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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 226

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (Nuovo testo C. 2138 Caretta ed altri e abb.).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: o, se istituito, il competente istituto regionale per la fauna selvatica,.

   nel titolo sopprimere le parole: istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il.
1.1. Fornaro.

  Sopprimerlo.
*1.19. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.
*1.47. Di Lauro.
*1.5. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.
*1.6. Prestipino, Frailis, Ciampi.
*1.8. Vizzini.
*1.9. Terzoni, Zolezzi.
*1.34. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.
*1.37. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. Ha, inoltre, il compito di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, essa può collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza.
   4. Presso l'ISPRA è istituita una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale Pag. 227per la gestione della fauna selvatica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministro della salute e dal direttore generale dell'ISPRA provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.».
1.2. Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al comma 3 dell'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

   «3. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza. L'ISPRA ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Istituti faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituti dalle regioni.».
1.41. Muroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori Pag. 228necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie animali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 7-bis.»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza.

   L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Istituti faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituti dalle regioni.».
1.44. Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 7 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

   1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni, le province e gli enti gestori delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in materia di studio e ricerca sulla fauna selvatica, al fine di garantirne l'adeguata conservazione.
   2. L'ISPRA ha sede centrale in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica.
   3. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la Pag. 229conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza. L'ISPRA ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Osservatori faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituti dalle regioni.
   3-bis. Le regioni possono istituire Osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli Osservatori faunistici regionali, ove istituiti, provvedono esclusivamente, sulla base di specifici protocolli emanati dall'ISPRA, all'attivazione e regolare implementazione di banche dati relative allo status delle popolazioni animali selvatici presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale e alla misurabilità del prelievo venatorio, al fine di partecipare alla realizzazione di banche dati nazionali omogenee. I protocolli di cui sopra oltre a dettare le modalità di raccolta dei dati stabiliscono inoltre le modalità di trasferimento dei suddetti dati all'ISPRA.
   4. Presso l'istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'ISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
   5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
   6. L'ISPRA è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.».
1.57. Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio)

   1. È costituito il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio (CITP). Il Comitato, che si riunisce presso il Ministero della transizione ecologica con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno quattro volte l'anno, è costituito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari europei e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. I Ministri possono delegare, con specifico decreto, un proprio rappresentante in seno al Comitato.
   2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della transizione ecologica.
   3. Sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, laddove vengano trattati problemi particolarmente urgenti che interessino i rispettivi enti, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, o rispettivi delegati. Sono inoltre chiamati altri ministri e soggetti istituzionali della Pag. 230cui partecipazione sia individuata la necessità.
   4. Il Comitato ha la funzione di vigilare sull'applicazione della presente legge e sulla sua conformità alla normativa comunitaria e internazionale, fornendo al Consiglio dei ministri, quando se ne riscontri la necessità, le informazioni e le indicazioni utili all'aggiornamento della normativa. In particolare, il Comitato verifica la corrispondenza dei piani faunistico-venatori e dei calendari venatori ai criteri minimi dettati dalla presente legge, la corretta applicazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 19-bis, i programmi di importazione di fauna selvatica dall'estero, i piani e i programmi di ripopolamento faunistico, i dati sul prelievo venatorio, le attività di vigilanza venatoria, lo stato di recepimento delle direttive e degli atti comunitari e delle convenzioni internazionali. Inoltre, il Comitato esprime parere sul riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 34, e sulle rappresentanze negli ambiti territoriali di caccia, Il Comitato redige altresì le relazioni di cui all'articolo 35. Il Comitato propone inoltre al Consiglio dei Ministri le questioni di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, segnalando inoltre i casi e le condizioni di inadempienza nell'applicazione della legge.
   5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato, si avvale del supporto, delle informazioni e delle indicazioni dell'ISPRA quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
   6. Il Comitato partecipa in forma unitaria alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui temi di pertinenza della presente legge.
   7. Il Comitato opera sulla base di regolamento interno, definito entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri che costituiscono il Comitato. Il Comitato si avvale di apposito ufficio, con compiti operativi e di segreteria, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, ai cui servizi possono essere addetti funzionari di altra amministrazione in base alle previsioni del regolamento di cui sopra.
   8. Il Comitato favorisce di norma la pubblicità degli atti attraverso apposito sito internet o porzione di esso.».
*1.32. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
*1.17. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 26 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

   1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.
   2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti:

   un rappresentante di una delle organizzazioni professionali agricole presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   un rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Pag. 231

   un rappresentante di una delle associazioni delle associazioni di protezione ambientale presenti in regione e riconosciute dal Ministero della transizione ecologica;

   un rappresentante per gli ATC e Comprensori alpini presenti nella regione;

   due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario;

   un rappresentante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o dell'Osservatorio faunistico se istituito;

   il comitato ha la funzione di gestire il fondo di cui al comma 1 al fine di, in via prioritaria:

   finanziare il monitoraggio di specie problematiche per l'agricoltura;

   finanziare attività di prevenzione dei danni delle colture agricole e degli allevamenti;

   finanziare sistemi di difesa passiva delle colture agricole e degli allevamenti;

   risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica o dalla fauna inselvatichita;

   risarcire i danni provocati dall'attività venatoria.

