ALLEGATO
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2681, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa;
rilevato come il disegno di legge conferisca deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, oltre a introdurre nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «giustizia amministrativa», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere f) e l), della Costituzione;
richiamato, per quanto attiene al Capo III del disegno di legge, il quale interviene con disposizioni puntuali – e immediatamente precettive – sulla disciplina dello status dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato, il dettato dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge» e che, al terzo comma, stabilisce che «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»;
richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha più volte affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà, circa la manifestazione del pensiero e l'accesso agli uffici pubblici nonché alle cariche elettive, garantiti dalla Costituzione ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti Pag. 23all'esercizio di quei diritti, limiti giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (di cui agli articoli 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) che le caratterizzano,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.