Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2022
789.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 32

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 2298 e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato come il provvedimento in esame introduca talune modifiche alla disciplina delle misure cautelari e delle relative modalità di esecuzione nel caso di madri con figli di età inferiore ai sei anni, equipari alla condizione dell'ultrasessantenne quella dell'imputato unico genitore di persona con disabilità grave, preveda un più ampio ricorso al beneficio del rinvio dell'esecuzione della pena in favore dei genitori di minori, ed intervenga sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina delle case famiglia protette;

   richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha evidenziato in numerose occasioni la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, che trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno, il quale, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, sia nell'ordinamento internazionale, nel quale l'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea qualificano come «superiore» l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato «preminente», precetto, questo, che assume una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012);

   rilevato come la giurisprudenza costituzionale abbia nel contempo evidenziato come l'elevato rango dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, non lo sottrae tuttavia in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato, e che tale bilanciamento, in via di principio, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela (sentenza n. 17 del 2017);

   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 33

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata. C. 3423 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3423, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato con la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021»;

   evidenziato come il Trattato di cui si propone la ratifica si ponga saldamente nella cornice del processo d'integrazione europea, nella prospettiva del rilancio del disegno comunitario, che appare ancora più indispensabile nell'attuale contesto geopolitico;

   sottolineata la grande rilevanza, sia sul piano politico, sia sul piano istituzionale, del Trattato, che intende definire un meccanismo di dialogo istituzionalizzato tra le Parti, dando in tal modo continuità ai loro rapporti bilaterali, in considerazione dell'oggettiva interconnessione economica e dei fortissimi legami di carattere storico, politico, culturale e linguistico esistenti tra Italia e Francia;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 34

ALLEGATO 3

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1972 e abbinate, recante «Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come la proposta di legge in esame sia finalizzata a revisionare e aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS, contenuta nella legge 5 giugno 1990 n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS», di cui l'articolo 9, comma 2, del provvedimento dispone l'abrogazione;

   rilevato come l'articolo 7, comma 1, del provvedimento preveda l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un nuova Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, della quale fanno parte, fra gli altri, rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio, senza peraltro specificare a quali soggetti ci si riferisca oltre ai rappresentanti del terzo settore;

   rilevato altresì come non sia chiarito il rapporto fra l'istituenda nuova Sezione del Comitato tecnico sanitario, da un lato, e la Sezione per la lotta contro l'AIDS e la Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato medesimo, dall'altro;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e «tutela della salute», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato come, a fronte di questo intreccio di competenze, la proposta di legge preveda, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei provvedimenti attuativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 7, comma 1, che istituisce la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'istituenda Sezione e le Sezioni del medesimo Comitato, già esistenti, per la lotta contro l'AIDS e del volontariato per la lotta contro l'AIDS;

   b) con riferimento al medesimo articolo 7, comma 1, laddove si prevede che della Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario facciano parte «rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilitàPag. 35 sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio», valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali soggetti ci si riferisca oltre ai rappresentanti del terzo settore;

   c) dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

Pag. 36

ALLEGATO 4

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere la seguente: anche.
1.1. Galizia.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli illeciti, aggiungere le seguenti: di natura amministrativa e penale;

   c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: l'articolazione a rilevanza esterna con le seguenti: l'organo di polizia ad ordinamento locale;

   d) al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e) ed f).
2.5. Iezzi, Ziello, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: e della regione.
2.3. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , limitatamente ai fini della gestione ed esecuzione dei progetti ed interventi integrati di sicurezza urbana.
2.4. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

  Al comma 3, dopo le parole: in forma associata, aggiungere le seguenti: , nonché delle province e delle città metropolitane, relativamente alle funzioni di cui alle lettere d), e), f) all'articolo 7 della presente legge.
2.2. Fornaro.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.2. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: il mantenimento con le seguenti: la tutela
3.1. Galizia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: in particolare di tipo predatorio.
3.4. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: , di minaccia alle fasce deboli della popolazionePag. 37 e di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.3. Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.
4.3. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo scambio informativo, limitatamente a ragioni di sicurezza urbana, è altresì previsto tra polizia locale e forze di polizia.
4.1. Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

  Al comma 2, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: che concorda con le seguenti: al Presidente della rispettiva Giunta regionale e nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in conformità con i relativi statuti speciali e le norme di attuazione ai loro Presidenti, che concordano.
4.2. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

ART. 5.

