INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 4 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Giulia SARTI, indi del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.
La seduta comincia alle 10.10.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53)
Sulla pubblicità dei lavori.
Giulia SARTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta Pag. 11sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53)
Audizione di Roberto Fontana e Giovanni Battista Nardecchia, rappresentanti del Centro studi sulle procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC).
(Svolgimento e conclusione).
Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.
Roberto FONTANA e Giovanni Battista NARDECCHIA, rappresentanti del Centro studi sulle procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI) e Alfredo BAZOLI (PD).
Roberto FONTANA e Giovanni Battista NARDECCHIA, rappresentanti del Centro studi sulle procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), forniscono ulteriori precisazioni.
Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di Fabio Cesare e Chiara Valcepina, rappresentanti dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Foro di Milano.
(Svolgimento e conclusione)
Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.
Fabio CESARE e Chiara VALCEPINA, rappresentanti dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Foro di Milano, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Alfredo BAZOLI (PD).
Fabio CESARE, rappresentante dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Foro di Milano fornisce ulteriori precisazioni.
Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di Renato Rordorf, presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e Paolo Giovanni Demarchi Albengo, componente della medesima Commissione.
(Svolgimento e conclusione).
Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.
Renato RORDORF, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, componente della medesima Commissione, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Mario PERANTONI (M5S) e Alfredo BAZOLI (PD).
Renato RORDORF, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, componente della medesima Commissione, forniscono ulteriori precisazioni.
Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
Sospende, quindi, la seduta.
La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 15.05.
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.
(Svolgimento e conclusione).
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, introduce l'audizione.
Pag. 12Enrico Maria SIRONI e Massimo PALAZZO, consiglieri nazionali del Consiglio nazionale del notariato, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Alfredo BAZOLI (PD).
Enrico Maria SIRONI, consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato, fornisce ulteriori precisazioni.
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» e di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università di Roma «La Sapienza.
(Svolgimento e conclusione).
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, introduce l'audizione.
Stefano AMBROSINI, Professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» e Marco GAMBARDELLA, Professore di diritto penale presso l'Università di Roma «La Sapienza», svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD) e Mario PERANTONI (M5S).
Stefano AMBROSINI, Professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» e Marco GAMBARDELLA, Professore di diritto penale presso l'Università di Roma «La Sapienza», forniscono ulteriori precisazioni.
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI), del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dell'Associazione nazionale revisori contabili (ANREV).
(Svolgimento e conclusione).
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, introduce l'audizione.
Andrea FOSCHI, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Riccardo RANALLI, rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Mario BOELLA, presidente dell'Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI), Sergio GIORGINI, vice presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Laura Edvige BORDOLI, presidente dell'Associazione nazionale revisori contabili (ANREV) e Alain DEVALLE, consulente, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Mario PERANTONI (M5S).
Sergio GIORGINI, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce ulteriori precisazioni.
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) e della Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura).
(Svolgimento e conclusione).
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, introduce l'audizione.
Pag. 13Piero TORRETTA, componente del gruppo crisi d'impresa dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), Giuseppe TRIPOLI, segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) e Giorgio BUSO, Direttore Area Rapporti con il Parlamento della Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Mario PERANTONI (M5S).
Giuseppe TRIPOLI, segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) fornisce ulteriori precisazioni.
Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 18.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Giulia SARTI.
La seduta comincia alle 18.
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giulia SARTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, trasmesso dal Senato il 30 novembre scorso.
Rammenta che il provvedimento, originariamente composto da 27 articoli, è stato modificato in maniera significativa nel corso dell'esame del Senato presso l'altro ramo del Parlamento. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento in esame, in questa sede mi limiterò ad illustrare le parti di competenza della Commissione giustizia. In particolare, l'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Evidenzia che durante l'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche che: incidono sulla percentuale del valore delle controversie pagando la quale le stesse possono essere definite; introducono regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; introducono un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate; concedono agli enti territoriali la facoltà di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.
Rileva che l'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, ove Pag. 14dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi inferiori a 30.000 euro. Con una prima modifica (comma 1) si inserisce all'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 un nuovo comma 1-bis, che introduce una specifica disciplina sanzionatoria per le violazioni (di cui all'articolo 49, comma 5, del medesimo decreto) relative alla mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, in assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, ove ricorrano specifiche circostanze. Ai sensi della disciplina vigente, per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Per effetto delle modifiche proposte, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. Inoltre la disposizione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dei criteri per l'applicazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis, le norme introdotte si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018, ossia alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Rammenta che l'articolo 16 del provvedimento in esame reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame reca alcune modifiche all'articolo 16-bis (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché l'aggiunta, al medesimo decreto legislativo, dell'articolo 25-bis. Le modifiche all'articolo 16-bis riguardano in primo luogo, oltre all'integrazione della rubrica, la sostituzione del quarto periodo del comma 1, in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. Viene inoltre sostituito il comma 2, in modo tale che nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria (come già previsto dalla formulazione originaria) e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 16.
