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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2022
782.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 70

ALLEGATO 1

5-07900 Gusmeroli: Potenziamento del servizio di assistenza fiscale in videochiamata dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che dal 28 febbraio 2022 è attivo il servizio di videochiamata tra contribuenti e funzionari dell'Agenzia delle entrate al fine di fornire assistenza sulle varie attività amministrative in capo all'Agenzia (rimborsi fiscali, dichiarazioni dei redditi, contratti di locazione, nonché per accertamenti e rettifiche relative a imposte dirette, IVA e IRAP ecc.), fanno presente che, secondo un'inchiesta pubblicata dal giornale ItaliaOggi (cfr. 8 aprile 2022) i nuovi servizi di appuntamento digitale e videochiamata sono pressoché impossibili da prenotare, con le uniche date disponibili a partire da fine aprile.
  Pertanto, in considerazione del fatto che il buon funzionamento dei servizi pubblici digitali sia tra le priorità imprescindibili per cittadini e imprese, soprattutto per implementare un rapporto chiaro e trasparente tra contribuente e Amministrazione finanziaria, gli Interroganti chiedono di sapere «quali iniziative di competenza intenda adottare, eventualmente anche potenziando le strutture esistenti, al fine di garantire celermente a quanti abbiano necessità di dialogare con i funzionari dell'Agenzia delle entrate attraverso i servizi di videochiamata ed evitare così ulteriori ritardi nella gestione delle istruttorie in capo all'Agenzia».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  L'introduzione del servizio di videochiamata si colloca nell'alveo delle iniziative volte a rendere il fisco sempre più «telematico» e a migliorare ulteriormente il rapporto con l'utenza anche grazie all'utilizzo dei nuovi strumenti che la tecnologia rende disponibili. L'evoluzione del concetto di «sportello fisico» verso quello di «sportello virtuale» permette infatti a tutti i cittadini, anche per chi sia impossibilitato ad accedere fisicamente agli uffici, di fruire dei servizi scegliendo tra più canali, senza perdere il valore aggiunto dato dalla relazione vis a vis. Tale evoluzione, in linea con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito delle iniziative volte a trasformare la PA in chiave digitale, rappresenta per l'Agenzia delle entrate una linea di intervento strategico che richiede tempi tecnici per la sua completa attuazione.
  L'Agenzia delle entrate rappresenta che dal 28 febbraio 2022, il servizio di videochiamata è stato esteso a livello nazionale ed attivato, in questa prima fase, presso i principali uffici di ciascuna articolazione territoriale, costituita dalle Direzioni provinciali.
  Detto servizio di videochiamata rappresenta solo una delle modalità per l'erogazione degli appuntamenti garantita ai contribuenti dal personale delle Direzioni provinciali. Dall'inizio dell'anno, infatti, sono stati erogati a livello nazionale 1.008.157 di appuntamenti di cui n. 980.658 in presenza, presso gli uffici, n. 22.991 telefonici e n. 4.508 appuntamenti in videochiamata. L'erogazione degli appuntamenti rappresenta solo una delle modalità di interlocuzione con i cittadini e gli operatori economici.
  Sono tuttora in vigore le modalità semplificate per richiedere e fruire dei principali servizi tramite richiesta email, PEC, webmail (riportati anche nella Guida ai servizi agili pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/i-servizi-agili-dell- agenzia-delle-entrate) che si aggiungono all'offerta di servizi fruibili tramite canale telematico, in area autenticata, sempre disponibiliPag. 71 24h/24 (ad esempio il canale di Assistenza telematica CIVIS) e all'assistenza telefonica offerta dal personale delle Sezioni di assistenza multicanale al numero verde 900.90.96.96.
  L'ampiezza di tale offerta multicanale rappresenta la principale garanzia dell'accessibilità per tutti ai servizi e assicura ai cittadini la possibilità di dialogare con i funzionari dell'Agenzia.
  Tutto ciò premesso, è evidente che possano verificarsi momentanei picchi di domanda a fronte dei quali, a parità di risorse, l'utente possa avere avuto difficoltà a prenotare nei tempi desiderati un appuntamento in videochiamata. Il servizio è in fase di consolidamento e gli uffici stanno rimodulando l'offerta sulla base della domanda espressa a livello locale e della propria capacità operativa.
  Sono state, pertanto, intraprese azioni di miglioramento che puntano da un lato ad aumentare il numero di risorse dedicate e, conseguentemente, ad attivare il servizio in un maggior numero di uffici e, dall'altro, ad efficientare il processo di erogazione degli appuntamenti anche sotto il profilo tecnico-procedurale.
  La percentuale di appuntamenti disponibili tramite videochiamata sta progressivamente incrementando anche in relazione al completamento dei percorsi formativi avviati nelle scorse settimane a livello regionale da parte del personale assegnato a tale attività. Nelle more del potenziamento del personale dell'Agenzia delle entrate, grazie ai recenti concorsi svolti in collaborazione con Formez, si cercherà di coinvolgere il maggior numero di risorse possibili.
  L'Agenzia sta valutando l'ampliamento dell'erogazione degli appuntamenti anche nella fascia oraria di apertura pomeridiana degli uffici per consentire l'ulteriore incremento della disponibilità di appuntamenti, nonché la possibilità di ridurre i minuti a disposizione per alcune tipologie di appuntamenti (esempio da 30 minuti 20 minuti) alla luce dell'analisi dei tempi di erogazione per talune linee di attività. Questo permetterà, complessivamente, un consistente recupero di efficienza e quindi una maggiore offerta di appuntamenti.

