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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2022
771.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07800 Ceccanti e Fragomeli: Sulle minacce ricevute da alcuni docenti dell'istituto Greppi di Monticello Brianza, in provincia di Lecco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al ritrovamento, nel mese di dicembre del 2020, di biglietti anonimi contenenti frasi offensive rivolti a due insegnanti dell'istituto scolastico superiore «A. Greppi» di Monticello Brianza, in provincia di Lecco.
  Il Prefetto di Lecco ha in proposito acquisito elementi di informazione dai quali emerge che l'episodio in questione è stato immediatamente denunciato dal Dirigente Scolastico alle competenti autorità e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.
  Risulta inoltre che le insegnanti destinatarie degli scritti anonimi hanno presentato al Comando Stazione Carabinieri di Casatenovo due distinte denunce-querele contro ignoti, per il reato di «disturbo o molestie alle persone» di cui all'articolo 660 del codice penale.
  La stazione dell'Arma dei Carabinieri di Casatenovo ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ed il procedimento penale che ne è scaturito è stato archiviato lo scorso 17 dicembre 2021.
  L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha, altresì, comunicato che non risulta che tali episodi abbiano cagionato ripercussioni nell'ambiente di lavoro e che in sede di collegio docenti è stata espressa la totale solidarietà alle insegnanti coinvolte.
  Lo stesso Ufficio Scolastico Regionale ha evidenziato come, nonostante gli episodi descritti, l'istituto scolastico in questione continui a rappresentare un consolidato modello formativo, sia a livello locale che nazionale, sottolineando di non aver ricevuto nessuna segnalazione di criticità in relazione al regolare funzionamento e alla puntuale erogazione del servizio scolastico, al di là delle difficoltà generate dall'emergenza pandemica.
  Inoltre, dai dati disponibili e dalle percezioni relative alla coesione della comunità scolastica, non emergono aspetti che pregiudichino l'efficacia e la qualità della didattica, come riconosciuto unanimemente dalla comunità territoriale di riferimento.

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ALLEGATO 2

5-07801 De Carlo e Baldino: Iniziative di competenza in materia di prevenzione del COVID-19 in relazione all'afflusso di profughi provenienti dall'Ucraina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono, in riferimento all'afflusso di profughi dall'Ucraina, iniziative per garantire la sicurezza sanitaria sia dei profughi sia delle comunità di accoglienza, con particolare riferimento alle misure anti-covid.
  Come noto, per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza, il Governo ha emanato diversi provvedimenti di urgenza che, insieme con alcune ordinanze di Protezione civile, ha delineato un modello coordinato di governance multilivello che vede operare in stretto raccordo tra loro il Dipartimento della Protezione civile, le altre Amministrazioni centrali dello Stato interessate, le Regioni e le Province autonome, le Prefetture, gli enti locali ed i soggetti del terzo settore.
  È infatti essenziale operare in un contesto di leale e fattiva collaborazione per il conseguimento del comune obiettivo di fronteggiare la fase emergenziale mettendo a sistema le specifiche competenze ed esperienze di ciascun attore anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziate dal Governo.
  Quanto alle preoccupazioni di carattere sanitario, già con ordinanza n. 873 di inizio marzo il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha disposto prescrizioni in materia di profilassi anti-Covid e vaccinazioni anche per altre malattie, nonché di isolamento fiduciario dei profughi ucraini.
  Con riguardo alla citata ordinanza di protezione civile, lo scorso 8 marzo il Ministero dell'Interno ha diramato ai Prefetti una specifica circolare esplicativa, che ha tra l'altro evidenziato l'obbligo per i profughi ucraini di sottoporsi a tampone entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale, con successivo regime di auto-sorveglianza per cinque giorni. La circolare ha, altresì, richiamato l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 anche in occasione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza, previo test molecolare effettuato nelle precedenti 72 ore o test antigenico effettuato nelle precedenti 48 ore.
  Inoltre, il Ministero della salute ha comunicato che, con propria circolare del 3 marzo 2022, è stato chiesto alle Regioni di allertare le Aziende Sanitarie Locali ai fini della individuazione e predisposizione di risorse necessarie sia per l'esecuzione di test diagnostici anti-covid sia per la somministrazione di vaccini anti-covid e delle altre vaccinazioni di routine raccomandate.
  È stato chiesto altresì alle Asl di assicurare le necessarie attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione alle altre malattie infettive, richiamando in particolare l'attenzione sulla precoce identificazione delle persone con esigenze particolari e specifiche vulnerabilità, quali minori stranieri non accompagnati e donne in stato di gravidanza.
  Inoltre, con il decreto-legge n. 21 del 2022 è stato assicurato lo stanziamento di risorse finanziarie nel limite di 152 milioni di euro per l'anno in corso, da destinare alle Regioni per le prestazioni sanitarie a cui accederanno i profughi ucraini non appena, con il rilascio della protezione temporanea, verranno iscritti al Servizio sanitario nazionale. Al riguardo un'ulteriore ordinanza di protezione civile è stata adottata lo scorso 29 marzo (n. 881) che equipara i richiedenti protezione temporanea Pag. 16ai cittadini italiani nell'accesso al servizio sanitario nazionale. L'ordinanza riconosce inoltre alle Regioni un rimborso forfettizzato nella misura di 1.500 pro capite.
  Per quanto riguarda, infine, la provincia di Trieste, la Prefettura ha comunicato che è attivo tutti i giorni, dalle 08.00 alle ore 18.00, un servizio di screening sanitario, a chiamata delle Forze di polizia, previsto per i migranti in arrivo attraverso la cosiddetta «rotta balcanica». Tale presidio è stato utilmente messo in campo anche in favore dei cittadini ucraini appena giunti sul territorio nazionale che abbiano necessità di effettuare tamponi ai fini della loro accoglienza presso strutture gestite per conto della stessa Prefettura.

