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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 102

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (14441/21).

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (14441/21);

   premesso che:

    a) il settore civile è responsabile di oltre il 40 per cento dei consumi energetici finali secondo i dati ENEA (50.000 KTEP nel 2020 in salita dalle 45.000 del 2004) ed è il settore più energivoro in Italia, seguito dal settore dei trasporti con 36.000 KTEP (in discesa dalle 44.000 del 2004) e dell'industria (24.000 KTEP in discesa dalle 41.000 del 2004);

    b) al 31 maggio 2022 il superbonus 110 per cento valeva 30,6 miliardi di euro per un totale di 172.450 interventi asseverati da ENEA, di cui di cui 15 miliardi di interventi su condomini, 10,3 su edifici unifamiliari e 5,3 su unità immobiliari funzionalmente indipendenti;

    c) il risparmio sui costi dell'energia dopo una riqualificazione (con cappotto termico o climatizzazione) è quantificabile in 92kWh/mq, mentre il costo medio di intervento per garantire il salto di due o più classi energetiche è pari a 773 euro al metro quadro; l'intera misura permetterà di riqualificare circa 38,7 milioni di metri quadri residenziali, consentendo un risparmio annuo di circa 306000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio);

    d) una rilevazione dell'Enea a gennaio 2022 certifica che le opere finanziate dal Superbonus hanno permesso di conseguire risparmi di energia pari al consumo annuo di energia elettrica di 1 milione e 100 mila famiglie italiane su 25.700.000 (dato ISTAT) cioè il 4,2 per cento delle famiglie italiane che hanno ridotto la dipendenza da fonti esterne sia grazie all'efficientamento che grazie all'installazione di fonti rinnovabili (in particolare pannelli solari FV) e sistemi di accumulo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1. l'Italia si faccia promotrice a livello europeo della richiesta di redigere un «energy Recovery fund» europeo incentrato sulla sovranità energetica rinnovabile Pag. 103a basse emissioni e sull'efficienza energetica del settore civile favorendo l'adozione omogenea di meccanismi creditizi e di buone pratiche tecniche in tutta l'UE, con un cronoprogramma di riduzione dei consumi energetici e adeguata trasparenza e rendicontazione dei risultati ottenuti;

   2. in relazione ai gravi attuali fenomeni legati al cambiamento climatico come la siccità, i fenomeni meteorologici estremi e il distacco di parte del ghiacciaio in Marmolada, si valuti la necessità di:

    a) prevedere un monitoraggio puntuale delle emissioni di gas serra e ipotizzare azioni concrete per ridurre, in maniera più importante rispetto ai piani esistenti, le emissioni nei settori non vitali mirando a preservare la sovranità alimentare, alla sovranità idrica, al recupero di materia, alle fonti rinnovabili a minori emissioni e a minore impronta idrica, a infrastrutture a ridotto carico emissivo;

    b) consentire l'installazione di pannelli fotovoltaici in aderenza anche agli edifici residenziali dei centri storici indipendentemente da regolamenti comunali e in conformità alle norme statali, in particolare se afferenti a impianti al servizio di comunità energetiche, considerata la rilevanza numerica di questa tipologia edilizia nel nostro paese e visti anche la recente giurisprudenza in merito e gli orientamenti della Commissione europea;

    c) definire criteri per il calcolo dell'impatto ambientale cumulativo e sinergico di più fattori su un determinato territorio, anche al fine di applicare l'approccio «one health» e «planetary health» recepito con l'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

    d) prevedere semplificazioni autorizzative (in particolare procedure semplificate) anche per le richieste di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) a basse emissioni non collegati al PNRR;

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore (C. 1440 Ilaria Fontana).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera i-ter), dopo le parole: «di sostanze» sono inserite le seguenti: «, incluse le sostanze odorigene,»;

   b) alla lettera i-septies), dopo le parole: «di sostanze» sono inserite le seguenti: «incluse le sostanze odorigene,»;

   c) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:

   «v-novies) odore: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo;

   v-decies) sostanza odorigena o odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

   v-undecies) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

   v-duodecies) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

   v-terdecies) molestia olfattiva: effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi;»;

  Conseguentemente, all'art. 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: f-ter) valori limite di emissione odorigena: valori espressi come concentrazione di odore [ouE/m3] o portata di odore [ouE/m3] che devono essere rispettati al fine di assicurare che l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene non ecceda i valori di accettabilità presso il recettore.
1.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini della presente legge vale la terminologia e le definizioni di qualità dell'aria e odori, di cui alla Norma tecnica UNI 11806:2021.
1.6. Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-novies, sostituire le parole: attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l'olfatto con le seguenti: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo.
1.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-decies con i seguenti:

   v-decies) odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

   v-decies.1) gas odorigeno: gas odorante avente una concentrazione di odore maggiore di 1 ouE /m3;

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   v-decies.2) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;.
1.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-undecies con il seguente:

   v-undecies) molestia olfattiva: rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l'uso legittimo dell'ambiente emettendo odore di intensità superiore alle soglie definite dagli indirizzi e dalle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;.
1.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-undecies), dopo le parole: negli altri luoghi inserire le seguenti: secondo lo standard tecnico EN 13725:2003.
1.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso lettera m-bis), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le disposizioni e le misure di cui alla presente lettera sono individuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalle BAT Conclusions di riferimento dell'attività dell'impianto.
2.1. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede a modificare gli allegati alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
  2. Con il decreto o i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti le metodologie per l'analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, nonché criteri di validità per indagini di campo, questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.
3.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica approva con apposito decreto gli indirizzi e le linee guida elaborate dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in ordine alle soglie di riferimento per le emissioni delle sostanze odorigene e per le eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l'olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI 11806:2021 e la caratterizzazione chimica delle fonti emissive, anche tenendo conto della specificità dei territori. Il Ministro della transizione ecologica provvede all'aggiornamento dei valori di cui al precedente periodo, sulla base degli aggiornamenti degli indirizzi e delle linee guida elaborate dal Coordinamento.
3.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

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  Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente fino a: con proprio decreto con le seguenti: , al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
3.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto con le seguenti: nel rispetto
3.6. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

  Al comma 2 sostituire le parole: norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 con le seguenti: norma tecnica UNI 11806:2021.
3.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 11-ter, dopo le parole: da rifiuti inserire le seguenti: impianti zootecnici, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte seconda del presente decreto,.
5.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire la parole: la loro eliminazione con le seguenti: il loro contenimento.
*5.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*5.4. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

  Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire le parole: la loro eliminazione con le seguenti: il loro abbattimento.
5.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le regioni provvedono a dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
*6.2. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*6.6. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro sei mesi dall'adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che introduce criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
6.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 107

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni e le province autonome promuovono specifici interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti regionali e degli enti locali, sulle tematiche del contenimento degli odori, lo sviluppo di tecnologie impiantistiche, la mitigazione degli impatti odorigeni e le esperienze maturate in ambito nazionale e internazionale, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri studi particolarmente qualificati, con i quali stipulano apposite convenzioni.».
6.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
6.5. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)

  1. Dopo l'articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie è inserito il seguente:

«Art. 217-bis.

   Con specifico riferimento alla emissione delle sostanze odorigene di cui all'articolo 217, il Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed urbanistica, provvede a disciplinare i vincoli di distanza e di inedificabilità delle aree con destinazione commerciale, residenziale e produttiva necessari ad assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione di attività agricole che, anche quando esercitate nei centri abitati o in prossimità degli stessi, risultano inserite nel contesto produttivo locale e condotte nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.».
6.01. Deiana.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.2. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Alla lettera a), punto 13-bis, dopo le parole: sostanze odorigene inserire le seguenti: , incluse le sostanze che possono generare disturbi olfattivi durante il trattamento delle acque reflue.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
7.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7.3. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*7.4. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le ispezioni finalizzate a verificare e monitorare i livelli di contaminazione dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti anche se dichiarati chiusi».
8.1. Il Relatore.