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ALLEGATO 2

5-07901 Currò: Inclusione di talune tipologie di società nel novero degli intermediari finanziari cessionari dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le motivazioni dell'esclusione delle società di gestione e risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dal novero degli intermediari finanziari che possono essere acquirenti di crediti d'imposta derivanti da bonus edilizio dopo la prima cessione e, al contempo, chiedono se al riguardo non si convenga sulla necessità di includervi i medesimi soggetti indicati in premessa, ivi compresa Poste Italiane.
  Al riguardo, preliminarmente, si segnala che l'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge (AS 2588), inserito in prima lettura dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Come noto, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi ai bonus fiscali, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, possono optare:

   per lo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale può, a sua volta, cedere un corrispondente credito a terzi soggetti, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato);

   per la cessione a terzi soggetti di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato).

  In entrambi i casi, le disposizioni vigenti fanno salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito già oggetto di una prima cessione, a condizione che avvengano a favore dei seguenti soggetti «qualificati»:

   banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

   di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Tali soggetti sono tenuti comunque all'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del «decreto rilancio» e, di conseguenza, non possono acquisire il credito laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Per effetto delle modifiche apportate con il citato articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge, sono ampliate le possibilità di cessione dei bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: viene, infatti, consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri «correntisti». Questi ultimi non possono, poi, ulteriormente cedere il credito.
  Coerentemente al comma 1-quater dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del Pag. 732020, il medesimo articolo 29-bis stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022.
  Premesso quanto sopra, con specifico riferimento alla richiesta degli On.li interroganti, come sopra evidenziato, attualmente le norme sulla cessione dei crediti fiscali (articoli 121, 122, del decreto-legge n. 34 del 2020) consentono le «ulteriori cessioni» di tali crediti, inter alia, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF.
  Per quanto concerne, infine, il ruolo di Poste italiane cui gli On.li interroganti hanno fatto riferimento, la predetta Società ha evidenziato quanto segue.
  A partire dal 7 marzo scorso Poste Italiane ha riavviato il servizio di acquisto di crediti d'imposta cedibili ai sensi del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). In particolare, Poste Italiane attualmente offre tale servizio unicamente ai titolari originali del credito d'imposta, ossia a quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno effettivamente pagato i lavori effettuati e che intendono quindi cedere il credito d'imposta direttamente maturato (cosiddetta «prima cessione»). Tale servizio, concentrandosi soprattutto sulla clientela retail, che è da sempre la clientela di elezione di Poste Italiane, rientra pienamente nella mission della società, con un ticket medio (di circa 18.000 euro a pratica) molto inferiore a quello generalmente acquistato dai maggiori player di mercato, che permette virtualmente a tutta la clientela di accedere alla cessione dei propri crediti d'imposta. Alla luce dei molteplici interventi di modifica al Decreto Rilancio e sulla base di un approccio basato sulla valutazione del rischio, che ha valorizzato la passata esperienza, Poste Italiane ha di tempo in tempo aggiornato il proprio processo di verifica soggettiva e documentale e, al momento della riapertura del servizio, ha pubblicato online, in maniera trasparente, tutte le indicazioni necessarie al proponente per valutare l'opportunità di cessione del credito d'imposta a Poste Italiane, con una chiara indicazione anche dei tempi associati all'istruttoria, che possono superare i 3 mesi. Il servizio è disponibile esclusivamente online e al cliente è richiesto di recarsi in Ufficio postale unicamente per l'adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio, a valle del superamento dei controlli soggettivi e documentali previsti.