   3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni, avvalendosi eventualmente della consulenza dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o di un istituto faunistico, se istituito, o di personale delle ASL competenti e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione eventuale.».
1.58. Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Raccolta dati e relazioni annuali)

  1. All'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le regioni e le province autonome, in raccordo con ARPA e con gli Osservatori regionali ove istituiti, comunicano all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 31 marzo di ogni anno, la raccolta dei dati relativi alla presenza di animali selvatici anche attraverso sistemi di geolocalizzazione, delle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dagli animali selvatici all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico degli animali selvatici interessati. In base a tali dati il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica inviano annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti dalle attività di prevenzione e contenimento dei danni.»;

   b) al comma 2 dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;

   c) alla rubrica dopo le parole: «di vigilanza» sono aggiunte le seguenti: «e programmazione».
1.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

    «2 Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno Pag. 232con decreto del Ministro della economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel seguente modo:

   a) 15 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni;

   b) 85 per cento per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni dello Stato e delle regioni e province autonome.».
1.46. Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In caso di asserita invalidità del calendario venatorio o di annullamento del piano faunistico venatorio delle regioni e delle province autonome in sede giurisdizionale per due anni consecutivi, provvedono per due anni con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della transizione ecologica.».
1.36. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Osservatori regionali)

   1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati.
   2. Gli osservatori regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente dell'ISPRA.»
1.29. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: e delle province;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza della regione. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

   c) al comma 3, sostituire le parole: alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme con le seguenti: le funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica sono disciplinate nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
1.24. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: e delle province;

   b) al comma 2, sostituire le parole: del presidente della giunta regionale con le seguenti: della regione;

   c) al comma 3, sostituire le parole: alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioniPag. 233 secondo le rispettive norme con le seguenti: le funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica sono disciplinate nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
1.18. Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un Istituto regionale che opera attività di monitoraggio e gestione, delle attività di cui all'articolo 6 della presente legge.
1.33. Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga, Dori.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un Osservatorio regionale che opera attività di monitoraggio, nel territorio di competenza della fauna di cui alla Direttiva 2009/147/CE, alla Direttiva 92/43/CEE e al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in coordinamento con l'ISPRA.
1.20. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale che opera monitoraggio delle attività di cui al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge.
1.60. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione dispone ogni anno, attraverso i propri uffici regionali, una ricognizione dei danni provocati dalla fauna selvatica.

  Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 7-bis sopprimere i commi 2 e 3.
1.49. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli osservatori regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente dell'ISPRA.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Art. 7-bis.
(Osservatori regionali)»
1.14. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli osservatori faunistici regionali, ove istituiti, provvedono esclusivamente, sulla base di specifici protocolli emanati dall'ISPRA, all'attivazione e regolare implementazione di banche dati relative allo status delle popolazioni animali selvatici presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale e alla misurabilità del prelievo venatorio, al fine di partecipare alla realizzazione di banche dati nazionali omogenee. I protocolli di cui al precedente paragrafo, oltre a dettare le modalità di raccolta dei dati, stabiliscono inoltre le modalità di trasferimento dei suddetti dati all'ISPRA.
1.54. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola Pag. 234e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.
1.42. Muroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale per la fauna selvatica che svolge attività di monitoraggio annuale dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria. Il monitoraggio in particolare deve individuare le specie di fauna selvatica responsabili dei danni, la dislocazione spaziale e temporale sul territorio regionale dei danni, l'importo dei danni provocati, le colture e le specie allevate oggetto di danno, gli eventuali sistemi di difesa preventiva adottati.
1.45. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, compiti di consulenza per i Comitati tecnici faunistici venatori regionali.
1.50. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, compiti di consulenza per gli organi direttivi di cui al comma 7 dell'articolo 14.
1.51. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, il ruolo di organo scientifico e tecnico di ricerca delle regioni e delle province in coordinamento con l'ISPRA.
1.55. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica che opera esclusivamente attività di ricerca sulla fauna di cui alla Direttiva 2009/147/CE e di cui alla Direttiva 92/43/CEE secondo le linee guida dell'ISPRA.
1.56. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un osservatorio regionale che opera attività di monitoraggio, nel territorio di competenza della fauna di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in coordinamento con l'ISPRA.
1.59. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige la relazione di cui all'articolo 35 della presente legge.
1.52. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1.Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna Pag. 235selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, raccoglie ed elabora le statistiche relative agli abbattimenti.
1.53. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le regioni istituiscono il Comitato tecnico permanente sui danni provocati dalla fauna selvatica. Il Comitato è composto dall'Assessore competente per l'agricoltura, che lo presiede, da un rappresentante dell'Assessorato competente per la tutela dell'ambiente, da un rappresentante di ogni singola provincia, da un rappresentante delle associazioni agricole, da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.
*1.10. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.
*1.26. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, elabora i dati sui danni provocati dalla fauna selvatica ed elabora le statistiche relative agli abbattimenti.
1.12. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica che redige il Piano faunistico venatorio e il Calendario venatorio.
*1.16. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.
*1.31. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un comitato per la gestione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della presente legge.
**1.11. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.
**1.27. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige il Piano faunistico venatorio e i relativi aggiornamenti.
1.35. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica che opera esclusivamente attività di ricerca sulla fauna di cui alla Direttiva 2009/147/CE, secondo le linee guida dell'ISPRA.
*1.30. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
*1.15. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

Pag. 236

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige il rapporto di cui all'articolo 33 della presente legge.
1.28. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale per la fauna selvatica che svolge attività di monitoraggio dei danni da fauna selvatica.
1.39. Muroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano provvede ogni anno entro il mese di aprile a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della transizione ecologica una dettagliata relazione sulla consistenza, diffusione e origine dei danni provocati dalla fauna selvatica.
1.40. Muroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1 sostituire le parole: i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province con le seguenti: attività di ricerca in ottemperanza alle linee guida redatte dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
1.43. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 1 sostituire le parole da: che svolge fino alla fine del periodo, con le seguenti: che, nell'ambito del territorio di competenza, elabora i dati sui danni provocati dalla fauna selvatica e le statistiche relative agli abbattimenti.
1.25. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1 sostituire le parole: i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province con le seguenti: attività di ricerca secondo le direttive e linee guida dell'ISPRA.
1.38. Muroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza dell'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
1.4. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, sopprimere le parole: che ne coordina l'azione.
1.21. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, sostituire le parole: che ne coordina l'azione, con le seguenti: che ne organizza i lavori.
1.22. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: o di un assessore da lui delegato.
1.3. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Parentela, Pignatone.