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  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

  1. Ai fini della presente legge e del potenziamento del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria e ambiente, al comma 1, articolo 20, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al Coordinamento partecipano anche rappresentanti delle attività produttive che emettono sostanze odorigene, nonché tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori.»
*8.01. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.
*8.02. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Produzione ed uso di correttivi in agricoltura)

  1. I correttivi di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante il Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, devono essere trattati in modo da garantire una adeguata riduzione delle emissioni odorigene al fine di contenere l'impatto olfattivo durante la fase di trasporto e utilizzo, secondo limiti e criteri definiti da SNPA.
  2. I correttivi di cui al comma 1 devono essere utilizzati in terreni per i quali è comprovata l'effettiva necessità di utilizzo e devono essere immediatamente interrati dopo lo spandimento. Possono essere utilizzati per la correzione delle caratteristiche di pH del terreno, eventualmente aggravate da eccesso di salinità secondo i seguenti parametri:

   a) i correttivi alcalinizzanti vanno applicati su terreni con pH inferiore a 6,5;

   b) i correttivi acidificanti vanno utilizzati su terreni con pH maggiore di 8,5 e conduttività elettrica, nell'orizzonte superficiale del suolo, superiore a 2 mS/cm corrispondente ad un grado di salinità alto.

  3. I quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 t/ha di tal quale nel triennio, nel rispetto degli apporti massimi di azoto previsti dai programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006, e vanno immediatamente interrati. Resta comunque vietato l'utilizzo di correttivi nelle aree limitrofe a siti Natura 2000.
8.03. Rotta, Pellicani, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

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ALLEGATO 3

5-08408 Mazzetti: Riduzione del fabbisogno energetico complessiva anche in termini di Mtep/anno risparmiati determinato dagli interventi edilizi assistiti dal superEcobonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo le valutazioni di impatto della misura Superbonus, si rappresenta quanto segue.
  Con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-bilancio) convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto il cosiddetto «Superbonus», una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, in un contesto segnato fortemente dall'emergenza dovuta alla pandemia COVID-19.
  Questa misura assume un ruolo importantissimo nell'ambito delle politiche atte a contrastare il cambiamento climatico, oltre ad aver rappresentato un fattore di ripresa dell'economia a seguito della stagione caratterizzata dall'emergenza epidemiologica.
  Si premette che tutti i dati tecnici connessi all'andamento della misura oggetto dell'interrogazione sono gestiti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA – per il tramite dell'apposito portale informatico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in questione.
  Inoltre, con periodicità mensile, ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale report contenenti le informazioni relative agli interventi ammessi a detrazione ed i relativi costi, distinti per tipologia di edificio e per regione.
  Inoltre, ENEA fornisce ulteriori report agli uffici preposti di questo Ministero contenenti ulteriori dati che riguardano la tipologia di interventi ammessi ed i risparmi conseguiti da ognuno di essi.
  Sulla base dei dati ENEA, si stima che, per i soli interventi di natura energetica, al 31 maggio 2022 sono stati attivati investimenti per oltre 30 miliardi di euro (di cui il 48,9 per cento condomini) su oltre 172.000 edifici (di cui il 15,46 per cento condomini). Detti interventi hanno permesso la riqualificazione energetica di circa 40 milioni di metri quadri di edifici, di cui il 58 per cento è rappresentato da condomini.
  Inoltre, si precisa che il costo medio di un intervento di riqualificazione energetica di un condominio si attesta a circa 562 mila euro, mentre quello per gli altri edifici a poco più di 107 mila.
  Gli investimenti mobilitati hanno comportato, pertanto, un risparmio di energia primaria di circa 5.650 GWh/anno, ovvero 0,486 Mtep/anno (di cui circa il 63,4 per cento connesso ad interventi sulle superfici opache e trasparenti, la restante quota connessa agli impianti termici), nonché l'installazione di oltre 172.000 impianti fotovoltaici (circa uno per ogni edificio) cui corrisponde una potenza di picco di circa 1.078 MW, di circa 165.500 sistemi di accumulo cui corrisponde una capacità di 3.824 MWh, oltre a più di 130.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
  In termini di mix di interventi realizzati, si rappresenta che ad oggi sono così distribuiti:

