SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 8.35.
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.
Nuovo testo unificato S. 897 e abb.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 173 La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.
Rileva come in tal senso, il contenuto del provvedimento appaia riconducibile a un intreccio di competenze: la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» e di «norme generali dell'istruzione» (articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione); la competenza concorrente in materia di «istruzione» (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di assistenza.
Osserva che si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate procedure concertative tra Stato e sistema delle autonomie.
L'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo sulla formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Tra i princìpi e criteri direttivi ricorda la previsione che il personale di tali strutture sia in possesso, in aggiunta all'idoneità professionale, di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione che individuerà anche le modalità per la loro valutazione; la previsione che la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; la previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di appositi percorsi di formazione professionale.
Al comma 2 è disposta un'ulteriore delega al Governo per la revisione della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture di assistenza sociale a ciclo residenziale e semiresidenziale. Tra i principi e criteri direttivi segnala la ridefinizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi e la previsione di ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
Per entrambe le deleghe è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.
L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.
Rileva al riguardo che, data la natura delle strutture coinvolte, alla cui gestione sono spesso interessati anche gli enti locali, potrebbe risultare opportuno fare riferimento alla Conferenza unificata, anziché alla Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 4 prevede l'installazione, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazioni audio-video a colori le cui immagini sono criptate e conservate per sette giorni dalla data della registrazione, all'interno di un server locale, e per trentasei mesi dalla registrazione sul server di un cloud storage nazionale adeguato a gestire la continuità Pag. 174operativa e il disaster recovery. L'individuazione delle modalità attuative del piano è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previo parere della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali; sullo schema di decreto è previsto anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede anche le sanzioni per la violazione dell'obbligo.
L'articolo 5 prevede l'attivazione di un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati. Il piano sarà attivato dal Ministro della salute, di concerto con altri Ministri (lavoro, famiglia, istruzione) e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al riguardo, osserva che occorrerebbe fare esplicito riferimento a un'intesa da stipulare, piuttosto che in Conferenza Stato-regioni, in Conferenza unificata, data la natura delle strutture coinvolte dal piano di ispezioni.
L'articolo 6 introduce nel codice penale il reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative. Le tre fattispecie sono punite, rispettivamente, con le pene già previste per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi (da due a sei anni, articolo 572 del codice); percosse (fino a sei mesi articolo 581) e lesioni (da sei mesi a tre anni, articolo 582), aumentate di un terzo.
L'articolo 7, con un'integrazione dell'articolo 463 del codice civile, esclude dalla successione per indegnità chi, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta.
L'articolo 8 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge.
L'articolo 9 reca le norme finanziarie.
L'articolo 10 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara di condividere le osservazioni della relatrice relative alla necessità di coinvolgere la Conferenza unificata e preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.), esprime parere favorevole sul provvedimento che è volto a tutelare persone in condizione di fragilità e auspica che il provvedimento non venga interpretato come un segnale di sfiducia nei confronti degli operatori del settore. Segnala anche al riguardo la carenza di personale che si registra nel settore ed auspica che vengano stanziate maggiori risorse per la formazione.
La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega. Il provvedimento interviene su materia delicata e deve tenere conto della delicatezza del ruolo svolto dal personale, specie negli asili, personale spesso sottoposto a condizioni di stress e al quale devono essere rivolte parole di apprezzamento. Ricorda inoltre che in Veneto la maggior parte degli istituti sono istituti paritari in quanto lo Stato non potrebbe garantire da solo i servizi richiesti. Rileva inoltre di avere acquisito, anche nel suo ruolo di assessore ai servizi sociali, l'assenso degli operatori dei servizi sociali in quanto questo provvedimento è volto a tutelare anche gli operatori.
Pag. 175Il deputato Daniele MANCA (PD) esprime apprezzamento per il parere così articolato formulato dalla relatrice. Auspica che la Commissione di merito accolga le osservazioni fatte perché le ricadute insistono nel rapporto con i comuni e le attività di carattere formativo rischiano di scaricarsi sulle autonomie locali. Sottolinea poi l'importanza di aumentare le risorse stanziate e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.
La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo M5S. Ricorda che si tratta di un provvedimento che viene visto di buon occhio anche dagli operatori del settore. I fatti di cronaca che si sono susseguiti in questi anni avevano infatti creato un clima di sfiducia verso questo settore, in particolare perché si tratta di soggetti deboli che hanno anche difficoltà a denunciare eventuali abusi. La sorveglianza serve dunque anche a garantire quelle strutture che hanno sempre bene operato.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
S. 1165 Governo.
(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La deputata Marialuisa FARO (M5S) relatrice, ricorda che il provvedimento, all'articolo 1 modifica il decreto-legge n. 21 del 2012, recante «norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni». I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.
