Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 235

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
2.1. Caiata, Zucconi, De Toma.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
3.1. Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Rampelli, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more della procedura di cui al comma 1-bis,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni effettuano una ricognizione del numero, estensione e tipologia delle aree demaniali in concessione e trasmettono tali dati al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.
3.2. Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2033.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2033;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2033;

   c) al medesimo comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2035;

   d) al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2033;.
3.3. Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: pendenza di un contenzioso aggiungere le seguenti: non in materia di abusivismo edilizio o di occupazione abusiva di suolo demaniale.
3.5. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: procedura stessa aggiungere le seguenti: , certificate dall'ANAC,.
3.6. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

Pag. 236

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: 682 e 683

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non si applicano alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive. Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3.7. Gallinella.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Cunial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

  1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive,nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro della cultura, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare esemplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime,lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

   a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione,in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

   b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione,parità di trattamento, rotazione, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

   c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, Pag. 237della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

   d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione,al fine di favorire la massima partecipazione delle micro imprese e delle piccole imprese;

   e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

    1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

    2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

    3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

    4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario,della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

    5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

  5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;
  5.2) della posizione dei soggetti, con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro, che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

    6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente,nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei princìpi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

    7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici e di durate delle concessioni comunque superiori a cinque anni;

   f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione,nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

Pag. 238

   g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

   h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

   i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

   l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

   m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

   m-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile;

   n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.18. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con la normativa europea inserire le seguenti: e previa ricognizione delle esperienze degli altri Stati europei.
4.3. Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: transizione ecologica, inserire le seguenti: il Ministro della cultura,.

  Conseguentemente, al comma 2:

   a) alla lettera b), dopo le parole: parità di trattamento inserire le seguenti:, rotazione;

Pag. 239

   b) alla lettera e), numero 2, dopo le parole: decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserire le seguenti: da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

   c) alla medesima lettera e), numero 5, sub 5.2, dopo la parola: soggetti inserire le seguenti: con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro;

   d) alla medesima lettera e), numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di durate delle concessioni comunque superiori a cinque anni;

   e) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

   f) dopo la lettera m), inserire la seguente: m-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile;.
4.4. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 1, dopo le parole: transizione ecologica, inserire le seguenti: il Ministro della cultura,.
4.5. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: parità di trattamento inserire le seguenti: rotazione,.
4.6. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile.
*4.7. Colletti.
*4.8. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) definizione della percentuale minima di litorale destinata alla libera fruizione, non oggetto di concessione e non soggetta ad applicazione tariffaria, sia su scala comunale che su scala regionale; tali percentuali minime devono essere superiori a quelle registrate nell'anno 2021; le spiagge libere non possono essere relegate a zone meno suggestive, scomode o ad aree periferiche del litorale.
4.9. Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserire le seguenti: da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.
4.10. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera e), numero 5, sub 5.2), dopo le parole: della posizione dei soggetti inserire le seguenti: , con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro,.
4.11. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), dopo il sub 5.2), aggiungere il seguente: 5.2-bis) della posizione dei soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato;.
4.12. Rampelli.

  Al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di durate delle concessioni comunque superiori a cinque anni.
4.13. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla demolizionePag. 240 degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.
4.14. Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
4.15. Raduzzi, Vallascas, Vianello.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) prevedere deroghe – per ragioni d'interesse generale – come esplicitato dal considerando n. 40 e dall'articolo 12, numero 3, della direttiva 2006/123/CE.
4.16. Colletti.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: n-bis) prevedere deroghe – per ragioni d'interesse generale – come esplicitato dal considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE.
4.17. Colletti.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18» , al comma 2, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti da esso controllati ovvero che esercitano su di esso una forma di controllo, nonché per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile».
5.1. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che dia conto dell'impatto ambientale delle predette attività.
5.2. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
5.3. Suriano, Sarli, Benedetti, Ehm.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: , e in tal caso fino alla fine del periodo.
5.4. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del D.lgs. n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della Direttiva 123/2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.
5.6. Colletti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 la parola «quindici» è sostituita dalla parola: «sedici»;

Pag. 241

   b) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalle seguenti: «g) del Mare di Sardegna settentrionale; g-bis) del Mare di Sardegna meridionale».

  1-ter. Il Governo provvede alla modifica del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 ripristinando ripartizione delle aree portuali antecedente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente Autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La Regione Sardegna provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.
5.7. Pittalis, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

   Art. 5-bis – (Tutela dei trabocchi) – 1. Al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, nonché assicurare la conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, per i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, è prevista l'esclusione dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della Direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del D.lgs. n. 59 del 2010. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della Direttiva 123/2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità stante l'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.
5.01. Colletti.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

   Art. 5-bis – (Interpretazione autentica dell'articolo 16, decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010) – 1.In un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare sono esclusi dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse atteso l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio.
5.02. Colletti.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al fine di tutelare il patrimonio pubblico di reti e impianti finalizzati alla distribuzione di gas naturale, qualora sia allocato in capo a comuni e società patrimoniali ex articolo 113, comma 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Ministero dello Sviluppo Economico adotta i provvedimenti necessari a modificare ed integrare il Regolamento di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226 assicurando che ai proprietari pubblici vengano riconosciuti la Quota Ammortamenti e – per quanto riguarda gli impianti di proprietà delle società patrimoniali – il corrispettivo spettante ai comuni relativo ai servizi di distribuzione e misura di cui all'articolo 8, comma 4 del Regolamento. Nel caso in cui la proprietà di reti e impianti gas sia in capo a società patrimoniali, il contratto di servizioPag. 242 – tipo di cui alla delibera dell'AEEGSI 571/2014/R/GAS del 20 novembre 2014 – potrà essere opportunamente integrato da specifiche disposizioni volte alla regolazione del rapporto tra società proprietaria dei beni e gestore utilizzatore dei medesimi, al fine di stabilire i criteri di utilizzo del patrimonio pubblico, le garanzie per il mantenimento del suo stato di efficienza, il regime dei beni realizzati durante la gestione e le condizioni di restituzione.
6.1. Vietina.

  Al comma 3, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione amministrativa di cui al periodo precedente non è cumulabile con la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può essere comminata quando sia in corso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge.
6.3. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
  2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: «della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni della Sardegna».
  3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6.01. Moretto.
*6.02. De Toma.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

  1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, con la 11 maggio 2012, n. 56, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e Pag. 243nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, indicono una procedura ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità tra Stati anche in base ad accordi internazionali, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data, per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni avviano la procedura di riassegnazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.

  1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di promuovere l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare i princìpi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, garantendone l'omogeneità sul territorio nazionale e stabilendo in particolare:

   a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo prioritariamente alla proposta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi diretti ad assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, alla proposta per il miglioramento della potenza di generazione e della producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione, alle misure di compensazione territoriale e, infine, all'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

   d) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   e) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

  1-ter. Il regolamento di cui al comma 1-bis, nello stabilire i requisiti di partecipazione tiene conto altresì delle previsioni del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 e successive modifiche e integrazioni in tema di impianti strategici e del principio di reciprocità.
  1-ter.1. Nel rispetto dei princìpi generali e dei criteri, parametri e modalità sanciti nel regolamento di cui al comma 1-bis, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la disciplina di dettaglio delle procedure di riassegnazione.»;

   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti».

Pag. 244

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già adottato le norme di cui all'articolo 11-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, adeguano le discipline da esse introdotte alle disposizioni dettate nel decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, e sino a tale adeguamento le norme regionali già adottate sono prive di efficacia.
  3. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica possano essere pregiudicati dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine all'obbligo e alle modalità di espletamento delle stesse, le relative procedure ad evidenza pubblica saranno indette dalle amministrazioni concedenti dopo l'adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni. Considerati i tempi necessari per l'emanazione di tali orientamenti comuni e per l'adeguamento delle norme degli Stati membri, e tenuto conto della necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica e necessari per conseguire i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico e per contribuire al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
  4. Le presenti disposizioni di legge costituiscono princìpi fondamentali e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione.
7.2. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

  1. In relazione all'urgenza di accelerare gli interventi di rilancio energetico per il sistema-Paese, stante la persistente situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, nonché dagli effetti determinati dagli scenari internazionali bellici, in considerazione degli obiettivi europei vincolanti di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, nonché della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, possono essere esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioniPag. 245 dei redditi, del pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie e dei contributi previdenziali;

   b) attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.

  2. In considerazione dell'attività strategica svolta nel settore energetico, i concessionari di cui al comma 1, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
  3. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma.
7.4. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

  1. L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

   1. Le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in considerazione della strategicità degli asset, dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne disciplinerà i procedimenti, uniformando i diversi indirizzi regionali, tenuto conto delle necessità di efficientamento energetico, tutela della risorsa idrica e ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico».
7.5. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di nazionalizzazione di grandi derivazioni idroelettriche)

  1. L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito con il seguente:

«Art. 12.
(Disposizioni in materia di nazionalizzazione di grandi derivazioni idroelettriche)

   1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano in proprietà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in stato di regolare funzionamento. Il Pag. 246rinnovo delle concessioni, fino all'introduzione di una posizione comune per gli Stati membri dell'Unione europea, è previsto in favore di enti pubblici, società a partecipazione pubblica e società miste degli enti territoriali».
7.6. Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter.1, primo periodo, dopo le parole: ogni caso secondo inserire le seguenti: modalità e e dopo le parole: equi e trasparenti inserire le seguenti: omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso comma 1-ter. 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.

   b) dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.
7.7. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter.1, dopo le parole: equi e trasparenti, aggiungere le seguenti: che garantiscano il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale,.
7.8. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter.1, dopo le parole: equi e trasparenti, aggiungere le seguenti: in un regime di reciprocità con i concessionari di Paesi esteri,.
7.9. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2030.
7.10. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.
  2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione europea la valutazione dei presuppostiPag. 247 per l'avvio di una procedura di infrazione.
  3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.01. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 si applicano subordinatamente al recepimento della Direttiva 2006/123/CE da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con specifico riferimento ai settori indicati nei medesimi articoli.
  2. La presente disposizione viene notificata alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del raggiungimento di una posizione comune che coordini la disciplina di tutti gli Stati membri.
7.02. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 si applicano subordinatamente alla ricognizione dei servizi di interesse economico generale che tutti gli Stati membri dell'Unione europea mettono a disposizione del mercato unico europeo.
7.03. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm.
*8.2. Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relative disposizioni privilegiano il modello organizzativo delle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per la gestione di risorse e di servizi pubblici e di beni comuni.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
8.3. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera e), sostituire le parole: , anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e con la seguente: mediante;

   al comma 2, sopprimere le lettere g), h), i) e n);

   al comma 3, sopprimere le parole: , con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2,
8.4. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), i), n) e p).
8.5. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Pag. 248