  Al comma 3, lettera a) dopo la parola: informativo aggiungere le seguenti: e la formazione comune
5.5. Prisco, Montaruli.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: tra la polizia locale e le Forze di polizia con le seguenti: e la formazione comune tra la polizia locale e le Forze di polizia dello Stato;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: dipendenti dai comuni capoluogo, con le seguenti: anche attraverso lo strumento degli accordi tra comuni.
5.4. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: Comuni capoluogo aggiungere le seguenti: e dei Corpi di Polizia Locale aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti
5.6. Prisco, Montaruli.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e le associazioni degli operatori in quiescenza appartenuti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale.
5.3. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis) Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito un ufficio, che si occupa a livello nazionale degli indirizzi formativi e normativi dei corpi di Polizia Locale.
5.7. Prisco, Montaruli.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e dai sindaci con le seguenti: dai sindaci e dai Comandanti dei Corpi di Polizia Locale;

Pag. 38

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il sindaco, aggiungere le seguenti: e il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
6.6. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei comuni capoluogo di provincia aggiungere le seguenti: e dai rispettivi comandanti dei Corpi di polizia locale.
6.5. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal Presidente della provincia.
6.2. Forciniti.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; deve essere garantita una rappresentanza delle associazioni di cittadini, che partecipa al fine di inoltrare segnalazioni e formulare proposte.
6.3. Forciniti.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: del capoluogo di provincia.
6.7. Prisco, Montaruli.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: che la presiede, aggiungere le seguenti: un rappresentante della regione,.
6.4. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: altri comuni interessati aggiungere le seguenti: oltre ai rappresentanti provinciali delle forze di polizia.
6.8. Prisco, Montaruli.

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: del comune capoluogo di provincia.
6.9. Prisco, Montaruli.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, Corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di:

   a) polizia amministrativa locale;

   b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;

   c) polizia del commercio;

   d) esercizio del prelievo ittico e venatorio;

   e) polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

   f) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   g) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

   h) pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia;

   i) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;

Pag. 39

   l) polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;

   m) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nel rispetto delle previsioni della presente legge;

   n) tutela della sicurezza urbana e delle fasce deboli della popolazione anche attraverso servizi e reparti istituiti all'uopo.

  2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il Corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del Corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
  3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane secondo le competenze stabilite per legge.
7.10. Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: comprese le unioni di comuni,;

   b) sopprimere le parole: , anche nelle forme associate previste dalla legge.;

   c) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) polizia amministrativa locale nei seguenti ambiti operativi polizia dell'edilizia e dell'urbanistica; polizia del commercio; esercizio del prelievo ittico e venatorio; polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza.;

   d) sopprimere le lettere da b) a g).
7.8. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sostituire le parole: polizia dell'edilizia e dell'urbanistica con le seguenti: polizia giudiziaria.

   b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali ed erariali, ai comportamenti evasivi ed elusivi in materia di commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, beni indicanti capacità contributiva e pubblicità abusiva.
7.9. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: del commercio, aggiungere le seguenti: e annonaria, a tutela dei consumatori.
7.4. Galizia.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) vigilanza sul rispetto dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimentiPag. 40 amministrativi assunti dall'ente di appartenenza.
7.7. Forciniti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) collaborazione all'attività di educazione civica al rispetto del codice della strada e di sensibilizzazione al contrasto e alla prevenzione dell'evasione fiscale.
7.5. Forciniti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) tutela del cittadino e del consumatore.
7.6. Forciniti.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   l) funzioni di pubblica sicurezza nei limiti del comma 2
7.11. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: ausiliarie;

   b) dopo le parole: pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: e sotto il coordinamento dell'autorità di pubblica sicurezza
7.12. Prisco, Montaruli.

