ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (atto n. 377).
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, emanato in forza della delega conferita dall'articolo 1 e dall'Allegato 1 (n. 25) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);
ricordato che la direttiva (UE) 2019/1152 aggiorna, rispetto alla direttiva 91/533/CEE recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilisce tutele minime per tutte le tipologie di lavoratori, garantendo loro maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo, che si compone di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, novella il citato decreto legislativo n. 152 del 1997, definendo, al Capo I, le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli standard di accessibilità e gratuite;
il Capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al citato decreto legislativo n. 152 del 1997, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sull'uso di sistemi automatizzati ai fini dell'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
il Capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;
il Capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;
apprezzata la finalità delle disposizioni in materia di informazioni sul rapporto di lavoro di cui al Capo II e, in particolare, quella di cui al nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, volto a ridurre le asimmetrie informative, assicurando la necessaria trasparenza, qualora i datori di lavoro o i committenti pubblici o privati utilizzino sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per coordinare, monitorare e gestire il rapporto di lavoro;
Pag. 100valutate inoltre positivamente le misure del Capo III, volte a introdurre requisiti minimi di tutela in materia di durata del periodo di prova (articolo 7), di cumulo degli impieghi (articolo 8); di livello minimo di prevedibilità per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si svolga secondo modalità in tutto o in gran parte imprevedibili (articoli 9 e 10), nonché di diritto alla gratuità della formazione che il datore di lavoro è tenuto a erogare, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali (articolo 11);
apprezzate infine le misure del Capo IV, volte ad agevolare la composizione delle controverse, nonché a tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore;
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento al Capo IV, sulle misure di tutela, valuti il Governo l'opportunità di stabilire presunzioni giuridiche favorevoli, confutabili dai datori di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito le informazioni e i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e la comunicazione delle variazioni degli elementi del contratto dopo l'assunzione di cui al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva in recepimento.