SEDE CONSULTIVA
Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.
La seduta comincia alle 9.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremnago.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Germano RACCHELLA (Lega), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione difesa il parere sugli aspetti di propria competenza del nuovo testo della proposta di legge n. 1012 – a prima firma del deputato di Forza Italia Perego di Cremnago – come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
La proposta di legge rientra tra le iniziative intese ad avvicinare il mondo civile a quello militare, offrendo alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza nelle Forze armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare. Le finalità della proposta sono: l'arricchimento personale, i benefici del percorso formativo svolto in ambito militare, il progetto sperimentale di formazione funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate, da svolgere su base volontaria e rivolti a Pag. 59giovani cittadini italiani di età compresa tra i diciotto e i ventidue anni (articolo 1). Come chiarito nella proposta, l'idea è che il patrimonio di conoscenze maturate dagli allievi durante tale percorso potrà essere utilizzato anche nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale.
L'articolo 2 disciplina l'individuazione del progetto sperimentale di formazione in ambito militare. In particolare, si prevede che il Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD) – che è l'organismo di studio e ricerca di più alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa in Italia – presenti al Capo di stato maggiore della difesa uno studio concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare. Il progetto – che sarebbe di durata semestrale e non sarebbe retribuito – consisterebbe in corsi di studio in modalità e-learning; in periodi di permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; in forme di apprendimento pratico per il raggiungimento di specifici e indicati obiettivi.
L'articolo 3 affida al Capo di stato maggiore della difesa l'individuazione delle strutture operative, formative e addestrative da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale.
L'articolo 4 stabilisce i requisiti per la partecipazione ai percorsi formativi, tra cui – per quanto di interesse di questa Commissione – il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L'articolo 5 stabilisce che al termine del percorso sperimentale di formazione, l'amministrazione della difesa dovrà rilasciare un attestato volto a certificare l'esito positivo del percorso svolto. Venendo al passaggio di maggiore interesse della Commissione, sottolinea che l'attestato dovrà tra l'altro consentire l'acquisizione di crediti formativi universitari, nei termini che dovranno essere stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, ricorda che la Legge n. 240 del 2010, all'articolo 14, ha stabilito che crediti per competenze, conoscenze e formazioni acquisite fuori dalle università possano essere riconosciuti nel limite massimo di 12. Evidenzia, quindi, che riterrebbe opportuno fare riferimento a questo nel parere.
L'articolo 6, infine, reca disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
Conclude, proponendo di esprimere parere favorevole con la seguente condizione: «all'articolo 5, comma 3, la Commissione di merito chiarisca che i crediti formativi che possono essere acquisiti a seguito di svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare non possono essere più di dodici, come previsto dall'articolo 14 della legge n. 240 del 2010 per i crediti relativi a competenze, conoscenze e formazioni acquisite fuori dalle università» (vedi allegato).
Valentina APREA (FI), esprimendo apprezzamento per il contenuto della proposta di legge, chiede al relatore se sia disponibile a trasformare in osservazione la condizione da lui formulata, chiarendo che il suo gruppo voterà comunque a favore. Rileva che la proposta di legge si inserisce coerentemente nel solco già tracciato dalla Commissione cultura con la scelta di esaminare le proposte di legge volte a introdurre nelle scuole l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza, le quali proposte hanno, tra le loro finalità, proprio quella di consentire un avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni democratiche. La proposta in esame, analogamente, favorisce la responsabilizzazione dei giovani come cittadini, la crescita della loro consapevolezza delle questioni globali e in generale la loro crescita nell'ambito del settore della Difesa, che ha già formato diverse generazioni e che costituisce un sistema complesso e completo, non più ormai funzionale alla guerra, ma piuttosto al mantenimento della pace. A proposito della straordinaria validità delle Forze armate, ricorda – per inciso – il coraggio e l'eroismo dei Carabinieri che col loro intervento effettuato proprio ieri hanno Pag. 60salvato i cinquantuno studenti e due professori presi in ostaggio su un pullman nei pressi di Milano.
Luigi GALLO, presidente, con riguardo all'episodio dei ragazzi sequestrati, comunica di aver rivolto ieri, anche a nome di tutta la Commissione, un sentito ringraziamento ai Carabinieri e di aver espresso solidarietà alla scuola di appartenenza degli studenti.
Germano RACCHELLA (Lega), relatore, rivolgendosi alla deputata Aprea, che ha chiesto di trasformare la condizione in osservazione, afferma che reputa preferibile, al fine di dare più incisività al rilievo contenuto nel parere, mantenere la formulazione in termini di condizione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.15.
SEDE REFERENTE
Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.
La seduta comincia alle 9.15.
Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari.
C. 1211 Tuzi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che la proposta di legge è finalizzata a modificare la vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini ai più alti gradi di istruzione, ampliando la platea degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e prevedendo che la borsa di studio è concessa a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità.
Ricorda che la legge n. 240 del 2010 aveva conferito al Governo una delega per la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. Su questa base è stato emanato il decreto legislativo n. 68 del 2012, che ha previsto un sistema integrato di strumenti e di servizi per la garanzia del diritto allo studio universitario.
Passando al provvedimento in esame, riferisce che esso reca diverse modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di borse di studio (articolo 1), prevede disposizioni per l'esonero o la riduzione delle tasse e dei contributi universitari in base al reddito, dispone in materia di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo universitario (articolo 3), reca infine una clausola di copertura finanziaria (articolo 4).
