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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 aprile 2019
178.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti; informa inoltre che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione e che la Commissione Bilancio ha fatto sapere per le vie brevi che esprimerà il proprio parere sul provvedimento direttamente all'Assemblea.

  Fabiana DADONE (M5S), con riferimento all'osservazione, contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, relativa all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2), della proposta di legge, precisa come la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 165 del 2007, richiamato nella predetta disposizione, secondo cui «nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo tale da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» sia inserita tra i criteri e i princìpi direttivi per l'esercizio della delega, recata dall'articolo 3 della proposta di legge in esame, per la definizione dei collegi e pertanto non riguardi la determinazione del numero degli stessi. Sottolinea quindi come la citata disposizione sia volta a evitare le pratiche Pag. 12di gerrymandering, vale a dire ad evitare che la minoranza slovena, attraverso una scorretta procedura di ritaglio dei collegi, sia dispersa, rendendo più difficile il suo accesso alla rappresentanza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore, D'Ambrosio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FdI) fa notare che, mentre sulla proposta di legge costituzionale C. 1585 il suo gruppo manifesta un orientamento favorevole, condividendo in sostanza l'obiettivo della riduzione dei parlamentari, seppur alcuni atteggiamenti della maggioranza, a suo avviso, non abbiano permesso di sviluppare appieno le condivisibili premesse iniziali, fa presente che sul provvedimento in esame si riserva di esprimere una valutazione complessiva nel prosieguo dell’iter, anche in esito ad un confronto all'interno del proprio gruppo. Intende sin d'ora rilevare, tuttavia, come appaia necessario approfondire alcuni effetti critici che, in connessione con la riduzione del numero dei parlamentari, potrebbero essere prodotti sulla legge elettorale, non adeguatamente presi in considerazione nel testo in esame. Ritiene necessario, quindi, prevedere alcune correzioni per controbilanciare gli effetti prodotti da un taglio lineare del numero dei parlamentari, affrontando alcune rilevanti problematiche, come quella della perdita di rappresentanza delle liste minori, nelle regioni medio – piccole, nelle quali si realizzerebbe un implicito innalzamento della soglia di sbarramento al 25 per cento.

  Stefano CECCANTI (PD) ribadisce come il provvedimento in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, non abbia affatto carattere meramente tecnico, ma comporti implicazioni politiche di notevole rilevanza. Dichiara, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, D'Ambrosio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Doc. XXII, n. 36.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo, adottata quale testo base, cui è abbinato il Doc. XXII, n. 17), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite.
  Passando a sintetizzare il contenuto del Doc. XXII, n. 36, l'articolo 1, nel testo Pag. 13risultante dagli emendamenti approvati, istituisce la Commissione d'inchiesta e ne definisce i compiti.
  In particolare la Commissione ha il compito di chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni, di verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardi o difficoltà nell'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti si studio o di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza o incolumità.
  Al termine dei lavori, o anche nel corso di questi ove se ne ravvisi la necessità, la Commissione riferisce alla Camera.
  L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  La convocazione per la costituzione dell'ufficio di presidenza della Commissione è disposta dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'ufficio di presidenza è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
  Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  La disposizione stabilisce inoltre che la Commissione può acquisire copia di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Si prevede altresì che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. Per il segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale.
  Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis).
  La disposizione specifica poi che la Commissione stabilisce inoltre quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto, a ogni altra persona che collabora con la Commissione e a chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza Pag. 14per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione. La violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.
  L'articolo 5 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
  In tale ambito si specifica che le sedute della Commissione sono pubbliche ma la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per il 2019 e di 60.000 euro per il 2020.
  Si stabilisce altresì che la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  L'articolo 6 prevede che il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione sia stabilito dal regolamento interno della Commissione.
  L'articolo 7 fissa un termine di dodici mesi dalla sua costituzione per la conclusione dei lavori della Commissione, la quale è tenuta a presentare, entro i due mesi successivi, una relazione finale sull'attività svolta.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
Testo unificato C. 682 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 682 e abbinate, recante istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria e del premio annuale per l'educazione civica, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla VII Commissione, a cui non sono stati presentati emendamenti.
  In linea generale rileva come il provvedimento sia volto introdurre l'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione abrogando l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, che aveva introdotto l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e ad avviare iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.
  In merito ricorda preliminarmente che l'insegnamento delle diverse discipline nelle scuole di ogni ordine e grado, precedentemente regolato da programmi didattici nazionali, è ora disciplinato dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica, il cui perno è il curricolo, che viene redatto dalle medesime istituzioni, nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle indicazioni nazionali. L'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della disciplina «educazione civica» è stato introdotto, a partire Pag. 15dall'anno scolastico 1958/1959, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 585 del 1958, che ha integrato i programmi di insegnamento di storia con quelli di educazione civica. Successivamente sono intervenute diverse modifiche tra cui, da ultimo, l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, che ha disposto che nell'ambito del primo ciclo di istruzione siano oggetto di valutazione anche le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, applicato già dall'anno scolastico 2017-2018. Il medesimo decreto legislativo ha inoltre disposto che il colloquio previsto nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione accerti anche le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, che enuncia i princìpi a cui si ispira la legge, sancisce anzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri e che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, anche al fine di promuovere i princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
  L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia attivato l'insegnamento, definito «trasversale», dell'educazione civica, e che esso sia oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Si stabilisce inoltre che nella scuola dell'infanzia siano avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile. Si prevede altresì che le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
  A tale fine si prevede l'utilizzo delle sole risorse dell'organico dell'autonomia. Infatti, si dispone che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico (oltre che ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti). In particolare, l'insegnamento è affidato, anche in contitolarità, a docenti della classe e, più nello specifico, a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili. Per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, è individuato un docente coordinatore che ha, tra l'altro, il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato il medesimo insegnamento. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi o indennità, salvo che la contrattazione d'istituto non stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  A tali fini, viene modificato l'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005, che, allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale delineato dal citato articolo 1, comma 5, dello stesso decreto legislativo, ha definito il contenuto dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale assicurati dalle regioni, introducendo anche il riferimento all'acquisizione di competenze civiche.
  L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è previsto un termine, siano definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento Pag. 16a: Costituzione italiana; istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
  Il medesimo articolo 3 dispone, inoltre, che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica siano altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, e che tutte le azioni sono finalizzate a rafforzare il rispetto di persone, animali e natura.
  L'articolo 4 dispone che la conoscenza della Costituzione rientri tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire, e che gli studenti devono avvicinarsi ai contenuti della Carta costituzionale già a partire dalla scuola dell'infanzia, oltre che nel primo e secondo ciclo di istruzione.
  Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
  Infine, richiamando esplicitamente gli articoli 1 e 4 della Costituzione, si stabilisce che possano essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.
  L'articolo 5 stabilisce che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'offerta formativa nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica prevede almeno il conseguimento delle seguenti abilità e conoscenze digitali, da sviluppare con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti:
   analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
   interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
   informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
   fornire norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali; adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
   creare e gestire identità digitali, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;
   utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
   conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull'uso dei dati personali;
   essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;
   essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione sociale.