   il 39,74 per cento degli investimenti mobilitati ha interessato l'isolamento di superfici opache;

   l'082 per cento l'eliminazione delle barriere architettoniche;

   il 19,61 per cento interventi sugli impianti di produzione di energia termica per la climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;

   il 19,47 per cento la sostituzione degli infissi;

Pag. 110

   l'8,17 per cento l'installazione di impianti fotovoltaici;

   il 7,45 per cento l'installazione di sistemi di accumulo;

   il 2,75 per cento l'installazione di schermature solari;

   l'0,80 per cento l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

   la restante quota interventi di natura non energetica.

  Inoltre, l'installazione di caldaie a condensazione ad alta efficienza a combustibile fossile ha interessato ad oggi il 3,68 per cento degli investimenti totali.
  Si specifica, infine, che per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio corrisponde ad un risparmio di circa il 20 per cento dei consumi energetici.

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ALLEGATO 4

5-08409 Dara: Iniziative per porre rimedio all'attuale crisi idrica con particolare riguardo alla Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo la situazione di grave scarsità idrica, In particolare nella regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.
  La regione Lombardia rappresenta che sin dai primi mesi del 2022, ha avviato il monitoraggio della situazione delle riserve idriche lombarde, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po che si è riunito con regolarità già da febbraio.
  La situazione ha comportato l'adozione di diversi provvedimenti di urgenza da parte della Giunta regionale, nonché l'attivazione del «Tavolo regionale per l'utilizzo idrico in agricoltura».
  Con l'aggravarsi della situazione, la regione ha deliberato il 9 giugno 2022 con la d.g.r. XI/6468 la disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale e deflusso ecologico, disposizioni in materia di risparmio idrico, nonché avviato interlocuzioni con i principali operatori idroelettrici, a seguito dei quali gli stessi si sono impegnati a rilasciare circa 4 milioni di m3 al giorno nel bacino dell'Adda, 900.000 m3 al giorno nel bacino dell'Oglio, e 250.000 m3 al giorno nel fiume Serio e 200.000 m3 al giorno nel fiume Brembo.
  Infine, il 7 luglio scorso un ulteriore accordo con gli operatori idroelettrici ha garantito rilasci di soccorso incrementati fino a 5.6 milioni di metri cubi al giorno sul Fiume Adda, a partire dall'11 luglio e per 10 giorni, prolungato i rilasci su fiume Oglio e Serio fino alla fine di luglio e garantito rilasci sul Brembo per circa 10 giorni.
  La regione Lombardia rappresenta che, circa la situazione evidenziata dal Consorzio Garda-Chiese, seppur con portate ridotte, l'irrigazione è proseguita fino ad ora e sarà garantita fino al 15 luglio.
  La regione precisa altresì che il suddetto Tavolo regionale è stato riconvocato il 30 giugno e l'8 luglio scorso, e lo sarà periodicamente per tutta l'estate.
  Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato, la regione si è attivata, attraverso gli Uffici d'Ambito e i Gestori delle strutture acquedottistiche delle 12 province lombarde, nell'ambito del tavolo permanente di raccordo, per rilevare le criticità del sistema idropotabile, specialmente in riferimento ai comuni con problemi di approvvigionamento, prevalentemente situati nelle zone montane.
  La regione informa, che sta promuovendo azioni atte a consentire un maggiore accumulo di risorsa idrica nei grandi laghi regolati, ed in particolare per il Lago di Como con il completamento delle opere a difesa della città, per il Lago Maggiore nella prosecuzione della sperimentazione in atto e dell'interlocuzione con le autorità elvetiche per l'innalzamento della quota di massima regolazione estiva fino ad 1,50 metri ed, infine, per quello d'Idro ha stanziato 50 milioni di euro per il rifacimento delle opere di regolazione.
  L'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico padano, organo di governance primario per la gestione delle crisi idriche, in occasione dell'ultimo incontro dello scorso 11 luglio, al fine di sostenere le portate del Po nel tratto di valle per assicurare l'uso idropotabile delle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo e per contrastare la risalita del cuneo salino nelle acque superficiali e sotterranee, ha confermato le misure già prese a fine giugno concernenti la riduzione del 20 per cento dei prelievi irrigui a livello distrettuale rispetto ai valori medi dal 23 giugno Pag. 112al 30 giugno, l'aumento dei rilasci dai grandi laghi, laddove possibile in funzione dei volumi e dei livelli disponibili ed il monitoraggio a cura di Terna e delle Aziende idroelettriche del riempimento degli invasi idroelettrici alpini, al fine di valutare la possibilità di ulteriori rilasci aggiuntivi giornalieri senza intaccare la riserva strategica da garantire per l'uso idroelettrico.
  Stante la deliberazione del Governo della dichiarazione dello stato di emergenza per siccità del 4 luglio scorso, per quanto attiene la situazione di grave emergenza idrica la struttura competente di questo Ministero ha convocato per il 14 luglio una riunione di coordinamento di tutti gli osservatori idrici delle varie Autorità di distretto.

