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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2022
755.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 73

ALLEGATO 1

5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al cosiddetto «Bonus Investimenti sud» introdotto dalla legge n. 208 del 2015, che consiste in un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  In relazione a tale agevolazione, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l'Agenzia delle entrate individua quali destinatari di tale beneficio, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in base all'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
  A parere dell'Onorevole interrogante detto orientamento dell'Agenzia delle entrate, precludendo l'accesso all'incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, non collima con il tenore letterale della norma che non opera preclusioni in virtù della tipologia di reddito determinata dall'impresa.
  La disciplina della legge n. 208 del 2015 prevede l'attribuzione del credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, operando esclusivo riferimento alla nozione di impresa nell'accezione civilistica alla quale è riconducibile anche l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  L'Onorevole evidenzia altresì che, nel comparto agricolo, la tipologia imprenditoriale titolare di reddito agrario, costituita da imprese individuali e società semplici agricole non soggette all'articolo 55 del Tuir, rappresenta la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese.
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di fornire un chiarimento circa la disciplina di cui in premessa, finalizzato ad evitare che alle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sia precluso l'accesso all'agevolazione in parola.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone agevolabili.
  Ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, tale credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno in argomento è riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».
  Sotto il profilo soggettivo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, sono destinatari dell'agevolazione in argomento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del decretoPag. 74 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
  In base a tale ultima disposizione, sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
  Per esercizio di imprese commerciali, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 32 del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
  L'articolo 55 del TUIR dispone che «sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa».
  Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi che, in base alla disciplina delineata dalla legge n. 208 del 2015, i soggetti imprenditori individuali, titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, che non realizzano, sotto il profilo fiscale, redditi d'impresa, ai sensi del menzionato articolo 55 del TUIR, non possono rientrare nella categoria dei beneficiari dell'agevolazione in esame.

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ALLEGATO 2

5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.
  Come ricordato con l'atto in parola, in data 11 marzo 2021 si è svolta in questa sede l'Audizione del Consigliere dell'IVASS sulla proposta di Legge A.C. 2104 sull'R.C. Auto («Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo»). In quell'occasione, L'IVASS ha aggiornato sull'andamento del prezzo medio della copertura R.C. Auto, in riduzione costante dal 2012 (circa -30 per cento), nonché sugli effetti che il lockdown del 2020 ha avuto sulla sinistrosità in Italia.
  Confrontando le stime dei premi incassati e dei risarcimenti, l'IVASS ha stimato un risparmio per le imprese di assicurazione valutabile, in via preliminare, tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, traducendosi in un risparmio ipotetico per una garanzia R.C. Auto del 2020 di circa 70 euro.
  L'IVASS ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati benefici valutabili in 811 milioni (di cui già erogati, al momento dell'indagine: 348 milioni). Le tipologie di ristoro utilizzate e la dimensione dell'impegno finanziario sono risultate assai eterogenee tra le compagnie: sconti al rinnovo, estensioni di copertura e altro.
  Le medesime informazioni vengono confermate in seno alla Relazione sull'attività svolta dall'IVASS del 30 giugno 2021.
  Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative normative intendano adottare affinché i risparmi maturati possano essere destinati al ristoro dei cittadini.
  Sul punto, confermando in ogni caso l'esistenza di differenti iniziative già adottate liberamente dal mercato e dall'industria assicurative, richiamate dall'IVASS, si segnala che, nell'ambito di ulteriori provvedimenti normativi, potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese, in particolare, quelle sollecitate dagli Onorevoli interroganti.
  Secondo le valutazioni dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), i risparmi dovuti al lockdown ammonterebbero a 2,1 miliardi di euro. Circa 1 miliardo sarebbe già stato restituito ai clienti. Il resto dovrebbe tradursi in soluzioni alternative: allungamenti della durata polizze, rinunce a franchigie ed altre misure dai similari effetti.
  Ad ogni modo, si segnala che, sentiti gli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico verrà attivato un apposito confronto tecnico con le istituzioni, le amministrazioni e le associazioni interessate, al fine di condividere ogni utile elemento informativo su eventuali proposte normative in tale ambito.

