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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2018
60.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 127

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio regolamento del Consiglio europeo recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)392 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, premette che sono oggi all'attenzione della Commissione ai fini dell'esame di fase ascendente le tre proposte di regolamento del Parlamento ed europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027.
  Precisa che, poiché tale riforma si colloca nell'ambito della definizione del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, come delineato dalle proposte della Commissione COM(2018) 321 e 322, si soffermerà preliminarmente sugli aspetti di tale proposta che rilevano ai fini del nostro esame. Passerà poi ad illustrare gli elementi qualificanti della PAC per il periodo 2021-2027, come indicati nella relazione di accompagnamento delle tre proposte di regolamento all'esame, nonché nella scheda illustrativa diffusa dalla Commissione europea contestualmente alla loro pubblicazione. Infine, illustrerà i contenuti della proposta di regolamento sul sostegno ai piani strategici.
  Con riferimento al Quadro di bilancio per la Politica agricola comune nel periodo 2021-2027, osserva che, come noto, il bilancio della PAC per il 2014-2020 rappresenta il 37,6 per cento circa del bilancio generale dell'UE, con una dotazione finanziaria pari a 408,3 miliardi di euro.
  Per la nuova PAC 2021-2027, la Commissione europea ha invece proposto una dotazione finanziaria di circa 365 miliardi di euro, a prezzi correnti, corrispondenti al 28,5 per cento del bilancio complessivo dell'UE per il periodo 2021-2027.
  A fronte dell'aumento delle risorse in alcuni ambiti (ricerca e innovazione, ambiente, migrazione e difesa) il nuovo QFP prefigura infatti risparmi nei settori più tradizionali, quali la PAC e la politica di coesione, tenendo conto anche dell'uscita del Regno Unito dall'Unione stimata dalla Commissione europea in una perdita di circa 12 miliardi di euro l'anno. Secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe, quindi, una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il 12 per cento a prezzi costanti del 2018 al netto dell'inflazione, che secondo il Parlamento europeo ammonterebbe invece al 15 per cento.
  Dei suddetti 365 miliardi di euro si prevede che: circa 286 miliardi siano destinati alle spese del primo pilastro (-1 per cento rispetto al riferimento attuale di circa 289 miliardi di euro secondo le stime del Governo), che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori (267 miliardi: -3,9 per cento secondo le stime del Governo) e Pag. 128le misure di mercato (circa 20 miliardi: -3,9 per cento secondo le stime del Governo) attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); 78,8 miliardi siano destinati alle spese del secondo pilastro, che finanzia i programmi per lo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in regime di cofinanziamento (-15 per cento rispetto al riferimento attuale di circa 93 miliardi di euro secondo le stime del Governo). Per le spese del FEAGA è altresì prevista la disponibilità di ulteriori 1,16 miliardi di euro provenienti dalle entrate a destinazione assegnate al bilancio agricolo.
  Si propone, inoltre, di mantenere la riserva di crisi, stimata in 400 milioni di euro all'inizio di ciascun esercizio finanziario.
  Ulteriori 10 miliardi di euro saranno, poi, disponibili attraverso il programma di ricerca e innovazione dell'UE «Orizzonte Europa», che sostituirà l'attuale programma «Horizon 2020» per il periodo 2021-2027, per sostenere specifiche attività di ricerca e innovazione in prodotti alimentari, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia.
  Nell'ambito delle risorse disponibili, gli Stati membri avranno la possibilità di: trasferire fino al 15 per cento delle dotazioni PAC dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa; trasferire un ulteriore 15 per cento dal primo al secondo pilastro per misure climatiche e ambientali senza cofinanziamento e il 2 per cento per i giovani agricoltori.
  L'Italia avrebbe una dotazione complessiva di circa 36,3 miliardi di euro a prezzi correnti (24,9 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale) e di circa 32,3 miliardi di euro a prezzi costanti (oltre 22,1 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e 7,9 miliardi per lo sviluppo rurale). Si tratta di una riduzione rispetto agli oltre 41 miliardi della PAC 2014-2020, di cui 27 miliardi erano destinati ai pagamenti diretti, 4 miliardi alle misure di mercato e 10,5 miliardi allo sviluppo rurale.
  L'Italia resterebbe comunque il quarto Paese beneficiario dei fondi PAC anche per il periodo 2021-2027, dopo Francia (62,3 miliardi a prezzi correnti; 55,3 miliardi a prezzi costanti), Spagna (43,7 miliardi; 38,9 miliardi) e Germania (40,9 miliardi; 36,4 miliardi).
  Per quanto concerne gli elementi qualificanti della nuova PAC 2021-2027, segnala che, come evidenziato dalla Commissione europea nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di regolamento, nonché nella scheda illustrativa pubblicata contestualmente alla loro pubblicazione, le proposte per la nuova PAC sono state elaborate tenendo conto dei mutamenti intercorsi dall'ultima riforma e in particolare dei seguenti elementi: una sostanziale discesa dei prezzi agricoli; l'ulteriore apertura dell'UE ai mercati mondiali; la sottoscrizione di nuovi impegni internazionali come quelli finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
  Fa presente, quindi, che, in funzione di ciò e considerati i risultati emersi dalla consultazione condotta nel 2017 (COM(2017)173) e dall'ampia valutazione d'impatto (SWD(2018)301), la Commissione europea ha individuato, come priorità principali della nuova PAC 2021-2027, una maggiore ambizione in materia di ambiente e di azioni per il clima, un sostegno più mirato e un maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni, un nuovo modello di attuazione per focalizzare le politiche dalla conformità alla normativa all'orientamento ai risultati e per una diversa distribuzione delle responsabilità tra UE e Stati membri, attraverso un maggiore ricorso al principio di sussidiarietà.
