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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
Pag. 247

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro recanti Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, all'esame in sede referente presso la I Commissione;

   evidenziato che, a trent'anni di distanza dall'approvazione della legge n. 91 del 1992, è opportuno prendere atto delle profonde trasformazioni intervenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza secondo una prospettiva onnicomprensiva che ponga al centro la finalità dell'integrazione dei minori stranieri cresciuti in Italia e che abbiano studiano o studino in Italia, e ciò come parte di un percorso di prevenzione di marginalità ed esclusione sociale, che rappresentano il miglior terreno di coltura per fenomeni di grave insicurezza, come l'esperienza maturata da altri Paesi europei ha tragicamente dimostrato in anni recenti;

   evidenziato, altresì, che, nel raffronto con i maggiori Paesi europei, l'Italia figura tra i Paesi più restrittivi quanto alla concessione della cittadinanza ai minori stranieri nati o cresciuti in Italia e che, a fronte di un approccio sulla materia da parte del legislatore italiano fin qui incentrato sulle questioni della sicurezza e dell'immigrazione, è opportuno che per l'acquisto della cittadinanza acquisti maggiore centralità il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione e, dunque, il nesso genuino con il nostro Paese fondato sulla condivisione del patrimonio culturale e linguistico italiano;

   condiviso, quindi, il dettato del testo unificato in esame che introduce una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza orientata al cosiddetto principio dello ius scholae, cioè al principio per cui acquisisce il diritto alla cittadinanza il minore straniero nato in Italia, o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, con ciò offrendo ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità di cittadini, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità stessa e rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani;

   valutato necessario – ai fini delle competenze di questa Commissione e in coerenza con il ruolo prioritario che il provvedimento riconosce alla condivisione di un medesimo patrimonio di valori culturali e linguistici come requisito determinante per l'acquisto della cittadinanza italiana – richiamare il tema della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per gli oriundi, per i quali la legge del 1992 non prevede limiti generazionali alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis e neppure richiede la conoscenza di lingua e cultura italiana, unico caso tra i Paesi occidentali;

Pag. 248

   considerato che, alla luce dei dati sull'incremento esponenziale delle richieste di cittadinanza registrate negli ultimi vent'anni, si pone un serio problema di sostenibilità della normativa attuale rispetto al grave sottodimensionamento della rete estera, impegnata in gravose procedure per la ricostruzione delle diverse casistiche, soprattutto in America Latina, e in particolare in Argentina e Brasile, in cui la platea degli italodiscendenti aventi diritto ammonta a milioni di concittadini potenziali;

   valutato che una revisione della normativa si impone anche al fine di scoraggiare pratiche di richiesta della cittadinanza finalizzate all'acquisto di un passaporto spendibile per un ingresso più agevole negli Stati Uniti o nell'area Schengen, oltre che per potere accedere a benefici di carattere sanitario, fiscale o economico che la legge riserva ai cittadini italiani;

   ritenuto necessario, altresì, tenere nella giusta considerazione fenomeni distorsivi, quale il cosiddetto «turismo di cittadinanza» o le richieste di riconoscimento della cittadinanza per via giudiziale, fatto che determina la formazione di una grave mole di contenzioso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con disposizioni volte a riformare la legge n. 91 del 1992 nell'obiettivo di riconsiderare le fattispecie di acquisto della cittadinanza iure sanguinis per gli oriundi nel senso di porre limiti temporali ragionevoli alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e con l'introduzione dei requisiti che possano attestare un legame genuino con il Paese e con il patrimonio culturale e linguistico italiano, congiunto ad una reciprocità di diritti e doveri.

Pag. 249

ALLEGATO 2

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze;

   apprezzato che il provvedimento, nel suo complesso, mira ad introdurre ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi ucraina;

   valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 15, recante misure finalizzate a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla stessa Federazione Russa;

   apprezzata, segnatamente, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 15, che autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese;

   apprezzata, altresì, la disposizione di cui all'articolo 17, che modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, finalizzate a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione;

   valutata favorevolmente l'istituzione nello stato di previsione del MISE, di cui all'articolo 18, di un Fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per il 2022, per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;

   apprezzata, altresì, l'istituzione, di cui all'articolo 25, di un Fondo, nello stato di previsione del MISE, per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, finalizzato a favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nell'esigenza tuttavia di assicurare il massimo coordinamento con il MAECI e la sua rete estera, competente in via esclusiva per le iniziative di attrazione degli investimenti da svolgersi all'estero, con il supporto operativo di ICE-Agenzia e anche tramite l'istituzione di sportelli e desk dedicati;

   apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 29, che introducono finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativiPag. 250 sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina;

   valutate favorevolmente, infine, le norme di cui all'articolo 47, che dispongono e disciplinano l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina, nell'ottica degli sforzi congiunti dei Paesi del G7 e delle istituzioni finanziarie internazionali per contenere i danni all'economia e alla popolazione e fronteggiare spese per il funzionamento della amministrazione pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, nel potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri tramite istituzione di un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, sia assicurato il massimo coordinamento con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e la sua rete estera, competente in via esclusiva per le iniziative di attrazione degli investimenti da svolgersi all'estero, con il supporto operativo di ICE-Agenzia e anche tramite l'istituzione di sportelli e desk dedicati.