ART. 8.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), alla parola: coordinatori premettere la seguente: ispettori;

   b) alle lettere c) e d), dopo la parola: funzionari aggiungere la seguente: commissari.
8.18. Montaruli, Prisco.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il ruolo di sottufficiali;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli avanzamenti avverranno anche in modalità verticale tra le qualifiche a), b), c) di cui al comma 1, con criteri legati esclusivamente all'anzianità del servizio individuati dal CNL dello specifico comparto e ad avvenuto completamento di appositi corsi di formazione professionale.
8.7. Ziello, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 1, lettera e), alla parola: comandanti premettere le seguenti: dirigenti e.
8.10. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono acquisite all'atto del superamento del corso di formazione per la qualifica di pertinenza.
8.24. Montaruli, Prisco.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , lettera e),;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre le restanti qualifiche di cui alle lettere del comma 1 sono conferite dal competente comandante della polizia locale.
8.11. Prisco, Montaruli.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con le scuole di formazione delle forze dell'ordine di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
8.20. Montaruli, Prisco.

Pag. 41

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: si osserva aggiungere la seguente: anche.
8.6. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di accordo integrativo per la polizia locale.
8.12. Prisco, Montaruli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, alinea, dopo le parole: o del presidente della provincia, aggiungere le seguenti: , all'atto dell'assunzione e comunque entro la conclusione dell'iter di formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della presente legge.;

   b) al comma 5, sopprimere la lettera e);

   c) sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Le regioni, con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione, seguendo gli schemi organizzativi dettati dall'Unione europea per la vestizione e la livrea delle Forze di Polizia e quindi omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale siano uguali su tutto il territorio nazionale.
8.9. Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero non aver riportato sanzioni disciplinari.
8.5. Forciniti.

  Al comma 5 sopprimere la lettera e).
8.17. Prisco, Montaruli.

  Al comma 6, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: , sotto il coordinamento della locale autorità di pubblica sicurezza e.
8.13. Prisco, Montaruli.

  Sopprimere il comma 7.
8.14. Prisco, Montaruli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 5 comporta di diritto l'inidoneità allo svolgimento dei compiti di polizia locale con conseguente perdita di ogni qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e trasferimento d'ufficio nei ruoli amministrativi dell'amministrazione di appartenenza.
8.22. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Sono fatti salvi i distacchi e i comandi presso le amministrazioni dell'Unione europea e internazionali, per l'assolvimento delle funzioni che i dipendenti pubblici possono svolgere secondi i Trattati dell'Unione europea e gli accordi internazionali.
8.23. Montaruli, Prisco.

  Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , in conformità ai principi dettati dalla Conferenza Stato-regioni,.
8.15. Prisco, Montaruli.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle forze di Polizia e delle Forze armate dello Stato con le Pag. 42seguenti: in modo da renderle distinte rispetto ai Corpi dello Stato.
8.16. Prisco, Montaruli.

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ovvero l'assessore o, nel caso delle province, il consigliere delegato.
9.6. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire la parola: competenza con le seguenti: indirizzo politico;

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: della polizia locale aggiungere le seguenti: per le indagini relative ad ambiti delle funzioni di polizia locale;

   al comma 5, alinea, dopo le parole: all'articolo 10, aggiungere le seguenti: di concerto con la regione di appartenenza,;

   al comma 5, sopprimere la lettera c).
9.3. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale;.
9.4. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

  Al comma 5, lettera c), dopo le parole: stagionali o inserire la seguente: circostanze.
9.7. Prisco, Montaruli.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) ausilio delle forze di polizia statali, in circostanze eccezionali tali da richiedere una cooperazione reciproca tra enti locali e altre istituzioni, a tutela dei cittadini e del territorio, previa autorizzazione del Sindaco e comunicazione al Prefetto.
9.2. Forciniti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
9.5. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comunità locale, aggiungere le seguenti: alla presenza di aree interne, di aree particolarmente disagiate, di aree considerate a rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.
10.1. Forciniti.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: alla regione e.
10.2. Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di polizia locale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di polizia locale. I decreti Pag. 43legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) con riferimento al personale della polizia locale:

