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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07709 D'Alessandro: Sulla opportunità di una proroga della scadenza per la presentazione delle domande di indennità attraverso la procedura CIGS ON LINE per le imprese della filiera ittica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come riportato dagli onorevoli interroganti, il termine di scadenza per la presentazione delle domande d'indennità per misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio 2021 è stato fissato dal decreto ministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022 al 15 marzo 2022.
  Con comunicato del 3 marzo 2022, il Ministero del lavoro, a seguito delle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria che avrebbero interessato tutte le procedure del portale Servizi Lavoro, comportando un disservizio sulle infrastrutture di accesso ai sistemi di ingresso e autenticazione degli utenti, per 24 ore, a partire dalle ore 16 di venerdì 4 marzo 2022, prorogava il termine per l'inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021 al 18 marzo 2022.
  Al riguardo, le strutture tecniche del Ministero hanno riferito di non aver riscontrato ritardi od ulteriori inefficienze del sistema, in quanto le domande stanno pervenendo regolarmente ed in quantità elevata.
  Pertanto, a giudizio delle medesime strutture che stanno procedendo all'esame delle istanze, un'ulteriore proroga del termine comporterebbe un inevitabile ritardo nella conclusione della relativa attività istruttoria delle circa 4.000 pratiche che si stima perverranno, con il conseguente slittamento delle erogazioni delle indennità da parte dei funzionari delegati delle direzioni marittime, a danno dei circa 12.000 lavoratori prevedibili del settore della pesca marittima.
  Un'ulteriore proroga infatti potrebbe compromettere il mantenimento della data di conclusione dell'istruttoria delle istanze – prevista dal decreto interministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022 al 20 giugno prossimo – e conseguentemente rallentare la relativa procedura amministrativa finalizzata all'erogazione delle risorse.
  Pertanto, il rispetto dei termini, allo stato attuale, consente di salvaguardare l'interesse dei lavoratori del settore della pesca a ricevere in tempi ragionevoli l'indennità, per la sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca.
  Posso però assicurare che quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti sarà oggetto di approfondimento, anche d'intesa con i Ministeri concertanti, al fine di trovare, se del caso, la migliore soluzione a favore dei lavoratori del settore pesca.

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ALLEGATO 2

5-07704 Mura: Estensione ai lavoratori del settore pubblico della applicazione dell'istituto del congedo di paternità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo un tema di grande importanza quale il riconoscimento del diritto di assentarsi dal lavoro per i padri dipendenti pubblici in occasione della nascita di un figlio.
  Non si parla in questo caso del congedo di paternità alternativo a quello di maternità, previsto nelle ipotesi in cui la madre non possa assistere il piccolo, ma di un congedo autonomo che si aggiunge a quello alternativo.
  Come sottolineato dagli onorevoli interroganti, il congedo di paternità «autonomo», introdotto con la legge n. 92 del 2012, era, agli esordi, una misura sperimentale prevista inizialmente per il triennio 2013-2015 che prevedeva una sola giornata di astensione obbligatoria per il papà e ulteriori due giornate facoltative, da usufruire facoltativamente e in alternativa alla madre lavoratrice.
  L'importanza dell'istituto in questione ha fatto sì che, anche grazie a una costante opera di sensibilizzazione da parte di molteplici attori sociali e politici, nel corso degli anni, le giornate di congedo siano sempre più aumentate, sino ad arrivare all'ultimo intervento normativo adottato con la legge di bilancio 2022, che ha riconosciuto ai papà il congedo di paternità per un numero di 10 giorni annui e in maniera strutturale dal 2021.
  La disciplina sostanziale dell'istituto però è sempre rimasta quella della legge n. 92 del 2012, e questa circostanza ha prodotto il grave pregiudizio evidenziato dagli onorevoli interroganti, e cioè che il congedo di paternità autonomo sia stato riconosciuto ai lavoratori privati e non pubblici.
  La legge n. 92 del 2012 è infatti di diretta applicazione per i lavoratori privati, mentre prevede un intervento del Ministro per la pubblica amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, per individuare e definire, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato per la definizione di una disciplina avanzata e compiuta dell'istituto, nella consapevolezza che una più equa condivisione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne sia necessaria, ineludibile e non più procrastinabile ai fini di un'effettiva parità di genere sia in ambito familiare, sia in ambito lavorativo. Inoltre, la condivisione dei compiti di cura familiare è presupposto essenziale per la promozione dell'occupazione femminile.
  A tal fine, il Ministero del lavoro ha predisposto lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il cui iter di adozione sarà definito nelle prossime settimane.
  Il provvedimento – che contiene disposizioni anche di miglior favore rispetto alle previsioni della direttiva europea, sia per quanto riguarda l'età del bambino, sia per quanto concerne la misura delle indennità e la durata del congedo – interviene, tra l'altro, sul decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), inserendovi un articolo dedicato al congedo obbligatorio di paternità della durata di dieci giorni lavorativi.
  Le modifiche normative – se condivise da tutte le Amministrazioni concertanti – consentiranno di applicare la nuova disciplina uniformemente ai lavoratori del settorePag. 120 pubblico e privato senza necessità di ulteriori interventi attuativi atteso che l'articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo Unico stabilisce che «per lavoratrice o lavoratore», salvo che sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché ai soci lavoratori di cooperative.