Pag. 251

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final) e relativi allegati (COM(2021)645 final Annexes 1 to 5).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,

   esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final) e relativi allegati (COM(2021)645 finalAnnexes 1 to 5), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri;

   premesso che il ritardo con i quali i tre documenti programmatici vengono esaminati incide negativamente sulla capacità del Parlamento di esercitare la propria attività di indirizzo, con particolare riguardo ai dossier che sono già entrati in una fase negoziale avanzata;

   tale ritardo inficia l'azione del Parlamento tanto più alla luce dell'irrompere della crisi ucraina che ha inciso profondamente su tutte le dimensioni dell'azione esterna dell'UE, rendendo improcrastinabile la elaborazione di uno strumento rafforzato di politica estera comune ed, in particolare, un conseguente ripensamento dei meccanismi di difesa comune, anche in vista dell'imminente revisione dei meccanismi di cooperazione UE-NATO;

   ritenendo assai rilevante per l'Italia il carattere prioritario riconosciuto dalla Commissione europea al Vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all'Africa, nonché al rafforzamento del multilateralismo, anche promuovendo la riforma delle principali Organizzazioni internazionali e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione nei principali ambiti indicati nella strategia Global Gateway della Commissione europea: digitale; clima ed energia; trasporti; salute; educazione e ricerca;

   valutata favorevolmente la prossima presentazione di una modifica del regolamento (CE) n. 2271/96 – cd. «regolamento di blocco» –, finalizzata a proteggere gli operatori dell'UE, siano essi privati o imprese, nei confronti di lesioni dei propri interessi economici e/o finanziari derivanti dall'applicazione diretta o indiretta di atti normativi di Paesi terzi;

   apprezzata, inoltre, l'elaborazione di una nuova strategia internazionale di mobilitazione dell'energia, che mira a rafforzare la sicurezza energetica e l'autonomia strategica dell'UE;

   accolta con favore l'ipotesi della convocazione di una Convenzione sulla riformaPag. 252 dei Trattati – composta anche da rappresentanti dei Parlamenti nazionali – per dare seguito agli esiti della Conferenza sul futuro dell'Europa;

   con particolare riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022, apprezzato l'impegno del Governo a consolidare il ruolo dell'Italia quale punto di riferimento per i Balcani occidentali nel loro processo di integrazione europea, a lungo ostacolato da veti contrapposti e mancanza di visione politica, nel pieno sostegno all'aspirazione europea di Ucraina, Moldova e Georgia;

   apprezzato, in particolare, l'obiettivo prioritario dell'Esecutivo di assicurare la coerenza della politica commerciale comune con gli interessi del sistema economico-produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco all'export, diversificare le fonti di approvvigionamento – in particolare di materie prime essenziali –, tutelare le sensibilità del sistema commerciale italiano e contrastare la concorrenza sleale;

   condiviso l'obiettivo del Governo di considerare la nuova «Bussola Strategica» dell'UE quale fulcro dei processi di pianificazione e delle capacità di gestione delle crisi, in un contesto geopolitico caratterizzato da sfide e minacce emergenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 253

ALLEGATO 4

Risoluzione N. 7-00835 Delmastro Delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La III Commissione,

   premesso che:

    con la comparsa del virus Covid-19 e la sua repentina diffusione, ogni Paese si è ritrovato, nella sua totale impreparazione, a ricercare frettolosamente diverse soluzioni e metodi di contenimento del contagio, risultate, tuttavia, spesso inefficaci e inique;

    tuttavia, esistono realtà che, in controtendenza rispetto ad altre, hanno dimostrato capacità di gestione della pandemia più che esemplari. Emblematico è il caso del Taiwan: negli ultimi due anni, infatti, il numero di infezioni e di decessi in questo Territorio è risultato notevolmente inferiore a quello registrato nella maggior parte delle altre nazioni, garantendo, inoltre, il proseguimento di attività di carattere culturale e commerciale senza adottare interruzioni significative;

    unitamente all'adozione di soluzioni rivelatesi efficaci, il Governo di Taiwan si è impegnato con solerzia a contribuire agli sforzi globali nel contrastare la diffusione del virus, donando forniture mediche in quantità, tra cui oltre 50 milioni di mascherine, ad oltre 80 Paesi di tutto il globo. Tale encomiabile impegno è risultato di fondamentale importanza nelle prime fasi della pandemia, periodo nel quale la domanda di dispositivi di protezione ha superato largamente la produzione delle stesse, mentre, nel mese di marzo di quest'anno, ha donato generatori di ossigeno e mascherine al Bhutan. Il Taiwan ha, inoltre, elargito numerose dosi di vaccino a Paesi quali Saint Lucia, Saint-Vincent e Grenadine e a regioni somale;

    con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina si è registrato un fenomeno migratorio di proporzioni macroscopiche e la concentrazione di questa popolazione nei Paesi limitrofi comporta inevitabilmente il rischio di peggiorare la situazione legata alla diffusione del virus. A tal fine, il Governo taiwanese ha inviato 27 tonnellate di materiali di assistenza medica all'Ucraina nei primi giorni di marzo e donato più di 15 milioni di dollari ai Paesi che hanno subito maggiormente l'impatto di tale flusso migratorio, quali Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania ed Ungheria;

    al fine di sviluppare misure di contrasto più efficaci ad eventuali pandemie future, è necessario incoraggiare quanto più possibile lo scambio di esperienze e conoscenze in seno alla comunità internazionale, ma, nonostante i risultati eccellenti ottenuti dal Taiwan nella lotta contro il virus, l'OMS non ha ancora acconsentito alla sua partecipazione nei lavori dell'Assemblea Mondiale della Sanità;

    pertanto, allo scopo di far tesoro di quanto operato dal Governo taiwanese, risulta più che auspicabile garantire la presenza di questo Territorio ai lavori dell'Assemblea sopracitata,

impegna il Governo

a richiedere la partecipazione significativa di Taiwan nelle future edizioni dell'Assemblea Mondiale della Salute e negli incontri a livello tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
(8-00172) «Delmastro Delle Vedove, Ermellino».