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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2022
769.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)206 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)206 final);

   premesso che la proposta di regolamento disciplina l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), introducendo una serie di norme armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio, così come restrizioni in relazione a determinati usi, tra i quali in particolare i sistemi di identificazione biometrica remota;

   considerato che:

    la definizione di sistema di IA è concepita, nelle intenzioni della Commissione europea, in maniera il più possibile neutrale dal punto di vista tecnologico, al fine di stare al passo degli sviluppi della tecnica e del mercato; a tal fine, l'allegato I reca un elenco di approcci e tecniche per lo sviluppo dell'IA che la Commissione può aggiornare mediante atti delegati;

    alla Commissione europea è altresì conferito il potere di adottare atti delegati al fine di aggiornare l'elenco dei sistemi di cui all'allegato III aggiungendo sistemi di IA ad alto rischio se sono soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 7;

    l'articolo 5 vieta l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA ritenuti incompatibili con i valori dell'UE, in particolare quelli che si sostanziano nei diritti fondamentali contenuti nella Carta europea;

    appare condivisibile la scelta della Commissione di introdurre un regime orizzontale volto ad assicurare sicurezza, affidabilità e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nell'IA;

    la proposta istituisce un sistema di governance articolato a livello europeo e nazionale nell'ambito del quale si prevede l'istituzione di un comitato europeo per l'intelligenza artificiale con il compito di facilitare l'attuazione del regolamento e sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

    sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

    a) occorrerebbe rafforzare il ruolo degli Stati membri nell'aggiornamento del perimetro di applicazione del nuovo regime, che è demandato all'adozione di atti delegati della Commissione europea,

    b) all'articolo 5, occorrerebbe meglio chiarire i divieti relativi all'utilizzo delle «tecniche subliminali» e di sistemi di IA che «sfruttano le vulnerabilità» di uno specifico gruppo di persone, nonché i riferimenti al «danno psicologico», allo scopo di individuare con maggiore precisione le pratiche che la nuova disciplina intenda vietare;

    c) appare necessario migliorare le previsioni di coordinamento tra la nuova disciplina e le normative europee vigenti, quale il regolamento generale sulla protezione dei dati, e in corso di formazione, in ragione dell'ampia portata della proposta e della sua diretta applicabilità in quanto regolamento dell'UE;

    d) ciò vale, tra l'altro, per importanti iniziative della Commissione in corso di formazione, quali le disposizioni sulla finanza digitale e quelle contenute nella proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali relativamente al controllo dei sistemi di IA utilizzati nel contesto del lavoro.

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ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante «Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva», come risultante dalle modifiche approvate dalla XIII Commissione in sede referente (Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.);

   premesso che l'articolo 1 della proposta richiama le disposizioni europee che fanno da cornice al provvedimento, tra cui: a) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di compatibilità degli aiuti di Stato volti a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, che non alterino in misura contraria all'interesse comune le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione; b) la Convenzione europea sul paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata, ad oggi, da 40 Stati membri, tra cui l'Italia con la legge n. 14 del 2006, mirante a tutelare il paesaggio europeo e promuoverne la protezione, la gestione e la pianificazione, favorendo la cooperazione europea in questo settore;

   esaminati in particolare, per i profili di competenza, l'articolo 5, in materia di qualità delle produzioni e marchi, l'articolo 8, comma 3, in materia di internazionalizzazione delle filiere, nonché le disposizioni del Capo III in materia di incentivi ai castanicoltori (articoli 13 e 14);

   evidenziato in particolare che l'articolo 13 istituisce il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con una dotazione finanziaria finalizzata alla concessione di contributi, previa verifica della loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

   ricordato che, a partire dal 14 marzo 2019, l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo – ovvero quelli che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione, – ha portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15 mila euro a 20 mila euro (25 mila euro a determinate condizioni), mentre l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – nell'arco di tre esercizi finanziari – non può superare il limite nazionale stabilito in appositi allegati al regolamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.