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , e introduzione fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento previste dalla disciplina vigente;

   b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione dell'obbligo dell'ente locale di pubblicare sul proprio sito internet una relazione motivata che dia conto delle ragioni del ricorso alla forma di affidamento prescelta, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea ed interna vigenti, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento, ed allo scopo di garantire l'economicità della forma di gestione adottata ed un'adeguata informazione della collettività interessata;

   c) sopprimere la lettera i);

   d) sopprimere la lettera q).
8.6. Vianello.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: l'aggregazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il ricorso al modello dell'autoproduzione quale forma di gestione preferenziale dei servizi a livello locale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento previste dalla disciplina vigente;

   b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione dell'obbligo dell'ente locale di pubblicare sul proprio sito internet una relazione motivata che dia conto delle ragioni del ricorso alla forma di affidamento prescelta, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea ed interna vigenti, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento, ed allo scopo di garantire l'economicità della forma di gestione adottata ed un'adeguata informazione della collettività interessata;

   c) sopprimere la lettera i);

   d) sopprimere la lettera q).
8.7. Vianello.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica.
8.8. Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime autoproduzione, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

  Conseguentemente:

   sopprimere le lettere g), h) e q);

   sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) previsione dell'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta;

Pag. 249

   al comma 3, sopprimere la parola: q) e le parole: g), h).
8.9. Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
8.10. Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali con le seguenti: con l'obbligo di impiego di apposite clausole sociali.
8.11. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sopprimere la parola: , m);

   b) dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
8.12. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
8.13. Cunial.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) revisione del «Piano Nazionale del TPL», rendendolo uno strumento di pianificazione strategico che agevoli l'intermodalità e modelli di intervento atti a connettere in modo organico e funzionale le comunità territoriali di tutta la Nazione, con particolare attenzione per le aree interne, la cui applicazione è posta in capo alle Regioni, alle Città metropolitane ed ai Comuni con più di 15 mila abitanti, dopo una fase di pianificazione presso la Conferenza unificata;
8.14. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) previsione di una disciplina per una nuova governance in materia di gestione del TPL, prevedendo un ruolo centrale di indirizzo e controllo da parte dello Stato centrale, che agisca a integrazione degli indirizzi regionali, prevedendo una struttura del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili dedicata esclusivamente al Trasporto Pubblico Locale, suddiviso nelle tre differenti aree di esercizio, automobilistico, ferroviario e marittimo;
8.15. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) garantire l'accessibilità ai territori pensata per due diversi segmenti di domanda, sistematica ed occasionale, intervenendo in primis nelle aree interne e rurali, con minore domanda di mercato, nei borghi e nelle aree periferiche, aree che presentano, rispetto ai centri urbani, maggiori problematiche legate allo spopolamento e all'isolamento e sono gravate da problemi di accessibilità e di frammentazione sociale e produttiva.
8.16. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) rafforzare il concetto di un trasporto pubblico concepito a condizioni accessibili per tutti, integrativo alla mobilità privata utilizzata per recarsi sul luogo di Pag. 250lavoro o per raggiungere l'istituzione scolastica o universitaria, sanitaria o a vocazione turistica, considerato che la mobilità occasionale ha raggiunto volumi comparabili a quella sistematica, con forme anche diverse dalle soluzioni tradizionali.
8.17. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) previsione di una disciplina che promuova il concetto di «Livello Essenziale di Trasporto», ovvero prestazioni e servizi che l'amministrazione pubblica è tenuta a fornire a tutti i cittadini in ragione del rispetto di quel diritto alla mobilità richiamato più volte nella Costituzione Italiana all'articolo 1, primo comma, e negli articoli 2, 3, 4, 16, 33 e 34, sulla base dei «LEA» nell'ambito della sanità.
8.18. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente::

   v-bis) rafforzare, promuovere e stimolare, nell'ambito esecutivo e progettuale del «Piano Nazionale TPL», l'adozione di nuove logiche e modalità di mobilità attraverso l'adozione delle tecnologie legate a Big Data, FCD, IOT e blockchain per il tramite di apposite infrastrutture nazionali.
8.19. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) previsione di una disciplina per incentivare applicazioni per integrare le diverse forme di trasporto, che dovranno essere green e sostenibili, a partire dal soddisfacimento degli spostamenti delle persone con disabilità.
8.20. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) previsione di una disciplina che prevede contratti di lavori con tutele universali, efficaci e esigibili per le aziende che attuano servizi di trasporto delle persone e delle merci.
8.21. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Fassina.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante procedure ad evidenza pubblica con le seguenti: mediante procedure conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007;

   al comma 1, sostituire le parole: procedure di gara con la seguente: procedure;

   al comma 4, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato n. regolamento (CE) 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007.

   al comma 5, sostituire le parole: si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 con le seguenti: si applicano dopo 24 mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolarePag. 251 a partire dai due esercizi successivi rispetto tale condizione.
9.2. Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante procedure ad evidenza pubblica con le seguenti: mediante procedure conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007;

   al comma 1, sostituire le parole: procedure di gara con la seguente: procedure;

   al comma 4, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato n. regolamento (CE) 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007.
*9.3. Vallascas.
*9.4. Mazzetti, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*9.5. Scanu.
*9.6. Caiata, Gemmato, Zucconi, De Toma.
*9.7. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.
*9.8. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Liuzzi.
*9.9. Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*9.10. Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: ovvero della facoltà di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
9.11. Tateo, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I bandi di gara e le procedure di affidamento ad evidenza pubblica di cui al paragrafo precedente dovranno prevedere, per tutto il territorio nazionale, che le vetture utilizzate per il trasporto pubblico locale e regionale abbiano i requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 9 del Regolamento (UE) 2019/2144 o, in mancanza, che vengano dotati, entro 18 mesi dall'aggiudicazione o dall'affidamento, di entità tecniche omologate ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2019/2144.
9.12. Amitrano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso consentito l'affidamento diretto nei confronti di aziende il cui bilancio risulti in perdita da almeno tre esercizi consecutivi o che negli ultimi tre anni non abbiano garantito il rispetto del contratto di servizio quanto alla quantità minima di chilometri percorsi.
9.13. Magi.

Pag. 252

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi;

  Conseguentemente:

   ai commi 2 e 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis

   al comma 4, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 aggiungere le seguenti: , nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis.
9.14. Gemmato, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure» sono inserite le seguenti: «; la riduzione è pari al settanta per cento ove l'affidamento diretto sia disposto nei confronti di aziende il cui bilancio risulti in perdita da almeno tre esercizi consecutivi o che negli ultimi tre anni non abbiano garantito il rispetto del contratto di servizio quanto alla quantità minima di km percorsi».
9.15. Magi.

  Al comma 5, sostituire le parole: si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio 2022 con le seguenti: si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione.
9.16. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il Pag. 253totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

   b) alla lettera c), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)»

   c) alla lettera d), ultimo periodo, dopo la parola: «b)» è inserita la seguente: «, b-bis)».

  5-ter. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.
9.17. Paita, Nobili, Moretto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è apportata la seguente modificazione:

   a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) previsione nell'ambito dei criteri di aggiudicazione della procedura di premialità da riservare per l'offerta di investimenti (materiale rotabile, dotazioni tecnologiche, sistemi di bigliettazione elettronica, apparati e sistemi di mobilità condivisa o di piattaforme digitali);».
9.18. Paita, Nobili, Moretto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota parte dell'ammontare delle risorse stanziate per mitigare l'incremento dei prezzi dei carburanti da destinare alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe ambientale euro 5 e 6 .
9.19. Tateo, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamentePag. 254 regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
  2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni della Sardegna».
*9.01. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.02. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in merito alla sicurezza stradale e alla concorrenza nel settore delle autoriparazioni)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a garantire la concorrenza nel mercato dell'autoriparazione e accompagnare tali imprese nel processo di transizione ecologica e tecnologica che interessano la filiera dell'automotive nel suo complesso, anche al fine di accrescere la sicurezza della circolazione stradale e la qualità dei servizi di autoriparazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) provvedere ad una revisione delle norme contenute nelle leggi 5 febbraio 1992, n. 122 e 11 dicembre 2012, n. 224, tesa a garantire l'aggiornamento della disciplina ivi contenuta, nonché un suo maggiore grado di coordinamento rispetto al diritto dell'Unione europea;

   b) introdurre meccanismi volti a fornire maggiore garanzia in merito alla sussistenza di uniformi e adeguati requisiti di professionalità degli operatori delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché l'utilizzo di attrezzature idonee a garantire la regolarità tecnica degli interventi di riparazione nonché la loro tracciabilità.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e secondo la procedura di cui al comma 2.
9.03. Moretto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo la lettera c-quater), è aggiunta la seguente:

   «c-quinquies) è utilizzata da guide professionali di pesca in possesso di “Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi” di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, quale unità di appoggio per i praticanti della pesca ricreativa o sportiva.»

Pag. 255

  2. Le spese sostenute per l'acquisto delle unità di appoggio di cui al comma 1 sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi.
9.04. Fogliani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.
*10.2. Spessotto, Vallascas, Vianello, Giuliodori.
*10.3. Scanu.
*10.4. Costanzo.
*10.6. Rampelli.
*10.7. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma, Rotelli.
*10.8. Fassina.
*10.9. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*10.10. Del Basso De Caro, Gariglio.
*10.11. De Toma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sancita dalla sentenza della Corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

   b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

   c) definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

   d) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi Pag. 256dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

   e) armonizzazione delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed enti locali;

   f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;

   g) adeguamento del Codice della strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;

   h) demandare alle Regioni interessate l'emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10.12. Pizzetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

   b) prevedere, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, abbattimento dei carichi inquinanti e utilizzo di veicoli a emissioni zero, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, le specifiche di compilazione di un foglio di servizio per il servizio di noleggio con conducente;

   c) istituire presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, quadriciclo e natante; ai fini della semplificazione prevedere altresì l'adozione di targhe professionali;

   d) disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, differenziando tra intermediazionePag. 257 e interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, organizzate nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenza tra i servizi taxi e NCC;

   e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

   f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard di qualità professionalità e sicurezza nazionali.

   g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

   h) uniformare le competenze amministrative per il servizio svolto con natanti.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
10.13. Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ferma restando l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno,

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

   al comma 2, lettera c), premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
10.14. Bruno Bossio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di noleggio di unità da diporto;

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea.»
10.15. Moretto.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera a), sostituire le parole: contribuisca a garantire con le seguenti: garantisca effettivamente e dopo le parole: di tutti i cittadini aggiungere le seguenti: in quanto servizio pubblico,

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) previsione che l'offerta di servizi consideri, ai fini della programmazione, le nuove forme di mobilità comprese quelle che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche, distinguendo tra l'interconnessione tra vettori e utenti, che prevede la responsabilità diretta nel trasporto da parte dei vettori, e l'intermediazione del servizio di trasporto, dove l'intermediario non ha responsabilità diretta nel trasporto;