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ALLEGATO 3

5-07802 Gebhard ed altri: Sulla sostituzione del software Kaspersky nell'ambito dell'amministrazione dell'interno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli Onorevoli interroganti, con riferimento al software antivirus prodotto dalla società russa Kaspersky, utilizzato anche nella pubblica amministrazione, chiedono se il Ministero dell'interno, a seguito della recente normativa in materia, intenda o meno dismetterne l'utilizzazione.
  Con riguardo all'utilizzo di prodotti di sicurezza informatica provenienti da produttori legati alla Federazione Russa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e per quanto concerne il Ministero dell'interno, una prima ricognizione operata presso le articolazioni dipartimentali ha fatto emergere la situazione che ritengo utile illustrare nel dettaglio.
  Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha comunicato l'avvenuta ultimazione della disinstallazione dei prodotti Kaspersky da tutti i sistemi «server» e «client» dipartimentali e la sostituzione con software di diversa provenienza.
  Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione hanno riferito che non utilizzano il software Karspersky.
  Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha rappresentato che sta provvedendo all'attuazione di quanto prescritto dalla citata disposizione normativa, nel cui ambito è stata prevista anche la sostituzione di software provenienti da fornitori legati alla Federazione Russa, pur costituenti soltanto una parte degli antivirus sinora in uso. Nelle more del completamento di tale iniziativa sono stati adottati, fin dall'inizio del conflitto in Ucraina, i necessari accorgimenti tecnici finalizzati ad impedire azioni di sottrazione di dati o azioni di sabotaggio informatico ai danni dell'infrastruttura informatica del predetto Dipartimento.
  Infine, il Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ha reso noto che, presso l'infrastruttura server presente nel data center del Dipartimento, è utilizzato un antivirus di un'azienda non legata alla Federazione Russa e che sono già state avviate le attività amministrative e contrattuali per la sostituzione, nel minor tempo tecnico possibile, del prodotto Kaspersky già in uso su altri apparati. Nel contempo, sono in corso di svolgimento attività tecnologiche per il costante monitoraggio della rete di trasmissione dati del Dipartimento e dei relativi «endpoint».

