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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 146

ALLEGATO 1

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. (Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis e abbinate, risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla XII Commissione, recante interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale;

   rilevato che, nel Piano di interventi previsto dall'articolo 1, alla lettera m) è prevista la creazione e inclusione nei curricula scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale;

   valutato che l'inclusione diretta nei curricula di corsi d'informazione e prevenzione potrebbe essere opzione sovradimensionata rispetto allo scopo che si persegue;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa e al fine di preservare l'autonomia scolastica, l'opportunità di utilizzare, nella previsione di cui alla lettera m) dell'articolo 1, l'espressione «promozione di attività di informazione e prevenzione» anziché «creazione e inclusione nei curricula scolastici di corsi».

Pag. 147

ALLEGATO 2

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.

NUOVO TESTO DEL RELATORE

   La VII Commissione,

   premesso che:

    l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di princìpi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto della indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

    la guerra in Ucraina ha costretto milioni di persone a fuggire e circa la metà degli sfollati sono bambini. Secondo le recenti stime del Ministero dell'interno, sarebbero oltre 81 mila i profughi arrivati in Italia di cui 42.181 donne, 8.285 uomini e 31.273 minori;

    in quella che in Europa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla 2a Guerra Mondiale, i drammatici dati, anche secondo l'ultima relazione dell'Unicef, riportano che i bambini sono le prime vittime della guerra: almeno 131 i bambini uccisi e 191 feriti al 6 aprile, con il numero reale probabilmente drammaticamente più alto, data l'entità di vittime civili nelle aree accessibili;

    le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

    il testo unico sull'immigrazione (articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47);

    il 7 aprile 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per richiedere diverse misure per proteggere i minori e i giovani in fuga dalla violenza e per facilitare la loro integrazione nelle comunità del Paese ospitante. Tra i diversi impegni vi è quello di garantire l'accesso all'istruzione e alla sanità per i minori in fuga dall'Ucraina alle stesse condizioni previste per i bambini nei Paesi ospitanti;

    la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'Unione europea che mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per giornata scolastica nonché l'accesso effettivo per tutti i bambini bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; gli obiettivi della garanzia per l'infanzia dovrebbero applicarsi a tutti i minori nell'Unione;

    i figli dei migranti e dei rifugiati rientrano spesso tra le lacune della legislazione nazionale, con la conseguenza che i minori sono lasciati indietro, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale e comportare una precarietà, nonché un maggiorePag. 148 rischio di essere emarginati, maltrattati e vittime di abusi;

    oggi 378 istituti di istruzione secondaria e superiore sono stati distrutti in Ucraina dai bombardamenti russi;

    garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri;

    l'Unione europea e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono quindi tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti;

    ogni Paese è tenuto ad assumere l'impegno di trattare ogni minore richiedente asilo innanzitutto come un bambino, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo status di migrante;

    si condivide, come anticipato dal Ministro Bianchi in sede di audizione in Commissione Cultura, l'urgenza di avviare azioni di integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione, tenendo conto della particolare condizione di fragilità dei minori accolti;

    nell'accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si dovrà fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio, come anche all'utilizzo sperimentato di materiali didattici bilingue o nella lingua madre;

    la gravità degli eventi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico;

    la barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione;

    si apprezza l'impegno dell'Esecutivo di avviare progetti finalizzati ad affiancare il personale scolastico da mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale;

    quale primo sostegno alle istituzioni scolastiche nel delicato compito di accoglienza ed integrazione, risulta già reperito, in via d'urgenza, un primo stanziamento pari ad euro 1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte in attività di accoglienza;

    da dichiarazioni ufficiali si apprende dell'attuazione di un «Piano estate» ad hoc, che consentirà una proposta educativa di consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana L2 in un percorso condiviso con i pari, nonché attività di socializzazione, culturali, artistiche e sportive;

    si ritiene al contempo urgente l'avvio di programmi di formazione per il personale scolastico necessario già per l'anno scolastico in corso, per i programmi del piano estate e per la programmazione dell'avvio del nuovo anno,

impegna il Governo:

   nell'avvio dei progetti di accoglienza scolastica, ad adottare iniziative per dare rilievo alla collaborazione attiva tra istituzioni scolastiche, società civile e gli enti del terzo settore già impegnati sul territorio;

   a monitorare affinché le iniziative messe in campo, anche economiche, vengano realizzate sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in ragione delle concrete necessità correlate all'accoglienza scolare e all'alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall'Ucraina;

   ad adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e altri programmi speciali per l'assunzione di insegnanti Pag. 149ucraini, nonché di insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti;

   ad adottare iniziative per destinare risorse adeguate ad avviare percorsi di formazione per i docenti coinvolti dell'accoglienza dei minori;

   ad adottare iniziative per censire le professionalità dei profughi adulti beneficiari del sistema di accoglienza, al fine di individuare figure con competenze socio-educative da coinvolgere a supporto dei docenti italiani nei piani di integrazione scolastica;

   come già sancito in occasione dell'emergenza sanitaria, a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici anche in lingua ucraina;