  Evidenzia, inoltre, che secondo la Commissione europea, tali priorità si traducono in quattro caratteristiche delle proposte avanzate per la nuova PAC che riassume nei seguenti termini: riequilibrio delle responsabilità tra Unione europea e Stati membri mediante una maggiore sussidiarietà a vantaggio degli Stati membri e Pag. 129redazione di piani strategici nazionali della PAC; una politica più equa grazie a un sostegno più mirato, da attuare attraverso una serie di modifiche alla disciplina del sostegno al reddito degli agricoltori; ambizioni più elevate in materia di ambiente e di azione per il clima, che si traduce nell'introduzione di misure obbligatorie per gli agricoltori basate su incentivi, che si aggiungono a quelle previste ai fini del sostegno al reddito; maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni, fornendo un aiuto sul campo agli agricoltori e alle pubbliche amministrazioni.
  Venendo alla proposta di regolamento sui piani strategici, segnala che essa si compone di 9 Titoli e 142 articoli.
  In estrema sintesi, osserva che la proposta prevede che gli Stati membri redigano un piano strategico nazionale della PAC – da sottoporre alla Commissione per l'approvazione preventiva – su come destinare i finanziamenti al soddisfacimento delle proprie esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali dell'UE, stabilendo quali strumenti utilizzare e fissando i propri target finali specifici. Prevede poi che gli Stati membri inviino alla Commissione europea una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, che formerà oggetto di esame da parte della Commissione medesima.
  Nello specifico, il Titolo I (articoli 1-4) individua l'oggetto e il campo di applicazione della proposta e reca le definizioni.
  In proposito, segnala che, secondo la Commissione europea, l'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe, pertanto, essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC, nel rispetto dei necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni («definizioni quadro»). Tra le definizioni quadro, si segnalano quelle di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio (che va definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi) e giovane agricoltore (da definire in modo da prevedere: un limite massimo di età non superiore a 40 anni, le condizioni per essere «capo dell'azienda», gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti).
  Il Titolo II (articoli 5-7) definisce gli obiettivi generali e specifici della PAC e gli indicatori comuni di output, risultato e impatto (fissati nell'allegato I, che la Commissione europea può modificare con atti delegati) per loro valutazione.
  Gli obiettivi generali sono: promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione; rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.
  Gli obiettivi specifici sono invece i seguenti: sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile; promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria; contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali; promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo Pag. 130locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.
  Il Titolo III disciplina i requisiti comuni e i tipi di intervento.
  In particolare, il Capo I (articoli 8-13) introduce una serie di requisiti comuni per i piani strategici nazionali della PAC, consistenti nell'osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali dell'UE, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione, e nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul sostegno interno.
  Il Capo descrive inoltre gli obblighi in materia di «condizionalità» e cioè i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare con riguardo alle buone pratiche agricole ed agli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione.
  Secondo la Commissione europea, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA).
  Il Capo II (articoli 14-38) reca i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti.
  Tali interventi possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.
  Al riguardo, è confermata parte della struttura vigente con un sostegno base, un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori e la possibilità di concedere dei pagamenti accoppiati a settori in difficoltà.
  Con riferimento ai pagamenti diretti disaccoppiati, si prevede che gli Stati membri fissino una soglia di superficie e concedano pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati superi tale soglia. Essi sono: il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile; il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, in base al quale gli Stati membri devono garantire la ridistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito. Gli Stati membri devono inoltre fissare un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari e il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.
  Un altro pagamento diretto disaccoppiato è il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, in base al quale gli Stati membri possono prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al 2 per cento della dotazione annuale ai pagamenti diretti per i giovani agricoltori. L'importo massimo dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a 100.000 euro.
  Configura, infine, una forma di pagamento diretto disaccoppiato il regime per il clima e l'ambiente, per cui gli Stati membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente («regimi ecologici»). Gli Stati membri possono sostenere, nell'ambito di detto tipo di intervento, gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
  Segnala, invece, che i pagamenti diretti accoppiati sono: il sostegno accoppiato al reddito, sotto forma di pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame, che può Pag. 131essere concesso ai settori e alle produzioni indicate nel regolamento, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali e il pagamento specifico per il cotone.
  Nell'ambito delle politiche volte a rendere più equo e più mirato il sostegno al reddito degli agricoltori, si prevede una redistribuzione obbligatoria dei pagamenti verso le PMI da finanziare mediante una riduzione crescente della quota dei pagamenti eccedenti i 60 mila euro fino ad azzerare i pagamenti oltre i 100 mila euro. In particolare, si prevede la riduzione di almeno il 25 per cento per lo scaglione tra 60.000 euro e 75.000 euro; di almeno il 50 per cento per lo scaglione tra 75.000 euro e 90.000 euro; di almeno il 75 per cento per lo scaglione tra 90.000 euro e 100.000 euro; del 100 per cento per l'importo superiore a 100.000 euro.
  Gli importi da ridurre o azzerare devono essere al netto delle retribuzioni imposte e degli oneri sociali sul lavoro.
  Osserva che, come precisato nella relazione di accompagnamento, i pagamenti diretti continueranno, quindi, a svolgere la funzione di sostenere i redditi agricoli, minacciati dalla volatilità dei prezzi e dagli eventi climatici estremi. Per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri, la Commissione europea propone di proseguire nel processo di convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90 per cento della media UE ridurranno il divario del 50 per cento fino a raggiungere il 90 per cento della media UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.
  Sottolinea che l'Italia ha sollevato dubbi sul processo di convergenza esterna, anche in ragione delle distorsioni del mercato che questo potrebbe alimentare. Si tratta di un meccanismo volto a garantire una distribuzione più uniforme dei pagamenti diretti, che subiscono un progressivo adeguamento per garantire che tutti gli Stati raggiungano un livello minimo di aiuti. Una media astratta, basata solo sul criterio della superficie agricola, non terrebbe conto a sufficienza delle differenze tra produttività e costi di produzione tra i diversi Paesi. Inoltre, qualsiasi meccanismo di convergenza dovrebbe tener conto dell'obiettivo di ridurre la differenza tra il reddito medio a livello nazionale e il reddito del settore agricolo. In merito, l'Italia lo scorso 30 aprile ha sottoscritto, insieme ad altri sei Paesi (Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e Slovenia), un documento tecnico contro il meccanismo di convergenza esterna degli aiuti diretti PAC.