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ALLEGATO 3

5-07705 Segneri: Sui tempi tecnici per l'emanazione del decreto interministeriale per la ripartizione tra le regioni del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti chiedono quali siano i tempi tecnici per l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse stanziate ai sensi del comma 127 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza e dare sostegno economico ai lavoratori, nella legge di bilancio per il 2022 sono state infatti stanziate ulteriori risorse, pari a 60 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
  Come rammentato dagli onorevoli interroganti, in base a quanto stabilito dal comma 127 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economa e delle finanze.
  Il Ministro Orlando il 25 febbraio scorso ha firmato il decreto di ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa, per un importo totale di 60 milioni di euro nel 2022.
  Il provvedimento ripartisce le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 234 del 2021 tra le Regioni, come da prospetto che metto a disposizione di tutta la Commissione.
  Il decreto interministeriale è stato inviato il 9 marzo scorso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione di legge, a seguito della quale il decreto sarà immediatamente operativo.

Ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa

  Lazio: euro 19.797.385,44;

  Campania: euro 12.018.707,24;

  Molise: euro 6.961.085,54;

  Abruzzo: euro 3.395.651,48;

  Puglia: euro 848.912,87;

  Sardegna: euro 10.186.954,45;

  Umbria: euro 2.546.738,61;

  Sicilia: euro 4.244.564,36.

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ALLEGATO 4

5-07706 Rizzetto: Iniziative per tutelare i lavoratori impiegati nelle imprese che operano nel settore delle opere pubbliche a fronte delle gravi difficoltà delle medesime imprese a causa dell'aumento generalizzato del costo dei materiali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la situazione di particolare criticità delle aziende che operano nel settore delle opere pubbliche, particolarmente esposte agli effetti congiunturali della crisi internazionale in corso.
  È assolutamente condivisibile la preoccupazione per le conseguenze sul piano produttivo e soprattutto occupazionale determinate dal forte rincaro dei prezzi dell'energia e dei costi delle materie prime.
  Per quanto riguarda la problematica connessa con i rialzi improvvisi dei costi sostenuti dalle imprese e le procedure per la revisione dei prezzi nell'ambito dei contratti di appalto, voglio sottolineare che la legge delega per la disciplina dei contratti pubblici recentemente approvata al Senato, ha previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.
  In via generale, si tratta di un segnale chiaro alle imprese che stanno soffrendo, con particolare riferimento proprio alle imprese che operano nel settore delle opere pubbliche e che rivestono un ruolo fondamentale per l'attuazione del PNRR.
  Per quanto riguarda le iniziative di sostegno alle imprese colpite dagli effetti di questa difficile fase congiunturale, con particolare riguardo a quelle che operano nel settore delle opere pubbliche, si tratta di interventi che sono in queste ore oggetto di valutazione e di elaborazione da parte dei Ministeri competenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assicuro la massima disponibilità, nell'ambito di un'azione coordinata con i Ministeri competenti, a sostenere le iniziative per l'attivazione di un tavolo di concertazione con le parti sociali appartenenti al comparto delle opere pubbliche, volte a evitare le ricadute occupazionali della crisi e a tutelare massimamente e prioritariamente i lavoratori e le loro famiglie.