   a predisporre e fornire, anche avvalendosi di progetti pilota costruiti da realtà del terzo settore quali ad esempio Unicef e Save the children, kit di benvenuto educativo;

   a prevedere un coinvolgimento del Ministero ucraino competente, al fine di offrire ai minori accolti presso i nostri istituti scolastici un programma scolastico coerente con i programmi da loro già svolti e una continuità didattica;

   a valutare l'opportunità di creare un database ministeriale con le buone pratiche di accoglienza educativa e mediazione culturale sviluppate dalle scuole e dal privato sociale con riferimento esplicito all'accoglienza dei bambini ucraini;

   al fine di migliorare il benessere mentale e a instaurare legami con le comunità di accoglienza, ad avviare iniziative volte a porre il ruolo dello sport e della musica nel processo di integrazione dei bambini e dei giovani ucraini, agevolando l'accesso alle attività e alle manifestazioni sportive nonché a quelle musicali;

   a predisporre un monitoraggio settimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche, al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze.
(7-00823) «Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi».

Pag. 150

ALLEGATO 3

7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VII Commissione,

   premesso che:

    la perdurante crisi umanitaria che coinvolge l'Ucraina ha già fatto registrare un altissimo numero di profughi in fuga dai territori di guerra;

    la maggior parte delle persone in fuga sono donne e bambini, questi ultimi in età scolare;

    da quanto si evince dai dati forniti dal Ministero dell'interno, aggiornati a domenica 13 marzo 2022, i profughi ucraini giunti in Italia sono già 37.447;

    in particolare, ben 15.147 sono minori, quindi soggetti in età scolare, che hanno subito un violento e repentino cambiamento delle normali condizioni e abitudini di vita, interrompendo i propri percorsi scolastici e ritrovandosi in un Paese di cui non conoscono la lingua;

    secondo il comunicato dell'associazione Save the Children, i profughi ucraini minori sono già 400.000, e il numero è destinato ad aumentare visto il perdurare e l'inasprirsi del conflitto in atto;

    l'impegno delle istituzioni scolastiche italiane è già da tempo volto ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche in ragione della prescrizione imposta dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano, prevedendo, per costoro, l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia;

    la stessa tutela è garantita ai minori stranieri richiedenti protezione internazionale e ai figli dei minori richiedenti protezione internazionale;

    come raccomandato anche dal vademecum della Società italiana pediatri, i minori avranno, visti gli eventi traumatici a cui hanno assistito, la necessità di un supporto psicologico e scolastico, da garantire anche attraverso un rapido accesso al sistema educativo di istruzione e formazione, al fine di imparare la lingua e procedere in un percorso di apprendimento e di inclusione sociale;

    le risorse stanziate sono insufficienti a far fronte alle necessità di accoglienza e prosecuzione nel percorso scolastico, anche in ragione del prevedibile aumento di arrivi nel territorio italiano di studenti e studentesse di nazionalità ucraina;

    si rende necessario immaginare progettualità e attività, da svolgersi anche oltre il termine delle lezioni, per il corrente anno scolastico, che consentano di intraprendere un percorso che garantisca la piena integrazione delle studentesse e degli studenti ucraini;

    una limitazione delle attività al solo periodo delle lezioni, dovendosi interrompere con l'arrivo dell'estate, rischia di generare una problematica interruzione dell'attività di supporto culturale, sociale e psicologico;

    peraltro, nei prossimi mesi, in assenza di un apposito Piano strutturato di attività di integrazione e di apprendimento, il personale scolastico risulterebbe assai insufficiente a far fronte alle esigenze dei minori ucraini;

    a tale scopo, per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico e la Pag. 151predisposizione di progettualità e attività dedicate a delineare specifici percorsi di accoglienza, integrazione nel sistema nazionale di istruzione e formazione delle studentesse e degli studenti ucraini, si rende ancora più necessario procedere alla proroga del cosiddetto «organico Covid», docente e Ata, già in servizio, fino al 31 marzo 2022,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un apposito fondo per consentire l'apertura degli istituti scolastici anche durante il periodo estivo, anche tramite il coinvolgimento delle varie realtà territoriali, con la stipula di appositi «patti territoriali»;

   ad adottare iniziative per elaborare un apposito programma di attività, da svilupparsi anche dopo il termine delle lezioni, nei mesi estivi, finalizzato a consentire agli studenti e alle studentesse di nazionalità ucraina una piena integrazione didattica, linguistica e culturale.
(8-00170) «Casa, Del Sesto, Azzolina, Davide Aiello, Iorio, Villani, Tuzi, Manzo, Nappi, Alaimo, Martinciglio».