  Il Capo III (articoli 39-63) stabilisce le norme concernenti i tipi di interventi settoriali e disciplina gli interventi nei seguenti settori: dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti dell'apicoltura, vitivinicolo, del luppolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, nonché negli altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  In particolare, osserva che nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la proposta conferma l'impianto di aiuti in vigore che prevede il finanziamento di programmi di attività realizzati da organizzazioni di produttori riconosciute. Le novità, invece, riguardano, in particolare, la durata e il contenuto dei programmi operativi e il livello massimo erogabile di aiuti UE.
  Riguardo alla durata, fa presente che i programmi mantengono un periodo minimo di realizzazione di 3 anni, ma viene estesa a 7 anni la durata massima, dai 5 anni attuali. Circa il contenuto, i programmi dovranno essere più performanti dal punto di vista ambientale rispetto agli attuali. Riguardo al massimale dell'aiuto, viene incrementato in presenza di associazioni di organizzazioni di produttori. Pag. 132Circa, infine, la programmazione, si passa dall'attuale strategia nazionale di settore al piano strategico nazionale che delinea le scelte nazionali in materia di prodotti ortofrutticoli in sinergia con gli altri settori e strumenti finanziari.
  Nel settore dei prodotti dell'apicoltura, si prevede un incremento del finanziamento dell'UE che passa da 36 a 60 milioni di euro l'anno (5,1 milioni di euro l'anno per l'Italia), con la previsione dell'obbligatorietà per gli Stati membri di attivare il sostegno.
  Nel settore vitivinicolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si registra una riduzione stimata al 4-5 per cento. La dotazione annuale prevista per l'Italia è la più alta con 323,8 milioni di euro (Francia 269,6 milioni e Spagna 202,1 milioni).
  Nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'UE è pari a 34,59 milioni di euro l'anno per l'Italia.
  Il Capo IV (articoli 64-78) disciplina i tipi di interventi per lo sviluppo rurale che riassume nei seguenti termini: gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, che devono essere inclusi nei piani nazionali strategici della PAC; i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici per i quali i pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie; gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, per i quali i pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie; gli investimenti; l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali, in base al quale il sostegno è concesso sotto forma di importi forfettari ed è limitato a un importo massimo di 100 mila euro; gli strumenti per la gestione del rischio, che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo; la cooperazione; lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali.
  Segnala che, come precisato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento nonché nella scheda informativa prima citata, per gli interventi di sviluppo rurale, i princìpi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre, tuttavia, di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.
  Più in generale, si ricorda che, con specifico riferimento al tema dell'ambiente e delle azioni per il clima, il rinnovato impegno della Commissione si traduce nell'introduzione di misure obbligatorie per gli agricoltori basate su incentivi, che si aggiungono a quelle previste ai fini del sostegno al reddito.
  In particolare, il sostegno al reddito degli agricoltori dipende già dall'attuazione di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima, ma la nuova PAC intende richiedere agli agricoltori di conseguire obiettivi più ambiziosi grazie a misure obbligatorie e basate su incentivi. Si evidenzia, in particolare, che: almeno il 30 per cento di ciascuna dotazione nazionale per lo sviluppo rurale sarà dedicata alle misure ambientali e climatiche; il 40 per cento del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima; i pagamenti diretti saranno subordinati Pag. 133a requisiti ambientali e climatici più rigorosi; ciascuno Stato membro dovrà offrire regimi ecologici che aiuteranno gli agricoltori ad andare oltre i requisiti obbligatori e che saranno finanziati con una quota delle dotazioni nazionali per i pagamenti diretti; oltre alla possibilità di trasferire il 15 per cento delle dotazioni tra i pilastri, gli Stati membri avranno anche la possibilità di trasferire un ulteriore 15 per cento dal primo al secondo pilastro per le spese relative alle misure climatiche e ambientali (senza cofinanziamento nazionale).
  Fa presente che gli articoli 73-78 definiscono gli elementi applicabili ai vari tipi di interventi.
  Il Titolo IV (articoli 79-90) stabilisce le disposizioni finanziarie (spese del FEAGA e del FEASR) e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi. Esso inoltre definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri.
  Il Titolo V (articoli 91-109) contiene norme sui piani strategici nazionali della PAC che gli Stati membri devono stabilire per la totalità del loro territorio per il periodo 2021-2027. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea applichi per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.
  Il Titolo VI (articoli 110-114) stabilisce le norme per il coordinamento e la governance.
  In particolare, gli Stati membri devono designare un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC che è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico stesso. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico. L'autorità di gestione rimane, tuttavia, pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.
  Inoltre, ogni Stato membro deve istituire un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») prima della presentazione del piano strategico della PAC, che, tra l'altro, si riunisce almeno una volta l'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico verso il conseguimento dei suoi target finali.
  Ogni Stato membro deve istituire, poi, una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione europea. Viene anche istituita una rete europea della politica agricola comune (rete europea della PAC) per il collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.
  Il Titolo VII (articoli 115-129) stabilisce le norme per il quadro di monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
  Il Titolo VIII (articoli 130-133) reca le disposizioni in materia di concorrenza, precisando, in particolare, come debbano essere applicate le norme sugli aiuti di Stato, mentre il Titolo IX (articoli 134-142) reca le disposizioni generali e finali, concernenti, in particolare, il Sistema di informazione e protezione dei dati personali, la delega di poteri e le misure di esecuzione e l'entrata in vigore.
  Avviandosi a concludere la sua relazione, fornisce un breve cenno in merito alle posizioni assunte dal Governo italiano sulla proposta di regolamento.
  Evidenzia quindi che, come si evince dalle relazioni inviate dal Governo al Parlamento Pag. 134sulla proposta di regolamento in esame, sotto il profilo delle prospettive negoziali, gli obiettivi e gli elementi specifici della proposta dovranno essere valutati in funzione della loro efficacia e della loro compatibilità con le esigenze del settore agricolo nazionale.