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ALLEGATO 5

5-07707 Costanzo: Sulle iniziative per la rapida e completa realizzazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema sollevato dagli onorevoli interroganti, relativo alla realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, rappresenta un presupposto per l'attuazione delle politiche attive, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Come noto, per le politiche attive del lavoro e il rafforzamento dei Centri per l'impiego, il PNRR e il REACT-EU hanno messo a disposizione circa 5 miliardi di euro, e in particolare sono previsti, in favore delle Regioni, 464 milioni di euro annui per l'assunzione di 11.600 nuovi operatori, con l'obiettivo di passare di arrivare a circa 20.000 addetti.
  È altrettanto noto che, anche per effetto della pandemia, i piani di rafforzamento di alcune Regioni scontano ritardi.
  Faccio presente che con un'apposita norma inserita nel decreto-legge n. 152 del 2021 – la società ANPAL Servizi Spa è stata autorizzata – nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga dei contratti avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
  La proroga è volta a offrire alle Regioni un tempo più congruo per la definizione delle procedure concorsuali e per il rafforzamento le politiche attive, nell'ottica di una piena ed efficace realizzazione degli obiettivi di attuazione del PNRR.
  Ciò detto, il piano assunzionale da parte delle Regioni sta progressivamente avanzando e talune Regioni hanno avviato i bandi per procedere ad assunzioni nel 2022.
  Si precisa che i dati in possesso del Ministero del lavoro sono continuamente aggiornati sulla base dei rendiconti regionali per i monitoraggi trimestrali relativamente alle assunzioni effettuate e programmate sulla base di apposita modulistica resa disponibile.
  Il Ministero del lavoro è quindi costantemente impegnato in un monitoraggio quotidiano, al quale si affianca un'interlocuzione diretta con le Regioni volta a sensibilizzare le stesse al raggiungimento degli output previsti.
  Il Ministro del lavoro è pronto ad adottare tutte le iniziative più opportune, che si rendano necessarie per superare le eventuali criticità incontrate dalle Regioni nei programmi assunzionali.