Pag. 258

   alla lettera c), sostituire le parole: , ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia con le seguenti: statale, nel rispetto delle competenze delle Regioni e secondo i principi della programmazione territoriale, della regolazione e del livello dei servizi all'utenza e della garanzia di servizio pubblico;

   alla lettera d), sopprimere le parole: anche in sede di conferimento delle licenze, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti, prevedendo adeguati e periodici corsi di formazione per aumentare la qualità e la sicurezza del servizio offerto all'utenza;

   alla lettera e), sostituire le parole: garanzia di una migliore con le seguenti: accrescimento della;

   sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) armonizzazione della normativa nazionale in considerazione delle competenze specifiche regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali condivisi, garantendo la libertà d'impresa, la promozione e la tutela dell'artigianato e della cooperazione, secondo principi di responsabilità sociale;

   dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) previsione che per il servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari, viste le specificità e le peculiarità del settore, sia regolato dalle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato;

   g-ter) previsione di norme che consentano di mantenere una regolazione conforme alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in quelle regioni che abbiano attuato le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fatte salve le competenze delle regioni, dei comuni e delle città metropolitane.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
10.16. Paita, Moretto.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) previsione di un regime normativo di tipo autorizzativo volto a disciplinare l'offerta di autoservizi pubblici non di linea mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, tenuto conto che il servizio di interconnessione risulta inscindibilmente connessoPag. 259 al servizio di trasporto, costituendone parte integrante;

   al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) promozione, ai fini della progettazione e realizzazione, di una applicazione web quale interfaccia di una piattaforma tecnologica unica nazionale per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti volta ad aggregare l'offerta di autoservizi pubblici non di linea, recando canoni di maggiore chiarezza e semplificazione dal lato della domanda;

   al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche in sede di conferimento delle licenze,

   al comma 3, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di

   al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato;

   al comma 4, premettere i seguenti periodi: Per l'attuazione del comma 2, lettera b-bis), del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione della applicazione web quale interfaccia della piattaforma tecnologica unica nazionale, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo. Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e dopo le parole: Dall'attuazione delle aggiungere la seguente: altre.
10.17. Casu.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

   a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

   b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

   c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

   d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le lettere e), f) e g);

   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso Pag. 260alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
10.18. Pizzetti.

  Al comma 2, lettera a):

   sostituire le parole: agli autoservizi con le seguenti: ai servizi;

   sostituire la parola: automobilistici con la seguente: stradali;

   dopo la parola: marittimi, aggiungere le seguenti: fluviali, lagunari

   aggiungere, in fine, le parole: ampliando la tipologia di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea così come previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole da: applicazioni web fino alla fine della lettera con le seguenti: applicazioni e piattaforme informatiche che usano internet o altre reti telematiche per l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità nonché per l'integrazione modale e tariffaria

   alla lettera c) sostituire la parola: autoservizi con la seguente: servizi;

   dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) favorire, soprattutto in ambito metropolitano, l'aggregazione in forme associative o almeno il coordinamento dei veicoli, attraverso piattaforme tecnologiche e applicazioni informatiche, per fornire una più uniforme, efficiente e capillare distribuzione degli stessi rispetto alla puntuale e istantanea domanda di mobilità;

   g-ter) prevedere la regolamentazione dei servizi pubblici non di linea anche attraverso l'impiego futuro di droni e veicoli a guida completamente autonoma;

   g-quater) prevedere, con riferimento alla trasferibilità delle licenze o autorizzazioni, un meccanismo di riassegnazione delle licenze da parte dell'ente locale che consenta l'attribuzione delle stesse mediante procedure trasparenti;

   g-quinquies) prevedere l'adeguamento delle sanzioni tra i titolari di autorizzazione di operatori di noleggio con conducente e i titolari delle licenze dei taxi;

   g-sexies) prevedere che il servizio di piazza con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 70 del codice della strada, sia previsto esclusivamente in aree in cui è garantita la salvaguardia della salute degli animali consentendo agli enti locali di erogare licenze o autorizzazioni aggiuntive in sostituzione alle autorizzazioni rilasciate per il servizio stesso.
10.19. De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, Grippa, Liuzzi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai collegamenti per tutte le isole minori.
10.20. Misiti.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, devono essere dotati dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2144, anche attraverso l'installazione, entro 18 mesi dall'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, di entità tecniche omologate ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2019/2144.
10.21. Amitrano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo la parola: licenze aggiungere le seguenti: aggiuntive, revocate o restituite.
10.22. Fassina.

Pag. 261

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'obbligo per le società che forniscono i predetti servizi web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e agli enti locali i relativi dati in formato aperto.
10.23. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Liuzzi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) adozione, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, di misure per abbattimento dei carichi inquinanti e utilizzo di veicoli a emissioni zero, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno le specifiche di compilazione di un foglio di servizio per il servizio di noleggio con conducente;

   b-ter) istituzione presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, quadriciclo e natante; ai fini della semplificazione prevedere altresì l'adozione di targhe professionali;

   b-quater) disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche, differenziando tra intermediazione e interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, organizzate nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenza tra i servizi taxi e NCC.
10.24. Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle più recenti indicazioni contenute nelle segnalazioni al Parlamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
10.25. Magi.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo specifici strumenti di compensazione a favore dei soggetti già titolari di licenze o autorizzazioni.
10.26. Magi.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la capillarità del servizio, anche intervenendo sui contingenti assegnati ai singoli comuni.
10.27. Magi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) prevedere, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, l'abbattimento dei carichi inquinanti e l'utilizzo di veicoli ad emissioni 0;

   g-ter) dare seguito, all'istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, ai fini della semplificazione, prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli;

   g-quater) disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e Pag. 262cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

   g-quinquies) garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

   g-sexies) uniformare le competenze amministrative per il servizio svolto con natanti.
10.28. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che il servizio di piazza con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 70 del codice della strada, sia previsto esclusivamente in aree in cui è garantita la salvaguardia della salute degli animali consentendo agli enti locali di erogare licenze o autorizzazioni aggiuntive in sostituzione alle autorizzazioni rilasciate per il servizio stesso.
10.29. Flati, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Grippa, Liuzzi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) riconoscere meccanismi volti a promuovere, per gli enti locali, una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle.
10.30. De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) incentivare la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.
10.31. Trizzino.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
*10.32. Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*10.34. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
10.35. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere Pag. 263delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
10.36. Paita, Nobili, Moretto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito altresì il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.
10.37. De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Traversi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è sostituito dal seguente:

   Art. 70. – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
   2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
   3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo
   4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
   5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
   6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.
10.01. Spessotto, Vallascas, Vianello, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del codice civile)

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1352 è inserito il seguente: «Art. 1352-bis. (Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed esecuzione di contratti). 1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice CivilePag. 264 e dalle leggi speciali applicabili, l'efficacia, validità ed azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso sia redatto sotto forma di codice informatico»;

   b) all'articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri distribuiti»;

   c) all'articolo 2215-bis, primo comma, dopo le parole: «strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi sistemi utilizzanti tecnologie basate su registri distribuiti»;

   d) all'articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle forme di cui all'articolo 2215-bis»;

   e) all'articolo 2470, primo comma, dopo le parole: «di cui al successivo comma» sono aggiunte le seguenti: «salvo che si applichino le norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata»;

   f) all'articolo 2483:

    1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo V, Sezione VII del Codice Civile»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in forma di società a responsabilità limitata».
10.02. Zanichelli.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
11.1. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.2. Vallascas.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che assicurino un numero minimo ed adeguato di infrastrutture da installare.
13.1. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici per autotrazione)

  1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici per autotrazione commercializzati al dettaglio sul territorio nazionale, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e il Ministro dello sviluppo economico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici per autotrazione acquistati presso gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti,Pag. 265 prevedendo espressamente che nel documento fiscale da questi consegnato al consumatore finale, siano scorporati dal corrispettivo totale pagato, ed evidenziati, gli importi dovuti a titolo di accisa e imposta sul valore aggiunto.
14.01. De Toma.

ART. 15.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 237-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-quater, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva»;

   b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva
15.1. Mazzetti, Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 222, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, lettera b), le parole: «nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo» sono soppresse.
15.2. Mazzetti, Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo: «A fronte di specifiche esigenze prospettate dagli operatori riferibili all'efficienza e alla riduzione dei costi di raccolta, l'Autorità competente può concedere deroghe ai limiti di tempo di cui al primo periodo, per aree geografiche o per settori di raccolta».
15.3. Squeri, Caon, Porchietto, Torromino.

(Inammissibile)

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), prima delle parole: il comma 7 è sostituito dal seguente: premettere le seguenti: al comma 2, lettera b), dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia» e
16.1. Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7, dopo la parola: previa aggiungere le seguenti: consultazione con le organizzazioni Pag. 266nazionali rappresentative delle strutture sanitarie private e.
*16.2. Gemmato, Zucconi, Caiata, De Toma.
*16.3. Marco Di Maio, Occhionero, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto determina i criteri per stabilire la congrua durata degli accreditamenti, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni, la copertura degli investimenti e il rispetto delle garanzie per il personale dipendente, nonché i criteri per valutare il valore del subentro a carico dei nuovi soggetti accreditati».
16.4. Marco Di Maio, Occhionero, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo la parola: procedure aggiungere la seguente: comparative.
16.5. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, lettera b), numero «1)», capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole «prestazioni sanitarie da erogare», aggiungere, in fine, le seguenti: «e di quelle eventualmente già erogate.»
16.6. Marco Di Maio, Occhionero, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
16.7. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8-quinquies, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

   «1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni di cui al comma 1-bis erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN, garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».
16.8. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere dalle parole: e le parole fino alla fine.
16.9. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie)

  1. Ai fini della tutela della concorrenza, all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»
16.01. Colletti.

Pag. 267

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera r-bis) è aggiunta la seguente:

   «r-ter) distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro: qualsiasi attività che consiste nell'acquistare a titolo oneroso, anche all'estero, fornire o esportare medicinali effettuata senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità solidaristiche e di beneficenza;»;

   b) dopo l'articolo 108-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 108-ter.
(Distributore all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)

   1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, ovvero dalle altre Autorità competenti, in deroga agli articoli da 101 a 105.
   2. All'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro si applicano, per quanto compatibili, l'articolo 157, comma 1-bis, del presente decreto legislativo, la legge 19 agosto 2016 n. 166 e il decreto del Ministero della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018.
   3. Il distributore all'ingrosso senza finalità di lucro può distribuire medicinali esclusivamente a titolo gratuito, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi i medesimi scopi umanitari, in Italia o in uno Stato dell'Unione europea, o che a loro volta li esportano per scopi umanitari verso uno Stato che non è membro dell'Unione europea per la successiva distribuzione degli stessi a titolo gratuito.».
17.1. Gadda, Moretto.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA.»
18.01. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «dei patogeni», sono aggiunte le seguenti: «e la verifica dell'assenza di eventuali contaminazioni da vaccini OGM e a tecnologia mRNA,» e dopo le parole: «malattie trasmissibili con la trasfusione», sono aggiunte le seguenti: «e delle alterazioni genetiche derivabili dall'interazione con il DNA umano e i residui di frammenti di mRNA estraneo o di frammenti di DNA di virus vettori modificati geneticamente, nonché di patologie legate alle sostanze prodotte dall'organismo attraverso l'azione del vaccino e dei suoi componenti ed eccipienti».
20.1. Cunial.

