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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 febbraio 2019
144.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 26

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV).
(Svolgimento e conclusione).

  Luca DI CARLO, segretario scientifico dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), Davide ASTIASO GARCIA, segretario generale dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), Marco MAZZI, coordinatore del gruppo di lavoro normativa dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), e Mauro ANTICOLI, coordinatore del gruppo di lavoro normativa dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Gianluca BENAMATI (PD).

Pag. 27

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che, a causa del protrarsi dell'audizione e del fatto che sono in programma altre audizioni, non è possibile svolgere la replica dei rappresentanti dell'ANEV, che invita, nel ringraziarli, a trasmettere risposte scritte ai quesiti posti. Dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU).
(Svolgimento e conclusione).

  Riccardo ANGELINI, presidente dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia il presidente dell'AIRU e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Assoclima – Costruttori sistemi di climatizzazione.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberto SACCONE, presidente di Assoclima – Costruttori sistemi di climatizzazione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e la presidente Barbara SALTAMARTINI.

  Roberto SACCONE, presidente di Assoclima – Costruttori sistemi di climatizzazione e Fernando PETTOROSSI, capo gruppo pompe di calore di Assoclima – Costruttori sistemi di climatizzazione, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Assoclima. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Nuovo testo C. 1171 Iezzi e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Jari COLLA (Lega), relatore, osserva che il testo della proposta di legge C. 1171, adottata dalla I Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame, così come risultante dall'esame degli emendamenti, consta di tre articoli e prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio siano distaccati dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. La proposta di legge ricalca sostanzialmente il contenuto del testo della proposta di legge C. 1202 e abb., come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, che nel corso della XVII legislatura era giunta all'esame dell'Assemblea della Camera.
  Ricorda che Montecopiolo e Sassofeltrio sono due comuni di poco più di mille abitanti, riconducibili all'area della Alta Val Marecchia, cui afferiscono i sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117. Il provvedimento si inserisce nella Pag. 28procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con referendum della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione ad un'altra. Nel caso in esame, i referendum si sono svolti nei due comuni il 24 e 25 giugno 2007 con esito favorevole alla richiesta di distacco. Il parere favorevole della regione Emilia Romagna è stato espresso con la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa. La Regione Marche, da ultimo, con lettera del Presidente del Consiglio regionale, ha segnalato l'impossibilità di giungere all'espressione del parere in merito da parte dell'Assemblea regionale, in ragione dell'asserita non attendibilità allo stato attuale degli esiti di una consultazione referendaria svolta undici anni fa.
  L'articolo 1 della proposta di legge dispone quindi il distacco dei due comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici (aspetto, questo, d'interesse della X Commissione) e culturali con i comuni limitrofi della provincia di Rimini. L'articolo 2 prevede la nomina di un commissario straordinario, nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, per attuare il trasferimento dei due comuni. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie e garantendo comunque gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni. Si prevedono, poi, i necessari adeguamenti in materia elettorale, amministrativa ed erariale, nonché la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rachele SILVESTRI (M5S), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 491 è volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e gli accordi intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute, con la finalità di dare piena attuazione ai princìpi contenuti negli articoli 32 (tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione).
  La proposta di legge, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, è composta da sette articoli. Il provvedimento si propone di garantire il diritto alla conoscenza delle transazioni finanziarie intercorrenti tra le imprese e i soggetti e le organizzazioni che operano nel settore della salute. In particolare per impresa produttrice il testo chiarisce che ci si riferisce a qualunque soggetto, anche appartenente al terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione, all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria. Per soggetti che operano nel settore della salute si intendono i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa o che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito Pag. 29di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali. Sono inoltre equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara. Per organizzazione sanitaria vanno intese: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese quelle universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie; i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute; gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari; i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di formazione continua in medicina; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti riconducibili alle organizzazioni sanitarie o che svolgono il ruolo d'intermediazione per le medesime organizzazioni sanitarie. Al fine della garanzia del diritto alla conoscenza, le imprese produttrici dovranno rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie (convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità) con un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro effettuate verso un soggetto che opera nel settore della salute; quando le transazioni finanziarie sono a favore delle organizzazioni sanitarie, l'obbligo di comunicazione scatta per un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca. Le imprese produttrici, costituite in forma societaria, dovranno inoltre comunicare i dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni dell'impresa produttrice o che percepiscano dalla società compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere istituto nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente» dove saranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti dalle comunicazioni. La struttura e le caratteristiche tecniche del suddetto registro pubblico telematico, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazione e l'inserimento dei dati, saranno determinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e il Garante per la protezione dei dati personali. Il testo dispone che, con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte. Si stabilisce altresì che le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa, specificando che le comunicazioni sono oggetto di pubblicazione. Per le aziende che non rispettano gli obblighi di comunicazione sono previste sanzioni, calcolate in modo differenziato. Per l'impresa che omette di eseguire la comunicazione telematica prevista dal provvedimento, è prevista una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione. Per la mancata comunicazione delle partecipazioni azionarie o dei brevetti, la sanzione va da Pag. 305.000 a 50.000 euro. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca comunicazioni incomplete, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni e nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. Per chi fornisce notizie false nelle comunicazioni, si applica invece una sanzione da 5.000 a 100.000 euro. Si stabilisce poi che le predette sanzioni si applicano alle imprese con fatturato annuo inferiore a un milione di euro in misura pari alla metà degli importi, purché tale impresa non sia collegata o controllata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici. Gli atti di irrogazione delle sanzioni saranno pubblicati in un'apposita sezione del registro telematico. Si stabilisce che il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti. Gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette si applicano a decorrere dal terzo trimestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro telematico; gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale partono dopo il secondo anno rispetto a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro telematico.

  La seduta termina alle 13.40.