Pag. 237

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: qualora trattasi di progetti di cui agli allegati IV e V della direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni.
1.23. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere il comma 3.
1.48. Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige il rapporto di cui all'articolo 33 della presente legge.
1.13. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime».
1.02. De Menech.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 27 comma 1 lettera a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: «Agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché dagli agenti dipendenti delle regioni medesime».
1.01. De Menech.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 57 del codice di procedura penale secondo comma, punto 2, dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono aggiunte le seguenti: «delle regioni limitatamente alle funzioni di competenza».
1.04. De Menech.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La caccia è sospesa sul territorio nazionale per la durata di anni 5 dall'entrata in vigore della presente legge allo scopo di condurre l'accurata valutazione scientifica, affidata all'ISPRA, della condizione degli habitat, della biodiversità, dell'impatto della crisi climatica e dei problemi di mantenimento delle popolazioni naturali.
1.05. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cattura e utilizzo richiami vivi)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;

    2) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami», sono soppresse;

    3) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

Pag. 238

    4) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi», sono soppresse;

    5) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

    6) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

    7) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;

    8) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e», sono soppresse;

    9) all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati», sono soppresse;

    10) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati ovvero», sono soppresse.
1.06. Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga, Dori.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.11. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.
*2.40. Prestipino, Frailis, Ciampi.
*2.46. Terzoni, Zolezzi.
*2.137. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori.
*2.150. Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure in materia di prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: «(Sus scrofa)» sono inserite le seguenti «in battuta o braccata»;

   al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis): «specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere»;

   al comma 2, le parole: «La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1» sono soppresse.

   b) dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'ISPRA o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.
   2. Il prelievo degli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18, comma 1, lettere d), d-bis), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolto da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e provincePag. 239 autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.
   3. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
   4. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
   5. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4»;

   c) l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la pubblica incolumità, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, anche in contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di cattura e/o abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali, che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei carabinieri forestali, degli agenti delle polizie locali, dei corpi forestali nelle regioni a statuto speciale, delle compagnie barracellari della regione autonoma della Sardegna di operatori abilitati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA, individuando altresì il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i comuni interessati.
   3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco»;

   d) all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono inserite le seguenti: «delle regioni e».
2.8. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Pignatone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche della legge n. 157 del 1992)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

Pag. 240

   1. Le regioni e le province autonome vietano o riducono per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la sicurezza e l'incolumità pubblica, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e in contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere di ISPRA. Qualora l'istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dagli agenti delle polizie provinciali o regionali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei carabinieri forestali, degli agenti delle polizie municipali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti a società private e cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.
   3. Nelle aree urbane e periurbane i piani regionali sono attuati esclusivamente tramite strumenti selettivi per la cattura di animali vivi, con il coordinamento degli agenti delle polizie municipali o delle città metropolitane coadiuvate dai soggetti di cui al precedente comma.
   4. Al personale pubblico e privato coinvolto nei piani di controllo è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito territoriale in cui esercitano queste funzioni. Per l'esercizio delle attività di controllo le regioni e le province autonome forniscono al personale privato i più avanzati strumenti tecnologici e digitali che consentano di monitorare in tempo reale dislocazione e presenza dei soggetti coinvolti, nonché lo svolgimento delle attività di controllo.
   5. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».
2.41. Braga, Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure contenimento fauna selvatica)

  1. L'articolo 19 della legge n. 157, 11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni e le province autonome possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18, Pag. 241oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle polizie provinciali, dalle polizie delle città metropolitane, dai corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».
2.144. Muroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati».

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

  1. all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
  2. all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
  3. all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
  4. all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
  5. all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
  6. all'articolo 21, comma 1 lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
  7. all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
  8. all'articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse;

   b) all'articolo 15, comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio,» sono soppresse; la parola: sessanta è sostituita dalla seguente: «trenta»; è aggiunto, infine il seguente periodo: «Se non viene esaminata entro tale termine, la richiesta si considera accolta».