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ALLEGATO 5

5-08410 Ruffino: Sulla possibilità di desecretare la proposta di Carta nazionale delle aree idonee, in attesa della sua approvazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo l'eventualità di desecretare la CNAI, si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si specifica che il 15 marzo 2022 la Sogin, in accordo con le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 31 del 2010, ha trasmesso, per la successiva approvazione, al Ministero della transizione ecologica la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), redatta sulla base delle osservazioni emerse durante il processo di consultazione pubblica e il Seminario nazionale.
  Successivamente, con nota del 25 marzo 2022, l'ISIN ha comunicato alla Sogin la richiesta di alcune integrazioni documentali ritenute necessarie per completare la documentazione di proposta di CNAI, ai fini dello svolgimento del procedimento di verifica.
  Con la medesima nota veniva comunicata l'interruzione dei relativi termini del procedimento (60 giorni).
  Con successiva nota del 14 aprile 2022, l'ISIN ha rappresentato alla Sogin l'esigenza e la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, comunicando che dalla data di acquisizione delle integrazioni richieste sarebbero decorsi nuovamente i termini del procedimento.
  Pertanto, la Sogin ha effettuato le analisi richieste e, così, inviato in data 21 aprile 2022 una prima risposta e in data 17 giugno 2022 la documentazione e gli aggiornamenti richiesti.
  L'ISIN, con la ricezione di suddette integrazioni, ha considerato l'effettivo inizio dell'istruttoria il 20 giugno 2022 e ha comunicato che formulerà il parere tecnico di competenza, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 31 del 2010, entro la fine del mese di agosto 2022.
  Con riferimento alla possibilità di accesso al documento della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), si fa presente che questo Ministero ha recentemente ricevuto diverse richieste di accesso a tale documento e alla localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  A tal riguardo, la Sogin ha informato questo Ministero che, sebbene la suddetta documentazione fosse categorizzata come contenente «informazioni non classificate controllate a diffusione esclusiva gestite a norma del DPCM 6 novembre 2015 n. 5 e ss.mm.ii.», in ragione della loro sensibilità, pur richiedendo misure di protezione minime, le informazioni da tutelare non interessavano potenzialmente il mero elenco delle aree facenti parte della proposta di CNAI e la loro resa grafica, e quindi i documenti relativi alle mappe grafiche delle Aree e all'elenco puntuale delle stesse. Per tali ragioni, le suddette istanze sono state accolte nei limiti e per le motivazioni suesposte.
  Per quanto attiene alla restante documentazione istruttoria, attesa la sua natura endoprocedimentale, è stato invece comunicato il differimento all'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento, al termine del quale, come peraltro disposto dal comma 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è prevista la pubblicazione della versione definitivamente approvata della CNAI sui siti istituzionali della Sogin, dei Ministeri concertanti e dell'ISIN.

