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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2019
215.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela COLMELLERE (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione esamina oggi, per i contenuti di sua competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento si struttura Pag. 38in tre capi, i quali vertono rispettivamente in materia di contrasto dell'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica; di potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
  Dopo aver premesso che la competenza della VII Commissione è piuttosto indiretta, segnala che aspetti di interesse sono innanzitutto nell'articolo 10, che detta misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019.
  Ricorda che dal 3 al 14 luglio 2019 si svolgerà a Napoli la XXX Universiade, competizione aperta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. Al riguardo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto la nomina di un commissario straordinario, individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019, con il compito, tra gli altri, di predisporre un piano degli interventi connessi allo svolgimento della manifestazione. Gli interventi previsti nel piano approvato sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale. Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi è stata costituita una cabina di coordinamento, composta dal commissario straordinario, dal Presidente della Regione Campania o da un suo delegato, dai sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati, nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, dai presidenti di FISU, CUSI, CONI o un suo delegato, e dal presidente dell'ANAC o da un suo delegato. La consegna delle opere doveva avvenire entro il 31 maggio 2019 (salvo per quelle che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate dopo). A questi fini è stata autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. È previsto che al termine delle Universiadi le opere realizzate restino acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.
  L'articolo 10 del decreto in esame reca misure a tutela dell'ordine pubblico, che interessano la Commissione solo in quanto connesse a un evento sportivo. In particolare, l'articolo integra di 500 unità il contingente di personale militare impiegato nel quadro della cosiddetta «operazione strade sicure» da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019. Il personale militare si occupa di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
  L'articolo 11 introduce due nuove fattispecie di ingresso di stranieri in Italia tra quelle per le quali non è necessario il permesso di soggiorno (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi): le due nuove fattispecie sono la missione e la gara sportiva. La semplificazione delle procedure di accesso di stranieri che entrano in Italia per gare sportive o per missione è stata disposta – come si legge nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge – in considerazione del prossimo svolgimento delle Universiadi di Napoli, per le quali si prevede una partecipazione di 8.000 atleti, più i loro staff. Tale afflusso di persone, qualora si dovesse procedere al rilascio dei permessi di soggiorno per gli atleti, per gli accompagnatori e per i giornalisti, comporterebbe in capo alla questura di Napoli un onere amministrativa assai gravoso. Rimane immodificato l'obbligo per gli stranieri di acquisire il visto d'ingresso.
  Gli articoli da 13 a 17, che costituiscono il Capo III del decreto-legge, dettano disposizioni per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il decreto ha anticipato l'entrata in vigore di disposizioni inserite anche nel disegno di legge del Governo n. 1603-ter, che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Le disposizioni in questione sono finalizzate principalmente alla tutela dell'ordine pubblico e riguardano quindi la VII Commissione solo indirettamente, in quanto collegate ad eventi sportivi.
  In estrema sintesi, attraverso le disposizioni di questo capo III, il decreto-legge interviene sulla disciplina del cosiddetto Pag. 39DASPO (divieto di accesso alle competizioni sportive), per ampliarne la portata; estende inoltre agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele già previste per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, imposto alle società sportive, di attribuire titoli di accesso o altre agevolazioni ai soggetti destinatari di DASPO o di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati, nonché di contrattare con gli stessi; interviene sul Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; rafforza le misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; e amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. In particolare, questo articolo 17 modifica il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno del cosiddetto «bagarinaggio», eliminando il riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni. In tal modo, qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa. La disposizione chiarisce inoltre che il divieto opera nei confronti sia delle persone fisiche sia degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

  Daniele BELOTTI (Lega) preannuncia l'intenzione di presentare alle Commissioni competenti in sede referente emendamenti volti a introdurre la possibilità, per i soggetti colpiti da DASPO o comunque responsabili di azioni per i quali è prevista l'adozione di un DASPO, di svolgere lavori socialmente utili a fini di riabilitazione. Ritiene, infatti, che questo tipo di sanzione costituisca per i giovani un insegnamento più forte e più utile che non il DASPO.

  Andrea ROSSI (PD), dopo aver osservato che il contenuto degli articoli da 13 a 17 del decreto-legge è di grande interesse per la VII Commissione, anche perché riproduce sostanzialmente quello degli articoli stralciati dal testo iniziale del disegno di legge sull'ordinamento sportivo C. 1603, esaminato da questa Commissione, e confluiti nel disegno di legge C. 1603-ter, all'esame della Commissione Giustizia, chiede che l'espressione del parere sul decreto-legge in titolo non avvenga nella seduta corrente, in modo che i commissari abbiano più tempo per studiare il provvedimento. Infatti, pur condividendo lo spirito della maggior parte delle disposizioni, ritiene che il decreto-legge meriti un approfondimento attento.

  Giorgia LATINI, presidente, concorde la relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 1640 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2019.

