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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 29 luglio 2022
841.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO

DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il punto 1), è inserito il seguente:

   «1-bis) al comma 1, le parole “di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sono soppresse»;

   b) dopo il punto 3), è inserito il seguente:

   «3-bis) il comma 4 è soppresso».
1.01. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
1.02. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: «Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.»
1.03. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

Pag. 17

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di valorizzazione degli arenili)

  1. Al fine di avviare un percorso di recupero, valorizzazione e innovazione degli usi sociali degli arenili, intesi come bene comune e patrimonio storico-culturale del nostro Paese, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvia l'iter di presentazione del dossier di documentazione per la candidatura dell'attività dello stabilimento balneare a patrimonio immateriale riconosciuto e tutelato dall'UNESCO ai sensi della Convenzione 17 ottobre 2003, ratificata in Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167.
  2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, è sospesa ogni diversa disposizione di legge in materia di efficacia e affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
2.01. Rampelli.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone-Catanzaro).

  1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone-Catanzaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità. Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, a ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
4.01. Ferro.

Pag. 18

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con apposito provvedimento individua le procedure necessarie per riattivare quanto abrogato con apposita norma nel 2012, consentendo in tal modo la riattivazione in tempi certi dell'avvio dei lavori.
4.02. Varchi, Ferro.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aeroporto civile di Agrigento)

  1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.
  2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
  4. La Regione Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Regione Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
6.01. Sodano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Raddoppio linea ferroviaria Palermo – Agrigento)

  1. Per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo- Agrigento, Ferrovie dello Stato Italiane è autorizzata ad utilizzare l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 Pag. 19del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.02. Sodano.

ART. 7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 7, comma 9-bis, le parole: «le zone di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «le zone a traffico limitato di cui al comma 9, istituite per esclusive finalità di tutela ambientale,»;

   b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico e a rallentare la velocità dei veicoli.»;

    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, sulle strade classificate di tipo E, E-bis, F e F-bis, ove sia istituito un limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, per l'intera o solo per una parte della larghezza della corsia o della carreggiata possono essere adottati dispositivi di moderazione del traffico e rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati e installati in forma estesa o in forma puntuale in corrispondenza di specifici punti critici, ivi compresi elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, dispositivi del tipo denominato “cuscini berlinesi”, disassamenti, deviazioni e restringimenti artificiali della carreggiata, ampliamenti dei marciapiedi laterali in prossimità delle intersezioni e degli attraversamenti.».
7.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 122, comma 5-bis, dopo le parole: «di visione notturna» sono inserite le seguenti: «, anche con veicolo ad alimentazione elettrica o ibrida con cambio automatico,»;

   g-ter) all'articolo 122, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter) L'aspirante al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 e A deve effettuare esercitazioni in autostrada, ove consentito, o su strade extraurbane nonché in ambito urbano, presso una autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.»;

   g-quater) all'articolo 123, comma 7, dopo le parole: «possono essere complessivamente ridotte», sono inserite le seguenti: «ivi compreso il veicolo di categoria B con alimentazione elettrica o ibrida, con cambio automatico di cui all'articolo 122, comma 5-bis».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, recante «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B» è modificato in coerenza con le disposizioni all'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla Pag. 20lettera g-bis; è altresì stabilita la data a decorrere dalla quale sono applicabili le disposizioni dell'articolo 123, comma 7, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dalla lettera g-quater.
7.2. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica uno studio che valuti in termini di efficacia, efficienza ed economicità l'adozione di politiche pubbliche di incentivazione di veicoli a propulsione elettrica, in relazione alle altre tecnologie disponibili, al fine di valutare i costi e i benefici della transizione ecologica per le diverse categorie del settore dei trasporti. Agli adempimenti previsti al comma 1, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.3. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I termini di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 n. 446 sono prorogati di 24 mesi.
7.4. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di evitare ulteriori aggravi dei costi sui cittadini, per l'anno 2022 i Comuni, nell'ambito della relativa autonomia regolamentare, riducono del 30 per cento le tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato per i soli veicoli di classe ambientale Euro V o superiori.
7.5. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, sono finanziate la «Tangenziale di Agrigento» (tipo B – 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada «Mare-Monti» (SS115-SS118 – carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.
  2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e di accelerare la realizzazione di Linee ferroviarie Alta Velocità – Alta Capacità nelle regioni del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo Pag. 21con una dotazione iniziale di 480 milioni di euro.
  2. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari ad almeno 100 milioni di euro, sono destinati alla realizzazione di una metropolitana di superficie lungo la rete ferroviaria ionica da Sibari a Crotone con collegamento allo scalo aeroportuale, al fine di assicurare una maggiore mobilità nell'area a nord della Calabria ionica.
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7.02. Ferro, Varchi.