  Conseguentemente, al comma 4, al primo capoverso, dopo la parola: faunistico la parola: venatoria è soppressa.
2.71. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

  Al comma 1, premettere il seguente: La fauna selvatica è tutelata ai sensi degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione italiana. Le regioni rispondono delle lesioni ingiustificatamente arrecate al patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna stessa.
2.4. Fassina.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. La fauna selvatica è tutelata ai sensi degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione. Le regioni rispondono delle lesioni ingiustificatamente arrecate al patrimonio di animali selvatici nelle sedi penale, civile ed erariale.
2.25. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le regioni promuovono programmi di conoscenza della biologia e della etologia della fauna selvatica rivolti a tutti i cittadini, al fine di promuovere la corretta convivenza con gli animali selvatici, di assicurarePag. 242 il rispetto nei loro confronti nonché la loro dignità.
2.30. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le regioni sono sempre e comunque tenute all'applicazione dei metodi ecologici nel controllo della fauna selvatica. Le violazioni di tale obbligo comportano l'interdizione dall'applicazione dei piani di controllo per almeno 10 anni ed il risarcimento del patrimonio pubblico di fauna.
2.31. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Qualunque modifica delle norme sul contenimento della fauna selvatica in relazione ai danni provocati dalla stessa è subordinata alla verifica scientificamente condotta da parte dell'Ispra della condizione di tutte le specie di mammiferi presenti sul territorio nazionale. L'Ispra conduce le relative valutazioni entro il 31 dicembre 2024 e le trasmette al Ministro della transizione ecologica nonché al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali per i provvedimenti necessari.
2.24. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono apportate le seguenti modificazioni con le seguenti: è apportata la seguente modificazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).
2.35. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono apportate le seguenti modificazioni con le seguenti: è apportata la seguente modificazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
2.36. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 13, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, ai soggetti autorizzati è consentito di acquisire, detenere ed utilizzare nelle attività di controllo calibri diversi da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui ai commi 1 e 2.».
2.55. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 13, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Per l'attuazione dei piani di abbattimento, di cui all'articolo 19, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui ai commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 millimetri e con bossolo inferiore a 40 millimetri.».
2.50. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 13, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Per l'attuazione dei piani di abbattimento, di cui all'articolo 19, è consentito,Pag. 243 oltre all'uso delle armi di cui ai commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 e 40 millimetri.».
2.58. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2.44. Vizzini.
*2.53. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.
*2.138. Muroni.
*2.149. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni, con apposite norme, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10.000 ettari e in comprensori alpini, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 20.000 ettari».
2.148. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposite norme, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastora le destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari».
2.141. Muroni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, al comma 3, la parola: «minima,» è sostituita dalla seguente: «massima».
2.157. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, al comma 4, la parola: «minima», è sostituita dalla seguente: «massima».
*2.67. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.
*2.83. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un solo ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede.».
2.142. Muroni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 7, la parola: «eventuali» è soppressa.
2.154. Di Lauro.

Pag. 244

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, il comma 8 è soppresso.
*2.81. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
*2.65. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, al comma 9, le parole: «e, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso» sono soppresse.
2.156. Di Lauro.

  Al comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali».
2.155. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 11, dopo le parole: «le attività di ricognizione» sono aggiunte le seguenti: «dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria,».
*2.77. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
*2.61. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 11, lettera c), dopo le parole: «della pasturazione invernale degli animali in difficoltà», sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli ungulati,».
**2.78. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
**2.62. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, al comma 11, dopo le parole: «alberi adatti alla nidificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ogni altro intervento necessario o utile alla conservazione e alla tutela degli habitat nelle zone di cui al comma 8 lettera a) dell'articolo 10».
2.158. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 14, dopo le parole: «L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia», sono aggiunte le seguenti: «e dei comprensori alpini».
*2.48. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.
*2.76. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Pag. 245

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 11, dopo le parole: «Negli ambiti territoriali di caccia», sono aggiunte le seguenti: «e nei comprensori alpini».
**2.66. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.
**2.82. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 15, la parola: «novanta», è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».
*2.64. Benedetti, Ehm, Sarti, Suriano, Termini.
*2.80. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 14, comma 17, dopo le parole: «provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria,» sono aggiunte le seguenti: «ogni cinque anni,».
**2.79. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
**2.63. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a seguito delle variazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: , in caso di inadempimento sono prorogati quelli precedenti.
2.52. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con la finalità di procedere all'urgente ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi, è tuttavia riconosciuta alle regioni la facoltà di consentire l'esercizio venatorio anche nei giorni di martedì e venerdì, con riferimento alle specie cinghiale (Sus scrofa) e all'esercizio venatorio da appostamento».
2.59. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2.45. Vizzini.
*2.151. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette, anche nei giorni di silenzio venatorio,.

   Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante abbattimento selettivo o cattura, previa utilizzo di metodi ecologici.

   2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

   a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

Pag. 246

   b) del personale dei Corpi forestali regionali;

   c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

   d) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate.

   I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) prima di partecipare ai piani di controllo devono seguire appositi corsi di formazione tenuti dall'ISPRA.

   2-ter. A coloro che operano in difformità dai piani di controllo di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 della presente legge».
2.161. Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento selettivo o cattura.
   2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

   a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

   b) delle guardie venatorie;

   c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

   d) di proprietari o conduttori di fondi, i quali, si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate.

