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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 115

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Terna Spa.
(Svolgimento e conclusione).

  Luigi FERRARIS, chief executive officer (CEO), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea VALLASCAS (M5S), Gianluca BENAMATI (PD), Tullio PATASSINI (Lega), Luca SUT (M5S), Gavino MANCA (PD) e la presidente Barbara SALTAMARTINI.

  Luigi FERRARIS, chief executive officer (CEO) e Luigi MICHI, responsabile strategie, sviluppo e dispacciamento, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Terna per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.

Audizione di rappresentanti di ENI Spa.
(Svolgimento e conclusione).

  Luca COSENTINO, executive vice president – direttore energy solutions, Pag. 116Hannelore ROCCHIO, executive vice president – regulatory affairs & strategy support, Alberto CHIARINI, amministratore delegato di ENI gas e luce, e Giuseppe RICCI, chief refining & marketing officer, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Luca SQUERI (FI).

  Luca COSENTINO, executive vice president – direttore energy solutions, Giuseppe RICCI, chief refining & marketing officer, e Luigi CIARROCCHI, executive vice president – direttore italian region, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia i rappresentanti di ENI per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione

  La seduta termina alle 13.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Diego BINELLI (Lega), relatore, prima di esporre il contenuto del provvedimento, desidera fare qualche osservazione.
  Prima di tutto evidenzia che, per quanto riguarda il tema della riforma delle pensioni, con l'articolato in esame sarà finalmente possibile superare la cosiddetta legge Fornero, consentendo a più di un milione di persone nei prossimi tre anni di andare in pensione – senza alcuna penalizzazione – a sessantadue anni di età e con trentotto anni di contributi. Questa riforma avvicina quindi sempre di più il nostro Paese al resto d'Europa dove, oggi, solo due Paesi – Danimarca e Grecia – impongono ai propri cittadini di lasciare il lavoro più tardi rispetto a quanto previsto in Italia negli ultimi anni. Quota 100 ha anche l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale all'interno delle pubbliche amministrazioni e di smuovere il mercato del lavoro in tutte le sue articolazioni. Certamente non vi sono automatismi, ma è ragionevole pensare che anche le imprese, per aumentare la propria produttività, possano controbilanciare un pensionamento con una nuova assunzione.
  Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza chiede che gli sia consentito fare almeno due considerazioni. Nonostante le critiche emerse negli ultimi mesi occorre infatti sottolineare come meccanismi analoghi di sostegno alle fasce più deboli della popolazione siano previste in molti Paesi europei, e ciò ne dimostra l'importanza in termini di giustizia sociale. Grazie poi ai correttivi introdotti dall'altro ramo del Parlamento, questa misura può concretamente aiutare quei cinque milioni di persone che nel nostro Paese versano ancora in condizioni di povertà e, allo stesso tempo, offrire un'occasione di inserimento lavorativo agli oltre tre milioni di disoccupati, compresi molti disabili, che fino ad oggi questa occasione non l'hanno avuta. Sul punto è altrettanto importante la previsione – all'articolo 8, comma 4 – di un beneficio addizionale, pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza, da corrispondere, in un'unica soluzione, in favore dei destinatari della misura che decidono di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito stesso. Anticipa Pag. 117sin d'ora che in sede di esame potrebbe essere utile approfondire e specificare la portata di tale previsione e la sua applicazione con modalità alternativa o cumulabile con quanto disposto all'articolo 3, comma 9, del testo del decreto- legge dove si prevede, sempre nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, la concessione del beneficio economico del reddito di cittadinanza anche per le due mensilità successive alla data di modifica della condizione occupazionale.
  Osserva, infine, che fin dall'inizio dell’iter del decreto-legge, si è riscontrata la necessità di porre dei paletti all'accesso al reddito di cittadinanza, per evitare che potessero usufruirne senza averne diritto anche i cosiddetti «furbetti», e in tal senso sono state introdotte delle buone norme di controllo e bilanciamento, così come un'importante novità inserita nel corso dei lavori al Senato prevede un maggior coinvolgimento delle imprese, incentivate ad assumere i soggetti beneficiari di questa misura attraverso sgravi contributivi per tutte le mensilità per cui la stessa è concessa.
  Si tratta di un punto fondamentale su cui la sua forza politica si è sempre battuto nella sempre maggiore convinzione che il provvedimento in esame rappresenterà una vera svolta nel sistema pensionistico italiano e nei meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro, consentendo a tanti soggetti, oggi disoccupati, di crearsi solide prospettive per il futuro.
  Espone, quindi, in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni consta, nel testo approvato dal Senato, di 42 articoli.
  Gli articoli da 1 a 13 concernono specificamente il reddito di cittadinanza.
  L'articolo 1 istituisce il reddito di cittadinanza. L'istituto assume la denominazione di pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. Le misure costituiscono livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, e decorrono dal mese di aprile 2019.
  L'articolo 2 riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti – riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli – l'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.
   L'articolo 3 disciplina le modalità di calcolo del reddito e della pensione di cittadinanza, la relativa durata e decorrenza, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della situazione occupazionale.
  L'articolo 4 dispone che il reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale.
  L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Reddito di cittadinanza.
  L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali, rispettivamente presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, connessi al reddito di cittadinanza, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del medesimo istituto.
  L'articolo 7 stabilisce le cause di decadenza dal reddito, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 7-bis, inserito al Senato, modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante centro di assistenza fiscale (CAF) o professionista. Pag. 118