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ALLEGATO 6

5-08412 Federico: Verifiche conseguenti alla recente inchiesta giornalistica riguardante fuoriuscite di metano dall'impianto Fiume Treste a Cupello (Chieti) e dalla centrale di raccolta gas Eni di Pineto (Teramo).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, concernenti le fughe di gas anomale rilevate in determinati impianti di stoccaggio svelate a seguito di inchiesta giornalistica, si rappresenta quanto segue.
  Più precisamente, gli impianti oggetto dell'interrogazione sono l'impianto di stoccaggio di gas di Fiume Treste a Cupello, gestito dalla società Stogit, e la centrale di raccolta gas ubicata a Pineto, di proprietà di Eni.
  A riguardo si precisa che si tratta di emissioni «fuggitive» di metano derivanti dall'esercizio degli impianti, gestite in conformità a quanto previsto nelle autorizzazioni degli impianti in questione.
  In particolare, le autorizzazioni all'esercizio consistono nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per quanto riguarda l'impianto di stoccaggio di Fiume Treste, e nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per quanto attiene la centrale di Pineto. Pertanto, è nell'ambito di dette autorizzazioni che le emissioni fuggitive sono oggetto di controllo.
  Con riferimento all'impianto di Fiume Treste si precisa, inoltre, che la tipologia di emissioni rilevata non è collegata al rischio di incidente rilevante e, quindi, a possibili ricadute sulla pubblica incolumità.
  Inoltre si precisa che riguardo suddetto impianto la Stogit ha avviato il procedimento di bonifica su base volontaria.
  Si precisa che la Sezione Laboratori chimici dei competenti Uffici di questo Ministero ha come compito quello di effettuare campagne di verifica della qualità del gas naturale stoccato e il controllo dei valori delle emissioni in atmosfera (Nox, Co, SOx) degli impianti di stoccaggio, i cui risultati sono pubblicati sulle apposite sezioni del sito istituzionale del Ministero.
  A tale riguardo si evidenzia che per quanto concerne la Centrale Fiume Treste sono state effettuate le suddette attività di controllo nel 2018, 2020 e nel 2022, mentre per l'impianto di Centrale Pineto nel 2018, 2019, 2021 e nel 2022.
  La tematica delle emissioni «fuggitive» di gas naturale, è oggetto di specifici indirizzi dell'attività di Governo. Difatti, l'Italia condivide le indicazioni contenute nella «Methane Strategy» della Commissione, pubblicata nel 2020, e aderisce all'adozione di un sistema di reporting delle emissioni basato sull'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) lanciata in ambito UNEP (Programma delle azioni Unite per l'ambiente).
  L'adesione di primarie aziende nazionali a suddetta iniziativa ha condotto ad un netto miglioramento del target di riduzione emissiva, come nel caso di Snam che si è prefissata nell'ambito del Piano Strategico 2020-2024 di raggiungere la neutralità carbonica delle proprie attività entro il 2040, avendo comunque ridotto le stesse di oltre il 20 per cento negli ultimi 3 anni.
  Riguardo ulteriori strategie di riduzione delle emissioni, infine, è al vaglio l'introduzione di specifiche iniziative di contenimento contenute nella menzionata «Methane Strategy», in particolare della tecnica «Leak Detenction and Repair» – LDAR, che consiste nel monitoraggio e nella riparazione delle emissioni fuggitive negli impianti.
  Infine vorrei rassicurare la presentatrice che la tematica delle emissioni «fuggitive» è ben presente e attenzionata da codesto Ministero, pertanto, non solo, sarà vagliata l'opportunità di avviare un confronto con gli operatori al fine di adottare pienamente le indicazioni europee, ma anche valutata la possibilità di imporre ulteriori e stringenti obblighi.

