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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2022
738.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Gariglio 5-07472: Misure rispetto all'isolamento infrastrutturale, in particolare ferroviario, della città dell'Aquila.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito alle iniziative per far uscire dall'isolamento infrastrutturale il territorio abruzzese, in particolare le aree interne, attraverso la realizzazione o il potenziamento delle relazioni ferroviarie, Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato quanto segue.
  Per lo sviluppo dell'intera tratta Roma – Pescara, nel mese di marzo del 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Abruzzo, la Regione Lazio e RFI hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa, nell'ambito del quale sono stati individuati interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico finalizzati alla velocizzazione di tutto l'itinerario.
  A completamento dei suddetti interventi si prevede la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Pescara in circa due ore; la riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione tra Avezzano e Roma e l'incremento della capacità e riduzione dei tempi di percorrenza tra Sulmona e Pescara.
  Inoltre, il vigente aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma parte Investimenti tra RFI e il MIMS prevede significativi interventi di velocizzazione del collegamento Terni – Rieti – L'Aquila – Sulmona, che renderanno più semplici i collegamenti della città di L'Aquila con la capitale, con un recupero dei tempi di percorrenza e un incremento della qualità del servizio in forza dei nuovi materiali rotabili.
  Quanto al contributo assegnato a RFI di 40 milioni di euro di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, rappresento che tali fondi sono stati contrattualizzati con il citato aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma – parte Investimenti e figurano nell'Allegato X alla voce «Miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma».
  In tale ambito, sono in fase di avvio gli studi relativi ai collegamenti tra Roma ed i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
  Con particolare riferimento al progetto di collegamento ferroviario Roma – L'Aquila, il Ministero, insieme a RFI e ai comuni interessati, ha già avviato specifiche interlocuzioni con i territori per individuare la soluzione tecnica più idonea alla definizione del tracciato.

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ALLEGATO 2

Rosso 5-07473: Erogazione da parte di ANSFISA di tutti i servizi già di competenza dell'USTIF, con particolare riferimento agli impianti sciistici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Innanzitutto mi preme evidenziare che le tematiche oggetto di quesito mi sono state poste nei mesi precedenti dai rappresentanti di diversi territori e mi sono prontamente attivato per cercare di rispondere ad ogni istanza con sollecitudine ed efficacia.
  Ciò premesso, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha rappresentato che, con decreto direttoriale del 13 gennaio 2022, ha attribuito ai dirigenti in carica degli ex USTIF funzioni di coordinamento degli Uffici Operativi Territoriali rimasti sprovvisti di dirigenti, compreso quello di Torino. In particolare, il personale tecnico è chiamato a svolgere le attività che afferiscono alle funzioni già esercitate dagli USTIF al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività ispettive. Nelle more dell'approvazione e dell'adozione del nuovo Regolamento, con decreto direttoriale del 25 gennaio 2022 è stato disposto che tutto il personale degli uffici ex USTIF, compresi gli ingegneri transitati presso l'Agenzia, assicurino la prosecuzione delle medesime attività negli uffici di provenienza. Con il medesimo decreto direttoriale del 25 gennaio 2022, è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro tecnico a supporto delle strutture periferiche ex USTIF per le attività di verifica e prova, ispezioni, messa in servizio e rilascio di nulla osta tecnici.
  Proprio ieri, anche alla luce del quesito in oggetto, ho incontrato il Direttore dell'ANSFISA per sincerarmi del regolare svolgimento dell'attività ispettive e di revisione degli impianti funiviari, fermo restando l'ineludibile rispetto della sicurezza.
  Riguardo alla seggiovia quadriposto richiamata dagli Onorevoli interroganti, rappresento che il 5 gennaio u.s. il comune di Sauze d'Oulx ha richiesto all'Agenzia il previsto parere sulle modifiche apportate al manuale di uso e di manutenzione in merito alla revisione delle «rulliere» della seggiovia. Le modifiche proposte sono state validate e proprio ieri, 8 febbraio 2022, è stata rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione del pubblico esercizio fino al 31 maggio 2022.