  In particolare, sottolinea che il Governo segnala che l'obiettivo della proposta di ridistribuzione dei pagamenti diretti verso le aziende di piccole e medie dimensioni e verso le aree soggette a vincoli ecologici con una minore produttività potrebbe portare, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell'Unione europea, rafforzando, nello stesso tempo, la protezione dell'ambiente. A giudizio del Governo, sarà fondamentale individuare la giusta combinazione di misure per attenuare gli effetti negativi sul reddito e, al tempo stesso, rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura (quali l'ambiente, il clima e le aspettative sociali). Ciò richiederebbe di incentivare gli interventi tesi al miglioramento dei risultati socioeconomici e ambientali del settore. Rimarca, infine, che secondo il Governo è fondamentale che le misure necessarie per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima siano accompagnate dall'adozione di migliori pratiche, che includano l'accrescimento delle conoscenze, l'innovazione e l'adozione delle ultime tecnologie pertinenti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
COM(2018)393 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, fa presente che la proposta di regolamento in esame, cosiddetto regolamento orizzontale della PAC, si compone di sette Titoli e 104 articoli.
  Preliminarmente, rileva che, come si evince dalla relazione della Commissione che accompagna il pacchetto di proposte relative alla PAC 2021-2027, il futuro assetto della PAC mantiene l'attuale struttura a due pilastri – con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che rispecchiano le specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro – cui si aggiunge una maggiore sussidiarietà volta a consentire agli Stati membri di adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle realtà locali e alle situazioni concrete degli agricoltori. Ciò anche al fine di riequilibrare le responsabilità nella gestione della PAC e definire un nuovo rapporto tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli agricoltori.
  Venendo al contenuto delle disposizioni del regolamento, segnala che il Titolo I (articoli 1-3) prevede l'ambito di applicazione, le definizioni e le deroghe alla PAC in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali.
  In particolare, come stabilito dal Titolo I, il regolamento proposto stabilisce le regole applicabili al finanziamento delle spese connesse alla PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale; ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; alle procedure di liquidazione e di conformità.
  Ai fini dell'introduzione di deroghe alle regole ordinarie del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la proposta di regolamento prevede che, in alcuni casi, possano essere riconosciute la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali». Ciò può verificarsi nei seguenti casi: una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico Pag. 135o delle colture del beneficiario; l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
  Il Titolo II (articoli 4-11) reca le disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli.
  In particolare, il Capo I (articoli 4-7) disciplina i Fondi agricoli, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che sono gli strumenti attraverso cui i vari interventi e le misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione sono finanziati. Essi sono gestiti prevalentemente in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione europea.
  Il Capo II (articoli 8-11), invece, disciplina gli organismi di governance, individuati negli organismi pagatori e negli organismi di coordinamento; nell'autorità competente a livello ministeriale, nella Commissione europea e negli organismi di certificazione.
  Nell'ottica di una semplificazione, fa presente che si prevede la riduzione del numero degli organismi pagatori (uno solo a valenza nazionale o, eventualmente, uno per regione, e un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR) e si prevede che gli Stati membri non possano nominare nuovi organismi pagatori dopo l'entrata in vigore del regolamento.
  Rileva che la proposta di regolamento propone altresì un rafforzamento del ruolo dell'organismo di coordinamento connesso all'attuazione del piano strategico nazionale mentre, in relazione al meccanismo disposto dal contesto attuativo della nuova PAC (obiettivi – indicatori – performance), si prefigura la necessità di un sistema di controlli che assicuri un elevato standard qualitativo. Infine, si prevede un rafforzamento del ruolo e dei compiti dell'organismo di certificazione, anche in funzione dell'attuazione del previsto modello di «audit unico», in linea con l'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento finanziario relative al riconoscimento reciproco degli audit, allo scopo di ridurre il rischio di sovrapposizione tra gli audit delle diverse istituzioni.
  Sottolinea che la proposta di regolamento interviene inoltre sulla verifica annuale dei risultati, prevedendo – in linea con la prassi attuale – che ogni anno il responsabile di ciascun organismo pagatore debba fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento delle strutture di governance nel rispetto delle disposizioni di base dell'Unione europea e dell'affidabilità delle comunicazioni sull'efficacia dell'attuazione. Un organismo di revisione indipendente (organismo di certificazione) è tenuto a formulare un parere su tutti questi elementi.
  Segnala che la proposta prevede infine che i finanziamenti di cui beneficiano gli Stati membri siano ridotti se questi non abbiano conseguito i risultati previsti.
  Il Titolo III (articoli 12-56) disciplina la gestione finanziaria dei Fondi.
  In particolare, il Capo I (articoli 12-24) concerne il FEAGA prevedendo, in particolare, che all'inizio di ciascun esercizio venga istituita una riserva agricola intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo nei casi di: gestione o stabilizzazione dei mercati, crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di euro a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, attraverso l'adeguamento del sostegno destinato ai pagamenti diretti, si abolisce la soglia di 2.000 euro, oltre la quale viene attualmente applicata la riduzione del sostegno diretto pagato alle imprese agricole. Si prevede infine che la Commissione europea ponga in essere un sistema di allarme e monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.
  Il Capo II (articoli 25-32) concerne il FEASR prevedendo, in particolare, disposizioni sul prefinanziamento: una volta adottata la decisione con cui approva il Pag. 136piano strategico della PAC, la Commissione europea versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate annuali; si prevedono poi pagamenti intermedi e ipotesi di disimpegno automatico.
  Il Capo III (articoli 33-45) reca le disposizioni comuni e in particolare: il divieto di doppio finanziamento, in base al quale gli Stati membri devono provvedere affinché le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione; la riduzione dei pagamenti mensili e intermedi, in virtù della quale la Commissione europea, se constata che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in questione; la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale, al monitoraggio del rendimento pluriennale o a carenze nei sistemi di governance.
  Il Capo IV (articoli 46-56) riguarda le procedure di liquidazione (liquidazione finanziaria annuale e verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione) e di conformità. Le disposizioni in esso contenute mirano a delineare il passaggio dall'attuale modello di garanzia, basato sulla conformità della spesa, a quello basato sulla performance della spesa, con conseguenti modifiche alle procedure di liquidazione degli esercizi contabili annuali.
  Il Titolo IV (articoli 57-87) fissa disposizioni sui sistemi di controllo e sanzioni.