Sottolinea che viene altresì sostituito il comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione, mentre nella precedente formulazione la trasmissione telematica rappresentava una facoltà. Si aggiunge, inoltre, che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, possano autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
Fa presente che viene infine inserito il comma 3-bis, in base al quale i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica – come consentito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per controversie di valore fino a tremila euro – hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.Pag. 15
Rammenta che il comma 1 dell'articolo 16 del decreto in esame dispone altresì l'inserimento, dopo l'articolo 25 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell'articolo 25-bis riguardante il potere di certificazione della conformità, i cui 5 commi prevedono, nell'ordine: che, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005); che analogo potere di attestazione di conformità sia esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria; che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico; che l'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo esonera dal pagamento dei diritti di copia; che nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Evidenzia che il comma 2 dell'articolo in esame prevede che l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
Segnala che il comma 3 dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli enti locali, provvedano ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, n. 53 – in base ai quali l'avvocato può estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
Fa presente che il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o Pag. 16più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
Ricorda che il comma 5 prevede che le disposizioni in tema di modalità telematiche, introdotte con i commi 3 e 3-bis dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1o luglio 2019.
Evidenzia che il comma 6, infine, rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per l'individuazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, capoverso articolo 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Fa presente che l'articolo 16-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sulla disciplina relativa all'implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, affidata (dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) al Ministero della Giustizia, il quale può avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria. La modifica incide in particolare sul piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), eliminando il riferimento al comma 515, ossia il riferimento allo specifico obiettivo di risparmio di spesa annuale stabilito per le amministrazioni pubbliche in relazione all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività’. Tale obiettivo, pari al 50 per cento, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 era posto per la fine del triennio 2016-2018.
Quanto all'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, segnala che aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 1, comma 11, lettera b) del decreto-legge 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016), in base al quale i servizi di natura informativa in favore di Equitalia-Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società Sogei (di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) che gestisce le analoghe attività presso il Ministero dell'economia e delle finanze (manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo).
Rammenta che il nuovo articolo 16-septies, introdotto al Senato, semplifica la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie, a tal fine modificando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Ricorda a tale proposito che il comma 1 di detto articolo 22, che disciplina gli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce che l'ufficio o l'ente che ha formalmente notificato l'atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
Evidenzia che, per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, il comma 1 dell'articolo in commento introduce all'illustrato articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il nuovo comma 1-bis, prevedendo Pag. 17che le istanze relative ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti possano essere inoltrate direttamente dal comandante provinciale della Guardia di finanza all'Agenzia delle entrate ai fini dell'acquisizione del relativo parere. Il comandante informa tempestivamente la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza in argomento. Trascorso tale termine, che si interrompe, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di finanza, il parere si intende acquisito (nuovo comma 1-ter).
Segnala, inoltre, che l'articolo 23-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 193 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), inasprendo le sanzioni, sia pecuniarie che accessorie, per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli. Si tratta di tre ordini di modifiche, che incidono sull'entità delle sanzioni pecuniarie e sulla decurtazione dei punti patente, e che introducono sanzioni accessorie in caso di recidiva: la lettera a) del comma 1, raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi previsti dal nuovo comma 2-bis che viene introdotto dalla successiva lettera b), cioè i casi di recidiva nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo. Per la circolazione senza assicurazione la sanzione attualmente prevista dal comma 2 è pari ad una somma da 849 a 3.396 euro; la lettera b) del comma 1, introduce, come detto, un nuovo comma 2-bis all'articolo 193, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente, da uno a due mesi, per chi incorra per almeno due volte, in un periodo di due anni, nella violazione consistente nella circolazione senza copertura assicurativa; la sospensione viene applicata all'ultima infrazione. Viene altresì previsto che in tali casi di recidiva, anche qualora si usufruisca del pagamento nella misura minima (come possibile per tale tipo di violazione, effettuandolo entro 60 giorni) e venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo non viene immediatamente restituito, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 193, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenuto per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo; la lettera c) del comma 1, modifica poi l'entità della riduzione della sanzione pecuniaria, che è attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 193, qualora l'assicurazione RC sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (cioè il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata, a partire dal quale l'assicurazione viene sospesa), ovvero qualora l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo: la lettera c) prevede che in questi casi la sanzione pecuniaria sia ridotta solo alla metà, anziché ad un quarto.
