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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022
779.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 42

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività (C. 1059-A).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1059-A, recante «Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività»;

   osservato come il provvedimento sia volto ad escludere, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista, dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore;

   rilevato come la proposta di legge incida su un profilo rientrante nella materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

   segnalato come, secondo la giurisprudenza costituzionale, il governo del territorio «comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività» (sentenza n. 307 del 2003), oltre al «nucleo duro» della stessa disciplina del governo del territorio rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia;

   evidenziato come l'ambito disciplinato dal Testo unico in materia edilizia sia ricompreso per giurisprudenza costante nella competenza concorrente in materia di «governo del territorio» (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015);

   osservato altresì come, secondo la giurisprudenza costituzionale, siano da considerarsi, tra gli altri, principi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011);

   rilevato, inoltre, come assuma rilievo, con riferimento al regime delle destinazioni d'uso degli immobili, il limite esterno alla materia «governo del territorio» derivante dalla materia della sicurezza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, dal momento che, se nel governo del territorio rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ne restano esclusi i profili legati alla sicurezza degli edifici;

   osservato come, alla luce della finalità della proposta di legge in esame, assuma rilievo anche il quadro costituzionale delle garanzie di esercizio della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione;

   segnalato, al riguardo, come rilevi in materia la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità – che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – il quale trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 Pag. 43e 20 della Costituzione ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

   evidenziato, a tale ultimo proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

   rilevato altresì come la stessa Corte costituzionale abbia sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che «la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del provvedimento, stabilendo che la prevista esclusione dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, non costituisca una regola generale assoluta, ma sia prevista in casi puntuali e tassativi, specificamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione
di disposizioni volte allo sviluppo del settore (Nuovo testo C. 2531).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2531, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   osservato che il provvedimento, pur attenendo all'ippicoltura, ne reca la disciplina sostanzialmente sotto i profili civilistici, fiscali e previdenziali;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia dunque riconducibile alle materie «sistema tributario dello Stato», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) della Costituzione;

   segnalata l'esigenza di modificare il titolo del provvedimento, in considerazione del fatto che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la disposizione recante delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 45

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2022
(Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati);

   evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, come nel Programma nazionale di riforma 2022 (PNR) il Governo individui quattro priorità di azione per modernizzare e rendere più efficiente e competente la pubblica amministrazione, concernenti il miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione in modo da favorire il ricambio generazionale, la semplificazione di norme e procedure, la qualificazione e la riqualificazione delle risorse umane, la digitalizzazione;

   rilevato, quanto alla semplificazione amministrativa, come il PNR dedichi a tale obiettivo un investimento e un'azione di riforma, recanti risorse complessivamente pari a 717,8 milioni di euro, volti a: ridurre i tempi per la gestione delle procedure, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa; liberalizzare, semplificare, anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari, reingegnerizzare e uniformare le procedure, quali elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese; digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l'accesso per cittadini e imprese e l'operatività degli Sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia (SUAP e SUE); monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e loro comunicazione, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e contemporaneamente la corretta informazione ai cittadini;

   rilevato, per quanto concerne la digitalizzazione della pubblica amministrazione, come la trasformazione digitale del Paese sia tra gli obiettivi centrali del Programma nazionale di riforma 2022 e come in tale quadro un ruolo fondamentale sia svolto dalla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, che a sua volta costituisce uno dei pilastri del più ampio processo di modernizzazione delle funzioni pubbliche;

   evidenziato, in particolare, per quanto riguarda la transizione digitale della pubblica amministrazione, come il PNR si soffermi su alcuni dei principali interventi del PNRR da realizzarsi entro il 2026, quali: l'investimento relativo alle «Competenze digitali di base», con uno stanziamento di 195 milioni per il Servizio civile digitale e le Reti di servizi di facilitazione digitale; la sicurezza cibernetica; gli strumenti di identità digitale;

   rilevato altresì come il DEF dia conto delle importanti misure adottate in materia di politiche per le pari opportunità, fra cui l'adozione della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 – in linea con l'omonima Strategia europea 2020-2025 – e del nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;

   rilevato, inoltre, come, per quanto riguarda le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con background migratorio, il Governo manifesti opportunamente l'intendimento di proseguire l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e a favore del lavoro dignitoso e della cultura della legalità e di accompagnare l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomiaPag. 46 di migranti particolarmente vulnerabili;

   richiamato come il DEF indichi 20 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio nel periodo 2023-2025, tra i quali alcuni disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione, in materia di:

    «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;

    «Revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali»;

   segnalato, a quest'ultimo riguardo, dal punto di vista delle politiche della legislazione, come, a fronte di un numero elevato di provvedimenti collegati indicati dal DEF, solo tre appaiano riconducibili a misure legislative che dovranno essere adottate entro il 2022 sulla base dell'allegato alla decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR italiano (riordino IRCCS, già all'esame della Camera, C. 3475; valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; legge annuale della concorrenza 2021, già all'esame del Senato, S. 2469); per un altro provvedimento collegato, il sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, l'allegato alla decisione del Consiglio UE prevede l'approvazione entro il marzo 2023; non sono invece considerati collegati altri provvedimenti per i quali la decisione del Consiglio UE prevede l'adozione entro il 2022, quali la riforma del codice dei contratti pubblici (da approvare entro giugno 2022, C. 3514 approvato dal Senato); la riforma dei servizi idrici integrati (da approvare entro settembre 2022); la riforma degli istituti tecnici e professionali (da approvare entro dicembre 2022): potrebbe pertanto risultare opportuno indicare un numero più limitato di provvedimenti collegati, che tenga maggiormente conto delle scadenze previste dal PNRR,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, nel riferire sul documento all'Assemblea, l'opportunità di approfondire i provvedimenti collegati indicati dal DEF, in modo da verificare la possibilità di un maggiore raccordo con le misure legislative previste dal PNRR.

Pag. 47

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni).

PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1854 DA ADOTTARE COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

   «Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale.»

  2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

Art. 2.

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
  2. Il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1, decorre dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.