  Investe direttamente le competenze della X Commissione l'articolo 8, che introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, a favore degli enti di formazione accreditati , qualora questi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, nonché ai beneficiari del reddito che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito medesimo. Più nel dettaglio, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro, che comunicano le disponibilità dei posti vacanti all'apposita piattaforma digitale istituita presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) e che poi assumono a tempo pieno ed indeterminato il beneficiario del reddito, anche attraverso l'intermediazione di un soggetto accreditato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. L'esonero è riconosciuto: nel limite dell'importo mensile del reddito percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione; per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e nella misura fissa di cinque mensilità nel caso di rinnovo; per un importo comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità Si prevede poi una sanzione in caso di licenziamento ingiustificato del beneficiario del reddito. Tale fattispecie è limitata ai casi in cui il licenziamento avvenga nei trentasei mesi successivi all'assunzione. Più in particolare, nell'ipotesi di licenziamento, salvi i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario del reddito stipula, presso il Centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il comma 2 dispone che se l'assunzione avviene a seguito del percorso formativo e di riqualificazione professionale, svolto a favore del beneficiario del reddito dagli enti di formazione accreditati, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore è riconosciuto sia al datore di lavoro che assume, sia all'ente di formazione accreditato. Si prevede poi che, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, il Patto di formazione possa essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il summenzionato esonero contributivo è riconosciuto: nel limite della metà dell'importo mensile del reddito percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione; per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del reddito nel caso di rinnovo; per un importo comunque non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del reddito. Anche per lo sgravio riconosciuto dal comma 2 si prevede, nell'ipotesi di licenziamento, salvi i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, la restituzione dell'incentivo da parte del datore di lavoro nei termini previsti dal comma 1. Il comma 3 dispone che le suddette agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto, con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, del criterio di fruizione degli incentivi all'occupazione. In ogni caso, si specifica che il diritto alle medesime agevolazioni è subordinato al rispetto degli altri principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il comma 4 riconosce ai beneficiari del reddito un beneficio addizionale in un'unica soluzione. corrispondente a sei mensilità Pag. 119 reddito medesimo, nel limite massimo di 780 euro mensili. nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito. La definizione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, per il quale non viene specificato il termine di emanazione. Il comma 5 subordina la fruizione degli incentivi per assunzioni di cui all'articolo in esame al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Si dispone l'esclusione dagli incentivi per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette, fatta salva l'ipotesi in cui l'incentivo medesimo sia inerente ad un'assunzione di un soggetto, beneficiario del reddito, iscritto nelle liste delle medesime categorie protette. Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni siano riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti dell'unione europea concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri, con riferimento anche al settore agricolo e al settore della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 7 dispone che le agevolazioni alle assunzioni sono compatibili e aggiuntive rispetto all'incentivo disposto dalla legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni nel Mezzogiorno nel biennio 2019 – 2020. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi disciplinati dal presente articolo sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro, le cui modalità di accesso sono demandate ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito riceva l'assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi.
  L'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del reddito di cittadinanza e prevede che il medesimo dicastero, sulla base delle informazioni rilevate nelle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, pubblichi un rapporto annuale.
  L'articolo 11 abroga quasi completamente il Capo II del decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione, misura che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto in esame, non potrà più essere richiesta a decorrere dal mese di marzo 2019, e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019 non sarà più riconosciuta.
  L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano finanziare, in tutto o in parte, piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge in esame.
  L'articolo 12 e l'articolo 13 recano rispettivamente disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza e disposizioni di carattere transitorio circa l'applicazione del reddito di inclusione per l'anno 2019.
  L'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta quota 100. La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con esclusione di quelli iscritti a Pag. 120forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti diversi dall'INPS – nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Vengono stabilite norme specifiche sui termini di decorrenza del trattamento e sulle limitazioni della possibilità di cumulo con redditi da lavoro e sono altresì poste alcune fattispecie di esclusione dall'istituto. Con alcuni commi introdotti nel corso dell'esame al Senato, sono dettate disposizioni volte a rimediare alle scoperture di personale negli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione della nuova disciplina.
  Gli articoli 14-bis e 14-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono rispettivamente sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali delle regioni e degli Enti locali e sull'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto, della possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
