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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2022
793.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 155

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final);

   premesso che:

    la proposta, preannunciata nella comunicazione «Il Green Deal europeo» e presentata nell'ambito del pacchetto di iniziative legislative «Pronti per il 55%», è volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, «CBAM»), al fine di garantire che la produzione delle merci importate da Paesi terzi venga assoggettata all'applicazione di un costo del carbonio, in modo equivalente a quanto previsto all'interno dell'Unione europea dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (Emissions trading system, ETS) disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE;

   considerato che:

    il meccanismo rappresenta una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 con l'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di Next Generation EU e finanziare il Fondo sociale per il clima;

    la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri costituisce circa il 70% delle entrate dell'UE;

    il CBAM diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote; pertanto la discussione della proposta esaminata è strettamente collegata a quella sulla revisione della citata direttiva 2003/87/CE;

    presupposto della nuova normativa è la sua compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), la cui necessità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 10 marzo 2021;

    sono previste sanzioni nei confronti del dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente, nonché ulteriori sanzioni che potranno essere applicate dagli Stati membri per l'inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali;

    la definizione di ulteriori aspetti del CBAM è demandata ad atti di esecuzione e delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione del regolamento che dovrebbero essere presentate a seguito della presentazione di relazioni da parte della Commissione;

    l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato, nonostante la previsione di un potere di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del disposto dell'articoloPag. 156 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) il quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata;

    preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

    sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

    a) l'importanza del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere quale nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione europea, che potrà concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di NextGenerationEU contenendo gli incrementi della risorsa propria basata sul RNL per gli Stati membri;

    b) la necessità di una più stretta cooperazione tra le autorità competenti, al fine di promuovere un sistema armonizzato efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni, in modo da non compromettere l'efficacia del CBAM;

    c) l'esigenza di delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

    d) la necessità di monitorare attentamente il processo che porterà alla definizione del meccanismo nel periodo di transizione e alla sua attuazione, unitamente alla revisione della normativa riguardante l'ETS e ad altre misure del pacchetto «Pronti per il 55», al fine di verificarne l'impatto e gli effetti sull'attività delle imprese e sui consumatori.

Pag. 157

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021)551 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757» (COM(2021)551 final);

   premesso che la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra dell'UE (Emission trading system –ETS) costituisce uno dei pilastri del pacchetto di iniziative legislative denominato «Pronti per il 55%» («Fit for 55%»), volto ad adeguare la legislazione vigente ai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

   considerato che:

    il Parlamento europeo ha invitato in più occasioni tutti i settori dell'economia a contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anche proponendo, a tal fine, l'inclusione, nel lungo termine, degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'EU ETS, per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, a fronte di una opportuna valutazione d'impatto necessaria ad evitare e ad affrontare eventuali effetti negativi conseguenti alle discariche ed alle esportazioni;

    una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote dovrebbe rappresentare una nuova fonte di entrata del bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 e come previsto dalla nuova proposta della Commissione volta a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di Next Generation EU e finanziare il Fondo sociale per il clima;

   la proposta di direttiva prevede la graduale estensione del sistema ETS, dal 2023, al trasporto marittimo e l'introduzione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione, che si applicherà ai combustibili utilizzati per gli edifici e il trasporto stradale;

    si prevede un potenziamento del Fondo per l'innovazione, che dovrebbe finanziare una serie di progetti per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio;

    sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

Pag. 158

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

    a) i possibili benefici per la transizione ecologica e l'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, derivanti – previa valutazione d'impatto volta a impedire qualsiasi deviazione su larga scala dei rifiuti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani verso le discariche dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi – dall'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito del campo di applicazione dell'ETS;

    b) l'importanza di destinare una parte dei proventi derivanti dall'ETS al bilancio dell'Unione europea, al fine di concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di NextGenerationEU;

    c) la necessità di destinare ulteriori risorse alla ricerca finalizzata all'innovazione, in grado di sviluppare i prodotti e le tecnologie necessari a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in maniera economicamente efficiente, nonché di accompagnare le nuove misure con strumenti di incentivazione adeguati a indirizzare i consumatori verso scelte più coerenti con tali obiettivi.

Pag. 159

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, siglato a Roma il 26 novembre 2021;

   considerato come il Trattato oggetto di ratifica si colloca in una cornice di rilancio del processo d'integrazione europea, che appare ancor più essenziale nell'attuale contesto geopolitico, rafforzandone la dimensione franco-italiana accanto a quella franco-tedesca, ai fini del potenziamento della capacità di azione dell'Unione europea nei settori strategici, quali la politica estera, la sicurezza, la difesa, le politiche migratorie, la sostenibilità ambientale, la ricerca e l'innovazione, la tutela della salute e la promozione dei diritti umani;

   rilevato che il Trattato è volto a collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro di dialogo istituzionalizzato tra le Parti che ne strutturi e rafforzi i contenuti, affinché tali relazioni possano promuovere le potenzialità dell'Unione europea e al contempo favorire il conseguimento di priorità comuni ai due Paesi;

   tenuto conto della valorizzazione di diversi elementi qualificanti dei rapporti bilaterali italo-francesi idonei a rinsaldare ancor più gli stretti legami di carattere politico, economico, culturale e linguistico esistenti tra Italia e Francia, quali l'instaurazione di un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche, industriali e di contrasto alle frodi fiscali, la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo integrato della rete di trasporti, la promozione dell'interscambio culturale, nonché l'attenzione alle questioni agricole ed agroalimentari e il coordinamento degli sforzi per la sostenibilità in tali settori in relazione al quale si prevedono anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.