   2-ter. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) prima di partecipare ai piani di controllo devono seguire appositi corsi di formazione tenuti dall'ISPRA.
   2-quater. A coloro che operano in difformità dai piani di controllo di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 della presente legge».
2.111. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, premettere il seguente periodo: Al fine di assicurare efficaci misure in materia di contenimento dei danni da fauna, valutati e comprovati sotto il profilo scientifico, dal 1° gennaio 2023 viene condotto su tutto il territorio nazionale il Piano per il censimento del patrimonio di animali selvatici. Tale piano è affidato all'Ispra, che ne cura la redazione, l'organizzazione e la realizzazione ed ha una durata non inferiore ad anni 3. In tale periodo di tempo l'attività venatoria è sospesa in tutte le sue forme.
2.12. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliore Pag. 247gestione inserire le seguenti: , sentito l'ISPRA.
2.110. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo dopo le parole: per la conservazione della biodiversità aggiungere le seguenti: escludendo comunque dai piani di controllo tutte le specie classificate come SPEC 1, SPEC 2 e SPEC 3, di cui dall'entrata in vigore della presente legge è comunque vietata qualunque forma di attività venatoria.
2.21. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: incolumità e della sicurezza stradale, inserire le seguenti: , d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2.89. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: al controllo delle specie di fauna selvatica inserire le seguenti: di cui all'articolo 18 comma 1 lettera d) della presente legge.
2.162. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica aggiungere le seguenti: escludendo comunque tutte le specie di ungulati. Al fine del contenimento delle popolazioni di cinghiali, entro 90 giorni si procede alla sperimentazione in ambiente del vaccino immunocontraccettivo GonaCon.
2.19. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone vietate alla caccia fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente con l'adozione dei metodi ecologici. Qualora l'Ispra, in via del tutto eccezionale, con parere motivato ravvisi determinate circostanze per permettere l'abbattimento degli animali, questo deve avvenire solo in forma selettiva. È vietata ogni forma di intervento collettivo, quali la braccata, la battuta e la girata, sia nella pratica di controllo che nella pratica venatoria ordinaria, causa del fortissimo e indiscriminato impatto sulle specie che non sono obbiettivo dell'intervento medesimo.
2.5. Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone vietate alla caccia fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente con l'adozione dei metodi ecologici. Qualora l'Ispra, in via del tutto eccezionale, con parere motivato ravvisi determinate circostanze per l'abbattimento degli animali, questo deve avvenire solo in forma selettiva. Nelle azioni di controllo, nonché nella caccia ordinaria, è vietata ogni forma collettiva, quali la braccata, la battuta e la girata.
2.26. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve esercitato selettivamente escludendo l'utilizzo di mezzi ottici e i sistemi di visione notturna e viene praticato ad esclusione delle ore notturne, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
2.114. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Pag. 248

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo le zone vietate alla caccia, le aree protette e viene praticato ad esclusione delle aree urbane e delle ore notturne, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
*2.117. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.
*2.98. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo le ore notturne e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
2.108. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo le aree urbane e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
*2.92. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.
*2.132. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo, con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato escludendo l'utilizzo di armi nelle aree urbane e deve essere praticato esclusivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
2.97. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo, con le seguenti: Tale controllo viene esercitato selettivamente escludendo le aree protette, zone di protezione e rifugio per specie altrimenti cacciabili, e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
*2.91. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.
*2.131. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo tutte le forme di controllo con l'ausilio dei cani, e viene praticato esclusivamente con l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
**2.118. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.
**2.166. Giannone.
**2.99. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo altre forme di controllo collettivo come la braccata e la girata, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRAPag. 249 (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
2.102. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato solo dopo che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha accertato, attraverso verifiche dei propri tecnici, l'inefficacia dell'utilizzo di metodi ecologici.
2.115. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato escludendo l'utilizzo di armi e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
*2.96. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.
*2.100. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga.
*2.119. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.
*2.136. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone vietate alla caccia fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo viene esercitato selettivamente, escludendo il periodo di nidificazione dell'avifauna, e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
**2.90. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.
**2.130. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve esercitato escludendo i giorni di silenzio venatorio.
2.113. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente con metodi ecologici.
2.112. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nelle zone vietate sino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente nel periodo di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b).
2.163. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane con le seguenti: con esclusione delle aree classificate come SIC, ZPS, parchi nazionali e regionali, oasi di protezione, zone umide e di tutte le aree sottoposte a tutela dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
*2.1. Fassina.
*2.13. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Pag. 250

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comprese le aree protette e le aree urbane,.
**2.6. Fassina.
**2.29. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: comprese le aree protette e le aree urbane con le seguenti: ad esclusione delle aree protette di cui alla legge 394 del 6 dicembre 1991 e dei SIC, ZSC e ZPS.
2.165. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: le aree urbane, aggiungere le seguenti: fermo restando il divieto di applicare l'azione di controllo ad una distanza inferiore a km 25 dai centri abitati.
2.15. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna, inserire le seguenti: «esclusivamente con metodi ecologici»;

    2) sostituire il terzo periodo con il seguente: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante cattura.
2.143. Muroni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna, inserire le seguenti: esclusivamente con metodi ecologici;

    2) sostituire il terzo periodo con il seguente: Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante cattura.
2.159. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna con le seguenti: esclusivamente con metodi ecologici.
2.146. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. al capoverso comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza»; al terzo periodo, sopprimere le parole: o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica;
  2. al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera e).
2.153. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza.
*2.140. Muroni.
*2.107. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e nelle ore notturne fino a: visione notturna con le seguenti: , nelle ore notturne, anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di Pag. 251visione notturna e con calibri inferiori da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,.
2.54. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*2.109. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.
*2.75. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
*2.85. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.
*2.69. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

   «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare piani di abbattimento selettivi con parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Ministero della salute.»
2.121. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

   «Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante cattura e sterilizzazione.»
2.164. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

   «Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante cattura.»
2.147. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

   «Le regioni possono autorizzare piani di abbattimento selettivi con parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
*2.87. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.
*2.127. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica,.
2.152. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, con le seguenti: piani di controllo basati su metodi ecologici.
2.160. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura con le seguenti: piani di valutazione scientifica dell'entità delle singole specie sotto il profilo delle capacità riproduttive, delle capacità di adattamento ai mutamenti climatici e alle mutate risorse trofiche dei territori.
2.27. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, al terzo periodo, dopo la parola: abbattimento inserire la seguente: selettivo.
2.129. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Pag. 252

