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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2022
741.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 123

ALLEGATO 1

7-00789 Tuzi: Sui test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

RISOLUZIONE APPROVATA

   La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

   premesso che:

    l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale è disciplinata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari», ed è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi;

    per iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, nel settembre 2021 è stato istituito, presso il Ministero, un Tavolo tecnico incaricato di formulare proposte in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato;

    il Ministro dell'università e della ricerca ha riferito in merito agli esiti del lavoro del predetto Tavolo tecnico alla VII Commissione;

    appare necessario intervenire quanto prima per riformare l'attuale meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero programmato, soprattutto per quanto riguarda i corsi di laurea in medicina e chirurgia e, in generale, dell'area sanitaria;

    il Tavolo tecnico ministeriale ha formulato, tra le altre, alcune proposte di revisione dell'attuale meccanismo che appaiono attuabili già a legislazione vigente, nel breve periodo (anno accademico 2022-23) e nel medio periodo (anni accademici 2023-24 e seguenti);

    va rilevato che il test per l'accesso alle facoltà universitarie di area tecnica potrebbe essere composto, anche sulla base di altre esperienze qualificate internazionali, di una prima parte, non superiore al 15 per cento del test, consistente in quiz di ragionamento logico, ragionamento numerico, humanities, e di una seconda parte consistente in quiz esclusivamente riferiti a materie di tipo disciplinare;

    si rileva, con riferimento ai cosiddetti TOLC test (test online CISIA), che gli stessi potrebbero essere proposti a iniziare dal quarto anno della scuola secondaria superiore ed essere svolti almeno due volte l'anno, ai fini dell'ammissione, e che potrebbe essere considerato il punteggio migliore nell'arco di un biennio; i TOLC test potrebbero essere differenziati purché ne venga mantenuto l'equilibrio in termini di difficoltà e selettività; ai test TOLC si dovrebbe poter partecipare indipendentemente dall'anno di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; all'esito dei risultati di una sperimentazione, il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con gli Atenei, dovrebbe promuovere la revisione delle modalità di somministrazione, svolgimento e valutazione dei test,

impegna il Governo:

1) considerata l'esigenza di una generale semplificazione di tutte le procedure di accesso programmato a corsi di studio universitari, ad adottare iniziative, anche normative, per avviare la revisione delle procedure di accesso ai corsi di studio di area scientifico-tecnologica, nonché l'armonizzazione del procedimento di selezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie con quello previsto per i corsi in medicina e chirurgia e in odontoiatria;

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2) a promuovere, nel breve e nel medio periodo, le seguenti iniziative:

  nel breve periodo (ai fini dell'accesso ai corsi dell'anno accademico 2022-23), ad adottare le iniziative di competenza per:

   a) il miglioramento del test nei termini esposti in premessa, anche mantenendolo in forma cartacea (e non ancora informatizzandolo) e secondo le modalità operative precedentemente adottate;

   b) rendere disponibili, in tempi rapidi, esercitazioni online, su test simili, per composizione tematica, al test che sarà erogato;

   c) attivare Massive open online courses (Mooc) disciplinari, fruibili gratuitamente su piattaforme nazionali, su corsi sia specifici per il corso di laurea sia trasversali, rendendoli disponibili online in tempi ravvicinati e comunque tali da rendere utili tali corsi ai fini della preparazione dei candidati ai test erogati con le nuove modalità di cui alla lettera a);

   d) definire materiali e informazioni da mettere a disposizione dei docenti e delle scuole secondarie superiori per aiutare le attività di orientamento degli studenti nella scelta degli studi universitari;

   e) predisporre test psicoattitudinali autosomministrati per l'autovalutazione, cui gli studenti possano accedere online in autonomia, i cui risultati comunque non determinino effetti sui punteggi al fine della selezione degli studenti;

   f) rendere disponibili, gratuitamente, corsi di preparazione preliminari online ed in presenza frequentabili nel mese di agosto, per l'anno accademico 2022/23, e a rendere detti corsi, sia online, sia in presenza, per gli anni accademici successivi, disponibili fino a due anni precedenti al test in tutte le università sede dei corsi di laurea con accesso a numero chiuso, a cominciare dai corsi in medicina e chirurgia, su metodologie e struttura comuni e concordate a livello nazionale, assicurando il contributo economico da parte del Ministero dell'università e della ricerca per la loro realizzazione;

  nel medio periodo (ai fini dell'accesso ai corsi dell'anno accademico 2023/24, per una sperimentazione, e poi, a regime, ai corsi degli anni accademici 2024/25 e seguenti), ad adottare iniziative di competenza per:

   a) adoperarsi affinché siano erogati test online di orientamento e ingresso della tipologia TOLC, con una specifica declinazione, aventi le seguenti caratteristiche: la ripetibilità nel periodo precedente il concorso, la predeterminazione e pubblicizzazione dei giorni in cui i test saranno effettuati, l'utilizzo di postazioni informatiche dedicate e il rispetto dell'autonomia organizzativa delle sedi universitarie e secondo le altre modalità indicate in premessa;

3) ad adottare iniziative per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento del valore attuale, del numero delle ammissioni ai corsi di laurea di cui in premessa;

4) ad adottare idonee iniziative per programmare un rapporto di uno a uno tra gli accessi alle facoltà di medicina e gli ulteriori percorsi di formazione post lauream.
(7-00789) (nuova formulazione) Tuzi, Belotti, Di Giorgi, Aprea, Fusacchia, Vietina, Toccafondi, D'Uva.

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ALLEGATO 2

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo);

   premesso che le disposizioni di cui all'articolo 4 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) del decreto-legge in esame risultano di fatto superate da quelle di cui al successivo decreto-legge n. 5 del 2022 (Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo);

   rilevato che il Governo ha presentato in XII Commissione l'articolo aggiuntivo 2.0100, il quale traspone nel decreto-legge in esame i contenuti del decreto-legge n. 5 del 2021, disponendo la contestuale abrogazione di quest'ultimo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.