(Inammissibile)

Pag. 268

ART. 21.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, alinea, sostituire le parole da: disciplinano i criteri fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che abbia espresso la manifestazione d'interesse e sia collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, con un più alto punteggio. A parità di punteggio è scelto il candidato più anziano. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. La nomina del direttore generale è regolata dalla seguente procedura:

   a) il Presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio (ai sensi dell'articolo 18-bis della presente legge), provvedono a stilare una graduatoria di tre soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Non possono essere nominati coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;

   b) all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: «il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 così come modificato dal successivo articolo 18-bis, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi»;

   c) a metà mandato saranno valutati gli obiettivi raggiunti, fissati dal Ministero della salute e da AGENAS. Il Ministero della salute selezionerà ogni due anni gli obiettivi nazionali in base alle principali criticità del SSN, attingendo dagli indicatori relativi al buon funzionamento dei Pronto Soccorso e di discostamento dai PDTA del DEA. L'AGENAS individuerà a sua volta degli indicatori più personalizzati alla situazione locale e raccoglierà i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine mandato, inviandoli anche al Ministero della salute attraverso e pubblicandoli altresì sul proprio sito. Il punteggio degli indicatori ministeriali e di quelli di AGENAS rappresenteranno il 50 per cento del punteggio di valutazione del Direttore generale. Per superare la valutazione il Direttore generale dovrà aver raggiunto il 70 per cento del punteggio massimo. Per la trasparenza, gli obiettivi assegnati al DG ad inizio mandato Pag. 269e il loro raggiungimento con la relativa valutazione dell'operato del Direttore generale dovranno essere pubblicati sul sito online della ASL di riferimento e facilmente consultabili dal cittadino. La modalità di assegnazione degli obiettivi di mandato dei Direttori generali sarà elaborata in maniera più approfondita da decreto del Ministero della salute entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il candidato sarà escluso dalla graduatoria nazionale e non potrà più ricoprire un ruolo dirigenziale nella sanità pubblica;

   d) la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente comma. La nuova nomina, nei casi di decadenza e di mancata conferma, è effettuata mediante l'utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al presente comma;

   e) in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171;

   f) dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente comma 2: l'incarico dirigenziale è sospeso in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari e per tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

   g) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

   h) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.
21.2. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21-bis.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

  1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico Pag. 270atto a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).
  3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei Presìdi Ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.
21.04. Sapia, Leda Volpi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

  1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza Pag. 271del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.
21.05. Sapia, Leda Volpi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21-bis.
(Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio – sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è sostituito dal seguente articolo 3: «presso il Ministero della salute, sono istituiti e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.
  2. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali.
  3. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età.
  4. Il comma 4, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato dalla seguente lettera:

   a) diplomi di laurea di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato Pag. 272nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero laurea specialistica ai sensi dei decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009».

  5. Il comma 4, lettera c), dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato dalla seguente lettera:

   c) esame finale di abilitazione a seguito di master biennale in formazione dirigenziale nella PA avente programma uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell'istruzione e ricerca. Tale esame di abilitazione sarà a livello nazionale, formulato con quiz a risposta multipla sugli argomenti del corso e bandito annualmente.

  6. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri qui di seguito indicati:

   a) il punteggio per titoli e curriculum sarà calcolato in settantesimi, mentre il colloquio sarà calcolato in trentesimi;

   b) la scelta dei candidati sarà obbligatoriamente motivata.
21.06. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205/2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituitePag. 273 dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424, le parole:«contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti:«contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426, le parole:«contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti:«contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
22.02. Sapia, Leda Volpi, Trano.

(Inammissibile)

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), capoverso lettera a), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con le seguenti: allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

   b) al numero 2), capoverso lettera b), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto con le seguenti: allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche.
*23.1. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.2. Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*23.3. Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.
*23.4. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1) capoverso lettera a), sopprimere le parole: documenti fotografici;

   b) al numero 2), capoverso lettera b), sopprimere le parole: documenti fotografici
**23.5. Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
**23.6. Carabetta.
**23.7. Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: “installazione di” inserire le seguenti: “infrastrutture e”;

    2) sostituire la parola: “mediante” con le seguenti: “compresa la”.

   b) all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   “1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.”.

Pag. 274

   c) all'articolo 45 comma 5 sono soppresse le parole: “e collaudo statico a firma del professionista incaricato”;

   d) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli impianti temporanei di comunicazione elettronica di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2, Allegato A, punto A.16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.”;

   e) all'articolo 51, comma 3, primo periodo:

    1) dopo le parole: “dei beni immobili”, sono aggiunte le seguenti: “o di diritti reali sugli stessi”;

    2) le parole: “può esperirsi”, sono sostituite dalle seguenti: “l'operatore come definito ai sensi dell'articolo 2 lett. ll) può esperire”;

   f) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole “emana il decreto d'imposizione della servitù”, sono aggiunte le seguenti: “entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica”.

  1-ter. Gli interventi per gli impianti di cui agli articoli 44, in riferimento alle opere prive o di minore di rilevanza in conformità al disposto di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e agli artt. 45, 46, 47 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui al richiamato articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  1-quater. In ogni caso, gli interventi di cui al comma 1-ter, qualora prevedano l'esecuzione di lavori strutturali e siano effettuati nelle località sismiche all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito del progetto strutturale accompagnato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il protocollo di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi strutturali.
  1-quinquies. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile”.
  1-sexies. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 1766/1927 e il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».
  1-septies. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole «I Comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le parole «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
23.8. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

Pag. 275

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge del 22 febbraio 2001 n. 36, le parole: «possono adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano».
  1-ter. Il comma 831-bis dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è soppresso.
23.9. Scanu.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.».

   b) all'articolo 51, comma 3, dopo le parole: «dei beni immobili», sono aggiunte le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi»;

   c) all'articolo 51, comma 3, le parole: «può esperirsi», sono sostituite con le seguenti: «l'operatore come definito ai sensi dell'articolo 2 lett. ll) può esperire».

   d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono aggiunte le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
*23.10. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.
*23.11. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.12. Serritella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 1766 del 1927 e il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».
**23.13. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.
**23.14. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile.
*23.15. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.
*23.16. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato,Pag. 276 Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Sono altresì oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, in tal senso il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».
23.17. Cunial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso “Art. 44” del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
23.18. Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di comunicazione elettronica di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2, Allegato A, punto A.16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».
*23.19. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.20. Moretto.
*23.21. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.» .
23.22. Moretto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
*23.23. Serritella.
*23.24. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara,Pag. 277 Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.25. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di non ledere la corretta attuazione del principio di leale concorrenza, all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti».
23.26. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «possono adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano»
23.27. Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43, comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «installazione di» sono inserite le seguenti: «infrastrutture e»;

   b) la parola: «mediante» è sostituita dalle seguenti: «compresa la».
*23.28. Serritella.
*23.29. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.30. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente :

Art. 23-bis .
(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 dell'articolo 128-quater è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari»;

   b) il comma 4 dell'articolo 128-sexies è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-bis svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza»;

   c) l'articolo 128-octies è abrogato.
23.01. Raduzzi, Vallascas, Vianello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolatiPag. 278 e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
  2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,» sono aggiunte le parole: «nei comuni della Sardegna».
23.02. Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia»;

   b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia».
23.03. Liuzzi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. Gli interventi per gli impianti di cui agli articoli 44, in riferimento alle opere prive o di minore di rilevanza in conformità al disposto di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e agli artt. 45, 46, 47 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui al richiamato articolo 94 del DPR n. 380/2001.
  2. In ogni caso, tali interventi, qualora prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito del progetto strutturale accompagnato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il protocollo di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi strutturali.
  3. All'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «fine lavori» sono soppresse le seguenti: «e collaudo statico a firma del professionista incaricato».
*23.04. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.05. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

Pag. 279

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente,

Art. 23-bis.
(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

  1. Dopo il comma 5, dell'art. 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente:

   «5-ter. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e provincie autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118.»

  2. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: «e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse e dopo le parole: «tra gli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i finanziamenti».
23.06. Comaroli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Maccanti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure urgenti per l'emittenza locale)

  1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale su tutto il territorio nazionale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione di tutti ripetitori dei quali dispone.
23.07. Maccanti, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

ART. 24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo Pag. 280scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.
   1-bis. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità».

Pag. 281

   b) all'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro»
*24.1. Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.
*24.2. Moretto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica, esclusivamente nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Al fine di dare attuazione all'obbligo di coordinamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto attuativo per stabilire gli aspetti procedurali. A tal fine il Ministero istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e gli operatori coinvolti, nonché l'associazione rappresentativa di riferimento.

   b) all'articolo 10, dopo il comma 4,aggiungere il seguente:

  4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.».
**24.5. Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
**24.6. Pizzetti.
**24.7. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato,Pag. 282 Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.
24.8. Masi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete fino a: di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 con le seguenti: ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.
24.9. Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: indirettamente aggiungere la seguente: nuove

  Conseguentemente,

   dopo le parole: genio civile, aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere di sostituzione di reti o tratti di reti esistenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria;

   al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tal fine, con decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibilità, sono definiti le modalità e i tempi massimi per lo svolgimento di ogni singola fase del processo di coordinamento.
*24.10. Soverini.
*24.11. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole da: deve coordinarsi con altri operatori di rete fino a: di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 con le seguenti: può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la Pag. 283condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.
**24.12. Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
**24.13. Alaimo, Giarrizzo.
**24.14. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

  1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria» .

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».
24.01. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

(Inammissibile)

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I consumatori che ricevono dai fornitori di servizi di servizi di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche una proposta di modifica recante condizioni peggiorative delle condizioni contrattuali, sono vincolati solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche su un supporto durevole ovvero mediante accettazione telematica.»;

   b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: «3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 25 con la seguente: Blocco e attivazione dei servizi premium, acquisizione della prova del consenso e consenso del consumatore alla modifica unilaterale del contratto
25.1. Orrico.

Pag. 284

  Al comma 1, capoverso comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento», aggiungere le seguenti: «espressamente disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium» e dopo le parole: «consenso espresso del medesimo», aggiungere le seguenti: «nell'ambito della sottoscrizione del servizio»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i servizi in abbonamento erogati da soggetti diversi dagli operatori telefonici, non disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium e il cui pagamento avviene attraverso addebito in fattura o sul credito telefonico come metodo alternativo, l'obbligo di acquisizione della prova del previo consenso espresso del cliente è posto in capo al soggetto erogatore del servizio in abbonamento in tutti i casi in cui il consumatore, per usufruire del servizio, abbia preventivamente trasmesso al soggetto erogatore del servizio i propri dati personali, attestanti la volontà di attivazione.».
*25.2. Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*25.3. Carabetta.
*25.4. Alaimo, Giarrizzo.