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Le regioni promuovono piani straordinari per la tutela del Lupo in quanto predatore principale delle popolazioni di cinghiali, con il conseguente contenimento delle nascite e la minore probabilità di arrecare danni alle attività umane, in particolare a quelle agricole. A tal fine le regioni potenziano in misura del 20 per cento degli organici i corpi di agenti di Polizia Provinciale per il controllo antibracconaggio sul territorio.
2.33. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   La redazione e la conseguente applicazione di piani di controllo che non presentino valide motivazioni sotto il profilo scientifico comportano la fattispecie di danno ambientale per i responsabili della adozione di tali misure, nonché l'applicazione degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale per quanto attiene ai singoli animali selvatici.
2.16. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Le regioni che non adottano le misure previste dai programmi Life Strade e Life Safe Crossing, promossi dall'Unione Europea al fine di tutelare la fauna e la sicurezza stradale, non possono applicare i piani di controllo di cui al presente comma.
2.14. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   La realizzazione sul territorio nazionale dei programmi Life Strade e Life Safe Crossing è condotta in regime di cofinanziamento dalle regioni e dalle associazioni venatorie nazionali.
2.17. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Sono escluse dai piani di controllo di cui al presente comma tutte le specie di avifauna, che sino al 31 gennaio del 2026 sono escluse dall'attività venatoria a far data dall'entrata in vigore della presente legge. L'Ispra conduce i relativi censimenti delle singole specie.
2.28. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   I piani di controllo non possono essere applicati nelle regioni che non raggiungano il 70 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti.
2.18. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Dal primo gennaio 2023 è vietata qualunque forma di ripopolamento a fini venatori su tutto il territorio nazionale.
2.20. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, ai soggetti autorizzati è consentito di acquisire, detenere ed utilizzare Pag. 253nelle attività di controllo calibri diversi da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
2.56. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Per l'attuazione dei piani di controllo numerico, di cui al precedente periodo, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 e 40 millimetri.
2.57. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Per l'attuazione dei piani di controllo numerico, di cui al precedente periodo, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 millimetri e con bossolo inferiore a 40 millimetri.
2.49. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Gli interventi di cui al presente articolo si adottano anche nel caso in cui forme domestiche di specie selvatiche nonché le forme inselvatichite di specie domestiche che, per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all'agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del territorio nonché nel caso di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.
2.37. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di controlli sanitari su un campione di animali selvatici, rinvenuti vivi nel territorio, stabilito da ISPRA.
*2.95. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.
*2.135. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire l'alinea con il seguente:

  2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dopo censimento della specie interessata e valutazione dell'Ispra sui metodi ecologici precedentemente utilizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi:
**2.133. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.
**2.93. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire l'alinea con il seguente:

  2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di controllo sanitario su un campione di animali selvatici, rinvenuti vivi nel territorio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi:
*2.94. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.
*2.134. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Pag. 254

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire l'alinea con il seguente:

  2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati da personale al quale non potranno essere ceduti o venduti i capi abbattuti durante i piani di controllo. Tali piani sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:.
**2.116. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.
**2.120. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.
**2.101. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alinea, dopo le parole: I piani di controllo numerico di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: non possono essere condotti nel mese di dicembre e nei mesi tra gennaio e settembre per motivi di sicurezza dei cittadini, in concomitanza con i più intensi flussi turistici dell'anno e.
2.23. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: non possono essere condotti nel mese di dicembre e nei mesi tra gennaio e settembre per motivi di sicurezza dei cittadini, in concomitanza con i più intensi flussi turistici dell'anno e con le delicate fasi biologiche di riproduzione degli animali, sottoposte a tutela dalle Direttive europee e.
2.3. Fassina.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, alinea, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*2.74. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*2.51. Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, sostituire le parole: che possono avvalersi con le seguenti: e non possono essere applicati nelle regioni che abbiano presentato negli ultimi 36 mesi casi di Peste Suina Africana (PSA), al fine di evitare la dispersione dei branchi di cinghiali e la diffusione della zoonosi. In tali regioni l'attività venatoria agli ungulati è sospesa sino a nuovo provvedimento del Ministro della salute. Per i piani di controllo numerico le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi:.
2.7. Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).
*2.47. Occhionero, Marco Di Maio.
*2.39. Nevi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a), dopo la parola: carabinieri inserire le seguenti: e dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale;

   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) delle Compagnie barracellari della Regione Autonoma della Sardegna».
2.10. Alberto Manca, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
2.103. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera c).
2.104. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Pag. 255

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le lettere e) e f).
2.60. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera e).
*2.105. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.
*2.139. Muroni.
*2.145. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) i cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio non sono autorizzati ad attività di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera f).
2.128. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dall'ISPRA.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera f).
2.70. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) del personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*2.68. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.
*2.84. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) i cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio non sono autorizzati ad attività di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
2.88. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) di cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione con superamento di una prova finale che ne attesti l'idoneità, affiancati da agenti della polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale.
2.124. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) dei cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione con superamento della prova finale che ne attesti l'idoneità, organizzato e seguito da ISPRA.
2.123. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Pag. 256

