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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 febbraio 2022
740.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 47

ALLEGATO

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 28 febbraio.
1.3. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 9 marzo 2022.

  Conseguentemente, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2022. con le seguenti: fino al 9 marzo 2022. ovunque esse ricorrano nel decreto.
1.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo 2022.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'emergenza nazionale da COVID-19 cessa definitivamente, e non è più prorogabile, alle ore 00.00 del 10 marzo 2022. Di conseguenza, con la cessazione dell'emergenza nazionale decadono tutte le restrizioni, le limitazioni e le misure ad essa correlate. Fino alla loro scadenza naturale, restano in vigore tutti i contratti in corso del personale sanitario assunto per la suddetta emergenza nazionale.
1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza della proroga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su internet, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.
1.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(App immuni)

  1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
1.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di vaccini)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica, nonché ridurre la circolazione del virus SARS-Cov-2 e lo sviluppo di varianti, chiunque all'entrata in vigore della presente legge non abbia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2, può richiedere, previa prescrizione rilasciata del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, la somministrazione del vaccino denominato «Nuvaxovid» o qualunque altro autorizzato dall'Agenzia del Farmaco Italiano.
1.03. Trizzino.

Pag. 48

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2022, con le seguenti: 9 marzo 2022.
2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.2. Bellucci, Ferro, Gemmato.
*3.3. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute»

   Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione».
3.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante».
3.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), senza necessità di somministrazione di dosi di richiamo, per effetto della immunizzazione naturale».
3.1. Sodano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera.».
3.6. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 3-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivarePag. 49 antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
3-bis.3. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2;».
3-bis.4. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1. aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
3-bis.5. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione ovvero superiore a 500 BAU/ml.».
3-bis.6. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione.».
3-bis.7. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: «quindicesimo» è soppressa.
3-bis.1. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nelle more dell'attesa del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della vaccinazione per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 3, al cittadino a cui è stata somministrata l'iniezione del vaccino a contrasto del COVID-19 è rilasciato un cosiddetto Green Pass rafforzato previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.».
3-bis.2. Caretta, Ciaburro.

Pag. 50

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 4-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

   b) il comma 2 è soppresso.
4-bis.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
4-bis.01. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 4-ter.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a prezzi contenuti con le seguenti: a prezzi imposti per legge di cui all'articolo 4-quater.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
4-ter.1. Colletti, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Pag. 51

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

  1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato «Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19» con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
  6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4-ter.01. Gemmato.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Sodano.
*5.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accessoPag. 52 illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1;».
5.5. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, l'articolo 3 è abrogato.
5.3. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, la lettera b) è soppressa.
5.4. Ciaburro, Caretta.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
*5-bis.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
*5-bis.3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis.1, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), h), l), o).
5-bis.5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis.1, comma 1, sopprimere le lettere c), e), l), o).
5-bis.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis.1, sopprimere il comma 3.
5-bis.6. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
  1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
5-bis.7. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

  3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata»;.
5-bis.2. Caiata, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Pag. 53

ART. 5-ter.

  Sopprimerlo.
5-ter.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono, in ogni caso, garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, consentendo, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, la didattica in presenza con un gruppo ristretto di studenti, sempre previa richiesta delle rispettive famiglie. È, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
5-ter.2. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 5-quater.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-quater.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
*5-quater.3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
5-quater.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 5-quinquies.

  Sopprimerlo.
5-quinquies.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.
5-quinquies.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo le parole: «obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».
5-quinquies.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.
5-quinquies.3. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per i cittadini che hanno avviato il ciclo vaccinale)

  1. I cittadini a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino a contrasto del Pag. 54COVID-19, nelle more del rilascio della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 5-quater ed ai posti di lavoro di cui all'articolo 5-quinquies previa esibizione di Green Pass cosiddetto base, da presentare abbinato a relativo attestato di vaccinazione.
5-quinquies.01. Ciaburro, Caretta.