(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Parcheggi per velocipedi negli edifici)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare ciclistica, assicurando la disponibilità di adeguati spazi di sosta per le biciclette anche negli edifici pubblici e privati, all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono aggiunti, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

   3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché negli interventi sugli spazi aperti annessi agli edifici, deve essere assicurata la realizzazione delle seguenti dotazioni minime di parcheggi destinati ai velocipedi:

   a) per gli edifici ad uso residenziale: almeno un posto bici ogni 35 metri quadri di superficie utile in spazi coperti chiusi e almeno un posto bici ogni 100 metri quadri di superficie utile in rastrelliere su spazi pertinenziali;

   b) per gli edifici ad uso produttivo, commerciale, direzionale e ricettivo: un posto bici ogni tre addetti in spazi coperti chiusi o in rastrelliere su spazi pertinenziali per i lavoratori e almeno un posto bici ogni 300 metri quadri di superficie utile in rastrelliere su spazi pertinenziali per gli utenti e visitatori;

   c) per gli edifici ad uso scolastico e universitario: in aggiunta a quanto previsto alla precedente lettera b), almeno un posto bici ogni tre alunni o studenti in rastrelliere su spazi pertinenziali.

  4. Le dotazioni minime di parcheggi di cui al precedente comma sono previste dai regolamenti edilizi ovvero, in ogni caso, assicurate dai titoli abilitativi dei singoli interventi edilizi. I parcheggi devono essere facilmente raggiungibili dall'ingresso principale dell'edificio, sono ubicati al livello della strada dalla quale si accede all'edificio stesso oppure sono raggiungibili per mezzo di rampe o appositi collegamenti meccanici, e sono dotati di strutture, che sono definite rastrelliere, idonee a consentire il sostegno del telaio del velocipede e il suo fissaggio mediante sistemi meccanici di protezione contro il furto. Almeno il dieci per cento dei suddetti parcheggi comprende l'allaccio per la ricarica dei velocipedi a pedalata assistita nel caso di spazi coperti chiusi e la disponibilità di spazio sufficiente ad ospitare velocipedi di dimensioni superiori a quelle ordinarie. 4. In ogni caso, negli spazi pertinenziali degli edifici, esistenti o nuovi, è consentita, anche in assenza di appositi parcheggi, la sosta delle biciclette di coloro che abitano o lavorano negli edifici medesimi.
7.03. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, Pag. 22n. 495, il comma 7 è sostituito con il seguente:

   «7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un importo annuale una tantum, a prescindere dalle dimensioni di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.»
7.04. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 7-bis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.
7-bis.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In ordine al ristoro del minore fatturato in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19, ai concessionari autostradali si applicano le norme applicabili alla generalità delle aziende. Si intende nullo ogni atto contrario al principio di cui al periodo precedente.
7-bis.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 7-ter.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di ridurre i disagi derivanti dalla progressiva riduzione dei servizi nelle zone di residenza e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7-ter.1. Lollobrigida, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto previsto al periodo successivo;

   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Resta fermo, in ogni caso, che al personale adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7-ter.3. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
7-ter.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
7-ter.4. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Pag. 23

ART. 7-quater.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio per i pendolari delle tratte autostradali A24 e A25)

  1. Stante la grave situazione di incertezza che interessa le tratte autostradali A24 e A25, da anni caratterizzate da condizioni di criticità sotto il profilo della sicurezza, anche al fine di ridurre i disagi derivanti dalla progressiva riduzione dei servizi nelle zone di residenza e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti beneficiari.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7-quater.01. Lollobrigida, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 7-quater aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Raccordo autostradale Chieti-Pescara. Indennizzi per il mancato pagamento delle indennità espropriative)

  1. Per il mancato pagamento delle indennità espropriative e il conseguente risarcimento dei danni riconosciuto da sentenze passate in giudicato in favore dei proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in gestione diretta dell'ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni ulteriore diritto e pretesa.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7-quater.02. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 8.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 7 e al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale delle aziende del settore, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un «Fondo di stabilizzazione del carburante» con una dotazione iniziale di 380 milioni di euro con una dotazione di 2 miliardi di euro per il biennio 2021-2022. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.1. Ferro.