Rammenta, infine, che viene modificata la tabella della decurtazione dei punti patente introducendo la decurtazione di 5 punti patente nel caso di circolazione senza copertura assicurativa.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 Gadda ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Pag. 18 Riccardo Augusto MARCHETTI
(LEGA), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (A.C. 290 Gadda e abbinate), come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito. Segnala preliminarmente che il testo riproduce in gran parte il contenuto dell'A.C. 302, come approvato dalla Camera e trasmesso al Senato nella scorsa legislatura, su cui la Commissione giustizia si espresse in senso favorevole.
Al riguardo, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 7 del provvedimento istituisce il «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica». Il predetto fondo è alimentato dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, stabilito nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente per la vendita e l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti di sintesi e dei presidi sanitari. In caso di contributo non versato o versato in misura ridotta, sono previste, al comma 7 del medesimo articolo 7, sanzioni amministrative di carattere pecuniario.
In particolare, sottolinea che, in caso di omissione del versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.
Rammenta che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
Segnala inoltre che l'articolo 12 del provvedimento, al comma 1, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, riconosce, ricorrendo una serie di requisiti specificamente indicati, le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica. Tali organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza, ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta (comma 7).
Rileva che, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e, in particolare, per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese agli operatori economici ai quali le medesime regole sono suscettibili di applicazione, ancorché non associati all'associazione interprofessionale (comma 8).
Sottolinea che l'estensione è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, Pag. 19salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate (comma 9).
Qualora sia disposta l'estensione delle regole, rammenta che esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto o del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale (comma 11).
Fa presente che l'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole (comma 12).
Rammenta che preposto all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, che provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (comma 13).
Evidenzia che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14, le organizzazioni dei produttori biologici sono riconosciute a condizione che il loro statuto preveda, tra l'altro le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile. Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione.
Segnala infine che l'articolo 15, fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nella produzione biologica, introduce il divieto di utilizzare i termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.10.
SEDE REFERENTE
Martedì 4 dicembre 2018 — Presidenza della presidente Giulia SARTI.
La seduta comincia alle 18.10.
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Piera AIELLO
(M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame delle abbinate proposte di legge A.C. 1302 (approvata dal Senato) e Colletti C. 766, che novellano l'articolo 416-ter c.p., disposizione che sanziona lo scambio elettorale politico-mafioso.
Rammenta che il reato di voto di scambio politico mafioso invero, è uno dei reati più gravi che può essere commesso in una democrazia. Tale reato infatti attenta alla libertà del voto, alla effettiva rappresentatività delle istituzioni e all'esercizio della sovranità da parte dei cittadini. Il reato di voto di scambio politico mafioso attenta alla vita stessa della democrazia. Purtroppo però, tale reato non è mai stato perseguito come avrebbe dovuto, a causa di una legislazione inizialmente definita dalla stessa dottrina «zoppa» e poi, con la novella del 2014 addirittura «più favorevole Pag. 20al reo» della precedente. Nell'aprile 2014 infatti, il Parlamento ha approvato la revisione dell'articolo 416-ter del codice penale, introdotto nel 1992 nel nostro ordinamento per sanzionare specificamente le condotte consistenti nello scambio elettorale politico-mafioso. Affinché tale articolo potesse risultare pienamente efficace – a tutela dei princìpi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni – si poteva apportare una limitata, ma sostanziale, integrazione al testo vigente. L'esito finale del dibattito è stato invece un intervento «riformatore» che, a giudizio di moltissimi operatori del diritto, non consegue affatto l'asserito obiettivo di apprestare un baluardo dissuasivo e repressivo efficace contro l'incidenza della criminalità organizzata nella vita pubblica e, nello specifico, politica.
Fa presente che, non solo la nuova formulazione ha inopinatamente attenuato la pena rispetto al testo vigente da oltre venti anni, ma la stessa qualificazione del reato, per come novellata, rischia di rendere inefficace la fattispecie per via di modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, segnatamente alla Camera dei deputati. Particolarmente grave si rivela un aspetto della modifica operata con la legge 17 aprile 2014, n. 62, i cui effetti pericolosi cominciano a dispiegarsi anche in termini giurisprudenziali.
Rammenta che la Cassazione invero, con la sentenza n. 36382 del 28 agosto 2014, dopo aver statuito che la nuova norma era «norma più favorevole al reo», ha infatti stabilito che – in virtù della locuzione inserita nel nuovo testo, ossia il riferimento alle modalità mafiose – la riforma ha introdotto «un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti».