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ALLEGATO 6

5-07708 Giaccone: Sulle iniziative volte ad accelerare l'inserimento in organico di nuove unità di personale presso l'Ispettorato del lavoro di Asti-Alessandria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti segnalano la grave carenza di organico dell'Ispettorato territoriale di Asti-Alessandria. Al riguardo, si forniscono le informazioni acquisite dall'Ispettorato nazionale del lavoro espressamente interpellato dal Ministero del lavoro.
  Preliminarmente, devo sottolineare che la dotazione organica complessiva dell'INL è stata sottoposta ad una complessiva revisione. Infatti, a fronte dell'estensione delle competenze in materia di salute e sicurezza, l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 ha autorizzato l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere personale ispettivo nella misura di 1.024 unità.
  In riferimento alla sede di Asti-Alessandria, il competente Ispettorato ha riferito che, rispetto all'attuale organico, consistente in 31 ispettori di cui solo 3 tecnici, si prevede un incremento complessivo dei posti funzione di 23 unità, con un aumento del numero di ispettori tecnici di 15 unità, ovvero pari ad una percentuale del 700 per cento degli attuali ispettori in forza.
  La copertura dei posti funzione è assicurata attraverso un programma di reclutamento che prevede l'espletamento di n. 3 concorsi curati dalla Commissione RIPAM.
  Allo stato risulta definita la procedura per il reclutamento di funzionari amministrativi, per i quali si procederà all'assunzione entro il mese di aprile.
  In relazione al profilo di ispettore ordinario, l'Ispettorato nazionale del lavoro è in attesa della pubblicazione, ormai imminente della graduatoria finale.
  All'esito della pubblicazione l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurerà l'immissione in ruolo di n. 900 ispettori del lavoro e di ulteriori n. 131 funzionari amministrativi.
  Gli ispettori del lavoro destinati alla sede di Asti-Alessandria è pari a n. 8 unità.
  In tal modo, il contingente di ispettori del lavoro passerà dagli attuali 28 a 36 unità.
  Inoltre, si rappresenta che per gli ispettori assunti si sta predisponendo un ampio programma di formazione che prevede l'alternanza di momenti formativi in aula con momenti formativi on the job, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'acquisizione delle necessarie competenze.
  Il contingente di ispettori tecnici, per il quale la sede risulta essere più scoperta, sarà assunto a conclusione della procedura concorsuale bandita dalla Commissione Interministeriale Ripam, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana lo scorso 11 febbraio 2022, il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 14 marzo scorso.
  Tale ultimo concorso prevede il reclutamento di un numero consistente di ispettori tecnici, pari a n. 1.174, contingente che consentirà di coprire completamente i 18 posti funzione della sede di Asti-Alessandria.
  Si precisa che anche per queste assunzioni, l'ispettorato nazionale del lavoro sta provvedendo, sin d'ora, alla predisposizione di un piano formativo, nella consapevolezza che le complesse funzioni di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro comportino l'acquisizione di un ampio spettro di competenze tecniche, soggette a costanti evoluzioni e aggiornamenti.

Pag. 125

ALLEGATO 7

DL 17/2022: misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3495, di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

   considerato che l'articolo 24 estende l'ambito degli interventi a carico del Fondo nuove competenze a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per la transizione industriale, facendo emergere un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori;

   rilevato che l'articolo 33, comma 1, allo scopo di superare le difficoltà interpretative insorte, dispone, per coloro che, assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, stiano ancora espletando la formazione teorico-pratica prevista dalla normativa vigente, la possibilità di richiedere che, ai fini del riconoscimento dei titoli per l'accesso al concorso in magistratura il periodo di tirocinio sia computato unitamente al successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, fino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

   rilevato che, con riferimento all'ufficio del processo, il comma 2 del medesimo articolo 33 chiarisce che l'assunzione nell'amministrazione giudiziaria con contratto a tempo determinato comporta per i professionisti iscritti ad albi, collegi e ordini professionali l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense e la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica e consente all'amministrazione giudiziaria di coprire i posti messi a concorso ancora vacanti dopo l'esaurimento della graduatoria distrettuale mediante l'ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti;

   considerato che l'articolo 35 dispone l'avvio, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, del censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, finalizzato al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al completamento del fascicolo elettronico del dipendente;

   rilevato che l'articolo 37, in relazione alla candidatura di Roma a ospitare l'Esposizione universale nel 2030 autorizza, al comma 1, lettera b), Roma Capitale e le società in house da essa controllate a conferire fino a trenta incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare un contingente di personale fino a trenta unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

   considerato che l'articolo 40, allo scopo di semplificare la disciplina vigente in Pag. 126materia di sorveglianza radiometrica, introduce modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020 e, conseguentemente, sostituisce l'allegato XIX, allo scopo di consentire un avvio rapido del nuovo sistema dei controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, dell'ambiente nonché del sistema produttivo e logistico nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 127

ALLEGATO 8

Disposizioni in materia di lavoro agile (Testo unificato delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
MODIFICHE AL CAPO II DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)