  L'articolo 15 opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia.
  L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne, la cosiddetta opzione donna, introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate.
  L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti mentre l'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale.
  L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti.
  L'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 20 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. L'articolo modifica inoltre la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo.
  L'articolo 21 introduce la possibilità, per i dipendenti pubblici che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico.
  L'articolo 22 introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al precedente articolo 14. Si prevede che il fondo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili. Sono stabilite nuove norme sugli obblighi a carico dei datori di lavoro nell'ambito degli accordi cosiddetti di isopensione e dei summenzionati istituti di Pag. 121assegno straordinario nonché sulle procedure per l'efficacia degli accordi previsti dal medesimo articolo 22. Si specifica che le disposizioni si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. Sono previste infine misure concernenti il Fondo di solidarietà operante nel settore del lavoro in somministrazione.
  L'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata. Si prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti di cui all'articolo 14, o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, entro un determinato importo massimo. Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente. Per l'accesso ai richiamati finanziamenti si istituisce – nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo di garanzia, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per il 2019.
  L'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull’ indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1o gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull’ imponibile dell'indennità non superiore a 50 mila euro.
  L'articolo 25 reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti. Consente, inoltre, che, in fase di prima attuazione, si provveda con decreto ministeriale alla nomina di un soggetto che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, assicuri il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dei due enti dopo la scadenza, la decadenza o la cessazione del mandato del presidente e dell'Istituto.
  L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce l'applicabilità, in via transitoria, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in materia.
  L'articolo 25-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, formula un principio generale, in base al quale tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. Si demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, la definizione delle modalità di attuazione della norma, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
  Gli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dettano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria e sono quindi di particolare interesse per le competenze della X Commissione. In particolare l'articolo 26-bis rifinanzia per gli anni 2019 e 2020 le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per il Pag. 1222020 per la prosecuzione di programmi di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendali e contratto di solidarietà. Detti importi sono a carico del Fondo per l’ occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. L'articolo 26-ter autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in presenza di determinate condizioni occupazionali e finanziarie, a disporre acconti sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi complessa con organico superiore a 500 unità lavorative. In particolare, la norma, che introduce un comma 1-bis all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti di imprese con un organico superiore a 500 unità che hanno in corso dei programmi pluriennali di riorganizzazione in aree in cui è accertata la complessità della crisi, che hanno già stipulato specifico accordo in sede ministeriale per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22-bis medesimo. Accanto al requisito dimensionale dell'impresa e alla sua operatività in aree di crisi, si richiede l'esistenza di difficoltà nella realizzazione dei programmi di riorganizzazione stessi legati al reperimento delle risorse finanziarie. A seguito di istruttoria degli uffici competenti in ordine alla ricorrenza dei suddetti presupposti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria. Qualora l'istanza di proroga della cassa integrazione straordinaria non sia accolta, si prevede, infine, che le somme corrisposte ai lavoratori saranno recuperate dall'INPS a carico dell'impresa, come avviene nei casi di successiva revoca dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria già autorizzati, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto- legge n. 108 del 2002.
  Anche gli articoli 26-quater, 26-quinquies e 26-sexies sono stati introdotti dal Senato. In particolare l'articolo 26-quater concerne i termini temporali per la presentazione, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, con riferimento ai casi in cui tale pagamento debba essere operato direttamente dall'INPS ai lavoratori. L'articolo 26-quinquies riguarda il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dei controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo, tutte categorie di dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV). L'articolo 26-sexies rifinanzia per l'anno 2019 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore dei call center previste del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  L'articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi.
  L'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto-legge medesimo.
  L'articolo 29 reca la norma di entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva di predisporre per la prossima seduta una proposta di parere.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 152 del 6 marzo 2019, a pagina 89, prima colonna, nona riga, le parole: «(Svolgimento e conclusione)» sono soppresse, e alla undicesima Pag. 123riga, sostituire le parole: «propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione» con le seguenti: «avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.».