Pag. 40

  Giorgia LATINI, presidente, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, deputato Melicchio, ha svolto la relazione introduttiva e ha proposto di esprimere parere favorevole.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, riformula la sua proposta di parere, inserendo un'osservazione, che tiene conto di quanto evidenziato nel dibattito dal deputato Mollicone (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina PATELLI (Lega), relatrice, riferisce che l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri si pone il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e di approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione tra i due Paesi firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge 6 marzo 1996, n. 140. L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 10 articoli.
  L'articolo I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.
  L'articolo II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici, mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.
  L'articolo III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale. In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale, specificamente agli articoli 1, 2 e 3, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.
  L'articolo IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli. La Commissione potrà riunirsi alternativamente in Italia e a Singapore.
  L'articolo V prevede che le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata, derivanti da attività di cooperazione, potranno essere rese pubbliche dai due Governi secondo i canali abituali. Le parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione. I risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.
  L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione Pag. 41saranno sostenuti secondo quanto verrà stabilito di comune accordo dalle Parti.
  Gli articoli da VII a X contengono disposizioni di carattere generale relative ad eventuali controversie tra le parti, alle modalità di revisione dell'Accordo e agli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, oltre all'entrata in vigore dell'Accordo che rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute negli articoli II e IV – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri eventualmente relativi all'articolo VIII si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

  Valentina APREA (FI) rappresenta il generale apprezzamento del suo gruppo per ogni provvedimento che, prefigurando un rafforzamento della diffusione della cultura scientifica e tecnologica, dia rilievo alla dimensione internazionale della ricerca: aspetto, a suo avviso, poco considerato e curato in Italia. Auspica che, in futuro, accordi analoghi ricevano maggiori finanziamenti, in quanto si tratta di iniziative che creano più opportunità per i giovani ricercatori e i giovani laureati italiani. Conclude preannunciando il voto favorevole di Forza Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
C. 1770 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola ACUNZO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Affari esteri concerne l'Accordo sottoscritto con la Bulgaria nel 2015 in materia di coproduzione cinematografica ed audiovisiva. L'Accordo è volto a rinnovare e rafforzare i rapporti bilaterali in questo campo stabiliti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1967, allargandoli al settore audiovisivo, e a promuovere altresì ulteriormente lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, per dare impulso all'industria cinematografica delle due parti, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che le Parti hanno reciprocamente manifestato l'intento di addivenire a un testo che si rivolgesse maggiormente alle moderne richieste provenienti dal mondo cinematografico, conformandosi ai mutamenti normativi intervenuti nel settore. In tal senso, si è data attuazione all'esigenza di pervenire a un nuovo testo in sostituzione del precedente Accordo del 1967.
  L'Accordo è composto da un preambolo, da 18 articoli e da un Allegato. Nel descrivere il contenuto dell'Accordo, mi soffermerò solo su alcuni articoli, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione preparata dal Servizio Studi.
  L'articolo 3 equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, assicurando, per esse, il godimento dei medesimi benefìci previsti dalle rispettive legislazioni Pag. 42per le opere nazionali, e precisando l'obbligo delle rispettive Autorità competenti di comunicare all'altra parte il quadro degli aiuti e dei finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale.
  L'articolo 7 determina, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche implicate nella partecipazione alle coproduzioni, riconoscendo l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea. Precisa altresì che soltanto in casi eccezionali può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico o artistico di cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea.
  L'articolo 9 fissa le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori, stabilendo che esse possono variare dal 20 per cento all'80 per cento del totale delle spese di ciascuna produzione.
  L'articolo 10 precisa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica; precisa, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o la Bulgaria siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva.
  L'articolo 14 prescrive che nei titoli di testa e di coda dei film, nel materiale promozionale nonché in manifestazioni ed eventi in generale si deve contraddistinguere l'opera con la dicitura «coproduzione italo-bulgara» o «coproduzione bulgaro-italiana».
  L'articolo 15 prevede che le coproduzioni cinematografiche vengano di massima presentate ai Festival internazionali dalla parte maggioritaria della coproduzione, laddove tale partecipazione sia paritaria sarà presentata dal regista dell'opera.
  L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni. La Commissione mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi.
  L'articolo 17 precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea.
  L'articolo 18 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto da una delle Parti. Stabilisce altresì che il presente Accordo sostituisce e annulla il precedente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Sofia il 29 luglio 1967.
  L'Allegato contiene le «Norme di procedura» che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori e il loro rapporto contrattuale. In esso sono elencati tutti i documenti di cui deve essere corredata l'istanza per la qualificazione e sono specificati in dettaglio i requisiti che il contratto di coproduzione concluso deve possedere a questo fine, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.
  Il disegno di legge si compone di quattro articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

  Giorgia LATINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 luglio 2019. – Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Pag. 43

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Atto n. 89.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il primo termine di regolamento per l'espressione del parere scade il 15 luglio, chiarendo che, in caso di necessità, la Commissione potrà chiedere al Presidente della Camera una proroga di dieci giorni. Ricorda quindi che lo schema di decreto è assegnato anche alla Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere i propri eventuali rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Avverte, infine, che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter intervenire alla seduta.