  1. L'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

   «Art. 18. – (Lavoro agile).1. Le disposizioni del presente capo regolano il lavoro agile, come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, effettuata su base volontaria, con forme di organizzazione per fasi e cicli e con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto.
   2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:

   a) la responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore per quanto attiene alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti tecnologici;

   b) nell'ambito di una riorganizzazione del metodo di lavoro interno all'azienda, il diritto alla priorità concernente le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dai seguenti soggetti:

    1) dalle lavoratrici e dai lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e di paternità, previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

    2) dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    3) dai lavoratori di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    4) dai lavoratori che svolgono funzione di caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

   c) l'equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze;

   d) il diritto a usufruire delle ferie e dei permessi, con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi;

   e) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e/o applicativo di comunicazione.

   3. L'applicazione di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulatiPag. 128 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il rispetto dei diritti e delle garanzie, di cui alla presente legge, è condizione necessaria per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, e ad ogni altra iniziativa in favore del lavoro in modalità agile.
   4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità agile».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, concernente deroghe alla disciplina in materia di orario di lavoro)

  1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro con modalità agile».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81)

  1. L'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – (Forma e recesso). – 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:

   a) la durata dell'accordo;

   b) l'alternanza tra i periodi di lavoro agile all'interno e all'esterno dei locali aziendali;

   c) il monte ore di almeno il 30 per cento da dedicare a ciascuna attività in modalità agile, in quanto compatibile;

   d) le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori in modalità agile;

   e) l'informativa in materia di sicurezza sul lavoro;

   f) le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al fine di garantire al lavoratore medesimo il rispetto effettivo dei tempi di riposo giornaliero e settimanale nonché i riposi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riguardo ai lavoratori che utilizzano in modo continuativo monitor e terminali;

   g) l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, di cui all'articolo 7.

   3. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
   4. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 24-bis della legge 22 maggio 2017, n. 81, concernente il diritto di disconnessione)

  1. Dopo l'articolo 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è aggiunto il seguente:

   «Art. 24-bis. – (Diritto soggettivo alla disconnessione). – 1. Il lavoratore, sia in Pag. 129modalità ordinaria, sia in modalità agile, è sempre titolare del diritto soggettivo alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive.
   2. Allo scopo di garantire quanto previsto dal comma 1, gli orari di disconnessione devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 2, ove esistenti. In ogni caso, il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
   3. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi i rischi connessi e/o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali modi della disconnessione e i tempi di riposo”.
   4. In caso di violazione del diritto alla disconnessione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 615-bis del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Art. 5.
(Abrogazione dell'articolo 21 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di potere di controllo e disciplinare)

  1. L'articolo 21 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.

Art. 6.
(Abrogazione del comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61)

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, è abrogato.

Art. 7.
(Formazione digitale)

  1. Al fine di assicurare ai lavoratori in modalità agile una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente le dotazioni tecnologiche in sicurezza, sono istituiti:

   a) corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali;

   b) corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica, presso enti e istituzioni di formazione.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse stanziate nel Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero messe a disposizione dal Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori, denominato «GOL», adottato con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021.

Art. 8.
(Credito d'imposta per acquisto degli strumenti informatici)

  1. Alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero messi a disposizione dai dipendenti che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle Pag. 130misure stabilite dall'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, per il triennio 2022-2024.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti e le modalità di accesso al credito di cui al comma 1.

Art. 9.
(Incentivi per le aziende che attivano il lavoro in modalità agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile ai sensi dell'articolo 1, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 10.
(Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11.
(Raccolta delle buone prassi)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali raccoglie le buone prassi realizzate nell'ambito dell'attivazione del lavoro in modalità agile e ne diffonde la conoscenza attraverso il proprio sito internet istituzionale.

Art. 12.
(Innovation manager per il lavoro agile)

  1. Al fine di modernizzare e perfezionare gli strumenti necessari al lavoro agile, i datori di lavoro possono usufruire, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, della consulenza di uno degli Innovation Manager, iscritti all'Albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.