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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 53

ALLEGATO 1

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3491, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, le disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili, attengano alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione;

   segnalato inoltre come la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, riguardante la cessione a titolo gratuito di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione all'Ucraina, sia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

   evidenziato come, lo scorso 1° marzo, il Governo abbia approvato il decreto-legge n. 16 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022;

   rilevato come, nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in esame, nella seduta del 1° marzo 2022, il rappresentante del Governo abbia preannunciato che è allo studio del Governo un emendamento per far confluire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2022 all'interno del provvedimento in esame e come, successivamente, il Governo abbia presentato a tal fine l'articolo aggiuntivo 2.0100;

   segnalato a tale ultimo proposito come in più occasioni la Camera abbia impegnato, attraverso appositi ordini del giorno, il Governo ad operare per evitare la «confluenza» tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

   ricordato, altresì, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» ha rilevato che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.»;

   rilevato come i fondamenti giuridici alla base del decreto-legge n. 14 del 2022, nonché del successivo decreto-legge n. 16 del 2022, siano riscontrabili:

    nell'articolo 11 della Costituzione, che, nell'affermare il ripudio della guerra, consente a limitazioni di sovranità, in un quadro ordinamentale multilaterale, costituito in primo luogo dall'ONU, nonché dalle organizzazioni regionali come la NATO e l'Unione europea, permettendo pertanto, in tale contesto, il ricorso allo strumento legislativo, nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che sancisce l'obbligo di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;

Pag. 54

    nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il quale stabilisce che «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale», misure che il Consiglio di Sicurezza non ha finora potuto adottare a causa del potere di veto esercitato in tale ambito dalla Federazione Russa;

    nell'articolo 3 del Trattato Nato, ratificato dall'Italia con la legge 1° agosto 1949, n. 465, che, al fine realizzare gli obiettivi del Trattato stesso, indicati, tra l'altro, dall'articolo 1, nella protezione della pace e sicurezza internazionali e della giustizia, consente alle Parti di agire individualmente e congiuntamente, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, per accrescere «la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato»;

    a livello europeo, nelle decisioni del Consiglio europeo del 28 febbraio 2022, che si collocano nel quadro dell'European Peace Facility-EPF (Strumento europeo per la Pace) nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea;

    nella risoluzione A/ES-11/L.1, approvata a larghissima maggioranza il 2 marzo 2022 dall'Assemblea generale dell'ONU, nella quale si «deplora con la massima fermezza l'aggressione della Russia contro l'Ucraina», si chiede che la Federazione Russa «cessi immediatamente l'uso della forza contro l'Ucraina e si astenga da ogni ulteriore minaccia illegale o uso della forza contro qualsiasi Stato membro», e che «ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 55

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato. C. 3417 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3417, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021»;

   sottolineato come l'esigenza di introdurre modifiche all'Accordo del 5 marzo 2008 derivi dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia;

   evidenziato come il Protocollo emendativo di cui si propone la ratifica estenda la vigenza dell'Accordo e preveda, da parte sammarinese, la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 56

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato. C. 3440 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3440, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica – oltre ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia e a dichiararne la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione – regoli la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisca le responsabilità e accordi ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 57

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato. C. 3441 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3441, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021»;

   rilevato come l'Organizzazione europea di diritto pubblico sia un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica, fondato con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica – oltre a individuare con esattezza la sede dell'Ufficio dell'Organizzazione in Italia – regoli la personalità giuridica dell'Ufficio, ne definisce le responsabilità, riconoscendo all'Ufficio stesso e ai suoi funzionari una serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 58

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

   b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

  1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.