  Il medesimo articolo 5 prevede, inoltre, l'istituzione della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che opera in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (istituito dall'articolo 3 della legge n. 71 del 2017). In particolare, si dispone Pag. 17che i criteri di composizione della Consulta e le relative modalità di funzionamento siano stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è stabilito un termine. Viene altresì stabilito che nella Consulta deve essere assicurata la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore; che un componente è espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che ai componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza, né rimborsi spese.
  Relativamente all'attività della Consulta, da un lato si dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca la Consulta ogni due anni, al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 5, diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati, e valutarne eventuali esigenze di aggiornamento. Dall'altro, si prevede che la Consulta presenti periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del medesimo articolo 5 e segnala eventuali iniziative di modifica che ritenga opportune.
  L'articolo 6 prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione, previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, al fine di includervi le attività di formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica. La norma stabilisce, inoltre, che alle medesime attività sia destinata quota parte, pari a 4 milioni di euro annui a partire dal 2020, delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 per l'attuazione dello stesso Piano. Si dispone, altresì, che, al fine di ottimizzare le risorse e armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica, le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi e possano promuovere accordi di rete, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà, specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale.
  L'articolo 7 prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforzi la collaborazione con le famiglie, anche estendendo il Patto educativo di corresponsabilità alla scuola primaria.
  L'articolo 8 stabilisce che l'insegnamento di educazione civica sia integrato con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali, del volontariato o del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole per quanto attiene, in modo specifico, alla conoscenza delle amministrazioni locali e dei loro organi, nonché della storia del territorio. Tali iniziative possono riguardare anche la fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.
  L'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'istruzione il compito di istituire l'Albo delle buone pratiche di educazione civica, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. L'Albo raccoglie le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché gli accordi e i protocolli per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale.
  L'articolo 10 prevede l'indizione, con cadenza annuale, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, per ogni ordine e grado di istruzione. Il concorso è indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 11 dispone che venga presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche al fine di un'eventuale modifica dei quadri orari volta a introdurre un'ora di insegnamento specificamente dedicata all'educazione civica.Pag. 18
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni del provvedimento attengano in via prevalente alla materia «norme generali sull'istruzione» che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il cui ambito è stato più puntualmente definito dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 279 del 2005.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.25.

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