del reclutamento, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i lavoratori di cui al comma 1 sono inseriti in un'apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it.
0.40.06.7. Torto, Invidia.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: Al fine di garantire al personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza una proroga occupazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a subentrare nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente che opera presso le sedi territoriali delle regioni per svolgere le attività di assistenza tecnica e ad avviarli a programmi di riqualificazione professionale per il reclutamento, a tempo determinato, di profili destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

   b) sopprimere il comma 2.
0.40.06.4. Bellachioma, Frassini, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sopprimere le parole da: e a prorogarli fino a: 2019.

  Conseguentemente, al comma 1,secondo periodo, sopprimere le parole: e la proroga di cui al primo periodo e sostituire la parola: avvengono con la seguente: avviene.
0.40.06.8. Trancassini.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole da: le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare fino alla fine del periodo con le seguenti: il contingente di personale contrattualizzato con ANPAL Servizi S.p.A. che opera presso le sedi territoriali delle regioni per svolgere le attività di assistenza tecnica è prorogato per ulteriori sei mesi ed è avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in programmi di riqualificazione professionale.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste con le seguenti: a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle Pag. 131politiche sociali per la formazione e riqualificazione professionale.
0.40.06.2. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modifiche:

   1. Al comma 1, sostituire le parole: le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 con le seguenti: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a subentrare nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente che opera presso le sedi territoriali delle regioni per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli di ulteriori sei mesi;

   2. Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste con le seguenti: a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la formazione e riqualificazione professionale.
0.40.06.3. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modifiche:

   1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: consentire la continuità fino alla fine del periodo con le seguenti: garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 30 giugno 2022;

   2. Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: Il subentro e nonché sostituire la parola: avvengono con la seguente: avviene.
0.40.06.1. Raduzzi.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
0.40.06.13. Trancassini.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
0.40.06.12. Trancassini.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
0.40.06.11. Trancassini.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
0.40.06.10. Trancassini.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
0.40.06.9. Trancassini.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: ANPAL Servizi Pag. 132S.p.A. aggiungere le seguenti: , dopo una proroga di quattro mesi degli stessi,.
0.40.06.5. Torto, Invidia.

  Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

Art. 40-bis.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

  1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
40.06. I Relatori.