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ALLEGATO 4

5-07803 Frate e Ferri: Iniziative di competenza in materia di trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis con particolare riferimento alle domande presentate da discendenti di cittadini italiani residenti in Brasile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono di rivedere la posizione espressa dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6497 in data 6 ottobre 2021, che invita a dare priorità, nella definizione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a quei richiedenti i cui avi non siano stati interessati dalla cosiddetta «Grande naturalizzazione brasiliana».
  Per inquadrare correttamente i termini della questione, è opportuno premettere che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non rientra nel potere concessorio del Ministero dell'interno, come viceversa l'attribuzione della cittadinanza per residenza e per matrimonio, essendo invece rimesso all'esclusiva competenza degli uffici dello stato civile, in Italia e all'estero. In tale materia il Ministero dell'interno ha soltanto un potere generale di indirizzo per gli aspetti di cittadinanza, che giuridicamente si distingue nettamente dall'attività di accertamento e certificazione propria degli uffici di stato civile comunali e delle rappresentanze consolari.
  È, altresì, utile ricordare che, nel corso dell'ultimo decennio, si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, formulate da parte di cittadini stranieri, soprattutto sudamericani. Si tratta di richieste di complessa gestione, per la vetustà delle situazioni da esaminare e della normativa applicabile con conseguente difficoltà di operare un puntuale vaglio della documentazione allegata.
  Più in dettaglio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha stimato che presso i Consolati d'Italia in Brasile risultano presentate decine di migliaia di domande di riconoscimento dello status civitatis.
  Si soggiunge che l'attribuzione della cittadinanza brasiliana iure soli agli emigrati in quel Paese alla fine del XIX secolo, a seguito della cosiddetta «Grande naturalizzazione», sancita da un decreto del 1889 della neonata Repubblica brasiliana, poteva comportare per i nostri connazionali la perdita della cittadinanza italiana, stante il disposto, vigente allora e sino al 1912, dell'articolo 11 del nostro Codice Civile del 1865, che, fra le cause di perdita della cittadinanza italiana, annoverava la fattispecie dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
  Gli interroganti evidenziano come la giurisprudenza formatasi sullo specifico argomento non sia univoca, citando in particolare, quale interpretazione difforme rispetto a quella operata dalle due sentenze richiamate nella circolare del Ministero dell'interno la recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile dell'8 ottobre 2021.
  Giova, peraltro, sottolineare che, in seguito alla pronuncia citata, la medesima sezione della Corte d'Appello di Roma, decidendo in merito a casi di cittadini italiani emigrati in Brasile a fine del XIX secolo, ha ritenuto inequivocabile che, con l'accettazione dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana, si sia formata la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto della richiamata disposizione del codice civile del 1865, respingendo pertanto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti.Pag. 19
  A titolo di ulteriore approfondimento e tenuto conto delle rilevate difformità giurisprudenziali, si è ritenuto di investire della questione la Corte di Cassazione, presso la quale è già incardinato ricorso, per il quale la stessa Avvocatura Generale dello Stato ha formulato istanza di trattazione celere e di rimessione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha fissato al prossimo 12 luglio l'udienza di esame.
  Nelle more dell'esame da parte della Suprema Corte, il Ministero dell'interno – con la circolare del 6 ottobre 2021 e in analogia alle direttive emanate per i Consolati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – ha segnalato agli ufficiali dello stato civile dei Comuni la possibilità di dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata la discendenza da dante causa non interessato dalla «Grande naturalizzazione brasiliana».
  Invero, l'acquisizione del giudizio della Suprema Corte potrà consentire alle Amministrazioni di orientarsi con sicurezza di fronte alla complessità interpretativa della materia e di evitare l'assunzione di decisioni passibili di annullamento successivo e il rischio di esposizione dell'erario a ingenti oneri di spesa.

