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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
S. 257 e abb.

(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2019.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) si dichiara preliminarmente stupita che una convenzione stipulata nel 2005 giunga solo ora alla ratifica. Nel segnalare poi che il suo gruppo non è contrario ai princìpi contenuti nella convenzione, ribadisce tuttavia le istanze avanzate, insieme al movimento 5 stelle, nella questione sospensiva volta a chiedere una disamina più approfondita sulla convenzione, presentata dai Senatori Romeo e Patuanelli e approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta del 27 febbraio 2019. In particolare, con riferimento all'articolo 7, lettera b) della Convenzione che, con riferimento al patrimonio culturale, prevede che le Parti firmatarie si impegnano a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse, rileva come questo passaggio esponga il nostro Paese a gravi ingerenze sovranazionali e fornisca appigli a qualunque minoranza per sollevare questioni. Si chiede, ad esempio, con riferimento all'affresco della basilica di San Petronio di Bologna di Giovanni da Modena che Pag. 151rappresenta al suo interno un'immagine di Maometto all'inferno – un capolavoro del ’400 che più volte è stato oggetto di critica da parte della comunità islamica – cosa accadrebbe se la comunità islamica chiedesse la rimozione dell'opera.
  Altrettante perplessità esprime con riferimento agli articoli 15 e 16 della Convenzione riguardanti le attività di monitoraggio sui beni culturali, procedure che possono vedere coinvolto anche un comitato sovranazionale. Al riguardo osserva infatti che tali disposizioni potrebbero tradursi in una cessione di sovranità sul nostro patrimonio culturale. Nel ribadire, pertanto, l'esigenza di un approfondimento dell'esame, esigenza che non vede recepita nella proposta di parere, annuncia sulla stessa il voto contrario del gruppo della Lega.

  Il senatore Daniele MANCA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Rileva come le questioni poste dalla collega Fregolent siano questioni di merito che non possono essere affrontate dalla Commissione questioni regionali ma devono essere riservate all'esame in sede referente. Al riguardo si limita ad osservare, con riferimento ai rilievi formulati sull'articolo 7, che si tratta di questioni risolvibili e da affrontare senza sollevare inutili conflitti.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice concorda con quanto appena dichiarato dal collega Manca e chiede che venga posto in votazione il parere.

  Emanuela CORDA, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato).

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
S. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni 10a e 11a del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Maria PALLINI (M5S), relatrice, illustrando il contenuto del decreto-legge in esame, ricorda come questo rechi un complesso di interventi in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di ISEE, di risoluzione di crisi aziendali e di conversione ambientale. Osserva preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile sia a materie di esclusiva competenza statale quali l'ordinamento civile e penale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la previdenza sociale, la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere l), m), o) ed s) della Costituzione), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela e sicurezza del lavoro, il governo del territorio, il sostegno all'innovazione dei settori produttivi, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  Gli articoli da 1 a 3 introducono misure di tutela per nuove forme di lavoro, con una particolare attenzione ai riders. Tra le altre cose si prevede che l'ambito di applicazione della disciplina che equipara, sotto il profilo del diritto privato, determinati rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro subordinato (articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015) sia esteso anche alle prestazioni organizzate mediante piattaforme anche digitali – (articolo 1, comma 1, lettera a). Viene poi definita una disciplina specifica per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli (i riders) con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali (lettera c)). Per questi lavoratori si introducono, in particolare, i princìpi che il loro corrispettivo non deve essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo orario è riconosciuto qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Inoltre i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti, i quali tengano conto delle modalità di esecuzione Pag. 152della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
  Rileva come, all'articolo 2, vengano modificati i requisiti di contribuzione per l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (DIS-COLL). L'articolo 4 modifica la disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi Spa. La norma vigente – ora oggetto di abrogazione – prevede che lo stanziamento citato sia destinato a stabilizzare, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, il personale già dipendente dalla suddetta società in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. La riformulazione operata sopprime le suddette indicazioni, confermando la misura dello stanziamento, per la cui destinazione si fa ora riferimento ad ulteriori spese di personale della società in oggetto. L'articolo 5 incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti. L'articolo 6 posticipa dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le convenzioni summenzionate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla «platea storica».
  L'articolo 7 modifica la disciplina sull'aggiornamento dei dati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'articolo 8 consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato. Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva come andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale. Il provvedimento appare infatti riconducibile alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma della Costituzione). L'articolo 9 assegna ulteriori risorse alle Regioni Sardegna e Sicilia per la prosecuzione, nel 2019, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga o di mobilità in deroga, riconosciuti ai lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi industriale complessa.
  L'articolo 10 consente, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2019, l'applicazione delle citate norme sui trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori del Reddito di cittadinanza.
  L'articolo 11 prevede l'esonero, in presenza di determinate condizioni, in favore delle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale.
  L'articolo 12 introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. Pag. 153
  Il comma 1 dell'articolo 13 destina la quota annua dei proventi derivanti dai processi di assegnazione delle quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dello European Union Emissions Trading Scheme (cosiddette aste CO2), eccedente il valore di 1.000 milioni di euro nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede l'istituzione presso il MISE), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale. Un'ulteriore quota di tali aste, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, viene invece destinata al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il MISE con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva come andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti ministeriali di istituzione dei due fondi. I due provvedimenti appaiono infatti riconducibili, oltre che alla materia di esclusiva legislazione statale tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), anche alle materie di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro, governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  L'articolo 14 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decretolegge interviene sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile.
  L'articolo 15 introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Le novelle sono intese, tra le altre cose, a consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere – nel caso di affidamenti di lavori ad un contraente generale – anche per i crediti insoddisfatti dei sub-fornitori, sub-appaltatori e sub-affidatari (oltre che degli affidatari, come prevede la formulazione finora vigente); l'accesso è subordinato alla condizione che i summenzionati soggetti creditori siano assoggettati a procedura concorsuale (lettera a) del comma 1).

  Emanuela CORDA, presidente, in considerazione dell'imminente audizione del ministro Boccia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.35.

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AUDIZIONI

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Francesco BOCCIA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto PELLA (FI) e Francesco ACQUAROLI (FDI), nonché i senatori Daniele MANCA (PD), Bianca Laura GRANATO (M5S) ed Erika STEFANI (L-SP-PSd'AZ).

  Francesco BOCCIA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, fornisce ulteriori precisazioni.

  Emanuela CORDA, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea della Camera, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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