ART. 5-sexies.

  Sopprimerlo.
5-sexies.1. Colletti, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 5-septies.

  Sopprimerlo.
5-septies.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
5-septies.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5-septies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.1.

  1. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.
5-septies.01. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Sodano.

ART. 9.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.4. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzatoPag. 55 ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.3. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri Pag. 56derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Effettuazione di test antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione della SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 2003.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.02. Sodano.

Pag. 57

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al vaccino Nuvaxovid)

  1. A seguito dell'approvazione dell'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (NVX-CoV2373) da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con decisione del 22 dicembre 2021, è garantita la libera scelta di scelta vaccinale su tutto il territorio nazionale per i cittadini che debbano ancora sottoporsi al ciclo vaccinale mediante somministrazione della prima dose di vaccino.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le Regioni dispongono un apposito portale di prenotazione per la somministrazione del vaccino Nuvaxovid, tale da permettere a tutti i cittadini ancora non sottopostisi a campagna vaccinale di poter partecipare alla campagna vaccinale, a prescindere dalla residenza del cittadino richiedente.
  3. In virtù delle restrizioni vigenti per i soggetti sprovvisti di Green Pass cosiddetto rafforzato, ai cittadini che abbiano effettuato apposita prenotazione per la somministrazione di vaccino è consentito, premia regolare esibizione di Green Pass cosiddetto base e di attestazione di avvenuta e valida prenotazione, l'utilizzo dei mezzi di trasporto, comunque denominati e l'accesso al proprio posto di lavoro, analogamente a quanto permesso ai titolari di Green Pass cosiddetto rafforzato.
  4. La prenotazione tramite il portale di cui al comma 2 è valida unicamente per somministrazioni da effettuarsi nella medesima settimana, e può essere annullata unicamente per giusta causa, come variazione di orario nell'ambito dello stesso arco settimanale, ragioni di assoluta urgenza e contrazione del SARS-CoV-2.
  5. Il Ministro della salute da attuazione alle disposizioni del presente articolo con proprio decreto, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
9.03. Caretta, Ciaburro.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.01. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qualora a causa delle Pag. 58predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 8.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

   a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

   b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri.

  5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

  6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla Pag. 59piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
12.03. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domandePag. 60 sono stabilite secondo quando disposto dal comma 7.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
  5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
12.02. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
12.04. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2.».
12.06. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autoritàPag. 61 sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2».
12.05. Gemmato, Bellucci.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale, fino a cessate esigenze.
13.1. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
13.01. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 13-bis.

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera f-ter), aggiungere il seguente:

   f-quater) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.
13-bis.3. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività in ambito scolastico e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2022, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
13-bis.1. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività in ambito scolastico e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
13-bis.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
13-bis.01. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Pag. 62

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
13-bis.02. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

  1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
13-bis.03. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Riconoscimento del bonus psicologico)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 6-bis è sostituito con i seguenti:

   «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-ter.
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis copre la concessione di:

   a) un buono avviamento”, concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   b) un “buono sostegno”, concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

Pag. 63

   6-quater. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

   a) il “buono avviamento” consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il “buono sostegno”. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

   b) il “buono sostegno” consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno».
13-bis.04. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13-bis.05. Bellucci, Gemmato.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga accesso servizi psicologici e di psicoterapia)

  1. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del SSN, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di Pag. 64cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Troiano.

ART. 15.

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e vengono registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento della promozione della farmacovigilanza anche a livello regionale)

  1. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
15.1. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 16.

  Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono soppresse.
16.4. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno Pag. 652020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2022».
16.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
16.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
16.3. Gemmato, Bellucci.

ART. 17.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2-bis con le seguenti: commi 2 e 2-bis.

   Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sostituzione del personale inserire la seguente: , anche e sostituire le parole: la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: la spesa, nel limite massimo, di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.
17.1. De Toma, Bellucci, Ferro, Gemmato.