Pag. 152

ALLEGATO 4

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VII Commissione,

   premesso che:

    l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di princìpi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto della indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

    la guerra in Ucraina ha costretto milioni di persone a fuggire e circa la metà degli sfollati sono bambini. Secondo le recenti stime del Ministero dell'interno, sarebbero oltre 81 mila i profughi arrivati in Italia di cui 42.181 donne, 8.285 uomini e 31.273 minori;

    in quella che in Europa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla 2a Guerra Mondiale, i drammatici dati, anche secondo l'ultima relazione dell'Unicef, riportano che i bambini sono le prime vittime della guerra: almeno 131 i bambini uccisi e 191 feriti al 6 aprile, con il numero reale probabilmente drammaticamente più alto, data l'entità di vittime civili nelle aree accessibili;

    le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

    il testo unico sull'immigrazione (articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47);

    il 7 aprile 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per richiedere diverse misure per proteggere i minori e i giovani in fuga dalla violenza e per facilitare la loro integrazione nelle comunità del Paese ospitante. Tra i diversi impegni vi è quello di garantire l'accesso all'istruzione e alla sanità per i minori in fuga dall'Ucraina alle stesse condizioni previste per i bambini nei Paesi ospitanti;

    la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'Unione europea che mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per giornata scolastica nonché l'accesso effettivo per tutti i bambini bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; gli obiettivi della garanzia per l'infanzia dovrebbero applicarsi a tutti i minori nell'Unione;

    i figli dei migranti e dei rifugiati rientrano spesso tra le lacune della legislazione nazionale, con la conseguenza che i minori sono lasciati indietro, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale e comportare una precarietà, nonché un maggiorePag. 153 rischio di essere emarginati, maltrattati e vittime di abusi;

    oggi 378 istituti di istruzione secondaria e superiore sono stati distrutti in Ucraina dai bombardamenti russi;

    garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri;

    l'Unione europea e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono quindi tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti;

    ogni Paese è tenuto ad assumere l'impegno di trattare ogni minore richiedente asilo innanzitutto come un bambino, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo status di migrante;

    si condivide, come anticipato dal Ministro Bianchi in sede di audizione in Commissione Cultura, l'urgenza di avviare azioni di integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione, tenendo conto della particolare condizione di fragilità dei minori accolti;

    nell'accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si dovrà fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio, come anche all'utilizzo sperimentato di materiali didattici bilingue o nella lingua madre;

    la gravità degli eventi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico;

    la barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione;

    si apprezza l'impegno dell'Esecutivo di avviare progetti finalizzati ad affiancare il personale scolastico da mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale;

    quale primo sostegno alle istituzioni scolastiche nel delicato compito di accoglienza ed integrazione, risulta già reperito, in via d'urgenza, un primo stanziamento pari ad euro 1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte in attività di accoglienza;

    da dichiarazioni ufficiali si apprende dell'attuazione di un «Piano estate» ad hoc, che consentirà una proposta educativa di consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana L2 in un percorso condiviso con i pari, nonché attività di socializzazione, culturali, artistiche e sportive;

    si ritiene al contempo urgente l'avvio di programmi di formazione per il personale scolastico necessario già per l'anno scolastico in corso, per i programmi del piano estate e per la programmazione dell'avvio del nuovo anno,

impegna il Governo:

   nell'avvio dei progetti di accoglienza scolastica, ad adottare iniziative per dare rilievo alla collaborazione attiva tra istituzioni scolastiche, società civile e gli enti del terzo settore già impegnati sul territorio;

   a monitorare affinché le iniziative messe in campo, anche economiche, vengano realizzate sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in ragione delle concrete necessità correlate all'accoglienza scolare e all'alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall'Ucraina;

   ad adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e la collaborazione con insegnanti ucraini, nonché con insegnantiPag. 154 che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

   ad adottare iniziative volte ad avviare percorsi di formazione per i docenti coinvolti dell'accoglienza dei minori;

   ad adottare iniziative per censire le professionalità dei profughi adulti beneficiari del sistema di accoglienza, al fine di individuare figure con competenze socio-educative da coinvolgere a supporto dei docenti italiani nei piani di integrazione scolastica;

   come già sancito in occasione dell'emergenza sanitaria, a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici o strumenti alternativi ai libri di testo anche in lingua ucraina;

   a predisporre e fornire, anche avvalendosi di progetti pilota costruiti da realtà del terzo settore quali ad esempio Unicef e Save the children, kit di benvenuto educativo;

   a valutare l'opportunità di realizzare una sezione del sito web istruzione dedicata alla condivisione delle best practices di accoglienza educativa e mediazione culturale sviluppate dalle scuole e dal privato sociale con riferimento esplicito all'accoglienza dei bambini ucraini;

   al fine di migliorare il benessere mentale e a instaurare legami con le comunità di accoglienza, ad avviare iniziative volte a porre il ruolo dello sport e della musica nel processo di integrazione dei bambini e dei giovani ucraini, agevolando l'accesso alle attività e alle manifestazioni sportive nonché a quelle musicali;

   a predisporre un monitoraggio settimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche, al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze.
(8-00171) «Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi».

Pag. 155

ALLEGATO 5

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 Nitti.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3151 ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale.
  2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica promuove lo sviluppo del melodramma e ne sostiene la conoscenza e la diffusione quale fattore inteso a favorire la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.

Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale dell'opera lirica italiana)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana.
  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.

Art. 3.
(Iniziative per la diffusione del melodramma italiano)

  1. I soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.
  2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riserva appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.
  3. Gli istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.