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ALLEGATO 3

5-07902 Giacometto: Disciplina dell'IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021, modificando il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
  Gli Onorevoli osservano che nella Relazione illustrativa alla disposizione in commento è stato precisato che la stessa ha inteso superare l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame.
  Gli Onorevoli lamentano che, nonostante la novità normativa introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di cassazione.
  Infine, gli Onorevoli segnalano che la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo 2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali disposizioni interpretative della norma o sospensive dei procedimenti avviati dai comuni, il Governo intenda attivare in attesa della cennata decisione della Corte.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Occorre innanzitutto precisare che l'articolo 1, comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall'articolo 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l'avvenire.
  A tal proposito è opportuno evidenziare che la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l'incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in occasione di Telefisco 2022 tenutosi in data 31 gennaio 2022.
  Acclarata la portata innovativa della disposizione in esame, giova sottolineare che, con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso».
  Sulla base di questo indirizzo interpretativo si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all'anno d'imposta 2021.
  Tuttavia, come gli stessi Onorevoli interroganti hanno rilevato, sulla questione si Pag. 75registra un recente intervento della Corte costituzionale che, come risulta dal comunicato emesso del 24 marzo 2022, ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Nello stesso comunicato si legge infatti che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso».
  Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell'Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte costituzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni stessi.

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ALLEGATO 4

5-07904 Albano: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della privacy.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che il contrasto all'evasione è per l'Italia una questione centrale nella relazione tra finanza pubblica e sistema economico.
  Gli Onorevoli evidenziano che il contrasto all'evasione costituisce una dei profili della riforma dell'Amministrazione fiscale, inserita nell'ambito del PNRR, e che rientrano in questo quadro misure approvate nei giorni scorsi dal Governo, come l'estensione della fattura elettronica ai contribuenti forfettari e le sanzioni a chi non accetta pagamenti con bancomat o carte.
  A parere degli Onorevoli interroganti per la riforma, così come strutturata, risulta fondamentale la possibilità di incrociare le banche dati fiscali e finanziarie per l'analisi dei rischi per selezionare i contribuenti ai quali inviare lettere di conformità.
  Gli Onorevoli segnalano che, a seguito di interventi del Garante della Privacy, sarebbe possibile incrociare i dati solo per i contribuenti già sottoposti ad accertamento.
  Non sarebbe invece consentito procedere a incroci a tappeto per individuare i contribuenti da accertare. La legge di bilancio per il 2020 (dicembre 2019) ha stabilito la possibilità di effettuare incroci massivi di dati «pseudonimizzati» per individuare profili di rischio sulla base dei quali poi selezionare i contribuenti.
  Infine, gli Onorevoli rilevano che il decreto-legge cosiddetto «Capienze», nella versione originaria, prevedeva che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche fosse sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse.
  Tuttavia, considerato che l'applicazione della «pseudonimizzazione» ai dati personali può ridurre ma non eliminare i rischi per gli interessati in quanto, sarebbe sempre possibile identificare una persona fisica tramite i suoi dati personali; i dati dunque non risulterebbero davvero anonimizzati, quindi non sarebbero non identificabili;
  Tanto premesso, gli Onorevoli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali siano gli orientamenti in relazione alla problematica espressa in premessa e quali necessarie iniziative, per quanto di competenza, si intenda intraprendere al fine di non ledere, attraverso il corretto obiettivo di contrasto, il diritto alla protezione dei dati personali di ogni cittadino.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova, anzitutto, far presente che il Ministero dell'economia e delle finanze già presta particolare attenzione alla questione posta dagli Onorevoli interroganti e relativa alle misure di protezione dei dati personali da adottare nell'attività di analisi del rischio fiscale mediante l'incrocio delle banche dati.
  In particolare, la questione si è posta in relazione alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 1, comma 683, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2020), con il quale devono essere individuate – in sintesi – le limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali nonché le misure a tutela di tali diritti, per lo svolgimento dell'attività di analisi del rischio fiscale, che, ai sensi del comma 682 del medesimo articolo 1, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanzia possono svolgere, anche previa pseudonimizzazione, avvalendosi delle tecnologie, delle interconnessione e delle elaborazioni dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari con altre Pag. 77banche dati di cui l'amministrazione fiscale dispone.
  In relazione allo schema di decreto l'Agenzia delle entrate fa presente che sono tuttora in corso le interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali. Il testo del decreto contenente le limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti da parte dei contribuenti durante la fase di elaborazione dei dati, come consentito dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento privacy), è stato esaminato dal Garante, che ha formulato alcune osservazioni sulle quali è in corso un confronto con l'Autorità.
  In merito all'affermazione secondo cui «la possibilità di incrociare le banche dati fiscali e finanziarie per l'analisi dei rischi per selezionare i contribuenti ai quali inviare lettere di conformità pare (...) possibile, a seguito di interventi del Garante della Privacy, (...) solo per i contribuenti già sottoposti ad accertamento, mentre non sarebbe invece consentito procedere a incroci a tappeto per individuare i contribuenti da accertare», deve osservarsi che l'attività di analisi del rischio può riguardare tutti i contribuenti e non solo «i contribuenti già sottoposti ad accertamento».
  In relazione agli «interventi del Garante della Privacy» non esiste, infatti, alcuna prescrizione che limiti il trattamento dei dati ai contribuenti già oggetto di controllo.
  Le attività di incrocio delle banche dati e di elaborazione delle informazioni necessarie a far emergere posizioni di rischio fiscale dovranno, in ogni caso, essere svolte nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
  Fra le misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria durante l'attività di elaborazione e di analisi del rischio, è inclusa anche la procedura di pseudonimizzazione, che consente di eseguire le predette attività tutelando la riservatezza dei contribuenti interessati.
  Con riferimento all'osservazione secondo cui «l'applicazione della “pseudonimizzazione” ai dati personali può ridurre ma non eliminare i rischi per gli interessati (…)»), si rappresenta che detta procedura è diversa dall'anonimizzazione.
  Infatti, l'anonimizzazione – tipicamente usata in ambito statistico – consiste nell'eliminazione definitiva dei dati identificativi dei soggetti analizzati. Una soluzione di questo tipo, nell'ambito dell'attività di analisi del rischio fiscale, non potrebbe essere adottata, poiché non permetterebbe di individuare i contribuenti nei cui confronti avviare le attività di controllo e di stimolo dell'adempimento spontaneo.
  Di contro, come chiarito dall'articolo 4 (Definizioni), par. 1, punto 5), del Regolamento privacy, la pseudonimizzazione è: «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile».
  In termini operativi, la pseudonimizzazione consiste in un procedimento informatico che permette di cifrare i dati identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale et similia) delle persone fisiche, effettuare l'analisi (di rischio) di tali dati e, completata l'analisi, re-identificare solo i soggetti che presentano profili di rischio fiscale. In tal modo, i dati identificativi dei soggetti che non presentano rischi fiscali rimangono riservati. Coerentemente, il considerando 28 del Regolamento privacy attribuisce alla pseudonimizzazione la funzione di «ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati».
  Ciò posto, è opportuno sottolineare che tutti i trattamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate sono corredati da una specifica valutazione di impatto privacyex articolo 35 del Regolamento privacy – che illustra le misure organizzative e tecnologiche volte a garantire i diritti degli interessati.Pag. 78
  Anche nell'adozione delle misure di contrasto all'evasione fiscale da adottare nel quadro della riforma fiscale prevista dal PNRR, si procederà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del GDPR, deve essere consultato «durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.».