    1) definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, del relativo inquadramento e dei relativi compiti e responsabilità, attribuendo al comandante il ruolo apicale nella struttura non amministrativa; individuazione dei requisiti per l'attribuzione di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

    2) definizione degli orientamenti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale iniziale e in servizio al fine di favorire il successo delle politiche integrate per la sicurezza;

    3) disposizioni in materia di contrattazione e in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica; istituzione di un'apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale, alla quale, ove compatibili, per la parte economica e funzionale si applicano le previsioni poste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile; riconoscimento per il personale della polizia locale dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato;

   b) con riferimento agli strumenti e alle dotazioni del personale della polizia locale:

    1) definizione delle caratteristiche minime dei mezzi e degli strumenti operativi, anche al fine di standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale soprattutto in attività inerenti alle politiche integrate per la sicurezza;

    2) disciplina delle caratteristiche tecniche minime delle uniformi e dei veicoli, nonché dei criteri generali minimi concernenti l'assegnazione dei distintivi di grado delle uniformi e le modalità d'uso, delle caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi e da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

    3) definizione dell'armamento del personale della polizia locale, stabilendo i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi, i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso, il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato, le modalità di tenuta e di custodia delle armi, nonché i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati;

    4) individuazione degli strumenti di autotutela; apposizione sull'uniforme di un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell'operatore; rilascio della patente di servizio e di speciali targhe di immatricolazione per i veicoli in dotazione alla polizia locale;

    5) disciplina del collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e delle esenzioni dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e del pedaggio autostradale;

   c) definizione della modalità di scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana e per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza attraverso:

    1) l'individuazione, in relazione alle funzioni svolte, delle banche dati, anche gestite dal Ministero dell'interno, accessibili, anche a titolo gratuito, dal personale della polizia locale;

    2) l'individuazione dei criteri di accesso e l'indicazione del personale abilitato alla consultazione delle banche dati;

    3) l'adozione di piattaforme digitali tra loro compatibili per favorire lo scambio Pag. 44di informazioni tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza;

    4) la raccolta e la mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori a cura dei comuni capoluogo, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega, lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
10.01. Forciniti.

ART. 11.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: le regioni, inserire le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni,.
11.5. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui all'articolo 6, comma 1;.
11.4. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: , delle province.
11.2. Forciniti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le regioni, con proprio regolamento, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Pag. 45Corpi di polizia locale siano definite in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.;

   all'articolo 8 sopprimere il comma 11.
11.3. Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I Corpi di Polizia locale non possono avere un numero di operatori inferiore a venticinque. Tale numero deve essere raggiunto anche a mezzo di unioni, associazioni, consorzi e convenzioni tra gli enti, secondo le norme stabilite dalle rispettive regioni.
11.6. Montaruli, Prisco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)

  1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
  2. Il Sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti previsti dalla presente legge.
  3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del Prefetto.
11.01. Forciniti.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni
12.5. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le regioni definiscono aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni
12.6. Prisco, Montaruli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale, le regioni possono, in alternativa, avvalersi delle scuole delle Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, previo accordo con le rispettive amministrazioni e le coperture delle spese per il personale della polizia locale.
12.8. Montaruli, Prisco.

  Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: presenti nel territorio
12.7. Prisco, Montaruli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , conoscenze giuridiche e di educazione civica per la tutela dei diritti dei cittadini e per il rispetto del codice della strada.
12.2. Forciniti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e nel limitePag. 46 di spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui, si provvede fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al successivo articolo 21.
12.3. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le regioni, per la formazione del personale della Polizia Locale, possono avvalersi delle Scuole di formazione istituite dalla Polizia di Stato.
12.4. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I comuni, le città metropolitane e le province indicano, con il regolamento di cui all'articolo 10, la dotazione organica dei servizi e dei Corpi di polizia locale secondo gli standard qualitativi essenziali di funzionamento indicati dalla regione di cui all'articolo 11, comma 2, attraverso quanto stabilito dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 14, commi dal 28 al 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13.1. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire le parole possono promuovere e adottare con le seguenti: promuovono e adottano.
13.2. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed al fine di garantire la copertura territoriale nell'arco delle ventiquattro ore ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b).
13.3. Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