L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.
L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio (definito come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. Per i soggetti che operano in regime di libera prestazione, ferma restando la necessità della notifica, sono escluse alcune attività: per le banche, la possibilità di effettuare la Pag. 176raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio.
L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati.
L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.
L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.
L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'articolo 9, relativo al settore assicurativo, dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.
Ai sensi del successivo articolo 10 anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.
L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.
L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018.
Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.
L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e Pag. 177garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento.
L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. I commi dall'1 al 3 disciplinano, recando le relative coperture, la facoltà di assunzione di personale da parte del Ministero dell'economia connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria.
Gli articoli da 20 a 23 del provvedimento in esame consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).
Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che, come già accennato, l'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute. In particolare, si prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. La prosecuzione in via transitoria riguarderà tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate e le relative procedure di rimborso tra istituzioni. Tra tali fattispecie rientrano le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, la copertura dei rischi di malattia e le cure programmate.
Come è noto, la materia «tutela della salute» rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, trattandosi nel caso specifico di disposizioni riguardanti cittadini di uno Stato estero, ai quali si continuerà ad applicare una normativa dell'Unione europea, appare prevalente l'aspetto attinente alla disciplina dei rapporti internazionali dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e non appare ravvisabile una lesione delle competenze regionali.
Le rimanenti disposizioni del provvedimento sono invece riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella, appena ricordata, dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a) quella «immigrazione» (articolo 117, secondo comma lettera b), quelle «tutela del risparmio, mercati finanziari» e «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) e quella «cittadinanza» (articolo 117, secondo comma, lettera i).
Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.
Il deputato Roberto PELLA (FI) sottolinea in primo luogo come il provvedimento preveda un periodo transitorio molto lungo, fino al 31 dicembre 2020, e come il costo di questo «divorzio» sia molto elevato, richiamando in proposito i 45 miliardi di euro di mancato contributo del Regno Unito al bilancio dell'Unione. Segnala poi la delicatezza del tema dei diritti da riconoscere ai 3 milioni di cittadini dell'Unione presenti nel Regno Unito e ai numerosi cittadini britannici presenti nel territorio dell'Unione. Ricordato che, in questo complesso quadro, il provvedimento prende le misure necessarie per fronteggiare un'ipotesi di «hard Brexit» vale a dire di uscita del Regno Unito senza accordo, segnala che la posizione del suo gruppo è sempre stata di estrema prudenza, alla luce della delicatezza dell'argomento, ferma restando l'esigenza prioritaria di tutelare i diritti dei nostri connazionali presenti nel Regno Unito.
La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ricorda che una delle questioni Pag. 178cruciali è l'equipollenza dei titoli di studio e il riconoscimento dei periodi di studio svolti in Gran Bretagna. Dichiara di rimanere stupita dal fatto che nel provvedimento non si faccia menzione di questo problema. Chiede pertanto di sapere a che punto sono i lavori rispetto a questa tematica.
Il deputato Dario BOND (FI) dichiara di condividere l'intervento della collega Rossini perché i giovani che vanno a lavorare nel Regno Unito, già oggi, spesso non si vedono riconosciuti i titoli di studio conseguiti in Italia, e presume che la situazione non potrà che peggiorare dopo la Brexit. Chiede pertanto che venga inserito nel testo un riferimento all'esigenza reciprocità del riconoscimento dei titoli di studio perché i giovani che si dovessero trasferire nel Regno Unito non vengano sottopagati; la Commissione dovrebbe rivolgere un richiamo in questo senso alla Commissione di merito o alla Commissione istruzione, perché questa situazione danneggia i giovani.
La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP) segnala che nella relazione non si fa menzione del fatto che le previsioni dell'articolo 17 in materia sanitaria troveranno applicazione a condizione di reciprocità.
La deputata Marialuisa FARO (M5S) relatrice, rileva che le questioni sollevate dai colleghi riguardano le Commissioni di merito e invita pertanto a sollevare tali questioni in quelle sedi. Dichiara invece di condividere il rilievo della collega Toffanin, sulla reciprocità, e dichiara che la specificazione sarà inserito nella proposta di parere.
