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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 26

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 3532, approvata dal Senato, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento;

   evidenziato come la dichiarazione di monumento nazionale sia un particolare riconoscimento, accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale, previsto dal diritto vigente, all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   evidenziato come in numerosi casi la dichiarazione di monumento nazionale abbia peraltro avuto luogo mediante legge o atto avente forza di legge (da ultimo, si vedano: la legge 5 luglio 2019, n. 65, recante dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano»; l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, con il quale sono dichiarate monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la legge 9 marzo 2022, n. 20, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servignano);

   richiamato l'articolo 9 della Costituzione, a norma del quale la Repubblica «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

   osservato altresì come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, includa la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni;

   richiamato, inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;

   evidenziato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, nel richiamare, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbia affermato che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (all'articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, ribadendo quindi la coesistenza, rispetto a tali materie, di competenze normative, confermata, peraltro, dal citato articolo 118, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 27

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   ricordato che, nella materia in questione, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

   rilevato inoltre come, più di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, abbia abbi affermato che «la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale [...]»;

   evidenziato, con specifico riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, come assuma rilievo anche la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito di tale ultima materia;

   rilevato altresì come la proposta di legge si correli direttamente all'articolo 9 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, e come essa, aspirando a collocarsi fra gli atti attuativi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, trovi copertura anche nell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che pone quale vincolo alla legislazione statale e regionale il rispetto degli impegni internazionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 28

ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE
DA ADOTTARE COME BASE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose)

  1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «Art. 143. – (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti) – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141 del presente testo unico, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi, riscontrabili nelle finalità e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo, che attestano la sussistenza di collegamenti diretti di carattere organico con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico, ovvero di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione sostanziale del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
   2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 1-bis, che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
   3. Il prefetto comunica le risultanze dell'attività svolta dalla commissione di cui al comma 2 al sindaco o al rappresentantePag. 29 legale dell'ente locale, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Entro i successivi trenta giorni il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione con allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale. Nella relazione si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale e si dà riscontro alle eventuali controdeduzioni prodotte dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente locale, dandone comunicazione al sindaco o al rappresentante legale dell'ente. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto può chiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
   4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente comunicato alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica altresì, in modo specifico, gli amministratori o il personale dell'ente ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e da ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
   5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
   6. Se a seguito degli accertamenti della commissione di cui al comma 2 si registrano forme di condizionamento di cui al comma 1 che escludono il coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente locale, il prefetto può proporre l'attribuzione al Segretario dell'ente o al Direttore generale, laddove previsto, di poteri straordinari, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati dalla relazione di cui al comma 3. Qualora il Segretario dell'ente o il Direttore generale siano interessati dalla relazione di cui al comma 3 in quanto Pag. 30emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti di carattere organico degli stessi con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, il prefetto propone la nomina di un commissario straordinario che esercita le funzioni di Segretario dell'ente o di Direttore generale, laddove previsto, con gli stessi poteri straordinari di cui al primo periodo. Il commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed esercita le funzioni a esso attribuite per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare. Su proposta del prefetto, con decreto del Ministro dell'interno sono altresì attribuiti i poteri straordinari di cui al presente articolo al Segretario dell'ente o al direttore generale, laddove previsto, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di sei mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali o amministrative.
   7. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, può chiedere la sostituzione dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, tramite l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti.
   8. Qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 7, non sia possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, la commissione straordinaria può ricorrere, per le posizioni lavorative rimanenti, all'istituto del comando tra enti, ai sensi degli articoli 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   9. I lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità o da graduatorie vigenti ai sensi del comma 7, ovvero comandati da altre amministrazioni ai sensi del comma 8, ricevono un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare di cui al comma 5.
   10. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
   11. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. La relazione e il decreto sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno.
   12. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
   13. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.Pag. 31
   14. Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo di dodici mesi, prorogabile motivatamente fino al massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
   15. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
   16. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, previo contraddittorio da svolgersi nel termine massimo di dieci giorni dall'avvio del procedimento, sospende i titolari degli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 14 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
   17. Si fa comunque luogo allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141. Gli accertamenti in ordine alle condotte degli amministratori e del personale dell'ente, ai sensi del presente articolo, non sono in alcun modo preclusi dallo scioglimento dell'ente per motivi diversi da quelli di cui al medesimo articolo».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)

  1. Dopo l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «Art. 143-bis. – (Durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)1. Nei casi previsti dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio.
   2. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegrazionePag. 32 degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261, in materia di commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio)

  1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1-bis.
   1-quater. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità, in caso di urgenza, fuori di tale orario»;

   c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i sei mesi successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 144-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consiglio dei cittadini)

  1. Dopo l'articolo 144 del testo unico di cui al datore legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 144-bis. – (Organi di rappresentanza) – 1. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata l'istituzione di un organo di rappresentanza dei cittadini e del mondo dell'associazionismo, che coadiuva la commissione straordinaria di cui all'articolo 144 per tutto il periodo di commissariamento. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce criteri e modalità di nomina dei componenti di tali organi e ne definisce i compiti e il funzionamento».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incentivi in caso di scioglimento di enti locali)

  1. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere Pag. 33determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.
   4-ter. Agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 le regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.
   4-quater. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero della società Consip Spa.
   4-quinquies. I contratti stipulati dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quater sono nulli.».