  Il Capo I (articoli 57-62) stabilisce, in particolare, le norme sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione: secondo la Commissione europea, per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi. Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative.
  Il Capo II (articoli 63-73) disciplina il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) che ogni Stato membro deve istituire: secondo la Commissione europea, è opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni.
  Il Capo III (articoli 74-83) reca disposizioni sul controllo dell'effettiva realizzazione e della corretta esecuzione delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA.
  Il Capo IV (articoli 84-87) reca norme sul sistema di controllo e sulle sanzioni relative alla condizionalità.
  Rimarca che, come evidenziato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento, la condizionalità è un fattore importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici, ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali; ciò implica la necessità di effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità, anche al fine di garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri.
  Osserva che, a tal fine, la proposta di regolamento contiene alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni; al fine di garantire l'attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, prevede inoltre una percentuale minima di controlli a livello dell'Unione, ferma restando l'organizzazione Pag. 137degli organismi di controllo competenti e dei controlli da parte degli Stati membri.
  Con riferimento al sistema delle sanzioni, evidenzia che nella proposta si stabilisce che esse debbano essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non pregiudichino altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Al fine di assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, viene individuata una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le prime inosservanze causate da negligenza, si prevede che la reiterazione comporti una percentuale maggiore e l'intenzionalità l'esclusione totale dal pagamento. Si introduce infine un sistema di allarme e si prevede che la Commissione adotti atti delegati sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.
  Il Titolo V (articoli 88-99) reca le disposizioni comuni circa le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, disciplina la relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei Fondi che la Commissione europea deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio e interviene sulla trasparenza e la protezione dei dati personali.
  Il Titolo VI (articoli 100-101) disciplina gli atti delegati e gli atti di esecuzione, mentre il Titolo VII (articoli 102-104) reca le disposizioni finali.
  Con riferimento alle prospettive negoziali, evidenzia che, come si evince dalla relazione inviata dal Governo al Parlamento sulla proposta di regolamento in esame, sarà cura del Governo valutare e considerare, in relazione agli interessi nazionali, gli aspetti specifici della proposta nell'ottica dell'effettiva semplificazione delle procedure di liquidazione contabile annuale, di conformità della spesa e delle procedure di verifica dei risultati, previste ai fini della idonea e pertinente misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla PAC.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
COM(2018)394 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), relatore, fa presente che la proposta di regolamento in esame, denominato regolamento di modifica, si compone di 7 articoli.
  Segnala preliminarmente che tale proposta va inquadrata nell'ambito dell'obiettivo, definito dalla Commissione europea nella sua Comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», adottata il 29 novembre 2017, di considerare l'orientamento al mercato un elemento fondamentale della PAC e, al contempo, di garantire che la PAC risponda all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.
  Prima di entrare nel dettaglio dei contenuti dell'atto in esame, evidenzia, in sintesi, che le norme più significative dell'atto in esame attengono, in primo luogo, alla modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013, che definisce le modalità con cui le varie produzioni agricole si collocano all'interno del mercato europeo, nonché le regole relative alle importazioni e alle esportazioni, e in secondo luogo, al settore vitivinicolo, con l'introduzione di norme relative ai vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati e alle varietà di uva ibride.Pag. 138
  Nello specifico, osserva che l'articolo 1 modifica alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in considerazione delle evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014, mantenendo, invece, inalterate la struttura e le caratteristiche principali del regolamento.
  Segnala, quindi, che la Commissione europea propone di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del regolamento sui piani strategici della PAC e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri. Rileva, pertanto, che tutti gli interventi che potevano essere realizzati dalla politica agricola comunitaria sulle varie produzioni europee (tra le quali, ad esempio, quella del latte, del riso, del frumento) o in materia di aiuti alle esportazioni o di dazi alle importazioni, saranno regolamentati, attraverso la PAC, dai piani orizzontali e non dal citato regolamento sulle OCM.
  Evidenzia poi che, per far fronte alle nuove sfide economiche, ambientali e climatiche della politica vitivinicola, la Commissione europea propone di modificare alcuni aspetti della normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, con l'intento di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l'approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Ad avviso della Commissione, tali modifiche renderebbero le indicazioni geografiche più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e consentirebbero una riduzione dei costi amministrativi di gestione del sistema.
  Nel dettaglio, osserva che la Commissione europea, all'articolo 1, propone, tra l'altro, di modificare l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo al meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti viticoli. Secondo la Commissione europea, tenuto conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017 – fenomeno che non si è verificato in Italia – e della conseguente perdita potenziale di produzione nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1o gennaio 2016. Osserva che ciò potrebbe avere un'incidenza sul mercato italiano pari a circa 500 ettari di nuovi impianti.
  Sottolinea che il medesimo articolo 1 sostituisce l'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla classificazione delle varietà di uve da vino. A tal proposito segnala che, a giudizio della Commissione europea, le norme sulla classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Inoltre, per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione. Evidenzia quindi che, per effetto di tale modifica, si andrebbe ad ampliare la platea delle viti utilizzabili per la produzione del vino.
  Fa presente che l'articolo 1 introduce gli articoli 90-bis e 116-bis nel regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia, rispettivamente, di controlli e sanzioni riguardanti la commercializzazione nel settore vitivinicolo, allo scopo di rafforzare la protezione dalla contraffazione per le indicazioni Pag. 139geografiche in Internet e con riferimento alle merci in transito, e di controlli da parte degli Stati membri finalizzati alla cessazione dell'uso illegale di denominazioni di origine protetta.
  Segnala poi che il medesimo articolo 1 modifica gli articoli 94 e 97 e sostituisce gli articoli 98 e 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di semplificare e velocizzare la registrazione delle indicazioni geografiche. In particolare si propone di restringere il controllo dell'Unione sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.
  Evidenzia, inoltre che l'articolo 1 modifica l'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento alla definizione di «denominazione di origine» per i vini. Fa presente che, secondo la Commissione europea, il chiarimento di tale definizione «permetterà ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni varietà di viti, necessari anche in risposta ai cambiamenti e consentirà di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica». Inoltre, secondo la Commissione, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, ma anche da varietà di viti ottenute da un incrocio tra Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. A tal riguardo rileva che tale modifica danneggerebbe la produzione italiana perché verrebbe consentita l'immissione sul mercato di prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati utilizzando la denominazione di «vino», che attualmente, invece, è preclusa a tali prodotti.
