ALLEGATO 1
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3343, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la delega legislativa prevista dal disegno di legge investa le materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
richiamato come l'articolo 53 della Costituzione, individuando i due principi fondamentali che ispirano il nostro sistema di imposizione fiscale, preveda, al primo comma, che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e, al secondo comma, che «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività»;
segnalato come tali principi, nel corso degli anni, abbiano formato oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha delineato la caratterizzazione, indicando anche le caratteristiche delle prestazioni tributarie;
rilevato come il comma 7 preveda che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla «data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati» in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento alla «data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati» anziché alla «data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi», al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
ALLEGATO 2
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 6.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: alle elezioni politiche.
6.11. (Nuova formulazione) Brescia, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Zanichelli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di elezioni politiche) – 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.
6.016. Magi, Costa
ALLEGATO 3
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.
PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA APPROVATA
All'articolo 2:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: in cui si svolgono anche le sono inserite le seguenti: votazioni per le;
al quarto periodo, le parole: , dando la precedenza alle sono sostituite dalle seguenti: ed è effettuato iniziando dalle schede per le e le parole: e poi a quelle sono sostituite dalle seguenti: e passando poi a quelle per le elezioni;
al quinto periodo, le parole: rispettive consultazioni sono sostituite dalle seguenti: consultazioni di rispettiva pertinenza.
All'articolo 3:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: impossibilità alla sono sostituite dalle seguenti: impossibilità di;
al quarto periodo, le parole: di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune sono sostituite dalle seguenti: di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio;
al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente articolo;
al comma 5, le parole: impossibilità alla sono sostituite dalle seguenti: impossibilità di e la parola: comunque è soppressa;
al comma 6, dopo le parole: comma 1-sexies, sono inserite le seguenti: primo periodo,.
All'articolo 4:
al comma 4, alinea, le parole: e non oltre sono soppresse.
All'articolo 5:
al comma 2, secondo periodo, le parole: contrasto alla pandemia sono sostituite dalle seguenti: contrasto della pandemia e sono aggiunte, in fine, le parole: , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.
All'articolo 6:
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: nei comuni sono inserite le seguenti: con popolazione;
al terzo periodo, le parole: che non esercitano sono sostituite dalle seguenti: che non abbiano esercitato.
All'articolo 7:
al comma 1:
al capoverso 1-ter, la parola: individuati è sostituita dalla seguente: individuato;
al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: e il Ministro sono sostituite dalle seguenti: e con il Ministro;
Pag. 40al comma 6, lettera b):
al numero 2), le parole da: dopo le parole: «Ufficio territoriale fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: le parole: «all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni;
al numero 5), le parole: le parole «di Roma» sono soppresse, sono sostituite dalle seguenti: le parole: «, da parte del Comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del competente comune»;
al comma 8, secondo periodo, la parola: provvedimento è sostituita dalla seguente: decreto e le parole: presente decreto sono sostituite dalle seguenti: presente articolo.
All'articolo 8:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
al comma 3, le parole: pari euro sono sostituite dalle seguenti: pari a euro e le parole: Programma Fondi di riserva e speciali sono sostituite dalle seguenti: programma «Fondi di riserva e speciali».
ALLEGATO 4
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
All'emendamento 1.110 dei Relatori, alla lettera b), dopo le parole: Regione Lazio inserire il seguente periodo: Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento.
*0.1.100.5. Nobili (Nuova formulazione).
*0.1.100.1. Francesco Silvestri (Nuova formulazione).
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente periodo: La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.
b) sostituire le parole da: e le altre materie fino alla fine del comma con le seguenti: , individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.100. I Relatori.