La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.), sottolinea che mentre la tutela per i cittadini britannici in Italia è un tema su cui il Parlamento sta lavorando da tempo altrettanto non avviene per la tutela dei cittadini italiani nel Regno Unito. Ricorda che il ministro Moavero sta lavorando sulla questione del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio e chiede di acquisire informazioni sull'andamento del negoziato.
Il deputato Dario BOND (FI), insiste sull'opportunità che la Commissione nel suo insieme, attraverso la Presidente, rivolga un richiamo alla Commissione di merito sulla questione dell'equipollenza dei titoli di studio.
La deputata Marialuisa FARO (M5S) relatrice, formula una proposta di parere favorevole.
Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.
Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara l'astensione del suo gruppo.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, ricorda come in estrema sintesi il decreto-legge rechi interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino Il provvedimento, inoltre, reca, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza Pag. 179e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
In particolare, l'articolo 1 istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, per la qualità e la competitività del latte ovino, rinviando a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.
L'articolo 2 dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario del comparto ovino caprino. Per la definizione delle modalità di concessione del contributo si rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi e risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Viene stabilito che i primi acquirenti di latte crudo registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Anche le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, sono tenute a registrare nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino. Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, le modalità di applicazione di tali disposizioni. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme e l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle infrazioni sono affidate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.
L'articolo 4 interviene sulle modalità di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, fornendo strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.
L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo, con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.
L'articolo 6, finalizzato ad arginare i danni provocati alle imprese agricole della regione Puglia dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo. Pag. 180Tali imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.
L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. In particolare, si prevede un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. All'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 8 reca norme per il contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa; in particolare, si prevede che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate.
L'articolo 9 riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. Anche in questo caso all'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 10 prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani. Con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Ai sensi del comma 2, il Prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto.Pag. 181
Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e agricoltura, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
Alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, strumento privilegiato per le quali risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016).
Ricorda che il provvedimento prevede tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7 e che potrebbe risultare opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3 e chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.
Roberto PELLA (FI) rileva anzitutto la mancanza di stanziamenti per gli adempimenti previsti da questo provvedimento. Con riferimento all'articolo 1 rileva la necessità di tenere conto, nella ripartizione del fondo, della specificità territoriale, in particolare per le aree di montagna e per le aree svantaggiate. Chiede inoltre alla relatrice di inserire nella proposta di parere la richiesta di un passaggio in Conferenza unificata anziché in Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 2 e 7 dato il coinvolgimento nelle misure previste delle amministrazioni comunali, come si evince anche dal carteggio tra amministrazioni comunali e quelle regionali in materia. Dichiara dunque che il voto del gruppo di Forza Italia sarebbe favorevole qualora fosse accolta tale richiesta.
La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.), ricorda la richiesta proveniente da Confartigianato di esonerare le aziende agricole che distribuiscono latte crudo attraverso distributori automatici dagli obblighi di registrazione previsti nell'articolo 3 del provvedimento. Chiede pertanto di poter inserire un'osservazione a tale riguardo.
Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI), dichiara l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia su questo provvedimento.
Il deputato Roberto PELLA (FI) insiste perché venga inserita nel parere l'osservazione relativa alla necessità di un passaggio in Conferenza unificata negli articoli 2 e 7 del provvedimento.
La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, ritiene che la materia affrontata dagli articoli 2 e 7 attenga alla competenza regionale in materia di agricoltura e non ritiene pertanto necessario richiedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni. Si riserva comunque un approfondimento sulla questione e chiede pertanto di poter formulare la proposta di parere nella prossima seduta.
Emanuela CORDA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 9.30.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 9.30.
Pag. 182Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Audizione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente della regione Veneto, Luca Zaia.
(Svolgimento e conclusione).
Emanuela CORDA, presidente, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola ai presidenti Attilio Fontana e Luca Zaia.
Attilio FONTANA, presidente della regione Lombardia e Luca ZAIA, presidente della regione Veneto svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi i senatori Franco DAL MAS (FI-BP), Rosa Silvana ABATE (M5S), Sonia FREGOLENT (Lega) e Luciano D'ALFONSO (PD) nonché i deputati Ugo PAROLO (Lega), Diego ZARDINI (PD), Francesco ACQUAROLI (FdI), Dario BOND (FI), Davide GARIGLIO (PD), Roberto PELLA (FI) e Sandra SAVINO (FI).
Attilio FONTANA, presidente della regione Lombardia e Luca ZAIA, presidente della regione Veneto, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.
Emanuela CORDA, presidente, ringrazia i presidenti Fontana e Zaia e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.05.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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