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ALLEGATO 5

5-07804 Ravetto ed altri: Sulla situazione della sicurezza pubblica nella città di Milano, anche in relazione alle politiche adottate per il contrasto dell'immigrazione clandestina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti, prendendo spunto da un recente evento criminoso perpetrato da un cittadino extracomunitario ai danni di una donna a Milano, chiedono iniziative per rafforzare le misure di sicurezza in città.
  Con riguardo all'episodio specificamente menzionato dagli Onorevoli interroganti e avvenuto lo scorso 6 febbraio nel centro di Milano, il Prefetto ha riferito che le capillari indagini tempestivamente avviate dall'Arma dei Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità a carico di un cittadino marocchino senza fissa dimora. Nella notte del 19 marzo scorso, in Milano, il predetto è stato localizzato, tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di San Vittore, in esecuzione di decreto di fermo di indiziato di delitto emesso il 16 marzo scorso per il reato di violenza sessuale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
  Per quanto concerne le iniziative intraprese per assicurare una maggiore incisività all'azione di contrasto alla criminalità nel capoluogo lombardo, informo che negli ultimi mesi sono stati intensificati i servizi ordinari di controllo del territorio, sensibilizzando tutto il personale a procedere alla identificazione di soggetti che evidenziassero atteggiamenti o comportamenti sospetti, verificando, per gli stranieri, la posizione sul territorio nazionale, per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
  L'intensificazione dei servizi ha riguardato l'intero territorio cittadino, con specifica attenzione alle zone isolate e con scarsa illuminazione, nonché le aree verdi. In questo senso, un grande impegno è stato richiesto ai Commissariati sezionali, che hanno organizzato servizi straordinari nelle zone più sensibili dei rispettivi territori, avvalendosi anche delle risorse del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia per potenziare in maniera mirata i servizi di prevenzione. Inoltre, è costante l'azione di contrasto alla immigrazione clandestina, con attivazione delle procedure di espulsione, da parte della locale Questura.
  Per quanto riguarda i presidi delle Forze di polizia presenti sul territorio, si rappresenta che la Questura di Milano ha un organico di 3.212 unità, che, dopo l'ultimo incremento disposto in febbraio, sarà ulteriormente aumentato di 50 effettivi nel prossimo mese di giugno.
  Con riferimento alla Città metropolitana di Milano, l'Arma dei Carabinieri è presente con una forza effettiva di 2.163 unità, mentre la Guardia di Finanza può contare su 1.569 effettivi. Per l'Arma dei Carabinieri, si segnala il potenziamento del Nucleo operativo ecologico e l'invio di unità di rinforzo al Comando Provinciale per i servizi di controllo del territorio. Al riguardo, si precisa che, nell'ambito del piano di potenziamento in atto sulla città di Milano, il locale Comando Provinciale Carabinieri, dall'8 febbraio 2022, dispone del supporto di 50 unità delle Squadre di Intervento Operativo, che integrano il dispositivo ordinario di controllo del territorio nel capoluogo per l'effettuazione dei c.d. servizi ad «alto impatto».
  Per la Guardia di Finanza, si rappresenta che i presidi dipendenti dal Comando Provinciale di Milano sono stati incrementati nel mese di febbraio scorso con 14 unità.
  Segnalo, inoltre, che nell'ambito dell'operazione Strade Sicure sono stabilmente Pag. 21destinati alla provincia di Milano 611 militari che concorrono nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili.
  Ricordo poi che, a livello nazionale, sono stati previsti quattro piani assunzionali, finalizzati al ripianamento delle carenze di organico, in attuazione delle quali verrà autorizzato per quest'anno il reclutamento nella Polizia di Stato di 961 unità, circa un quinto delle 5.251 unità programmate a partire dal 2018 e destinato a concludersi nel 2025. Le attività di controllo del territorio si gioveranno anche di una migliore organizzazione dei presìdi dello Stato, grazie all'istituzione di 42 distretti, corrispondenti agli ambiti territoriali dei municipi delle quattro grandi città (Roma, Milano, Napoli e Torino) destinate a svolgere, con riguardo agli stessi ambiti, una funzione di riferimento.
  Rammento infine che dallo scorso 14 marzo in diciotto città italiane, gli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stati provvisti dell'arma a impulsi elettrici, cosiddetto «taser». La distribuzione dei 4.482 dispositivi sarà gradualmente estesa sul territorio a partire dal mese di maggio.