Evidenzia che vi è dunque il serio rischio – e nel caso di specie la certezza – che condotte prima penalmente rilevanti siano diventate giuridicamente non punibili. Tale inammissibile situazione richiede un drastico intervento correttivo che, riscriva integralmente l'articolo 416-ter al fine di eliminare i gravi elementi di criticità che – inutilmente denunciati nelle aule parlamentari durante la fase emendativa – stanno già emergendo nella sede applicativa.
Sottolinea, inoltre, che in sede di modifica dell'articolo 416-ter, è stato soppresso il meccanismo di collegamento della pena al primo comma dell'articolo 416-bis. Tale meccanismo, voluto e studiato da Giovanni Falcone, collegando la pena per il voto di scambio politico mafioso alla pena prevista per l'associazione mafiosa, sanciva il collegamento ontologico sistematico tra le due fattispecie criminali. Secondo chi aveva predisposto la norma del 1992 cioè, il collegamento tra la mafia e la politica è tale da richiedere la medesima pena sia per chi fa parte di una associazione mafiosa, sia per chi ne chiede i voti.
Fa presente che il disegno di legge esitato dal Senato (A.C. 1302) provvede pertanto, in primo luogo a ripristinare il collegamento ontologico sistematico con l'articolo 416-bis, apportando le necessarie modifiche al codice penale al fine di prevedere che chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, sia punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, pena applicabile anche a chi promette di procurare voti. Evidenzia che l'articolo, inoltre, precisa che la promessa di voti debba venire da soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose deve essere nota a chi conclude l'accordo elettorale.
Rammenta che è stata inoltre prevista al terzo comma, una aggravante se alla promessa dei voti segue l'elezione del candidato appoggiato dalle cosche e l'interdizione Pag. 21perpetua dai pubblici uffici, per chi viene condannato per questo reato, a prescindere dell'entità della pena.
Sottolinea, quindi, che l'A.C. 1302 in discussione: ripristina il collegamento ontologico sistematico con l'articolo 416-bis del codice penale; punisce l'accordo tra il politico ed il mafioso, raggiunto anche a mezzo intermediari, per scambiare voti, con denaro, qualunque altra utilità ovvero con la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione (punisce cioè la cd. «messa a disposizione»); punisce in maniera chiara il mafioso che promette di procurare i voti; prevede al terzo comma, una specifica aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena della metà in caso di elezione e cioè di realizzazione del progetto criminale; prevede infine al quarto comma, sempre e per qualsiasi pena, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Passando all'esame della proposta di legge A.C. 766, rileva che essa è composta da un articolo unico che detta un'ulteriore formulazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Tale proposta prevede che il nuovo articolo 416-ter del codice penale punisca con la reclusione da sei a dodici anni chi chiede, accetta od ottiene ovvero si adopera per far ottenere la promessa di procurare voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità per sé o per altri, senza però ripristinare il collegamento logico sistematico della pena, con l'articolo 416-bis, previsto invece dal testo approvato dal Senato.
Rileva che la proposta di legge A.C. 766 sembra voler sanzionare con un'unica disposizione entrambi i protagonisti dello scambio elettorale politico-mafioso. Come afferma la relazione illustrativa, si intende rimediare alle forti criticità che ha mostrato l'attuale formulazione del 416-ter, che ha comportato diverse difficoltà alla magistratura con riguardo alla dimostrazione caso per caso dell'uso del metodo mafioso. Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 416-ter, la proposta di legge in esame: amplia l'oggetto della fattispecie, comprendendo nell'area della punibilità anche il politico parte «attiva» dell'illecito (oltre colui che «accetta la promessa» di procacciare voti, anche colui che «chiede» o «ottiene» tale promessa); punisce anche l'opera dell'intermediario tra il politico e il mafioso cioè colui «che si adopera per far ottenere la promessa...»; elimina il riferimento alle modalità mafiose di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis; chiarisce che il denaro (o altra utilità) può essere erogato anche a persone diverse da chi procura i voti.
Fa presente che l'intervento normativo, alla luce del richiamo al terzo comma dell'articolo 416-bis e di quanto espresso nella relazione illustrativa, sembra quindi voler confermare la punibilità di entrambi i contraenti il patto. Tuttavia, dalla formulazione letterale della disposizione emerge esplicitamente solo l'illiceità di chi «chiede, accetta od ottiene ...la promessa di procurare voti» ossia del politico, e di «chi si adopera per far ottenere la promessa di procurare voti «, che appare comunque un intermediario del politico.
In conclusione, rileva che solo restituendo alla disciplina del voto di scambio politico-mafioso la necessaria nettezza, univocità e dissuasività sarà possibile perseguire efficacemente – e quindi prevenire – le condotte di grave inquinamento della fase elettorale e di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto politico-istituzionale nazionale, che il gravissimo indebolimento del reato ha invece favorito ed incentivato.
Per tale ragione auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame.
Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.15.