  Al comma 1, capoverso comma 3-quater dopo le parole: connessione dati inserire le seguenti: nonché di messaggistica istantanea.
25.5. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente:

   «3-quinquies. Fatta salva l'ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, i contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Gli operatori sono tenuti ad avvisare i contraenti della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Blocco ed attivazione dei servizi premium, acquisizione della prova del consenso e abolizione del tacito rinnovo
25.6. Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di non ledere la corretta attuazione del principio di leale concorrenza, all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti».
25.7. Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

  1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente:

«CAPO I-bis
BANCHE E CREDITO;

Pag. 285

Art. 120-bis.
(Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

  1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento.».
25.01. Raduzzi, Vallascas, Vianello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.
*25.02. Scagliusi, Serritella, Alberto Manca.
*25.03. Galizia, Scagliusi.
*25.04. Gariglio.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali».
**25.05. Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
**25.06. Orrico, Carabetta.
**25.07. Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere Pag. 286corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
25.08. Liuzzi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente: «1-sexies): servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
  2. La disposizione di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
*25.010. Carabetta.
*25.011. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ART. 26.

  Al comma 1, capoverso comma 8-bis, dopo le parole: obblighi di servizio universale aggiungere le seguenti: nei mercati caratterizzati da comprovati fallimenti di mercato. Il servizio universale non può essere esteso a servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale.
26.1. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

  Al comma 1, capoverso comma 8-bis, dopo le parole: obblighi di servizio universale aggiungere le seguenti: nei servizi della corrispondenza
26.2. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

  Al comma 1, capoverso 8-bis aggiungere infine le seguenti parole: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte»
*26.3. Donina, Zanella, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*26.4. De Luca.
*26.5. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.
*26.6. Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 8-bis, aggiungere il seguente:

  8-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto criteri e principi per la fornitura dei servizi di screening oncologici.
26.7. Misiti.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 8-bis, aggiungere il seguente:

  8-ter. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto criteri e principi per la fornitura dei servizi informatici, Pag. 287finalizzati al monitoraggio dei richiedenti asilo.
26.8. Misiti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 19 e 20 sono abrogati.».
26.9. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

  1. All'articolo 140-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo»;

   c) al comma 2, le parole: «da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-bis e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni».
26.01. Raduzzi, Vallascas, Vianello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, le parole da: «nonché dei conferimenti» fino a «sono soci» sono soppresse.
26.03. Trano, Sapia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Norme in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, per le società)

  1. All'articolo 1, comma 125-bis, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in appositaPag. 288 sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.».
26.04. Zucconi, Caiata, De Toma.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Norme in materia di servizi di intermediazione immobiliare)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e considerato che gli intermediari immobiliari e mandatari a titolo oneroso sono riconducibili a professioni di carattere intellettuale, è consentita per i medesimi la formazione, anche a distanza, propedeutica all'esame di abilitazione alla professione, in modalità FAD/E-learning, attraverso piattaforme on line abilitate e riconosciute dalle Camere di Commercio, a condizione che sia svolto un numero minimo di 150 ore di formazione.
  2. Ai fini dell'esercizio della professione permane l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione in presenza presso le competenti Camere di Commercio e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo gli ostacoli regolatori di carattere normativo all'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, si provvede all'eliminazione della incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali afferenti al medesimo settore merceologico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
*26.05. D'Ettore.
*26.06. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dell'unione europea – TAX REFUND)

  1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea. Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, che intervengono nell'attività di rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all'iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.
  3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

   a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

   b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

   c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

   d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto Pag. 289del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

   f) esercizio effettivo dell'attività;

   g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5.

   h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia medesima.
  7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, e, per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti la trasmissione di notizie, dati e documenti.
  8. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
  9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» sono inserite le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea»;

   b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: «i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

   c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis
Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea.

Articolo 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

   1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei Pag. 290confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

   a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

   d) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   c) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

   d) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente

   Titolo.

Articolo 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)

   1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.».

   d) all'articolo 62:

    1. dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma 7-ter: «Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile»;

    2. dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis: Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

  10. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
  11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
26.07. Masi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti per l'industria fonografica)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con Pag. 291modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino ad esaurimento dei corrispondenti stanziamenti annuali già previsti dalla vigente normativa, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).
26.08. Patelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,6 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
26.09. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW )

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, secondo le modalità ivi indicate.
26.010. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Estensione categoria per investimenti in beni immateriali 4.0)

  1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di Pag. 292predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati».
26.011. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ART. 27.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: non necessari aggiungere le seguenti: anche modificando la disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,.
27.1. Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla pubblica amministrazione in fase di controllo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura;

   b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: parere e, per i profili di competenza regionale,.
*27.2. Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.4. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: tipologie omogenee di procedimenti aggiungere le seguenti: anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

   b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: digitalizzazione aggiungere le seguenti: prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

   c) al comma 3, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e professionali.
27.5. Bonomo.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la PA.
*27.6. Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.
*27.7. Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la PA.
**27.8. Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.
**27.9. Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) ridurre almeno del 50 per cento, i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa.
27.10. De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

   h-bis) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente in materia di fonti Pag. 293energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

   h-ter) coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   h-quater) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;

   h-quinquies) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante eliminazione degli atti amministrativi autorizzatori, ampliamento delle ipotesi di silenzio assenso, razionalizzazione e accelerazione delle procedure, fissazione di termini certi per la conclusione del procedimento, con l'obiettivo di facilitare, in particolare, l'avvio dell'attività economica, l'istallazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico, nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile;

   h-sexies) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

   h-septies) eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea.
27.11. Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

   h-bis) definire una revisione dei termini dei procedimenti amministrativi dimezzando la durata e individuando quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia ricompreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

   h-ter) introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimenti.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
27.12. Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

   h-bis) definire una revisione dei termini dei procedimenti amministrativi dimezzando la durata e individuando quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia ricompreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

   h-ter) introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimenti.
27.14. Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) promuovere e favorire l'aggregazione tra i professionisti attraverso il Pag. 294rilancio dello strumento delle società tra professionisti (STP), prevedendo norme che:

  1) stabiliscano che l'amministrazione delle società tra professionisti sia affidata, prevalentemente, ai soci professionisti; diano maggiore garanzia dell'utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse;
  2) prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up; assicurino l'unicità dell'obbligazione contributiva, al fine di evitare duplicazioni della stessa nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un'unica prestazione professionale resa dal socio della STP;
  3) garantiscano il principio della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e trasformazione degli studi professionali in STP, azzerando il costo fiscale dei conferimenti per l'istituzione della STP.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*27.15. Mandelli, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.16. Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.
*27.17. Sut.
*27.18. Gavino Manca.
*27.21. D'Ettore.
*27.22. Fregolent, Moretto.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) promuovere lo sviluppo della concorrenza rimuovendo gli ostacoli regolatori di carattere normativo all'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, attraverso l'eliminazione delle incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali afferenti al medesimo settore merceologico, restrizione non conforme al principio di proporzionalità, di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e all'articolo 49 TFUE.
**27.23. D'Ettore.
**27.24. Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) favorire l'adozione dei moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali;

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e Unioncamere.
27.25. Moretto.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) promuovere lo sviluppo della concorrenza rimuovendo gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo all'esercizio della libera professione.
*27.27. D'Ettore.
*27.28. Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) armonizzare la modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.
27.29. Ciaburro, Caretta.

Pag. 295

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: sentite inserire le seguenti: Unioncamere e.
27.30. De Toma.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e professionali.
*27.31. Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.
*27.32. Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
**27.33. Gagliardi.
**27.34. Moretto.
**27.36. Sut, Masi, Alemanno.
**27.37. Gavino Manca.
**27.38. Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
**27.39. Zucconi, De Toma, Caiata.
**27.40. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
27.41. Nevi, Spena, Sandra Savino, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni, Paolo Russo, Anna Lisa Baroni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».
27.42. Nevi, Spena, Sandra Savino, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni, Paolo Russo, Anna Lisa Baroni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

   13-bis. L'inserimento nella lista rossa delle specie «frumento duro», «frumento tenero», «orzo», «avena comune e bizantina», «farro dicocco» e «farro monococco» è posticipata al 1° gennaio 2024.
27.43. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 73, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per lo stesso periodoPag. 296 previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
*27.44. Nevi, Spena, Sandra Savino, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.45. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*27.46. Gadda, Moretto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure di semplificazione in materia di professioni protette)

  1. All'articolo 1, comma 195, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima delle parole: «agrotecnico laureato» sono aggiunte le seguenti: «agrotecnico o» e prima delle parole: «perito agrario laureato» sono aggiunte le seguenti: «perito agrario o».
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d) le parole: «inerenti le piccole e medie aziende e» sono soppresse e le parole: «catasto urbano» sono sostituite con le seguenti: «catasto fabbricati»;

   b) alla lettera h) le parole: «la direzione, manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane» sono sostituite con le seguenti: «progettazione, realizzazione, direzione, manutenzione di parchi, giardini, aree verdi, aree boscate, rinaturalizzazione ambientali, anche localizzati in aree urbane».

  3. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) un membro esperto del settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati»;

   b) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o consiglieri di Ordini e Collegi nazionali e territoriali»;

   c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al presidente e ai componenti del comitato, di cui al comma 1, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti o rimborsi di spese comunque denominati.».

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
27.02. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure di semplificazione in materia di perizie tecniche)

  1. All'articolo 1, comma 195, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «agrotecnico» sono aggiunte le seguenti: «o agrotecnico» e dopo le parole: «perito agrario» sono aggiunte le seguenti: «o perito agrario laureato».
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1968, n. 434, le parole: «inerenti le piccole e medie aziende e» sono soppresse, e le parole: «catasto urbano» sono sostituite dalle seguenti: «catasto fabbricati».
27.04. Cenni.

(Inammissibile)

Pag. 297

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interventi per favorire l'accesso alle attività imprenditoriali agricole)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
*27.05. Nevi, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.06. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica alla legge 29 luglio 2021, n. 108)

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso».
**27.07. Gagliardi.
**27.08. Vallascas.
**27.09. Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
**27.010. Zucconi, De Toma, Caiata.
**27.011. Moretto.
**27.012. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. In considerazione della necessità di superare le criticità connesse all'assenza di garanzie di pubblicità, trasparenza e rotazione, nello svolgimento delle procedure per l'affidamento degli interventi del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: «Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso».
27.013. Sut, Masi, Alemanno.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Ricostituzione dell'Autorità portuale della Sardegna settentrionale- Olbia)

  1. Al fine di assicurare la parità tra gli operatori marittimi ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 5 della presente legge per consentire lo sviluppo dei traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del nord Mediterraneo, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è ricostituita l'Autorità portuale della Sardegna Settentrionale, con competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Pag. 298Aranci, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale).
  2. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola «quindici» è sostituita dalle parole: «sedici»;

   b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

   «g) del Mare di Sardegna settentrionale;

   g-bis) del Mare di Sardegna meridionale.»