  Al comma 4, dopo le parole: anche con riguardo al numero minimo di operatori aggiungere le seguenti: che non può comunque essere inferiore a venticinque
13.4. Montaruli, Prisco.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante)

  1. Ciascuna regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, provvede all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco pubblico regionale dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e).
  2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo, con esame finale, organizzato dalla regione ai sensi delle disposizioni di attuazione della presente legge adottate dalla Conferenza unificata.
  3. L'ammissione ai corsi avviene previa preselezione per quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

   a) aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico, economico, psicologico o sociologico presso un'Università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articoloPag. 47 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari «IUS» e «SECS», non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi;

   b) aver prestato per almeno tre anni servizio nelle polizie locali.

  4. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei i comandanti dei Corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
  5. L'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di una selezione pubblica, ai sensi di legge e attribuendo uno specifico punteggio tra i titoli a quanti iscritti in uno degli elenchi di cui al comma 1.
14.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei ruoli direttivi.
14.4. Prisco, Montaruli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono, altresì, considerati idonei gli istruttori direttivi di vigilanza già in possesso di tale qualifica al momento della data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro che hanno svolto per almeno un anno la mansione di comandante e/o di responsabile di servizio nella Polizia locale.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: l'incarico di comandante, aggiungere le seguenti: , in caso di assenza di professionalità interne all'ente,.
14.2. Baldino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di un concorso pubblico, o di una selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aperto esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, da inquadrarsi nel ruolo della dirigenza, dove prevista, ovvero dei responsabili di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14.3. Baldino.

  Al comma 7, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: o mediante concorso pubblico.
14.6. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. I comandanti possono restare in carica nello stesso comune per tre anni, rinnovabili di ulteriori tre una sola volta.
14.5. Prisco, Montaruli.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Armamento del personale della polizia locale)

  1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, presta servizio obbligatoriamente armato con le armi in dotazione. Porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti con il Pag. 48regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
  2. Le tipologie delle armi di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:

   a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;

   b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;

   d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

  4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti dei corpi di polizia locale.
  5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
15.1. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza con le seguenti: di cui deve essere dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e di cui può essere dotato anche al di fuori dell'orario di servizio.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di Polizia di Stato;

   al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) individuano i servizi interni espletati in via continuativa per i quali il personale può essere esentato dall'obbligo di assegnazione dell'arma.
15.2. Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Oltre a quanto previsto nel comma 1 sono considerate dotazione minima di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza per gli operatori di Polizia Locale il bastone distanziatore, spray al capsicum e protezioni balistiche ed anti taglio.
15.3. Prisco, Montaruli.

ART. 16.

  Al comma 2, dopo le parole: dalle regioni aggiungere le seguenti: in conformità con i principi dettati dalla Conferenza Stato-regioni.
16.1. Prisco, Montaruli.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il personale di polizia locale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di patente di servizio, non necessita di un nuovo rilascio di patente di servizio.
17.3. Montaruli, Prisco.

Pag. 49

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del personale alle disposizioni di cui al presente articolo e comunque per un lasso di tempo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita la conduzione di veicoli di servizio agli appartenenti alla Polizia locale sprovvisti della patente di servizio, purché frequentanti il corso teorico finalizzato al rilascio della patente di servizio o in attesa dello svolgimento dell'esame pratico.
17.1. Corneli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo.
17.2. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)

  1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.
  2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle schede identificative AFIS delle persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici, ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
  3. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, acquisiti autonomamente, nel predetto C.E.D., ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Nei casi di sequestro o dissequestro di un veicolo, si applica quanto previsto dall'articolo 213, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Con il decreto di cui all'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.
  5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono ai fini dell'inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato».
  6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo Pag. 5017, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.
  7. L'appartenente al Corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
  8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti Corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18.4. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