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ALLEGATO 5

5-07905 Villarosa: Accertamento delle responsabilità dei vertici di Banca Nomura e di Deutsche Bank a tutela dei risparmiatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante, richiamando gli accordi transattivi che Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con le banche Nomura e Deutsche Bank, chiede se il Ministro intenda avanzare e formalizzare azioni legali a tutela dei contribuenti nei confronti delle due banche estere, previa formale impugnativa per nullità delle due transazioni stipulate.
  Al riguardo, preliminarmente, si ricorda che le vicende esposte dall'interrogante fanno riferimento a fatti relativi alla gestione 2012-2015, riguardanti la corretta rappresentazione contabile di due operazioni in titoli di Stato effettuate con le banche Nomura e Deutsche Bank.
  Tali fatti hanno dato vita ad alcuni procedimenti giudiziari ancora in corso e in relazione agli stessi è stata più volte sottoposta alla delibera assembleare la proposta di avviare un'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori della Banca, Profumo e Viola, in carica al momento del verificarsi degli stessi fatti.
  Ciò posto, si evidenzia che, in tutte le occasioni, l'Assemblea della Banca ha espresso, a larghissima maggioranza, voto contrario alla proposta di avviare un'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici di Banca Monte dei Paschi di Siena.
  In particolare, per quanto riguarda il voto contrario espresso da questo Ministero in occasione delle ultime Assemblee, si segnala che esso è basato sulla circostanza che i procedimenti giudiziari instaurati nei confronti degli ex amministratori della Banca sono ancora in corso di svolgimento: le sentenze di condanna nei confronti degli ex amministratori Profumo e Viola non sono ancora definitive e lo svolgimento degli ulteriori gradi di giudizio potrebbe modificare gli esiti finali del procedimento.
  In tale contesto, in cui manca un giudizio definitivo in capo agli stessi ex amministratori, l'avvio dell'azione di responsabilità potrebbe causare possibili ripercussioni negative sulla Banca stessa.
  In ogni caso, il Ministero si è riservato la possibilità di rivalutare la propria posizione in ordine alle possibili azioni di responsabilità e di risarcimento danni a tutela della Banca e della propria partecipazione, in relazione all'evoluzione dei giudizi in corso.
  Anche con riferimento all'eventualità di proporre azioni giudiziarie nei confronti di Nomura e Deutsche Bank, previa impugnazione delle transazioni concluse con queste ultime, si ritiene opportuno attendere un accertamento giudiziario definitivo circa la effettiva non corretta contabilizzazione delle ricordate operazioni, che, allo stato, non è ancora intervenuto.