Nello specifico, l'articolo 1 prevede: la concessione, mediante concorso, di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, al fine di favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale (comma 1, lett. a)); sopprime la disposizione in base alla quale le università e gli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) promuovono attività di orientamento e di tutorato delle associazioni e delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; introduce il divieto di affidare a studenti beneficiari di borsa di studio le collaborazioni per attività connesse ai servizi e al tutorato (c.d. attività a tempo parziale) (comma 1, lett. b) punto 1); sopprime le disposizioni che disciplinano il prestito d'onore e il prestito d'onore aggiuntivo, allo scopo, come evidenziato Pag. 61dalla relazione dei proponenti, di evitare di promuovere un meccanismo legato al diritto allo studio che conduca alla creazione della figura di un laureato indebitato che, alla fine del percorso di studio, debba restituire un debito contratto con gli istituti di credito (comma 1, lett. b), punto 2); modifica le modalità di determinazione dell'importo delle borse di studio, per cui l'importo standard della borsa di studio non è più definito tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari, ma è considerato quale importo minimo della stessa e viene concessa a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità. È previsto che tale importo minimo sia definito ogni anno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, nella relazione illustrativa i proponenti osservano che le eventuali differenze di costo di mantenimento rispetto all'importo standard possono essere integrate dalle regioni attraverso l'esercizio della propria competenza legislativa, determinando autonomamente gli importi e tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio (comma 1, lett. c), punto 1).
La proposta inoltre elimina il riferimento alla situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM dall'ambito dei parametri sulla base dei quali sono determinati i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio relativi alle condizioni economiche dello studente (comma 1, lett. d)); incrementa (dal 40 per cento) al 50 per cento dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio la quota dovuta dalle regioni – oltre al gettito derivante dall'importo derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio – per il finanziamento delle borse di studio (comma, 1 lett. g)); prevede un limite massimo di 100 euro per l'importo stabilito dalle università quale diritto fisso dovuto dagli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per ciascun anno accademico in cui non sono risultati iscritti (comma 1, lett. e)); modifica la disciplina per la determinazione dell'importo della tassa regionale per il diritto allo studio (comma 3, lett. b)).
L'articolo 2 dispone in materia di tasse e contributi universitari. In particolare, stabilisce che gli esoneri totali o parziali dalle «tasse», nonché dai contributi universitari per i corsi di diploma di laurea sono disposti dalle università sulla base dell'ISEE presentato dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio. Le università sono tenute a effettuare controlli adeguati, anche a campione. Prevede, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, allo studente sia attribuito l'esonero effettivamente spettante sulla base del valore accertato dell'ISEE e sia inoltre irrogata una sanzione amministrativa. L'articolo 3 prevede l'ampliamento della platea degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (la cosiddetta no tax area), innalzando (da euro 13.000) a euro 21.000 la soglia ISEE di riferimento. L'articolo 4 dispone che agli oneri derivanti dal provvedimento – quantificati in 4 milioni annui – si provveda con l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Anna ASCANI (PD), dopo aver ricordato che i temi legati al diritto allo studio sono stati lungamente discussi dalla Commissione nel corso della scorsa legislatura, esprime apprezzamento per l'intento della proposta di innalzare la soglia ISEE prevista per l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo. Tuttavia, ritiene che il testo sollevi diversi dubbi sia di merito, sia applicativi, specialmente là dove prevede di disciplinare l'erogazione delle borse di studio, che è competenza riservata alla potestà legislativa delle regioni.
Ritiene inoltre assolutamente inadeguata la copertura finanziaria prevista dal provvedimento, rispetto alla quale occorrerà certamente avviare un'interlocuzione Pag. 62con il Governo, in quanto, a suo avviso, 4 milioni di euro annui non possono essere sufficienti a garantire l'erogazione di borse di studio a una platea di beneficiari assai più ampia di quella prevista dalla legislazione vigente.
A suo avviso, la proposta si limita in definitiva a enunciare princìpi velleitari, senza prevedere misure concrete che consentano l'attuazione di quanto auspicato, e, anziché favorire il diritto allo studio, finirà per incrementare il numero di coloro che, pur avendo in teoria diritto all'assegno, non se lo vedono corrispondere. Aggiunge che il fatto di parametrare il livello essenziale di prestazione (LEP) a un importo medio, anziché a uno standard, non garantisce che l'importo delle borse di studio sia adeguato alle diverse realtà economiche territoriali, che vedono costi della vita diversi a seconda delle regioni, con la conseguenza di rendere in molti casi impraticabile di fatto per gli studenti qualunque scelta legata alla mobilità e di creare reali differenziazioni nella fruizione di un beneficio.
Valentina APREA (FI) intende, in primo luogo, sollevare una questione a suo avviso pregiudiziale relativamente ad alcuni aspetti di costituzionalità. Trova infatti molto grave che diverse disposizioni del provvedimento – che sembra essere stato scritto prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione – ignorino totalmente che sulla materia universitaria esiste una competenza esclusiva delle regioni. Ricorda che, mentre spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio spetta esclusivamente alle regioni. Ritiene pertanto fondamentale che la Commissione svolga un'attenta istruttoria su questo profilo pregiudiziale, prima di entrare nel merito delle proposte e di proseguire con l'esame del provvedimento. Invita quindi i colleghi del Movimento 5 Stelle a non limitarsi a infarcire le loro proposte di slogan e a prevedere misure più ragionate e coerenti con l'ordinamento generale dello Stato, con il dettato costituzionale e con i vincoli di bilancio.
Luigi GALLO, presidente, ricorda che il procedimento legislativo prevede diversi strumenti ordinari per verificare nelle Commissioni in sede referente la legittimità costituzionale delle proposte di legge esaminate, a cominciare dal parere della I Commissione e dalla possibilità di audire costituzionalisti. Si dice quindi certo che ci sarà l'occasione per verificare la fondatezza dei dubbi sollevati dalla deputata Aprea. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.25.
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