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ALLEGATO 3

Maccanti 5-07474: Riordino della disciplina delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e sullo stato di attuazione del Registro unico degli ispettori (RUI).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il Registro Unico degli Ispettori è operativo e consente l'iscrizione di tre differenti figure di ispettori:

   gli ispettori abilitati: funzionari/dipendenti tecnici in servizio presso il MIMS che, una volta conseguita l'abilitazione, vengono iscritti automaticamente nel Registro;

   gli ispettori ausiliari: funzionari del MIMS in quiescenza disponibili ad operare nelle sedute di revisioni dei veicoli disposte dagli uffici della motorizzazione civile, per i quali – con circolare n. 5944 del 23 ottobre 2020 – sono state definite le procedure per l'iscrizione al Registro;

   gli ispettori autorizzati: personale tecnico esterno al MIMS, la cui iscrizione al registro avviene al termine di un percorso formativo e del superamento dell'esame finale.

  È in fase di definizione il provvedimento recante la disciplina dei criteri di iscrizione nel Registro degli ispettori autorizzati, nonché della composizione delle Commissioni esaminatrici e di svolgimento degli esami finali. Ringrazio gli interroganti per aver posto il tema alla mia attenzione; sarà mia premura giungere all'adozione del provvedimento nelle prossime settimane.

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ALLEGATO 4

Scagliusi 5-07475: Emanazione del decreto attuativo sulla revisione dei mezzi agricoli e macchine operatrici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'articolo 111 del Codice della strada prevede che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.
  In attuazione di detta previsione, è stato adottato il decreto interministeriale 20 maggio 2015, che, nell'individuare specifici termini per l'effettuazione delle revisioni determinate in base all'anzianità di immatricolazione dei mezzi, ha previsto, all'articolo 5, comma 1, uno specifico decreto del MIMS, di concerto con il MIPAF, finalizzato a definire le modalità di esecuzione delle operazioni di revisione ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
  Come è noto, i termini previsti dal predetto decreto interministeriale 20 maggio 2015 sono stati differiti con decreto 28 febbraio 2019.
  Per quanto riguarda i tempi di adozione del decreto, recante la definizione delle modalità di esecuzione della revisione, rappresento che sono in corso serrate interlocuzioni tra le competenti strutture dei due Ministeri interessati, finalizzate a consentire l'adozione dello stesso entro le prossime settimane, individuando al contempo dei nuovi termini per l'effettuazione delle revisioni, resi necessari dalle indicazioni contenute in detto decreto. Ringrazio gli interroganti per aver posto il tema alla mia attenzione, cosicché possa attivarmi con le competenti Direzioni generali affinché il citato provvedimento attuativo veda la luce in tempi brevi.

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ALLEGATO 5

Rotelli 5-07476: Estensione delle eccezioni previste dalla normativa vigente in relazione alla maggiore larghezza dei rimorchi rispetto al veicolo trainante.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In relazione ad un eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia di rimorchi finalizzato ad una ridefinizione delle eccezioni relative alla larghezza dei rimorchi rispetto al veicolo trainante, rappresento che la precedente modifica introdotta nel Codice della strada è funzionale ad assicurare l'espletamento – da parte dei veicoli della Protezione Civile, degli enti locali e degli enti del Terzo settore – dei servizi e delle attività urgenti o di pubblica utilità, cui sono istituzionalmente preposti, e la cui rilevanza, avuto riguardo alle esigenze ed agli interessi della collettività, non consente l'applicazione delle limitazioni derivanti dal rispetto della disciplina relativa alla c.d. circolazione stradale ordinaria.
  In ogni caso, anche in relazione a detti veicoli, resta fermo l'obbligo di rispettare i limiti dimensionali e ponderali di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della strada.
  Per gli altri veicoli, invece, è richiesto il rispetto anche delle disposizioni che impongono che la larghezza del rimorchio non ecceda quella del veicolo trattore, al fine precipuo di escludere ogni rischio di impatto da parte di altri veicoli contro la sezione sporgente del rimorchio.
  Si tratta di una differenza di trattamento, giustificata dalle caratteristiche peculiari del territorio italiano e delle sue infrastrutture e consentita dalla normativa europea che, come ricordato dallo stesso Onorevole interrogante, si limita ad armonizzare soltanto la disciplina relativa alle caratteristiche costruttive dei rimorchi.

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ALLEGATO 6

Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (Atto del Governo n. 352).

INTEGRAZIONE INFORMATIVA SULLE OPERE PRIORITARIE «DIRETTRICI»

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