  3. All'allegato A del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 il numero 7) è sostituito dal seguente:

    7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA SETTENTRIONALE- Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

    7-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA MERIDIONALE Porti di Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme.

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente Autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La Regione Sardegna provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.
27.014. Pittalis, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio)

  1. A pena di nullità dell'atto impositivo, prima di emettere qualunque tipo di avviso di accertamento nei riguardi del contribuente, l'Agenzia delle entrate notifica un preventivo invito al contraddittorio.
  2. Nell'invito di cui al comma 1 è indicato il termine assegnato, non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte e per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'avvio del contraddittorio orale.
  3. Ferma restando la facoltà di esibire e di allegare in qualsiasi momento elementi ritenuti utili ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili, il contribuente, assistito da un professionista abilitato, partecipa al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1.
27.016. Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza Pag. 299che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune.»;

   b) al comma 6, le parole: «i periodi e la durata» sono soppresse. Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno»;

   c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

   «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
   9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line».

  2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
27.017. Moretto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi)

  1. All'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: «, secondo modalità da definirsi» fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative della presente disposizione.».
27.018. Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente

Art. 27-bis.
(Ampliamento del ricorso al Microcredito)

  1. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente : «1-ter. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti ad imprese di qualunque natura giuridica ed a lavoratori autonomi senza le limitazioni individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5.».
27.019. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Maccanti, Micheli, Piastra.

Pag. 300

ART. 28.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi.
*28.1. Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*28.2. Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.
*28.3. Soverini.
*28.4. Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: effettuate da diversi enti preposti.
28.5. Trizzino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), dopo la parola: ricorso aggiungere le seguenti: all'interpello fiscale vincolante,;

   b) alla lettera g), dopo le parole: anche attraverso aggiungere le seguenti: l'alimentazione e l'interrogazione del Fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e;

   c) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo sanzioni nel caso di inadempienze.
28.6. Masi.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni con le seguenti: del parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali che sono resi nel termine di trenta giorni;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e disposizioni procedurali di cui al comma 2.
28.7. Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) previsione che il trattamento dei dati personali o relativi a imprese effettuato nell'ambito di sistemi informativi debba svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto alla cancellazione dei dati non più rispondenti alla realtà (diritto all'oblio), individuando un periodo di conservazione dei dati stessi per il tempo strettamente necessario all'adempimento della funzione pubblica, tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione del soggetto passivo. Previsione di estendere il presente principio, per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali o relativi a imprese effettuato nell'ambito di sistemi informativi detenuti da privati, con particolare riferimento ai rapporti economici;
28.8. D'Attis, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) introduzione di principi Pag. 301generali di regolazione dei rapporti tra le amministrazioni e i soggetti controllati, qualora operanti in regime di accreditamento, che prevedano la consultazione con le organizzazioni nazionali rappresentative, l'adozione di misure per assicurare la continuità delle prestazioni, la copertura degli investimenti e il rispetto delle garanzie per il personale dipendente, nonché i criteri per valutare il valore del subentro a carico dei nuovi soggetti accreditati.
*28.9. Novelli, Paolo Russo, Cattaneo, Bagnasco, Squeri, Rostan, Porchietto.
*28.10. Marco Di Maio, Occhionero, Moretto.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché attraverso l'utilizzo del Fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 degli esiti e degli atti relativi ai controlli compiuti quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: , Unioncamere.
28.11. De Toma.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché attraverso l'utilizzo del «Fascicolo d'impresa» di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: , Unioncamere.
28.13. Moretto.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree commerciali, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti a livello nazionale ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;
28.14. Spena, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) semplificazione degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi, incluse quelle relative alle strutture ricettive extra alberghiere prive di partita IVA, attraverso un portale unico digitalizzato a mezzo app dell'Agenzia delle Entrate, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
28.15. Scanu.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) individuazione dei requisiti minimi e delle competenze professionali che devono possedere i creatori di contenuti digitali, c.d. creators; identificazione degli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono; riconoscimento delle tutele e garanzie minime che tali lavoratori devono avere rispetto agli operatori del medesimo settore di altri Stati europei; identificazione di adeguate tutele fiscali e di codice ATECO di riferimento; individuazione delle forme contrattuali coerenti e congruenti con le rispettive competenze.
*28.16. D'Ettore.

Pag. 302

*28.17. Barzotti.
*28.19. Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.
28.20. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese.
*28.21. D'Ettore.
*28.22. Fregolent, Moretto.
*28.23. Caretta, Ciaburro.
*28.24. Gavino Manca.
*28.25. Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*28.26. Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

  Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente: l-bis) prevedere l'estensione agli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori economici da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della omogeneità, della celerità degli affidamenti e del principio once-only da parte degli enti pubblici.
28.27. Mazzetti, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) rimozione delle restrizioni nella regolamentazione dei servizi contabili e fiscali attraverso l'allargamento della platea dei professionisti abilitati ad effettuare le attività di controllo formale sulla corretta applicazione delle norme tributarie da parte dei contribuenti e delle imprese;
*28.28. D'Ettore.
*28.29. Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
28.30. Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni con le seguenti: del parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali che sono resi nel termine di trenta giorni;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e disposizioni procedurali di cui al comma 2.
28.31. Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di garantire che i controlli sulle imprese si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attivitàPag. 303 produttiva e per assicurare la contestualità dei controlli svolti da più uffici, evitando ogni duplicazione non necessaria, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del governo, i sindaci e tutti gli enti preposti, stipulano intese per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici interessati sono audite prima della stipula definitiva delle intese di cui al presente comma.
28.32. Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Sezione commercio)

   1. Nell'ambito dell'anagrafe tributaria è istituita la “sezione commercio (AT-SC)”, nella quale confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari delle attività alloggiative, commerciali e assimilabili, di cui alla tabella A, sezione I, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
   2. Nella sezione commercio (AT-SC) sono riportati i dati anagrafici delle società e delle ditte individuali esercenti le attività di cui al comma 1, la partita IVA o il codice fiscale, le matricole INPS del personale dipendente, nonché i dati relativi alle licenze amministrative e sanitarie.
   3. Le amministrazioni che effettuano un controllo rispetto ad una delle attività di cui al comma 1, contestualmente all'avvio del controllo stesso, inseriscono nella sezione commercio (AT-SC) l'oggetto del controllo e, entro cinque giorni dalla conclusione, il relativo esito.
   4. Alla sezione commercio (AT-SC) accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutte le amministrazioni titolari di poteri di controllo sulle attività di cui al comma 1, al fine di verificare se un altro soggetto titolare di poteri di controllo stia svolgendo ovvero abbia già svolto l'attività di controllo sulla medesima attività nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, l'amministrazione può chiedere eventuali ulteriori dati non presenti nella sezione commercio (AT-SC) ovvero differire il controllo di quarantacinque giorni.
   5. Ai fini delle verifiche e dei controlli relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza consultano la sezione accertamento e contenzioso dell'anagrafe tributaria e vi inseriscono i relativi dati, secondo le modalità vigenti, e annotano nella sezione commercio (AT-SC) esclusivamente i dati relativi all'avvio, al luogo di svolgimento e alla data di conclusione del controllo. Qualora l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza effettuino controlli per finalità diverse da quelle di cui al primo periodo, escluse quelle di polizia giudiziaria, consultano la sezione commercio (AT-SC) e vi inseriscono i relativi dati.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della sezione commercio (AT-SC).
   7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
28.33. Misiti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
28.34. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

(Inammissibile)

Pag. 304

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
  2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: «della legge 3 dicembre 1971, n. 1102» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni della Sardegna».
28.01. Zardini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

  1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
*28.02. Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*28.03. Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.
*28.04. Foti, Zucconi, De Toma, Caiata.
*28.05. De Luca, Sani.
*28.06. Marco Di Maio, Moretto.
*28.07. Foscolo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «e di mediazione creditizia» sono soppresse.
**28.08. Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.
**28.09. Foti, Zucconi, De Toma, Caiata.
**28.010. De Luca, Sani.
**28.011. Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.
**28.012. Marco Di Maio, Moretto.
**28.018. Foscolo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Pag. 305

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modulistica standard per gli sportelli unici delle attività produttive)

  1. Al fine di uniformare la modulistica utilizzata presso lo Sportello unico delle attività produttive di ogni comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, adotta la modulistica standard che ciascuna amministrazione comunale deve utilizzare per quanto attiene le comunicazioni relative all'inizio, alla cessazione e alla variazione dei dati di un'attività produttiva.
28.013. Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Delega al Governo per la semplificazione e codificazione delle disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la normativa vigente, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di attuazione della normativa europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili;

   c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;

   d) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, ampliamento delle ipotesi di silenzio-assenso, razionalizzazione e accelerazione delle procedure, fissazione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di facilitare, in particolare, l'avvio dell'attività economica, l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico, nel settore delle fonti di energia rinnovabile;

   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

   f) adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del Pag. 306decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  6. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
28.014. Porchietto, Squeri.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Delega al Governo per la revisione delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli edifici)

  1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, accompagnare la transizione energetica nel Paese, rendere sostenibili, omogenee e strutturali le politiche di intervento nel settore dell'edilizia, creare le condizioni affinché la concorrenza tra gli operatori del settore sia efficiente, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, per:

   a) l'armonizzazione degli strumenti urbanistici, che introduca misure omogenee in materia di rigenerazione e riqualificazione urbana nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite agli enti territoriali con un unico modello procedurale valido su tutto il territorio nazionale;

   b) l'adozione di una unica misura che preveda la razionalizzazione, la semplificazione e la vigenza in un arco di tempo almeno decennale, delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente.

  2. Mediante i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad attuare una revisione delle percentuali di detrazione e dei limiti di spesa ammissibili degli incentivi fiscali, nel rispetto del limite di risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, relativi a:

   a) Interventi di recupero, ovvero di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura verticale e orizzontale degli edifici, risparmio energetico, sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza, acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144.

Pag. 307

   b) Interventi per il risparmio energetico, finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici riguardanti parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori che conducano ad un risparmio di energia primaria almeno pari al 20 per cento.

   c) Interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazione o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio e le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

   d) Interventi previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cd. «Superbonus per l'efficientamento energetico, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica elettriche».