  Segnala che l'articolo 1 modifica la parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, che reca la definizione delle categorie di «prodotti vitivinicoli» per introdurre la categoria dei prodotti vitivinicoli «dealcolizzati» e «parzialmente dealcolizzati» (aggiungendo i punti 18) e 19) nell'allegato). Fa presente, a tal proposito, che la Commissione europea motiva tale scelta in considerazione della domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello attualmente stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della necessità di consentirne la produzione anche nell'Unione, alle condizioni stabilite dall'articolo 1, paragrafo 32 della proposta in esame.
  Sempre con riferimento all'articolo 1, osserva che esso modifica gli articoli 119 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle indicazioni obbligatorie e facoltative contenute nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti vitivinicoli, al fine di renderle applicabili ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati.
  Fa presente inoltre che il medesimo articolo 1 sopprime alcune disposizioni obsolete, tra le quali, ad esempio, quelle contenenti le norme relative alla produzione e ai requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017, e quelle relative alle importazioni di canapa.
  Rileva che l'articolo 2 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, volte, tra l'altro, a razionalizzare e semplificare le procedure di approvazione delle modifiche ai disciplinari dei prodotti e quelle relative alla registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite in esso stabilite. Ricorda, infatti, che attualmente il sistema dei regimi di qualità (DOP e IGP, tra gli altri) è basato su norme diverse a seconda che si riferiscano a prodotti alimentari o al vino e rileva quindi che le modifiche proposte mirano a uniformare il sistema al fine di semplificarlo.
  Osserva poi che l'articolo 3 modifica il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle Pag. 140indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La Commissione europea, tenuto conto del numero limitato di domande di registrazione di indicazioni geografiche di vini aromatizzati a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 (che conta solo 5 indicazioni geografiche su 3350), sottolinea l'esigenza di semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche di tali prodotti, prevedendo che ai vini aromatizzati e alle altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nella parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applichino lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Conseguentemente, l'articolo 3 modifica il titolo, l'ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati del regolamento (UE) n. 251/2014.
  Fa presente che l'articolo 4 apporta una modifica al regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 5 reca una modifica al regolamento (UE) n. 229/2013 concernente misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
  Infine, osserva che gli articoli 6 e 7 dettano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e le norme concernenti l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.
  Nell'esprimere una valutazione complessiva sull'atto in esame, evidenzia che esso presenta aspetti critici, in quanto alcune norme possono incidere negativamente sul mercato italiano, in particolare su quello vitivinicolo, e, al contempo, aspetti positivi che si rinvengono nelle norme volte a semplificare e a razionalizzare il sistema.
  Evidenzia, infatti, che, in relazione alla proposta di regolamento in esame, il Governo, nel trasmettere al Parlamento la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ha sottolineato che, con riferimento ai princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, sembrerebbero emergere alcune criticità su tematiche rilevanti per il settore vitivinicolo nazionale.
  In particolare, gli aspetti critici riguarderebbero il sistema delle autorizzazioni di varietà cosiddette «ibride», la possibilità di produrre vini «dealcolizzati» e la superficie relativa alle autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli.
  Rimarca che il Governo sottolinea, quindi, l'opportunità di approfondire alcuni aspetti relativi alle suddette modifiche proposte all'articolo 1 (ibridi nelle DOP; denominazione di vino, spumante e altre per prodotti dealcolizzati), che richiedono cautela nelle valutazioni nazionali ed un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati, anche per le possibili conseguenze economiche derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni. Tra le novità che verrebbero introdotte dalla proposta, infatti, vi sarebbe la possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette «ibride», ossia provenienti da incroci di varie species, non necessariamente appartenenti a quella vinifere. Secondo il Governo ciò inciderebbe direttamente sulla definizione stessa di qualità, di cui l'Italia è grande sostenitrice, rappresentando un'assoluta novità rispetto all'attuale disciplina che di fatto vieta categoricamente tale possibilità consentendola unicamente ai vini comuni o, al massimo, alle indicazioni geografiche.
  Osserva, inoltre, che nella relazione il Governo evidenzia che le nuove norme consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi nei quali attualmente, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando verso il nord Europa le produzioni vitivinicole. L'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe, poi, comportare una sovrapproduzione vinicola, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, senza contare le possibili ripercussioni sulla qualità, in quanto studi scientifici dimostrano, sempre secondo il Governo, come un vino prodotto a partire da varietà ibride non Pag. 141presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP, prodotto con varietà della species vinifera.
  Segnala poi che considerazioni dello stesso tenore valgono, ad avviso del Governo, per l'altra novità rappresentata dalle produzioni dealcolizzate, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle stesse denominazioni (vino, spumante, vino frizzante, etc.) tradizionalmente e universalmente riferite al vino.
  Fa presente che l'Esecutivo si sofferma inoltre sull'impatto che potrebbe avere l'altro elemento di novità rappresentato dalla possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico, eliminando la distinzione tra il vino, che ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo, e le bevande a base di vino o altri prodotti che, collocandosi al di sotto di tale limite, attualmente non possono essere designate con tale termine.
  Rileva, infine, che, con riferimento alle autorizzazioni ai nuovi impianti, il Governo ha osservato che la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le attuali difficoltà e potrebbe non rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi due anni di applicazione del sistema autorizzativo.

  Anna Lisa BARONI (FI), manifesta grande apprezzamento al relatore, per aver predisposto una relazione approfondita e, soprattutto, per aver illustrato in termini molto chiari e puntuali i contenuti dell'atto in esame, agevolando in tal modo il lavoro dei colleghi. Ringrazia quindi l'onorevole Golinelli per aver svolto con coscienza e dedizione il ruolo di relatore, seguendo un metodo al quale lei stessa si è sempre attenuta, nelle occasioni in cui, nella sua precedente esperienza di consigliere regionale, ha esercitato le funzioni di relatore.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.
COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lorenzo VIVIANI (Lega), relatore, osserva che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che è oggi all'attenzione della Commissione ai fini dell'esame di fase ascendente, ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nella riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016.
  Tale raccomandazione istituisce un Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (di durata quindicennale, dal 2017 al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada nel Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento (obiettivo recepito nell'articolo 3 della proposta di regolamento).
  Evidenzia che la motivazione della proposta di regolamento, raffigura la situazione in cui versa il pesce spada del Mediterraneo, dovuta dall'eccessivo sfruttamento di tale specie da oltre 30 anni, e dall'impatto negativo sulla biomassa riproduttiva prodotto dall'elevata percentuale di novellame nelle catture e sottolinea, quindi, l'esigenza di intervenire attraverso l'adozione di un piano di ricostituzione del pesce spada allo scopo di arrestare il declino del suo stock e contribuire alla sua ricostituzione a livelli coerenti con l'obiettivo della Convenzione ICCAT.Pag. 142
  Secondo l'ICCAT, la quantità di pesce spada valutata nel Mediterraneo ha rag-giunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30 per cento rispetto a 30 anni fa.
  Dai dati relativi alle catture forniti dalla Commissione generale per la pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e dall'Unione europea, risulta, infatti, che lo stock si sia impoverito del 70 per cento e che le cause principali di questa forte riduzione siano la pesca illegale e la cattura di esemplari ancora giovani, che non hanno raggiunto l'età riproduttiva rendendo estremamente difficile il recupero biologico della specie.
  Rileva che, sempre nella motivazione, si fa presente che, sebbene gli Stati membri stiano attuando il piano di ricostituzione da gennaio 2017, poiché le relative misure sono disciplinate in una pluralità di regolamenti UE si generano talvolta problemi di interpretazione delle norme. La proposta in esame persegue dunque un duplice obiettivo: stabilire la base giuridica per l'attuazione del piano di ricostituzione e riunire in un unico testo giuridico le norme in materia di gestione e controllo relative al piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.
  Segnala, preliminarmente, che la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate, nonché delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
  Per favorire il recupero dello stock del pesce spada, il piano di ricostituzione adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca.
  Nello specifico, evidenzia che, con l'adozione della raccomandazione ICCAT 16-05, il totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del Mediterraneo è stato fissato a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno.
  Osserva che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dalla proposta di regolamento in esame, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore per consentire la ricostituzione dello stock. La definizione del TAC e la ripartizione del contingente è invece disciplinata dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.
  Nell'ambito della proposta di regolamento, che consta di 39 articoli, si sofferma, in particolare, su alcune misure tecnico-gestionali.
  L'articolo 6 prevede limiti allo sforzo di pesca, che deve essere commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada disponibili per ciascuno Stato membro, e vieta i riporti di eventuali contingenti non utilizzati.
  L'articolo 7 disciplina la ripartizione delle possibilità di pesca, prevedendo che, in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano, inoltre, per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché Pag. 143per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente relativo a tale specie e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti.
  L'articolo 8 stabilisce limiti di capacità per tipo di attrezzo per le navi da pesca da applicarsi per la durata del piano di ricostituzione.
  L'articolo 9 disciplina i piani di pesca annuali, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno. Tali piani devono contenere informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso il contingente assegnato alla pesca ricreativa, e alle catture accessorie.
  L'articolo 10 disciplina i periodi di divieto per il prelievo della risorsa ittica in questione, prevedendo che il pesce spada non possa essere catturato, né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato, dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno. La norma prevede inoltre che, al fine di proteggere il pesce spada nel Mediterraneo, si applichi un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (alalunga) dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno.
  L'articolo 11 introduce la nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo e per la salvaguardia dei giovanili di pesca spada: lunghezza alla forca, (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. Il medesimo articolo vieta, tra l'altro, la pesca, la tenuta a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinamento e la vendita degli esemplari di taglia inferiore alla minima.
  L'articolo 14 disciplina le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca, stabilendo il numero massimo e la dimensione degli ami e la lunghezza dei palangari pelagici.
  L'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare i programmi nazionali di osservazione scientifica sulle navi con palangari pelagici, che devono essere realizzati su una determinata percentuale campionaria delle flotte interessate.
  L'articolo 21 stabilisce nuovi obblighi dichiarativi delle catture in sede di sbarco.
  L'articolo 23 disciplina i porti designati, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di porti unicamente designati per le operazioni di sbarco/trasbordo delle catture di pesce spada, nonché la specificazione da parte di ogni Stato membro dei luoghi e orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili a tali porti.
  L'articolo 26 prevede dei piani di ispezione annuali da parte degli Stati membri da trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno; la Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano è trasmesso dalla Commissione al segretario dell'ICCAT per l'approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali.
  Osserva, infine, che il Governo, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 2012, ha rilevato che la proposta di regolamento appare conforme all'interesse nazionale, pur essendo suscettibile di modifiche sostanziali, nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee, che, in particolare, potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come il periodo di fermo e i programmi nazionali di osservazione scientifica). Segnala, inoltre, che nella relazione del Governo si ricorda comunque che le misure oggetto della proposta sono state valutate favorevolmente dall'Italia già in sede ICCAT e già sostanzialmente attuate nel diritto interno.Pag. 144
  Concludendo, tiene a sottolineare la necessità che la Commissione durante l'esame valuti attentamente che quanto contenuto nella proposta di regolamento sia realmente efficace per una corretta gestione dello stock di pesce spada e, al tempo stesso, sia in grado di salvaguardare l'attività delle Marinerie italiane affinché queste non siano vessate da ulteriori imposizioni europee. Evidenzia, infatti, che norme ad elevato contenuto tecnico, come quelle recate dalla proposta di regolamento testé illustrata, possono produrre l'effetto di sfavorire la pesca artigianale che, invece, dovrebbe essere salvaguardata dall'Unione europea. Invita, pertanto, i colleghi a valutare l'atto in esame ponendo una particolare attenzione all'aspetto da lui evidenziato.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2018 – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale.