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ALLEGATO 6

5-07805 Prisco ed altri: Iniziative di competenza in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina con particolare riferimento alla tutela dei minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono notizie sul piano di accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.
  Alla data del 29 marzo 2022, i minori non accompagnati ucraini presenti nel territorio nazionale sono 475, di cui 244 femmine e 231 maschi. Dei 475 minori, 73 hanno 17 anni; 52, 16 anni; 46, 15 anni; 266 tra 7 e 14 anni, 38, fino a sei anni di età. Evidenzio che 344 minori non accompagnati sono accolti presso famiglie autorizzate dal Tribunale per i minorenni, 94 presso strutture ugualmente autorizzate dall'autorità giudiziaria. La Regione nella quale si registra il più elevato numero di minori non accompagnati è la Toscana (96), seguita dal Veneto (78), dalla Lombardia (67), dall'Emilia Romagna (48) e dal Piemonte (39).
  Tanto premesso, il Governo ha messo a punto un Piano di accoglienza ed assistenza nazionale flessibile, suscettibile di adattarsi al carattere non programmato, «ad ondate» degli arrivi dei profughi, che si articola in tre componenti: i Piani di accoglienza ed assistenza regionali, il concorso nazionale e uno specifico Piano per minori stranieri non accompagnati.
  Per quanto riguarda il Piano nazionale per accoglienza minori ucraini non accompagnati, ricordo che con ordinanza di protezione civile (n. 876 del 13 marzo 2022) si è proceduto alla nomina del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, quale Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati allo scopo di garantire la maggiore attenzione possibile ad una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili. Ciò anche al fine di favorire la gestione omogenea dell'accoglienza dei minori sull'intero territorio nazionale. In tal senso il Commissario, lo scorso 25 marzo, ha provveduto alla redazione di un piano, previamente condiviso con tutte le Amministrazioni competenti. Tale strumento ha lo scopo di coordinare le attività svolte dai diversi soggetti interessati, ed assicurerà il costante monitoraggio delle strutture ricettive, disponibili e idonee a ospitare i minori stranieri non accompagnati.
  In particolare, grande attenzione viene posta sull'attività di monitoraggio della presenza di tali minori nel territorio italiano, sul conseguente censimento dei medesimi nel Sistema informativo minori (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché, in stretto raccordo con gli enti istituzionali competenti, sulle strutture atte ad assicurarne l'accoglienza.
  Per quanto riguarda l'inserimento scolastico dei minori ucraini, il Ministero dell'istruzione ha comunicato che gli Uffici scolastici regionali sono impegnati per realizzare l'integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.
  In tale prospettiva si terrà conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti e, al contempo, si avrà cura, per quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendone il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia.
  A tale scopo il Ministero dell'istruzione utilizza strumenti digitali che consentono di monitorare l'accoglienza degli esuli dell'Ucraina nelle scuole. In particolare, è stata realizzata la «Rilevazione digitale sull'accoglienzaPag. 23 scolastica degli studenti ucraini» rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale con il fine di monitorare il numero di studenti ucraini accolti dal 24 febbraio 2022. I risultati dell'indagine hanno consentito di predisporre un cruscotto che visualizza, in tempo reale, il fenomeno dell'accoglienza nelle istituzioni scolastiche, permettendo, da un lato, alle istituzioni scolastiche di comunicare in tempo reale il dato e, dall'altro, al Ministero e agli Uffici Scolastici Regionali di disporre, tempestivamente, di dati statistici per indirizzare le relative politiche educative e di inclusione sociale.

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ALLEGATO 7

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo. C. 2935 De Maria.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2935 ADOTTATA COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 1-bis, le parole: «se prevista dai rispettivi contratti di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria»;

    2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Le disposizioni del comma 1, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, si interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica superiore con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004 si applica dalla stessa data ai dipendenti privati anche quando ciò comporti un mutamento di categoria ai sensi dell'articolo 2095, primo comma, del codice civile, a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro il termine del 30 novembre 2007, la relativa domanda amministrativa e abbia conseguito il trattamento di quiescenza entro la stessa data. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
   1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il beneficio dell'incremento di cui al comma 1 della presente legge si applica anche ai trattamenti pensionistici e aggiuntivi di fine rapporto in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico, degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, compresi quelli deceduti successivamente al 25 agosto 2004. In mancanza di coniuge o di figli, l'incremento di cui al comma 1 si applica ai trattamenti in godimento ai genitori e ai fratelli e sorelle degli invalidi di cui al precedente periodo».

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza, ai genitori» sono inserite le seguenti: «e ai fratelli e alle sorelle»;

   b-bis) all'articolo 4:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che l'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto è costituita da tutte le voci retributive che compongono l'ultima retribuzione mensile percepita, secondo il principio di cassa, comprendendo anche gli arretrati maturati precedentemente. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione e decadenza».

   c) all'articolo 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui la vittima del terrorismo e il suo familiare sia titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di Pag. 25reversibilità, i benefici più favorevoli previsti, a seconda della tipologia di pensione spettante, ai sensi della presente legge, compresa l'esenzione fiscale totale, riconosciuti per uno dei trattamenti, si applicano a tutti i trattamenti pensionistici di cui il medesimo soggetto è titolare. La medesima disciplina si applica per ciascuna pensione anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge».

   d) all'articolo 5:

    1) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-bis.1. Il comma 3-bis si interpreta nel senso che esso si applica dal 1° gennaio 2014 anche nel caso di decesso dell'invalido prima del 1° gennaio 2014 ed anche qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo il 1° gennaio 2014.»;

    2) al comma 3-ter, le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento» sono soppresse;

