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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

Testo unificato delle proposte di legge. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il tirocinio curricolare è parte integrante di un percorso formativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale formalmente riconosciuti.
1.1. Vietina.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età nonché gli studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, che abbiano compiuto 15 anni.
1.2. Vietina.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) inserire le seguenti: , Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
*2.1. Viscomi.
*2.2. Vietina.
*2.3. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*2.4. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: , Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
2.5. Vietina.

  Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: accreditati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero.
*2.6. Vietina.
*2.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*2.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio con le seguenti: accreditati o autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma competenti per territorio.
2.9. Vietina.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti Pag. 44promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
3.1. Vietina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi.
3.2. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: apposite convenzioni inserire la seguente: quadro.
*3.3. Viscomi.
*3.4. Vietina.
*3.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*3.6. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) modalità di attivazione ed elementi essenziali del Piano Formativo Individuale, di cui all'articolo 4.
3.7. Vietina.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: stagisti con la seguente: tirocinanti.
*3.8. Vietina.
*3.9. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: , sottoscritto fino alla fine del comma
3.10. Vietina.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
3.11. Bucalo, Frassinetti.

ART. 4.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Il progetto formativo individuale aggiungere le seguenti: , sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante,.
4.1. Vietina.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: coerenza aggiungere le seguenti: e in conformità con il percorso formativo formalmente riconosciuto.
4.2. Vietina.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) i compiti specificamente assegnati al tirocinante;.
*4.3. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.
*4.4. Vietina.
*4.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di erogazione dell'indennità e.
4.9. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: dell'indennità e.
*4.10. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.
*4.11. Vietina.
*4.12. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

Pag. 45

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

   f-ter) garanzie di una formazione generale, certificata e riconosciuta ai tirocinanti a tutti gli effetti, con una durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, integrata da una formazione specifica che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta nella struttura del soggetto ospitante, e non può essere inferiore a quanto definito nell'Accordo Stato/regioni n. 221/2011.
4.13. Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4.14. Vietina.

ART. 5.

  Sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i tirocinanti con disabilità le durate di cui alle lettere a) e b) sono prorogabili su richiesta dell'assistente sociale.
5.1. Vietina.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. La durata dei tirocini è richiamata dalle convenzioni fra soggetto promotore e soggetto ospitante e definita in dettaglio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio.
5.2. Vietina.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. La durata dei tirocini, anche non continuativa, comprese eventuali proroghe o rinnovi, non può superare i 6 mesi. Per i tirocinanti con disabilità la durata è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su richiesta del tirocinante stesso.
5.3. Gribaudo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i 12 mesi con le seguenti: i 6 mesi.
5.5. Gribaudo.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti limiti non si applicano ai tirocini previsti all'interno di percorsi di studi abilitanti o di percorsi formativi ordinamentali di competenza delle regioni che prescrivono una certa percentuale di ore di tirocinio.
*5.7. Vietina.
*5.9. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*5.10. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante con le seguenti: valutano congiuntamente di riconoscere la possibilità di un tirocinio a tempo parziale.
**5.11. Vietina.
**5.12. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**5.13. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ; né può essere negato fino alla fine del comma, con le seguenti: . L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tal caso, il permesso di Pag. 46assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.
*5.14. Vietina.
*5.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*5.16. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 3.
*6.1. Vietina.
*6.2. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*6.3. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. In caso di mancata comunicazione si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di comunicazione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.
**6.4. Vietina.
**6.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**6.6. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente.
8.1. Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente con le seguenti: ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.
8.2. Gribaudo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della quantificazione del rimborso di cui al periodo precedente, la convenzione indica la tipologia di documentazione comprovante le spese sostenute nonché le modalità di acquisizione da parte del soggetto ospitante di detta documentazione.
*8.3. Vietina.
*8.4. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.5. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine della corresponsione del rimborso per le spese sostenute dal tirocinante ai sensi del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni quali soggetti ospitanti di tirocini curriculari di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° settembre 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione annua di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 47del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**8.6. Vietina.
**8.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**8.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*8.9. Bucalo, Frassinetti.
*8.10. Viscomi.
*8.11. Vietina.
*8.12. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.13. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere il comma 2.
**8.14. Vietina.
**8.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**8.16. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli studenti che frequentano l'ultimo anno di istruzione superiore di secondo grado o del percorso di Istruzione e Formazione professionale nonché agli studenti che frequentano i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), le istituzioni di alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) e corsi universitari se il tirocinio curricolare è svolto presso pubbliche amministrazioni.
*8.17. Vietina.
*8.18. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.19. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere il comma 3.
**8.20. Vietina.
**8.21. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
**8.22. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. In caso di mancata corresponsione dell'indennità o del rimborso spese si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di corresponsione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.
*8.24. Vietina.
*8.25. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*8.26. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Vietina.
*9.2. Gribaudo.

Pag. 48

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
10.3. Vietina.

  Al comma 1, sostituire le parole: della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i con le seguenti: del numero dei.
10.4. Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari con le seguenti: tirocini curricolari,
10.5. Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: compresi sia quelli curricolari sia con le seguenti: al netto di.
*10.6. Vietina.
*10.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*10.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
10.9. Vietina.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: e con le regioni.
11.1. Vietina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso ispezioni a campione sui soggetti ospitanti con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui all'articolo 3.
*11.2. Vietina.
*11.3. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*11.4. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
11.5. Vietina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di neodiplomati e neolaureati)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i neodiplomati e neolaureati che hanno conseguito il titolo di studio nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, il limite di dodici mesi di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.01. I Relatori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini previsti nei percorsi formativi il cui titolo conclusivo è abilitante all'esercizio di professioni.
11.02. I Relatori.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
11.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis
(Abrogazioni)

  1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.
  2. L'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.
11.04. I Relatori

Pag. 50

ALLEGATO 2

Testo unificato delle proposte di legge. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: accreditati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero.
*2.6. Vietina, Gebhard.
*2.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*2.8. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: stagisti con la seguente: tirocinanti.
*3.8. Vietina.
*3.9. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Alle convenzioni è allegato

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fa riferimento alla convenzione di cui al presente articolo.
3.7. (Nuova formulazione) Vietina.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) i compiti specificamente assegnati al tirocinante;
*4.3. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.
*4.4. Vietina.
*4.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

ART. 5.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ; né può essere negato fino alla fine del comma, con le seguenti: . L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tal caso, il permesso di assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.
*5.14. Vietina.
*5.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
*5.16. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente con le seguenti: ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.
8.2. Gribaudo.

Pag. 51

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
11.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.