Atto n. 48.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, osserva che il provvedimento si compone di 8 articoli, nell'ambito dei quali l'articolo 1 detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre gli articoli da 2 a 5 stabiliscono requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività.
  Ricorda, a tal riguardo, che, in base al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, nei limiti fissati dal comma 4 del medesimo articolo, dirette a realizzare: a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.
  Rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  Fa presente che l'articolo 1, oltre a definire l'oggetto del provvedimento, prevede, al comma 2, che le attività di agricoltura sociale debbano essere svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, e attribuisce a ciascuna regione la scelta in ordine ai termini temporali minimi necessari per garantire tale continuità. Pag. 145
  Il comma 3 stabilisce che le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio e con altri soggetti indicati attraverso il richiamo alla norma di riferimento.
  Il comma 4 precisa che la collaborazione di cui al precedente comma deve essere formalizzata attraverso convenzione, accordo o altra forma contrattuale.
  Il comma 5 prevede che i soggetti legittimati a svolgere agricoltura sociale possano ricorre alla stipula di strumenti contrattuali di natura associativa anche se non finalizzati alla creazione di un soggetto giuridico autonomo.
  Al riguardo, osserva che viene richiamato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015, i quali stabiliscono, rispettivamente, che le attività di agricoltura sociale possano essere esercitate, a certe condizioni, dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, o svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
  Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti, istituendo, a tal fine, appositi albi, registri o elenchi che dovranno esser aggiornati con cadenza almeno triennale.
  Segnala che l'articolo 2 definisce i requisiti minimi e le modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo, individuando i destinatari di tale attività: nei «lavoratori con disabilità» e «lavoratori svantaggiati», di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4) del Reg. (UE) n. 651/2014; nelle persone svantaggiate nell'ambito delle cooperative sociali come definite dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991. In proposito, ricorda che tale articolo definisce i soggetti sopra indicati come: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Il medesimo articolo prevede inoltre che le persone svantaggiate debbano costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
  Fa presente, inoltre, che un'altra categoria di destinatari è individuata nei soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale – quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici e altri – certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché nei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015», che indica tra i destinatari delle attività di inserimento socio-lavorativo, oltre ai soggetti sopra richiamati, anche i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.
  In relazione alla formulazione del testo, osserva che nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 141 del 2015 non è presente il riferimento ad alcune categorie di soggetti richiamate nello schema in esame: il riferimento è in particolare agli immigrati, ai minori stranieri non accompagnati, alle donne vittime di violenza, alle vittime di tratta e ai rifugiati politici. Osserva, inoltre, che il riferimento generico «ad altri» non precisati soggetti rende la categoria dei destinatari incerta, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella legge sull'agricoltura sociale. Pag. 146
   Osserva poi che il comma 4 stabilisce il numero minimo di soggetti che nelle singole aziende devono essere destinati alle attività di inserimento socio-lavorativo, rapportandolo al totale degli addetti e fissandolo, per le aziende che impiegano fino a 15 dipendenti, nel numero di 1, per le aziende che hanno un numero di addetti compreso tra 16 e 20, nel numero di 2, e, per i soggetti che impieghino più di 20 unità lavorative, nel 10 per cento del totale degli addetti.
  Rileva che l'articolo 3 specifica i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, che, in base alla legge n. 141 del 2015, sono volte a promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.
  Al riguardo, l'articolo 3 prevede che tali attività si svolgano prevalentemente presso l'azienda agricola e che possano essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e delle cooperative, purché siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali (comma 1).
  La durata minima delle attività sarà stabilita da ciascuna regione (comma 2) e tali attività potranno essere svolte avvalendosi di specifiche figure professionali preposte all'erogazione dei servizi aventi i requisiti previsti dalla normative di settore (comma 3).
  Tali prestazioni potranno essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità previste dalla normativa vigente (comma 4).
  L'articolo 4 definisce i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
  La disposizione stabilisce che tali attività debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o la fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.
  L'articolo 5 definisce poi i requisiti minimi e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
  Segnala, inoltre, che l'articolo in esame precisa che tali iniziative devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociali, fisiche e psichiche anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano, in tale tipologia, i servizi di «orti sociali» in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, nel caso detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale (comma 1).
  I progetti devono essere realizzati tenendo conto dei criteri e delle modalità definiti a livello regionale in materia di educazione ambientale e alimentare e di salvaguardia della biodiversità (comma 2).
  Le attività che hanno luogo nelle fattorie didattiche si svolgono in base alle normative regionali. L'elenco dei soggetti che svolgono le attività elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni (comma 3).
  L'articolo 6 consente lo svolgimento di più attività di agricoltura sociale purché vengano rispettati i requisiti specificamente richiesti per ogni singola tipologia di attività prestata.
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di strutture, prevedendo che sia assicurato il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità, gestione delle risorse ambientali, nome igienico-sanitarie per l'immissione Pag. 147al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti, come condizione per poter svolgere le attività precedentemente indicate, salvo quanto disposto dalle regioni in termini di requisiti e/o deroghe ammesse nell'ambito dell'agricoltura sociale (comma 1).
  Rileva che possono essere adibiti all'esercizio dell'agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzati per le attività indicate all'articolo 2135 del codice civile, purché idonei all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale (comma 2).
  Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie (comma 3).
  L'articolo 8 prevede che dal decreto in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto in esame, raccomandando al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 19 settembre 2018 – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione di rappresentanti di FEDER.D.O.P. Olio, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Unasco.
(Svolgimento e conclusione).

  Filippo GALLINELLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  David GRANIERI, presidente dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Gennaro SICOLO, presidente del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Elia PELLEGRINO, vicepresidente dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Luigi CANINO, presidente dell'Unasco, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Lorenzo VIVIANI (Lega), Maria Chiara GADDA (PD), Sara CUNIAL (M5S), Gianpaolo CASSESE (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S) per formulare quesiti e svolgere osservazioni.

  Rispondono, quindi, ai quesiti David GRANIERI, presidente dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Gennaro SICOLO, presidente del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Elia PELLEGRINO, vicepresidente dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Fabio INGROSSO, consigliere dell'Unasco.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.