    3) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

   «3-quinquies. I benefìci economici previsti dalle disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

   e) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Con effetto dal 26 agosto 2004, le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale, ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di aggravamento, le percentuali di invalidità già accertate sono rivalutate in conformità a quanto disposto dal primo periodo. La percentuale unica, in ogni caso, non può superare la misura del 100 per cento.
   1-bis. Le valutazioni e le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono espresse in una percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva, comprensiva del danno biologico e morale, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
   1-ter. Con effetto dal 26 agosto 2004, le domande di revisione per intercorso aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate senza limiti di tempo e senza alcuna preclusione.»;

   f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

   1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, essendo emersi dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
   2. Ove la decisione amministrativa di cui al comma 1 sia positiva, i competenti organi amministrativi rilasciano l'attestato di vittima del terrorismo o di familiare e dispongono senza indugio la liquidazione della speciale elargizione, nella misura stabilita dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, e di ogni altro beneficio di legge, compresi gli assegni vitalizi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, che possono essere attribuiti anche ai soggetti beneficiari secondo quanto stabilito dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 5, nonché la costituzione del trattamento pensionistico, l'assistenza psicologica di cui al comma 2 dell'articolo 6 della Pag. 26presente legge con il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e ogni altro beneficio spettante ai sensi della medesima legge e delle altre disposizioni vigenti in materia.
   3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 1».

   f-bis) all'articolo 9:

    1) dopo le parole: «limitatamente al coniuge ed ai figli» sono soppresse le seguenti: «e, in mancanza dei predetti,»

    2) dopo le parole «ai genitori,» sono aggiunte le seguenti: «e ai fratelli e alle sorelle»

    3) dopo le parole «sono esenti» le parole: «dalla partecipazione alla» sono sostituite dalla seguente: «dalla»

   f-ter) all'articolo 10, primo periodo, le parole «o dei superstiti» sono sostituite dalle seguenti «e dei loro familiari anche superstiti»

   g) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Ai cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso anche prima del 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, sono sempre riconosciuti lo status di vittima del terrorismo e il diritto ai benefìci previsti dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia, senza previsione di alcun termine di prescrizione o di decadenza ovvero di altre limitazioni temporali, nonché di ogni altra limitazione relativa al riconoscimento dei medesimi benefìci, economici o no, compresi quelli trasmissibili agli eredi.
   2. Tutti i benefìci, comprese le erogazioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici immediati diretti e indiretti o di reversibilità di cui ai commi 2, 2-bis, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 4 della presente legge, nonché i benefici previsti dalle altre norme vigenti in materia, fra cui l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 , comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto a decorrere dalla data dell'evento terroristico, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Anche a favore dei beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della presente legge che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento, i predetti trattamenti decorrono dalla data di maturazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita)

  1. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

   «4-quater. Tutti i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sia diretti in favore degli invalidi e di tutti i familiari degli invalidi e dei caduti, sia indiretti o di reversibilità in favore dei familiari superstiti degli invalidi e dei caduti, sono rideterminati, a decorrere dal 1° settembre 2004, applicando all'importo della pensione dell'anno precedente, quale primo parametro, l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, Pag. 27cui è aggiunto il secondo parametro di incremento dell'1,25 per cento annuo, applicato egualmente all'importo della pensione dell'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due parametri annui indicati nel primo periodo determina il complessivo adeguamento economico annuo percentuale da riconoscersi dal 1° settembre 2004 con eguali modalità per tutte le categorie lavorative e per tutti i trattamenti pensionistici indicati al primo periodo.
   4-quater.1. I dipendenti pubblici, in alternativa alla rivalutazione automatica annua di cui al comma 4-quater, possono optare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità previsto dall'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
   4-quater.2. Gli enti di previdenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ricalcolano i trattamenti pensionistici di cui ai commi 4-quater e 4-quater.1 e versano i relativi arretrati».

Art. 3.
(Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle vittime italiane e ai loro familiari, anche superstiti, di tutti gli attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale)

  1. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono inserite le seguenti: «nonché alle vittime italiane di attentati terroristici compiuti al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti,».

Art. 4.
(Rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale)

  1. La commissione medica ospedaliera della sanità militare ha competenza per gli accertamenti relativi sia agli attentati commessi nel territorio nazionale sia a quelli commessi all'estero.
  2. La percentuale del danno morale per gli attentati terroristici è determinata applicando di norma i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.
  3. In attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, con i relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, è a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, nella misura del 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento e del 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  3-bis. Per la determinazione del danno psichico si fa riferimento alle Linee Guida per l'inquadramento diagnostico e medico – legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti stabilite dal Ministero della difesa – Ispettorato Generale della sanità militare, il 19 luglio 2016.
  4. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.
  5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della RepubblicaPag. 28 30 ottobre 2009, n. 181, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5.
(Adeguamento delle disposizioni regolamentari)

  1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.