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera e), dopo le parole: nei comprensori alpini delle aree interessate, inserire le seguenti: purché autorizzati al prelievo selettivo di ungulati.
2.72. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel caso di soggetti già autorizzati al prelievo selettivo di ungulati non risulta necessaria la frequenza di ulteriori corsi di formazione.
2.73. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: Tali cittadini non possono abbattere gli animali, ma soltanto collaborare con gli esecutori del piano di controllo per identificare le zone in cui si sono verificati i danni da fauna.
2.2. Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera f).
2.106. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, affiancati da agenti della polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale.
2.125. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dall'ISPRA.
2.86. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso di attestato di idoneità a seguito di un corso di formazione organizzato da organi competenti a livello nazionale di zoologia ed etologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.
2.122. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La selezione degli esecutori dei piani di controllo deve essere condotta in base a specifici criteri di preparazione scientifica, di formazione e di rispetto del benessere degli animali.
2.22. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) Tutti i partecipanti ai piani di controllo individuati e autorizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento Pag. 257e di Bolzano, non potranno ricevere o acquistare i capi abbattuti.
2.126. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  2-ter. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 non possono essere applicati nelle regioni che abbiano presentato negli ultimi 36 mesi casi di Peste Suina Africana (PSA), al fine di evitare la dispersione dei branchi di cinghiali e la diffusione di tale zoonosi. In tali regioni l'attività venatoria agli ungulati è sospesa sino a nuovo provvedimento del Ministro della salute.
2.34. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   c) l'articolo 26 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito:

«Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

   1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito, a cura di ogni regione, un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.
   2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti: 2 rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario; 1 rappresentante di una delle organizzazioni professionali agricole presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale; 1 rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale; 1 rappresentante di una delle associazioni delle associazioni di protezione ambientale presenti in regione e riconosciute dal Ministero della transizione ecologica; 1 rappresentante per gli ATC e Comprensori alpini presenti nella regione; 1 rappresentante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca.
   3. Il comitato ha la prioritaria funzione di definire la gestione del fondo di cui al comma 1, al fine di:

   a) finanziare il monitoraggio di specie problematiche per l'agricoltura;

   b) finanziare attività di prevenzione dei danni delle colture agricole e degli allevamenti;

   c) finanziare sistemi di difesa passiva delle colture agricole e degli allevamenti;

   d) risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica o dalla fauna inselvatichita;

   e) risarcire i danni provocati dall'attività venatoria».
2.9. Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro della transizione ecologica promuove il Piano straordinario antibracconaggio per la tutela del Lupo quale predatore primario delle popolazioni di cinghiali e fattore di equilibrio naturale tra le specie.
2.32. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Pag. 258

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 26, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.
(Interventi di prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabiliscono interventi di prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica.
   2. Le misure previste al comma 1, prevedono almeno:

   la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci;

   la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;

   l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente, di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;

   l'acquisto di animali da guardia.

   3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitino la propria attività all'interno di un'area naturale protetta, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.
   4. Il contributo finanziario di cui al comma 3 copre l'intera spesa sostenuta dall'imprenditore agricolo per l'acquisto dei materiali e per la realizzazione delle misure di prevenzione.
   5. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.
   6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».
2.01. Paolo Russo, Spena, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati “animali predatori”.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

   a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

   b) incentivare la stipulazione di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

   3. I contributi sono concessi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate individuate a sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Non è Pag. 259ammesso un contributo superiore a 40.000 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.
   4. Con regolamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili tra le province e le comunità montane».
2.02. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contratti assicurativi)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano contributi per incentivare la stipulazione di contratti assicurativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
   2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
2.03. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 1, comma 1-bis, le parole: «fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva», sono soppresse;

    2) il comma 2 dell'articolo 1, è abrogato;

    3) all'articolo 1, comma 3, le parole: «Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142», sono soppresse;

    4) all'articolo 1, comma 7, le parole: «e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8», sono soppresse;

    5) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

    6) all'articolo 4, comma 3, le parole: «La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio», sono soppresse;

    7) all'articolo 4, comma 3, le parole: «appartenenti ad altre specie», sono soppresse;

    8) all'articolo 4, comma 5, le parole: «abbatte, cattura o», sono soppresse;

    9) l'articolo 5, è abrogato;

    10) all'articolo 6, comma 1, le parole: «e trofei», sono soppresse;

    11) all'articolo 6, comma 2, le parole: «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione», sono soppresse;

Pag. 260

    12) all'articolo 6, comma 3; le parole: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio», sono soppresse;

    13) l'articolo 8 è abrogato;

    14) l'articolo 9 è abrogato;

    15) all'articolo 10, comma 1, le parole: «-venatoria» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio», sono soppresse;

    16) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

    17) all'articolo 10, comma 3, le parole: «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni», sono soppresse;

    18) all'articolo 10, comma 4, le parole: «il divieto di abbattimento o cattura a fini venatori accompagnato da», sono soppresse;

    19) il comma 5 dell'articolo 10 è abrogato;

    20) all'articolo 10, comma 6, le parole: «della caccia», sono abrogate;

    21) all'articolo 10, comma 7, le parole: «-venatori.» e «e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali», sono soppresse;

    22) la lettera d), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

    23) la lettera e), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

    24) la lettera h), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

    25) all'articolo 10, comma 11, le parole: «-venatoria», sono soppresse;

    26) il comma 12 dell'articolo 10 è abrogato;

    27) il comma 17 dell'articolo 10 è abrogato;

    28) all'articolo 11, comma 12, le parole: «e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali», sono soppresse;

    29) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato;

    30) all'articolo 12, comma 2, le parole: «o alla cattura» e «mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13», sono soppresse;

    31) all'articolo 12, comma 4, le parole: «altro modo di», sono soppresse;

    32) i commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 12-bis dell'articolo 12 sono abrogati;