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ALLEGATO 7

5-08411 Pellicani: Iniziative per scongiurare ritardi nell'adozione dell'aggiornamento del Piano morfologico della laguna di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo l'adozione del protocollo fanghi di Venezia, si rappresenta quanto segue.
  Si ricorda innanzitutto che i lavori del Tavolo tecnico per la definizione dello schema di decreto recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali, si sono conclusi con la redazione delle nuove Linee Guida per la gestione dei sedimenti lagunari.
  Il documento è stato condiviso con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ISPRA, l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e le Amministrazioni locali interessate.
  In data 4 maggio 2022 la Commissione Tecnica di Valutazione di impatto Ambientale VIA-VAS ha emesso il parere n. 341 con cui ha ribadito quanto indicato nel Decreto di parere VAS del 2018, ossia che l'adottando Decreto per la gestione dei sedimenti lagunari costituisce un atto presupposto per la verifica dell'aggiornamento del Piano Morfologico della laguna.
  L'11 maggio scorso è stato acquisito il concerto di tutti i Ministeri interessati e il successivo giorno 13 lo schema di decreto è stato trasmesso alla regione Veneto per l'acquisizione della prescritta intesa e, successivamente, inviato al Consiglio di Stato.
  Il Consiglio di Stato ha reso il parere interlocutorio n. 1164 del 5 luglio scorso formulando alcune osservazioni. In particolare, ha suggerito tra l'altro di considerare l'opportunità di costituire un'unica procedura autorizzatoria all'interno della quale si esamini, in una prima fase, la caratterizzazione dei sedimenti e, in caso di esito favorevole, si autorizzi la movimentazione nella seconda e conclusiva fase.
  Il predetto Organo ha altresì raccomandato una serie di riformulazioni parziali del testo, connesse alla costruzione del procedimento autorizzatorio, anche per quanto concerne gli Allegati tecnici, allo scopo di coordinerei contenuti riferibili alla fase preliminare della caratterizzazione e classificazione dei sedimenti e quelli riferibili alla successiva fase della movimentazione e gestione.
  Si precisa che, a valle della conclusione del processo di VAS, si sono svolti alcuni incontri fra questo Ministero ed il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al fine di individuare le azioni da intraprendere.
  Tutto ciò premesso, si specifica che non è esclusa la possibilità di interventi di manutenzione dei canali portuali, al fine di ripristinare le quote delle cunette a quelle originariamente previste per la navigabilità, il cui sito di conferimento è al vaglio delle strutture Tecniche del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in conformità al Protocollo fanghi oggi vigente ed al decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Si rappresenta che si sta prevedendo a caratterizzare alcune aree presso le bocche di porto, particolarmente interessate dal deposito di sedimenti e sabbie, procedendo ai sensi dell'articolo 185 comma ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, verificando la compatibilità della matrice ambientale di alcune aree della laguna di Venezia che necessitano di un intervento di ripascimento finalizzato al recupero morfologico volto a favorire lo sviluppo di habitat naturali, previsto altresì nel cosiddetto «Piano Europa» a compensazione delle opere del MOSE.Pag. 116
  Inoltre, si informa che già sono stati esaminati ed approvati dal Comitato Tecnico ed Amministrativo del provveditorato alle OO.PP. di Venezia interventi di riqualificazione ambientale delle barene presso Val di Brenta e presso i canali Bastia, Cenesa, Boer e Stiletto.
  Pertanto, è chiaro intendimento del Ministero della transizione ecologica, così come del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, dar seguito celermente agli approfondimenti che si rendono necessari, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, apportando al testo del decreto e degli allegati le modifiche più opportune alla luce delle osservazioni del predetto Organo consultivo, in modo da pervenire all'adozione dell'atteso Regolamento.