  Al comma 1, dopo le parole: Il personale dei Corpi di polizia locale accede aggiungere la seguente: gratuitamente.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
18.2. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: al C.E.D., alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, con le seguenti: all'S.D.I e, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, al C.E.D.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) S.D.I.: il Sistema Di Indagine.
18.3. Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) precedenti penali e controllo del territorio.
18.5. Montaruli, Prisco.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali.».
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto della Polizia Locale, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

   b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che Pag. 51la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in Polizia Locale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, determinate sulla base esclusiva del dato associativo e con il criterio della radicazione su tutto il territorio nazionale e non inferiore al 5 per cento;

   c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».
  4. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
  5. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
  7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale.
20.3. Ziello, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Di Muro.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un comparto separato all'interno della contrattazione degli Enti Locali.

  Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.
20.4. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è regolato da un contratto di diritto pubblico.
20.6. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. In applicazione di tale tipologia negoziale, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.
20.2. Forciniti.

Pag. 52

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mutuando istituti dalle Forze di Polizia.
20.5. Prisco, Montaruli.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

  1 Al personale della Polizia Locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti della Polizia di Stato e agli organi equivalenti nei corrispondenti ruoli e qualifiche, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 150 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 50 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5. Nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
21.4. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le medesime disposizioni definite per le altre Forze di polizia dello Stato. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
21.7. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da considerarsi sottoposta a lavoro usurante ai fini dei benefici erogati dall'INPS in materia di pensione anticipata.Pag. 53 Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento statale;

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e similmente a quanto previsto per le Forze di polizia ad ordinamento statale;

   sopprimere il comma 5.
21.6. Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: equivalenti a quelle previste per gli appartenenti alle Forze di polizia.
21.2. Forciniti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: identiche a quelle previste per le forze di polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
21.5. Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dalla presente legge.
21.3. Forciniti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione del giorno della memoria della Polizia Locale italiana)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 12 settembre «Giorno della Memoria della Polizia Locale italiana» al fine di tenere vivo il ricordo dei caduti di Barletta, Milano e Firenze durante il periodo bellico, a seguito degli eccidi compiuti dalla milizia nazista come conseguenza della resistenza opposta dagli agenti della Polizia Locale per difendere la popolazione e le infrastrutture necessarie all'avanzata degli Alleati per liberare il Paese.
  2. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui al comma 1 sono organizzate, in tutto il territorio nazionale, cerimonie commemorative, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per rendere onore ai numerosi caduti del corpo della Polizia Locale nell'adempimento del proprio dovere e per tenere viva la memoria storica su fatti drammatici che hanno segnato profondamente la nostra Nazione.
21.01. Galizia.

ART. 22.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse utilizzabili per progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono in deroga alla parte del fondo del salario accessorio attribuito alla polizia locale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
22.1. Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: «Agli agenti dipendenti Pag. 54degli enti locali delegati dalle regioni» sono inserite le seguenti: «nonché agli agenti dipendenti delle regioni medesime»;

   b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono inserite le seguenti: «nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime.».
22.01. De Menech.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 57, secondo comma, lettera b), del codice di procedura penale dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono inserite le seguenti: «delle regioni, limitatamente alle funzioni di competenza, e.».
22.02. De Menech.

ART. 23.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;

   b) all'articolo 20, secondo comma, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo»;

   2) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale»;

   3) al comma 4, lettera a), dopo le parole: e i funzionari aggiungere le seguenti: e i coordinatori dei corpi e servizi;

   4) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori;

   5) sopprimere lettera c).
23.2. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: e i funzionari con le seguenti: i funzionari e i coordinatori dei corpi e servizi.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori.
23.3. Iezzi, Ziello, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: connesse all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell'esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all'articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l'esecuzione di attività ai sensi dell'articolo 370.
23.1. Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

TIT.

  Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di Polizia Locale e per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza.
Tit.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.