   Interventi trainanti:

    1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, compresi gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

    2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, compreso l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

    3) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, compresi l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

   Interventi trainati:

    4) installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo connessi alla rete elettrica su edifici;

    5) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

    6) tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90;

    7) interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

   e) Interventi previsti dal Superbonus per sismabonus: Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo connessi alla rete elettrica su edifici;

   f) Interventi per il cd. «Bonus verde», relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, interventi predetti effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali;

   g) Bonus idrico per Interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con Pag. 308nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

  3. La revisione delle percentuali di detrazione e dei limiti di spesa, riferiti agli interventi di cui al comma 2, deve tenere conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del beneficiario e viene effettuata prevedendo un'unica percentuale di detrazione che deve essere progressivamente decrescente nel tempo.
  4. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  6. Le agevolazioni fiscali e i relativi impegni di spesa, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Superbonus), agli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 (Riqualificazione energetica), all'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 (Ecobonus), ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (Sismabonus), all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Bonus casa), all'articolo 1 commi da 219 a 224 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bonus facciate), all'articolo 1, commi da 12 a 15 della legge n. 205 del 2017 (Bonus verde), all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 (Bonus mobili), all'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bonus idrico), dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse e cessano di produrre nuovi effetti finanziari.
  7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
28.015. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e ne riferisce alle Camere» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

   «1-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno la società presenta una relazione alle Camere al fine di garantire la massima trasparenza sulle attività, i programmi, i piani, le iniziative svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nel corso dell'anno precedente.

Pag. 309

  1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis contiene i seguenti elementi:

   a) gli aspetti societari e organizzativi, con particolare riguardo per le operazioni societarie avvenute nel corso dell'anno;

   b) il resoconto contabile delle risorse pubbliche ricevute, accantonate, impegnate e liquidate nel corso dell'anno;

   c) il resoconto generale di ciascuna delle attività gestite in ottemperanza ai compiti assegnati a legislazione vigente alla società, corredato dei dati, in forma aggregata, per ciascuna di esse, relativamente alle risorse destinate, impegnate e liquidate, nonché alle domande pervenute per l'accesso ai finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altra forma di erogazione di risorse pubbliche in favore di soggetti pubblici e privati;

   d) il resoconto dettagliato, per ciascuna delle attività gestite, dei soggetti pubblici e privati in favore dei quali siano state erogate risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma, nel corso dell'anno.

  1-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 nonché alle società da esse controllate.».
28.016. Lacarra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

  1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite con le seguenti: «il numero di fattura emessa».
28.017. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione del rapporto sulla situazione del personale)

  1. L'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 46.

   1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) rende disponibile annualmente, in formato telematico, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.
   2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto mediante l'utilizzo delle informazioni che l'Istituto riceve mensilmente tramite il sistema di inoltro delle denunce contributive.
   3. L'Istituto invia telematicamente ogni anno il rapporto di cui al comma 1 al consigliere nazionale, regionale e metropolitano o provinciale di parità.
   4. Le rappresentanze sindacali possono richiedere all'Istituto di prendere visione del rapporto di cui al comma 1.».
29.01. Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

  1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la Pag. 310semplificazione e la pubblica amministrazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disposte correzioni e integrazioni ai regolamenti contemplati dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di prevedere che le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese possano sostituire a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29.02. Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 111 del Testo Unico Bancario)

  1. L'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è sostituito dal seguente:

«Art. 111.
(Microcredito)

   1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis c.c. o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, titolari di partita IVA anche da più di cinque anni, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

   a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000 e non siano assistiti da garanzie reali;

   b) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

   2. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata, titolari di partita IVA anche da più di cinque anni, senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000.
   3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) i soggetti abbiano una delle seguenti forme: società per azioni, accomandita per azioni, responsabilità limitata ovvero cooperativa;

   b) il capitale versato di un ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 7;

   c) il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 7;

   d) l'oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

   e) la presentazione di un programma di attività.

   4. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
   5. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 4, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.
   6. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in Pag. 311possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 7 nonché dei requisiti previsti dal comma 3, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 4, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.
   7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

   a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

   b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, senza modificare i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), e dal comma 2, nonché escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;

   c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 6;

   d) le informazioni da fornire alla clientela.

   8. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 4.»

  2. È abrogata qualunque disposizione incompatibile con le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
29.03. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Patrimonializzazione dei confidi)

  1. Al fine di rafforzare il supporto all'attività di erogazione di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, prestata dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2021. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
29.04. Zucconi, Caiata, De Toma.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies.4., sono aggiunti i seguenti:

   «4-quinquies.4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti Pag. 312soddisfano gli oneri di cui al comma 4-quater mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.

  4-quinquies.4-ter. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.
  4-quinquies.4.quater. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
*29.05. Moretto.
*29.06. Bonomo.

(Inammissibile)

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l'inibizione di siti web)

  1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
  2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
  3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
  4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritieraPag. 313 o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.
  5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei settori dei giochi e dei tabacchi», sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza» e le parole: «vigenti nei citati settori», sono sostituite dalle seguenti: «anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite»;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «pecuniaria», sono inserite le seguenti: «graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.».
30.01. Bersani, Fassina.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure di levelling playing field nel settore dei prodotti da fumo ed inalazione derivanti dalla canapa sativa)

  1. Dopo l'articolo 62-quinquies del legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è inserito il seguente:

«Art. 62-sexies.
(Imposta di consumo sui prodotti da fumo e da inalazione contenenti sostanze derivate dalla canapa)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le infiorescenze fresche ed essiccate della canapa, i semilavorati della pianta o di sue parti, i prodotti da essa derivati, i preparati e gli oli contenenti tetraidrocannabinolo (THC) nel limite di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in qualsiasi forma idonei ad essere consumati come prodotti da fumo, con o senza combustione, nonché come prodotti liquidi da inalazione, anche se privi di tabacco, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 15 per cento del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva.
   2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 7-bis dell'articolo 62-quater. Con una o più determinazioni del direttore dell'agenzia dogane e monopoli da adottarsi in conformità alle disposizioni richiamate al precedente periodo sono disciplinate le modalità di circolazione, di inserimento in apposite tabelle di commercializzazione divise per tipologia merceologica, di approvvigionamento e apposizione dei contrassegni, di stampa delle avvertenze in lingua italiana sulle confezioni in vendita al pubblico, di richiesta e rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, di prestazione di cauzioni semestrali in misura pari all'imposta mediamente dovuta da parte dei soggetti autorizzati, di tenuta dei registriPag. 314 e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e di esaurimento delle rimanenze giacenti alla data entrata in vigore della presente disposizione.
   3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo, nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
   4. La vendita a distanza è consentita esclusivamente attraverso il sito internet e secondo le modalità stabilite dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può disporne l'oscuramento con le modalità di cui all'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»
30.02. Bersani, Fassina.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica alla disciplina di sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

  1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.
  3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

   a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

   b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

   c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

   d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

   f) esercizio effettivo dell'attività;

   g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5;

   h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Pag. 315

  4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia medesima.
  7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 3, sulla base di informazioni e trasmissioni di notizie, dati e documenti forniti dagli operatori iscritti.
  8. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
  9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409», sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea.»;

   b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: «i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

   c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis.
Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea.

Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

   1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

   a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

   c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

   e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Pag. 316

Articolo 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)

   1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.».

   d) al Titolo V, all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.»;

    2. dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

  10. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al precedente comma 1, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
  11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
30.03. Bersani, Fassina.

(Inammissibile)

ART. 31.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di responsabilità civile auto)

  1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la riforma del sistema bonus-malus delle polizze assicurative sulla responsabilità civile auto, con riferimento ai criteri per la determinazione delle condizioni di polizza ai sensi dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dispone che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) la verifica o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, con distinta valutazione di impatto dei sinistri, in funzione della loro maggiore o minore gravità;

Pag. 317

   b) l'applicazione di clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie;

   c) la valutazione di altre informazioni relative all'assicurato, anche in relazione al suo comportamento di guida, sia esso riferito al veicolo da assicurare o ad altre esperienza di guida;

   d) la correlata e progressiva attenuazione degli impatti della variabile tariffa regionale.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e le associazioni maggiormente rappresentative del settore previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovi compensazioni al suo interno, il medesimo decreto legislativo è adottato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24.».
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.
31.1. Alemanno.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 130, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
   3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata “assicurazione Rc auto”, di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione,Pag. 318 anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.»;

   b) all'articolo 131, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
   1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
   1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2.»;

   c) all'articolo 132, comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «in conformità al contratto di cui all'articolo 170-bis»;

   d) all'articolo 132-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1, è sostituito con il seguente: «1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

   a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

   b) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di Pag. 319uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

   c) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) il comma 4, è sostituito con il seguente:

   «4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).»;

    4) il comma 5, è sostituito con il seguente:

   «5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

   a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

   b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio»;

    5) il comma 7, è sostituito con il seguente:

   «7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.»;

    6) il comma 8, è sostituito con il seguente:

   «8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.»;

    7) il comma 9, è sostituito con il seguente:

   «9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle Pag. 320modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.»;

   e) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale.»;

   f) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e al terzo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

    2) al comma 4-bis, le parole: «della medesima tipologia» sono soppresse, e dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media»;

   g) all'articolo 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri»;

    2) al comma 2, dopo la parola: «gestiti» sono inserite le seguenti: «e l'ammontare dei risarcimenti liquidati»;

    3) al comma 3, dopo le parole: «delle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, dell'assicurato»;

   h) gli articoli 138 e 139 sono abrogati;

   i) all'articolo 141, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il danno subìto dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto al l'articolo 140, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo restando altresì il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.»;

   l) al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-ter sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 142-quater. (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo) – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
  3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la Pag. 321sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.
  4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

   Art. 142-quinquies. (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) – 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

  2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.
  3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

   Art. 142-sexies. (Risarcimento integrale dei danni subiti) – 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo.»;

   m) all'articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono inserite le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o di cessione di credito ovvero ai loro aventi causa» e le parole: «agli atti a conclusione dei» sono sostituite dalle seguenti: «a tutti gli atti, documenti, allegati separati e note riservate relativi ai»;

    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, decorsi i termini per proporre querela senza che sia stato promosso il procedimento penale, gli atti oggetto di richiesta di accesso devono essere messi a disposizione dell'avente diritto, del suo delegato o del cessionario.»;

    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. I documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti, ove richiesto, devono essere trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata all'avente diritto, al suo delegato o al cessionario.