    33) l'articolo 13 è abrogato;

    34) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12,13 e 16 dell'articolo 14, sono abrogati;

    35) all'articolo 14, comma 9, le parole: «dei cacciatori»; «-venatorie» e «compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso», sono soppresse;

    36) all'articolo 14, comma 10, le parole: «degli ambiti territoriali di caccia»; «-in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti» e «delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito», sono soppresse;

    37) all'articolo 15 le parole: «Utilizzazione dei Fondi ai fini della» e «programmata», sono soppresse;

    38) l'articolo 16 è abrogato;

    39) l'articolo 18 è abrogato;

    40) il comma 1 dell'articolo 19 è abrogato;

    41) l'articolo 19-bis è abrogato:

    42) al comma 1-a) dell'articolo 21, le parole: «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive», sono soppresse;

Pag. 261

    43) al comma 1-b) dell'articolo 21, le parole: «costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima», sono soppresse;

    44) al comma 1-c) dell'articolo 21, le parole: «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica», sono soppresse;

    45) al comma 1-d) dell'articolo 21, le parole: «purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto», sono soppresse;

    46) al comma 1-e) dell'articolo 21, le parole: «nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali», sono soppresse;

    47) i commi 1-f), 1-g), 1-l), 1-m), 1-q), 1-r) e 1-s) dell'articolo 21, sono abrogati;

    48) l'articolo 22 è abrogato;

    49) i commi 2 e 3 dell'articolo 23, sono abrogati;

    50) i commi 2-a), 2-c), 3) e 4) dell'articolo 24, sono abrogati;

    51) all'articolo 24, comma 2-b), le parole: «1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della», sono soppresse;

    52) all'articolo 26, le parole nel titolo: «e dell'attività venatoria», sono soppresse;

    53) all'articolo 26, comma 1, le parole: «in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria», sono soppresse;

    54) all'articolo 26, comma 2, le parole: «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative», sono soppresse;

    55) i commi 1 e 5 dell'articolo 28 sono abrogati;

    56) all'articolo 28, comma 2, le parole: «con esclusione» e «autorizzati», sono soppresse;

    57) all'articolo 28, comma 3, le parole: «alla disciplina dell'attività venatoria» e «tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste, se al contrario, l'illecito sussiste», sono soppresse;

    58) all'articolo 28, comma 4, le parole: «consegna o della», sono soppresse;

    59) all'articolo 29, comma 1, le parole: «venatoria», sono soppresse;

    60) l'articolo 30 è abrogato;

    61) l'articolo 31 è abrogato;

    62) l'articolo 32 è abrogato;

    63) all'articolo 33, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 9», sono soppresse;

    64) l'articolo 34 è abrogato;

    65) all'articolo 35, comma 1, le parole: «venatoria 1994-1995», sono soppresse;

    66) i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 36 sono abrogati;

    67) all'articolo 36, comma 3, le parole: «appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge», sono soppresse;

    68) all'articolo 36, comma 5, le parole: «nella stagione venatoria 1994-1995», sono soppresse;

    69) all'articolo 37, comma 3, le parole: «e delle leggi regionali in materia di Pag. 262caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)», sono soppresse.
2.04. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga, Vizzini, Termini, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la definizione di interventi di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle imprese agricole)

  1. Lo Stato di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, numero 157, stabilisce misure ed interventi, ordinari e straordinari, di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole
  2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con la Conferenza Stato-regioni, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, e delle competenze tecnico-scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emana un decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre esplicitamente la figura del «coadiutore» tra i soggetti di cui può avvalersi la polizia provinciale nell'attuazione dei piani di controllo. Il coadiutore è abilitato dalla Pubblica Amministrazione previa frequenza di specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione competente. La competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative;

   b) composizione di unità operative territoriali per promuovere una efficace e rapida realizzazione delle azioni previste per il contenimento dei danni da animali selvatici all'agricoltura. Tali unità operative si avvalgono del supporto logistico, strumentale e professionale dei corpi di Polizia provinciale territorialmente competenti, dei «coadiutori» di cui alla lettera c) e di figure professionali di tecnici faunistici, biologi e veterinari, anche in possesso di porto d'armi ad uso venatorio, individuabili tramite manifestazioni di interesse affidamento diretto o avviso pubblico;

   c) introduzione di incentivi per promuovere la stipula di contratti assicurativi, sia individuali che in forma collettiva, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali finalizzati al risarcimento di danni causati da ungulati;

   d) prevedere lo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento de minimis.
2.05. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche della legge n. 157 del 1992)

  1. All'articolo 27 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le regioni e le province autonome al fine di rafforzare la vigilanza venatoria, aumentare il contrasto al bracconaggio, rispondere alle esigenze di controllo della fauna selvatica e delle specie aliene, integrano il piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) con particolare riguardo alla dotazione delle Polizie provinciali e dei Corpi forestali regionali e/o provinciali. Per le medesime finalità le Pag. 263regioni e le province autonome assicurano una disciplina uniforme delle attività di formazione, rilascio dei titoli e coordinamento del personale di cui al comma 1, lettera b)».
2.06. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nutria (Myocastor coypus);».
2.07. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.5. Di Lauro.
*3.1. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.
*3.4. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Norme finanziarie)

  1. Le regioni provvedono alle finalità della presente legge anche avvalendosi delle risorse ad esse trasferite ai sensi del comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Governo provvede al trasferimento delle predette risorse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i relativi introiti.
3.3. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1000 sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale introdotta in Italia a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono.
3.2. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.