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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 181

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale (Nuovo testo C. 3343 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3343 Governo, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente;

   premesso che il disegno di legge:

    è volto a completare la riforma fiscale già avviata con la manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, che ha destinato sette miliardi di euro al ridisegno delle aliquote IRPEF – ridotte da 5 a 4 con alleggerimento del carico fiscale concentrato sui redditi medi – e un miliardo di euro all'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni;

    dà attuazione alle linee di riforma delineate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, al fine di migliorarne l'equità, l'efficienza e la trasparenza;

    concerne una delle riforme di accompagnamento del PNRR, nonché una delle raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea, al fine di ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l'IVA, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la complessità delle norme tributarie;

   considerato che pur non rientrando nell'ambito operativo del PNRR, gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale indicati nel disegno di legge appaiono in grado di concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle citate raccomandazioni all'Italia, attraverso la definizione di un sistema fiscale certo ed equo;

   valutate con favore le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame in sede referente, con particolare riferimento, per quanto di competenza, agli opportuni richiami al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, inseriti agli articoli 1, comma 1, lettera b), punto 1-bis e lettera d), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis);

   rilevato che il provvedimento delinea un rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali volto a ridurre l'attuale tax gap, sia attraverso la piena utilizzazione dei dati dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio e il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, sia mediante il consolidamento del rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco, favorendo un incremento del livello di compliance;

   considerato che l'impianto complessivo del disegno di legge prospetta una riforma del sistema tributario che appare coerente con gli obiettivi di transizione digitale ed ecologica posti al centro del piano di rilancio dell'Unione europea e in linea con le citate raccomandazioni formulate dalla Commissione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 182

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (atto n. 386).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (Atto Governo n. 390), predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n.53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 16 reca princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;

   rilevato che il citato regolamento (UE) 2017/1991 modifica il Regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital – EuVECA e il Regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF, per riformare alcuni elementi che sono stati ritenuti critici rispetto allo sviluppo del mercato relativo ai predetti fondi europei, prevedendo a tal fine l'estensione della possibilità di utilizzare le denominazioni EuVECA ed EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni, nonché l'ampliamento della gamma delle imprese ammissibili e la riduzione dei costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione;

   valutato che il provvedimento apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, prevedendo tra l'altro la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della citata direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi, in coerenza con quanto disposto dal criterio di delega di cui al comma 2, lettera b), del citato articolo 16 della legge di delegazione europea 2019-2020),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 183

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (atto n. 387).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel Regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria, predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 17 reca princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;

   rilevato che il citato Regolamento (UE) 2019/518 interviene – al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni – sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria, consentendo ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali;

   considerato che sulla materia è intervenuto successivamente il Regolamento (UE) 2021/1230, recante un intervento di codificazione del legislatore europeo relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, e che pertanto il provvedimento in esame presenta richiami esclusivamente riferiti a tale ultimo Regolamento (UE) 2021/1230 in quanto comprensivo delle modifiche e delle integrazioni del precedente Regolamento (UE) 2019/518;

   valutato che lo schema di decreto introduce interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-bis e 3-ter del Regolamento (UE) 2019/518 e ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, provvedendo altresì a precisare l'ambito di competenza sanzionatoria dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, alla quale vengono riconosciuti anche specifici poteri di controllo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 184

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (atto n. 390).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 390), predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 25 reca princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;

   rilevato che il citato Regolamento (UE) 2017/2402, in vigore dal 1° gennaio 2019, mira a stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e a instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), configurandosi come parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali;

   ricordato che il successivo Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 e in vigore dal 9 aprile 2021, ha modificato il predetto Regolamento (UE) 2017/2402 al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario; il disegno di legge di delegazione europea 2021 (A.S. 2481), all'esame del Senato, all'articolo 8 reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di tale ultimo Regolamento (UE) 2021/557;

   considerato che lo schema di decreto provvede, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi specifici di cui al citato articolo 25 della legge di delegazione europea 2019-2020, ad esplicitare le competenze delle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402, individuate nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella COVIP, secondo le rispettive attribuzioni, prevedendo altresì l'attuazione dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.