(Inammissibile)

Pag. 24

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  12-octies. Al fine di garantire il dispiegamento dell'investimento 1.4.6 dedicato al Mobility As A Service del Piano di Ripresa e Resilienza, e lo sviluppo di servizi innovativi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, ciascun gestore di servizio di trasporto pubblico locale, ivi compreso il trasporto ferroviario regionale e nazionale, deve mettere a disposizione degli enti territoriali competenti il servizio, e con cadenza mensile, i dati relativi ai flussi di passeggeri, suddivisi per ciascuna linea/corsa.
8.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Viaggitalia)

  1. Al fine di supportare il risparmio energetico e agevolare gli spostamenti ed il turismo nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in accordo con Trenitalia S.p.a., a partire dal 1 agosto e per tutto il mese, istituiscono VIAGGITALIA, un biglietto unico del valore di 9 € per accedere ed usufruire di tutti i treni regionali. Il biglietto è strettamente personale e nominativo e sarà acquistabile in tutte le biglietterie Trenitalia e online. Il costo di VIAGGITALIA è ridotto alla metà per i minorenni, le donne in stato di gravidanza e per i soggetti portatori di handicap o disabilità.
8.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 3 agosto ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 7 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economiaPag. 25 e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il periodo compreso tra il 3 agosto 2022 ed il 31 dicembre 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classe di emissione «euro VI».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sviluppo della catena di approvvigionamento dell'idrogeno)

  1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  2. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 Pag. 26aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale».

  2. All'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale.»
8.05. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il decreto di cui al secondo periodo del presente comma stabilisce altresì le modalità di erogazione a titolo di acconto di quota parte degli incentivi di cui al terzo e quarto periodo del presente comma per ogni quadrimestre dell'anno di effettuazione dei trasporti ferroviari di cui medesimi periodi e l'erogazione del saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'effettuazione dei trasporti ferroviari di cui al presente comma».
9.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo nonché l'attuazione delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza nel settore del trasporto marittimo di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento al concorso bandito dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzandoPag. 27 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di garantire il migliore raggiungimento dei target previsti nel PNRR relativamente alla mobilità sostenibile e l'utilizzo efficace delle risorse impegnate nel Piano, promuovendo una progressiva riduzione dell'uso individuale del traffico veicolare privato attraverso una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea ed un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili un fondo con una dotazione annuale di euro 25 milioni per gli anni dal 2022 al 2030, di cui 15 milioni per le spese in conto capitale e 10 milioni per spese di parte corrente destinato all'erogazione di contributi in favore:

   a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano ad adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale redatto secondo le linee guida di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 179 del 12 maggio 2021;

   b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano ad adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

   c) delle amministrazioni comunali per il rafforzamento delle azioni di mobility management.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quanto disposto al punto c), delle misure di mobilità sostenibile, inserite nei piani di spostamento casa lavoro e casa scuola.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi per il tramite degli enti locali, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
  4. Il cinque per cento delle risorse di parte corrente rimane in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, la creazione di una rete di mobility manager, il supporto tecnico e il dispiegamento uniforme sul territorio, la comunicazione istituzionale.
  5. Le risorse del fondo di cui all'articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2021 possono essere utilizzate dai Comuni beneficiari per la medesima finalità anche nel 2022 e nel 2023.
  6. All'articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale n. 179/2021, alla fine del comma inserire le parole «, compreso il personale delle strutture in house e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilità».
9.01. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 31, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione Pag. 28comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».

  2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «3. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale».
9.02. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato dall'articolo 32-ter del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Anche al fine di accelerare l'attuazione della Missione M2C2, Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli operatori che intendano investire per l'infrastrutturazione elettrica urbana e metropolitana presentano all'amministrazione comunale e alla città metropolitana, laddove presente, un piano dettagliato con la mappatura delle installazioni, corredato dalle rappresentazioni digitali in formato cartografico che riportino anche le relative coordinate geolocalizzate delle colonnine».
9.03. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.
9.04. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrano, le parole «50 per cento del» sono soppresse;

   b) alla lettera c, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,compresi gli interventi di messa in sicurezza degli itinerari ciclabili nuovi e già presenti, l'istituzione di strade a velocità ridotta e la dotazione di velostazioni e rastrelliere».
9.05. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Pag. 29

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11.1. Giuliodori, Spessotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
11.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  1. Al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC, a valere sulle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo e comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola «provvedimento» è sostituita dalla parola «parere».
12.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 202 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le risorse di cui al presente articolo possono essere impiegate per l'acquisto di licenze e/o la realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio e piattaforme informatiche dedicate alla mobilità urbana, di mobility management e analisi dei flussi di mobilità».
12.01. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
12.02. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunità Energetiche)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW».
12.03. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

Pag. 30

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per agevolare la rigenerazione urbana)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) il sesto periodo è sostituito con il seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico, soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa autorizzazione da parte dell'ente preposto alla tutela e nei soli casi in cui gli interventi siano consentiti dagli strumenti urbanistici comunque denominati e dalle previsioni legislative regionali o statali;»

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da «gli interventi di ristrutturazione edilizia» fino a «incrementi di volumetria», sono sostituite con le seguenti: «gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria.»
12.04. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

  1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono a una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.
12.05. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

ART. 12-bis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Pag. 31Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
12-bis.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)