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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 108

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di SNAM SpA.
(Svolgimento e conclusione).

  Marco ALVERÀ, amministratore delegato di Snam, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Andrea VALLASCAS (M5S) Gavino MANCA e Andrea DARA (Lega) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Marco ALVERÀ, amministratore delegato di Snam, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia l'amministratore delegato per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di European energy retailers (EER).
(Svolgimento e conclusione).

  Michele GOVERNATORI, presidente di European energy retailers (EER), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pag. 109

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia il presidente per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in esame.
  Il decreto-legge n. 53 del 2019, oggetto del disegno di legge di conversione C. 1913 all'esame della X Commissione in sede consultiva, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e consta di 18 articoli, divisi in tre capi.
  Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 7, contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.
  In particolare l'articolo 1 integra l'articolo 11 del testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel senso di prevedere che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. L'adozione del provvedimento è consentita nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dal comma 1-bis del medesimo articolo 11 del testo unico immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale.
  L'articolo 2 introduce nell'articolo 12 del testo unico immigrazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro in caso di violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano disposto con il citato provvedimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Interessa la X Commissione la disposizione dell'articolo 2 che prevede che siano altresì sanzionati l'armatore e il proprietario della nave, tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato ove possibile. Non si prevede quindi una responsabilità solidale per il pagamento. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In caso di reiterazione, ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, della violazione commessa con l'uso della medesima nave, è disposta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca della nave e l'immediato sequestro cautelare. È invece introdotta una deroga ai commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo 8-bis che, in generale, escludono la reiterazione qualora: le violazioni successive alla prima siano commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria; Pag. 110per la precedente violazione si sia provveduto al pagamento in misura ridotta; per la precedente violazione sia in corso il procedimento di accertamento. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi competenti al controllo, provvede il prefetto competente. Anche in questo caso sono escluse dall'ambito di applicazione le navi militari e le navi in servizio governativo non militare.
   L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto. La disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
  L'articolo 4 destina risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati esteri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
  L'articolo 5, che interessa le competenze della X Commissione, modifica l'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che concerne l'obbligo da parte dei gestori di strutture ricettive, di comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, entro ventiquattr'ore dal loro arrivo. Con la novella si dispone che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza.
  L'articolo 6 reca modifiche alla legge n. 152 del 1975, la cosiddetta legge Reale, con riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Si modifica l'articolo 5 nel senso di inasprire la pena edittale ivi prevista per l'ipotesi di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si inserisce un nuovo articolo 5-bis, ai sensi del quale è punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, metta in atto la condotta già punita, ai sensi degli articoli 6-bis e 6-ter della legge n. 401 del 1989, qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive.
  L'articolo 7 apporta modifiche agli articoli 339, 340, 419 e 635 del codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.
  Il Capo II, che va dall'articolo 8 all'articolo 12, reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.
  In particolare l'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. A tal fine, il Ministero della giustizia è autorizzato ad effettuare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.
  L'articolo 9 ripristina la vigenza fino al 31 dicembre 2019 dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali, abrogato dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018, articolo che concerne il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. È poi prorogato al 1o gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. Pag. 111
  L'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio per il 2018, da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade di Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
  L'articolo 11, novellando la legge n. 68 del 2007, introduce tra le fattispecie di ingresso in Italia, ivi previste, per cui il permesso di soggiorno, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, non sia necessario, anche quelle per missione e per gara sportiva.
  L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra – UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. In particolare, il fondo è destinato a finanziare interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale e intese bilaterali.
  Il Capo III, formato dagli articoli da 8 a 17, reca disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. Con Il provvedimento d'urgenza si anticipa l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge C. 1603 – ter, in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati.
  In particolare rileva, per quanto d'interesse della X Commissione, il comma 2 dell'articolo 13 che modifica l'articolo 8 del decreto-legge n.  8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari del divieto di accesso alle competizioni sportive (DASPO), di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.
  È d'interesse per la X Commissione anche l'articolo 17 che, novellando l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 28 del 2013, amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge consente la punibilità di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, comprese quelle effettuate on line e specifica che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001.
  In sintesi con le altre disposizioni del Capo III: si interviene sulla disciplina del DASPO, per ampliarne la portata; si estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; si interviene sul Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; si stabilizza l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.
  L'articolo 18 reca la consueta norma di entrata in vigore dei decreti-legge.

  Diego ZARDINI (PD) riservandosi in un'altra seduta di entrare maggiormente nello specifico del provvedimento, desidera Pag. 112sottolineare come il Partito Democratico contesti l'impostazione complessiva del decreto-legge in esame. Con riguardo agli aspetti più propriamente di competenza della X Commissione, evidenzia la criticità della norma che dispone che la comunicazione alla Questura, da parte dei gestori di strutture ricettive, delle generalità delle persone alloggiate debba essere effettuata con immediatezza. Criticità riscontrata anche da Federalberghi nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni di merito. Si tratta di una disposizione che crea problemi sia agli albergatori che alla loro clientela e sulla quale andrebbe fatta una riflessione finalizzata a determinare per la suddetta comunicazione un termine congruo e fattibile.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 9 luglio 2019.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698/A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.