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ALLEGATO 3

5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono una serie di chiarimenti per risolvere talune problematiche applicative in materia di bonus fiscali edilizi e di Superbonus.
  In particolare, gli Onorevoli ritengono opportuno chiarire:

   a) se l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l'installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione del medesimo possano essere considerati «intervento su singola unità immobiliare», dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all'arredo dell'unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell'impianto fotovoltaico, o se debba essere invece essere considerata come «intervento su parti comuni di edifici residenziali»;

   b) se possano essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde», da ultimo prorogato al 2024 dalla legge di bilancio 2022, anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi;

   c) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interessa anche gli edifici unifamiliari.

   d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110 per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell'intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

   e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;

   f) se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 3-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l'approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio anche qualora vi sia un'alterazione del decoro architettonico.

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In merito al primo quesito, si evidenzia che, così come chiarito, da ultimo, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E, per beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e di taluni grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cosiddetto «bonus mobili»), spettante ai Pag. 77contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l'intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetto «Testo Unico dell'Edilizia»).
  Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del citato D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi finalizzati all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.
  Peraltro, nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, è stato ribadito che la fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e altro) e non all'arredo della propria unità immobiliare.
  Nel caso, come quello rappresentato, di «ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale» ovvero di «installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione» dell'impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell'unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.
  Con riferimento al quesito con cui si chiede se possano essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde» anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto «bonus verde»). La disposizione è stata, da ultimo, prorogata dall'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 2022), al 31 dicembre 2024. Come indicato nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.
  È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi.
  Per quanto attiene, invece, alla possibilità di fruizione della proroga per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici unifamiliari, si evidenzia che l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha apportato diverse modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definendo, tra l'altro, il nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus attraverso la sostituzione del comma 5-bis, a tenore del quale è attualmente stabilito che: «Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui Pag. 78al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo».
  Ciò posto, si osserva che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli «edifici unifamiliari», ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.
  In merito, poi, al quesito con il quale si intende conoscere se – ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento, richiesta per l'applicazione della disciplina di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari – sia necessario che «gli interventi progettati oggetto di Superbonus» abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori, l'Agenzia delle entrate fa presente di aver già fornito chiarimenti al riguardo con la Faq n. 3 del 2022, «secondo cui la predetta percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato». A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.
  Con riferimento, poi, alle spese per le sonde geotermiche, il Ministero per la transizione ecologica, nel fornire precisazioni circa la previsione di massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, ha sottolineato che indicazioni puntuali in merito saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento, infine, al quesito volto con cui si chiede di chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 119 che stabilisce che «gli interventi (...) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)».

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ALLEGATO 4

5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti circa le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del COVID-19.
  In proposito, la citata circolare ha precisato che le spese sostenute per l'acquisto di Dpi, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell'elenco, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
  Di conseguenza, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione.
  Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare iniziative al fine di rendere detraibili per le famiglie i dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma comunque conformi alla normativa europea, e indispensabili per contrastare il diffondersi dell'epidemia.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare, che la necessità di qualificare un prodotto come «dispositivo medico» attiene a ragioni di tutela della salute pubblica.
  Pertanto, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie detraibili occorre far riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute contenenti l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.
  Nella citata circolare del 6 maggio 2020, si osserva che, ai fini della detraibilità della spesa, «occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero».
  A tal fine, con riferimento ai dispositivi medici (tra cui rientrano anche le mascherine protettive) è possibile consultare l'apposito elenco tramite il sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute (in ragione della specifica competenza di tale Ministero).
  Tanto premesso, sotto il profilo finanziario, con riferimento ai dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma conformi alla normativa europea, il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di operatori del settore Pag. 80relativo alla vendita di mascherine, quantifica la spesa detraibile in 327 milioni di euro.
  Conseguentemente, applicando l'aliquota di detrazione del 19 per cento, la diminuzione di gettito di competenza annua è stimata, a regime, in circa 62,1 milioni di euro, mentre per il solo 2023 l'effetto finanziario negativo è stimato in circa 108,7 milioni di euro.