  Michele NITTI (M5S), relatore, riferisce che lo schema di regolamento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo, reca norme in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Ricorda che, in base alla riforma operata dalla legge n. 508 del 1999, il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è composto dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dagli Istituti superiori di studi musicali che comprendono i conservatori e gli ex istituti musicali pareggiati oltre alle 27 istituzioni autorizzate a rilasciare titoli AFAM.
  Ricorda, inoltre, che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è stato istituito dall'articolo 3 della legge 508 del 1999, quale organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, ne ha poi disciplinato composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti. La relazione governativa che accompagna lo schema di decreto in esame precisa che un intervento normativo si rende necessario in quanto l'organo è decaduto: questo dopo diverse proroghe della sua scadenza (di cui l'ultima fino al 31 dicembre 2012), resesi necessarie per garantire continuità alla sua azione in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore. Precisa che, nella XVII legislatura, era stato presentato dal Governo alle Camere – per l'acquisizione del parere parlamentare – uno schema di decreto ministeriale (atto del Governo n. 42) recante modifiche al citato decreto ministeriale n. 236 del 2005, sulle modalità di nomina e composizione del CNAM. Su tale schema di decreto la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; la 7a Commissione del Senato non si è invece espressa. Il Consiglio di Stato si è espresso su detto schema con parere 2401 del 2013. L’iter di quello schema di decreto non si è poi perfezionato, per ragioni che la relazione del Governo non chiarisce.
  Al fine di non paralizzare il settore, la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 27, ha stabilito di rendere efficaci le decisioni pur in assenza dell'organo tecnico previsto. Nelle more della ridefinizione del CNAM, il Decreto del Capo Dipartimento n. 2326 del 19 ottobre 2015 ha istituito una «Commissione di esperti per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM».
  Lo schema di regolamento in esame – a differenza del precedente schema di cui al citato atto del Governo n. 42 della XVII legislatura – non procede attraverso novelle al decreto ministeriale n. 236 del 2005, ma propone una rielaborazione del regolamento, abrogando quindi espressamente il citato decreto ministeriale n. 236.
  Il provvedimento si compone di 13 articoli e una Tabella A allegata, che raggruppa i diversi settori disciplinari. Pag. 44
  L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel regolamento.
  L'articolo 2 riproduce l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 236 sulle competenze del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale quale organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
  L'articolo 3 disciplina la composizione del CNAM apportando molte novità rispetto alla normativa vigente. In particolare, si riscontrano una riduzione del numero dei componenti, che passano da 34 a 24; l'eliminazione dei rappresentanti designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN); il superamento della distinzione tra docenti di prima e di seconda fascia; l'aumento da tre a quattro anni della durata in carica dell'organo (analogamente a quanto previsto per il CUN) e la possibilità di riconferma dei componenti per un altro mandato consecutivo; la previsione della presenza dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli; la decadenza dall'incarico di componente in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive; l'introduzione di soglie di validità delle sedute e di quorum strutturali. In dettaglio, i componenti sono 24, di cui 22 elettivi (tra docenti, non docenti e studenti) e 2 designati dal Ministro (comma 1). L'articolo individua quindi le differenti rappresentanze elettive (comma 2) e disciplina le incompatibilità e i casi di decadenza dal mandato.
  L'articolo 4 detta norme sul funzionamento del CNAM, precisando che l'organo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, su impulso del presidente, e che deve rendere i suoi pareri entro trenta giorni dalla richiesta, salvi i casi di urgenza, per i quali il termine è ridotto alla metà. Il Consiglio deve adottare un regolamento interno per definire le modalità di funzionamento. Si prevede inoltre che, nel caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti o di altre circostanze che rendano impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, sciolga il CNAM e indica le elezioni per il suo rinnovo.
  Gli articoli da 5 a 10 disciplinano le modalità di elezione dei componenti del CNAM, dettando disposizioni su elettorato attivo e passivo, modalità e procedure per l'individuazione delle candidature, modalità di voto, costituzione e compiti della commissione elettorale centrale istituita presso il Ministero, operazioni di scrutinio di voto, proclamazione degli eletti e indizione delle elezioni.
  L'articolo 11 disciplina la costituzione del CNAM e prevede che, acquisite le risultanze delle elezioni, entro trenta giorni dalla loro conclusione, il Ministro nomini i componenti la cui designazione è di sua competenza.
  L'articolo 12 abroga – come anticipato – il decreto ministeriale n. 236 del 2005, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento in esame.
  L'articolo 13 stabilisce che all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiede al relatore di precisare se, a suo avviso, le disposizioni recate dal provvedimento, in particolare la riduzione del numero dei componenti del CNAM, possano essere utili a sanare la difficile situazione in cui versano le AFAM.

  Michele NITTI (M5S), relatore, sottolinea che le norme in esame sono state a lungo auspicate dal Consiglio di Stato, che si è espresso in senso favorevole, specialmente in relazione alla riduzione del numero dei componenti, che si accompagna ad una razionalizzazione dei rappresentanti per settori di competenza.

  Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

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