  3-ter. L'IVASS, ove richiesto, verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 da parte dell'impresa di assicurazione, la quale non può, fuori dai casi previsti, escludere, limitare o differire, anche solo parzialmente, l'accesso agli atti.»;

   n) all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta», al terzo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia Pag. 322pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione.»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo.»;

    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.»;

    4) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta»;

    5) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185.»;

    6) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-ter. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto.»;

   o) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»;

    2) al comma 2, le parole: «se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139» sono soppresse;

   p) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis L'eventuale cessione del credito non esonera le imprese di assicurazione Pag. 323dall'obbligo di formulare una congrua e motivata offerta nonché di osservare le disposizioni del presente codice relative alle procedure liquidative nonché quelle a favore del cedente, che non sono derogate dalla presenza del negozio di cui all'articolo 1260 del codice civile. Anche in caso di cessione di credito, resta ferma la competenza dell'IVASS, anche su segnalazione del cessionario, a verificare il rispetto delle procedure liquidative compreso l'obbligo di proporre al cessionario una congrua e motivata offerta, in caso di cessione di credito. Eventuali violazioni delle procedure e degli obblighi di legge, compresi quelli relativi all'accesso agli atti, consentito anche al cessionario, comportano in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.»;

   q) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

   «Art. 150-quater. (Riparazione dei veicoli) – 1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

  2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli inter- venti effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.
  3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.
  4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al Pag. 324danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.
  5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si inter- pongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.
  6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.
  7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno.»;

   r) all'articolo 156, comma 2, dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «solo tramite i periti assicurativi di cui al comma 1»;

   s) all'articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È facoltà dell'assicurato, in qualsiasi momento, anche anteriormente al decorso di un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto per l'assicurazione RC auto e da quelli eventualmente stipulati per le garanzie accessorie relative al veicolo o al conducente, senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo nel rimborso, oltre agli interessi legali, sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per l'assicurazione RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza per l'assicurazione RC auto.»;

   t) all'articolo 283, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole da: «il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona» a: «nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter)» sono soppresse;

    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di cui al comma Pag. 3251, lettera a), il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000.»;

   u) all'articolo 310-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   1-ter. Al fine di cui al comma 1-bis, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al Centro di cui al medesimo comma 1-bis, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.
   1-quater. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del Centro di cui al comma 1-bis, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro relativo alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   1-quinquies. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
   1-sexies. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente articolo.»

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri
31.2. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

    1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

    2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato Pag. 326con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

    3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1.»;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).»;

   d) il comma 5 è sostituito con il seguente:

   «5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

    1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

    2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.»;

   e) il comma 7 è sostituito con il seguente:

   «7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.»;

   f) il comma 8 è sostituito con il seguente:

   «8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.»;

   g) il comma 9 è sostituito con il seguente:

   «9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva Pag. 327ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.».
31.3. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1. al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;

    2. al terzo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;

    3. al medesimo terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo.»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.»;

Pag. 328

   d) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta»;

   e) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185.»;

   f) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-ter. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto.».
31.4. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 142-quater. (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo) – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
   3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.
   4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.
   Art. 142-quinquies. (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) – 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
   2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.
   3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia Pag. 329una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
   Art. 142-sexies. (Risarcimento integrale dei danni subiti) – 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo».
31.5. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
   3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata “assicurazione Rc auto”, di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale».
31.6. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
   1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
   1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2.».
31.7. Colletti.

Pag. 330

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».
31.8. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1. al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

    2. al terzo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

   b) al comma 4-bis:

    1. sono soppresse le parole: «della medesima tipologia»

    2. dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore»;

    3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media.»
31.9. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 149, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da effettuarsi a piè di lista».
31.10. Moretto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24.»;

   b) all'articolo 170-bis, al comma 1 è premesso il seguente: «01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente.».
31.11. Topo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: è sostituito dai seguenti

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano ai contratti stipulati per la copertura dei motoveicoli».
*31.12. Moretto.
*31.13. Micheli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Piastra.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: ad Pag. 331eccezione dei contratti stipulati per la copertura di motoveicoli.
**31.14. Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
**31.15. Moretto.
**31.16. Colla, Binelli, Andreuzza, Carrara, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di sinistri che coinvolgono veicoli appartenenti a tipologie incluse in settori tariffari diversi, la regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione deve prevedere che all'impresa gestionaria spetti il rimborso dell'intera somma liquidata.».
  1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge attraverso l'emanazione di apposito decreto, criteri e meccanismi di regolazione che incentivino l'efficienza produttiva delle imprese di assicurazione e, in particolare, la congruità dei risarcimenti e il monitoraggio dei rimborsi.
*31.17. Morgoni.
*31.18. Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis). Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

   «Art. 150-quater. (Riparazione dei veicoli) – 1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.
   2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli inter- venti effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.
   3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativaPag. 332 riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.
   4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.
   5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si inter- pongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.
   6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.
   7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno».
31.19. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 193, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.»;

   b) all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo la lettera g-ter), è aggiunta la seguente: «g-quater) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine Pag. 333alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».

    2) al comma 1-ter, al secondo periodo, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti parole: «g-bis) , g-ter) e g-quater)»;

    3) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: «1-quater.1) I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate»;

    4) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-quinquies.1) In deroga alle disposizioni dei commi 1-quater, 1-quater.1 e 1-quinquies, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-bis, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa».
31.20. Alemanno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le parole: «territorialmente omogenee in numero non superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «coincidenti con i territori delle Regioni».
31.21. Alemanno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. L'applicazione della procedura di risarcimento diretto, relativamente ai soli motoveicoli, è facoltativa.».
31.22. Morgoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.
31.23. Alemanno.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. Al fine di salvaguardare gli assetti organizzativi e i livelli occupazionali derivanti dall'esercizio del commercio su aree pubbliche, all'articolo 26-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «si applica il termine finale» sono sostituite con le seguenti: «si applica, in deroga al termine finale»;

   b) le parole: «e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «un ulteriore periodo di nove mesi e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i nove mesi».
31.24. De Toma.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-bis:

    1) al comma 1, le parole: «, a società di capitali o a società cooperative» Pag. 334sono sostituite dalle seguenti: «formate da avvocati iscritti all'albo e»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) al comma 3, secondo periodo, la parola: «soci» è soppressa;

   b) l'articolo 9 è abrogato;

   c) l'articolo 11 è abrogato;

   d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «in tutto o in parte una quota» sono sostituite dalle seguenti: «la totalità ovvero una quota maggioritaria»;

   e) all'articolo 15:

    1) al comma 1:

     1.1) la lettera c) è abrogata;

     1.2) alla lettera e), le parole da: «per mancanza» fino a: «della professione» sono soppresse;

     1.3) alla lettera f), le parole: «, comportante la radiazione» sono soppresse;

   f) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;

   g) all'articolo 18, comma 1:

    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi;»;

    3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare»;

   h) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. (Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.
   2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA.»;

   i) all'articolo 21, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

   l) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni.».
31.01. Colletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

   (Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense) .

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, comma 4, le parole: «in tutto o in parte una quota» sono sostituite dalle seguenti: «la totalità ovvero una quota maggioritaria»;

   b) all'articolo 18, comma 1:

    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;»;

    2) la lettera c) è soppressa;

Pag. 335

    3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare»;

   c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. – (Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA.».
31.02. Colletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis.»;

   b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

   c) all'articolo 65, le parole: «ad euro 13.500», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;

   d) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.»;

   e) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione.»;

   f) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente: «Art. 9-ter. (Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte) – 1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

Pag. 336

  2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
  3. Il Comitato Permanente è composto da:

   a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

   b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

   c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

  4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.
  5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

   g) all'articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente : «4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero.».

  2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

   a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

   b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse;

   c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera g), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*31.03. Mandelli, Saccani Jotti, Squeri.
*31.05. Mollicone, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

«Articolo 9-ter.
(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

Pag. 337

  1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
  2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
  3. Il Comitato Permanente è composto da:

   a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

   b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

   c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

  4. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

   b) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis.»;

   c) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

   d) all'articolo 65, comma 4, lettera b), le parole: «ad euro 13.500», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;

   e) all'articolo 65, comma 4-bis, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.»;

   f) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenzaPag. 338 prevista dall'articolo 74, ove richiesta.»;

   g) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione.»;

   h) all'articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero.».

  2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che: a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente; b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse; c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera h), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
31.06. Moretto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli online tramite la prevenzione e il contrasto delle pratiche commerciali illecite in materia di commercio elettronico)

  1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
  2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
  3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare Pag. 339preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
  4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.
  5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei settori dei giochi e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza» e le parole: «vigenti nei citati settori» sono sostituite dalle seguenti: «anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite»;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «pecuniaria» sono inserite le seguenti: «graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.».
31.07. Carabetta.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Libertà di praticare sconti)

  1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.
31.08. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Parità di trattamento tra gli operatori del settore dei rottami)

  1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «rottami ferrosi» sono sostituite dalla seguente: «rottami».
*31.09. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.010. Gadda, Fregolent, Moretto.
*31.011. Zardini.
*31.012. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini,Pag. 340 Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

  1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche.»;

   b) all'articolo 10, dopo il comma 6, penultimo periodo, le parole: «anche di assunzione diretta del rischio,» sono soppresse;

   c) l'articolo 12 è abrogato.
**31.013. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.
**31.014. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

  1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 6, penultimo periodo, le parole: «anche di assunzione diretta del rischio,» sono soppresse;

   b) l'articolo 12 è abrogato.
31.015. Torromino, Squeri, Sessa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913 n. 89)

  1. In considerazione della necessità di implementare la qualità dei servizi ai consumatori per le procedure relative alla concessione di mutui ed altri finanziamenti, all'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. È sempre legittima la collaborazione tra notai e società di servizi, indipendenti rispetto al notariato, che operano tramite piattaforme digitali, aperte alla collaborazione con ogni notaio che ne faccia richiesta, che preservino la dignità e il decoro della professione notarile e che gestiscono le procedure connesse alla erogazione di mutui e altri finanziamenti, designando anche il notaio incaricato dell'esecuzione dei relativi adempimenti di legge, in virtù di apposito mandato conferito dagli istituti di credito o dai loro clienti.».
31.016. Carabetta.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Ulteriori disposizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni concorrenziali tra le attività economiche operanti nelle zone di confine e le attività economiche operanti nei Paesi confinanti, nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituita una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ai sensi Pag. 341dell'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.017. Panizzut, Bubisutti, Moschioni, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

(Inammissibile)

ART. 32.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente: 1-bis. L'Autorità può richiedere alle società interessate di notificare entro quaranta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri utilizzabili per accertare che l'operazione inciderà sulla concorrenza.
32.1. Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: tenuto anche conto fino alla fine del capoverso con le seguenti: e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
32.3. D'Elia.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero quando una delle due società eserciti un controllo anche indiretto sull'altra.
32.6. Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
*32.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*32.8. Gadda, Moretto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
32.9. Moretto.

Pag. 342

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
*32.10. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*32.11. Gadda, Moretto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di prelievo e banca multicanale)

  1. Le operazioni di prelievo da banche diverse da quella di appartenenza nonché tutte le operazioni effettuate in home banking non possono prevedere alcuna commissione che gravi sul correntista.

   .
32.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologica e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-quater, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie», sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia».
32.02. Lacarra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

  1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di Pag. 343contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
32.03. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di editoria)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma».
32.04. Gariglio.

(Inammissibile)

ART. 33.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.
33.1. Bignami, Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 35.

  Dopo il Capo VIII, inserire il seguente:

Capo VIII-bis
SERVIZI BANCARI

Art. 35-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

   «Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

  1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
35.1. Zucconi, Caiata, De Toma.