Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

  La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027 Ciprini ed altri.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

  Marta GRANDE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, collega Siragusa, ha preannunciato per oggi un'esposizione integrativa sui contenuti del provvedimento alla luce delle modifiche nel frattempo apportate dalla Commissione Lavoro.

  Elisa SIRAGUSA (M5S), relatrice, conferma che effettivamente la Commissione Lavoro ha approvato ieri un emendamento della relatrice Ciprini interamente sostitutivo del testo della proposta di legge e recante una gamma più ampia di disposizioni di novella al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  In primo luogo, sottolinea che, secondo quanto dettano le lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, del nuovo testo della proposta di legge, le disposizioni di cui agli articoli 152, 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica si applicano, oltre che al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, anche a quello delle delegazioni diplomatiche speciali, ovvero le rappresentanze diplomatiche che, in assenza di un'ambasciata in loco, ne svolgono le funzioni pur non appartenendo al medesimo rango. Esse possono essere istituite, con decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  Per quanto concerne l'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in tema di assunzioni di impiegati temporanei, segnala che si introduce il limite a un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi alla possibilità di sostituire gli impiegati a contratto con impiegati temporanei, in caso di perdurante assenza del dipendente, (articolo 1, comma 1, lettera b)).
  Con riferimento all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sui requisiti e le modalità per le assunzioni, il nuovo testo introduce la norma secondo cui le graduatorie risultanti dalle prove d'esame hanno validità per diciotto mesi dalla data di approvazione (articolo 1, comma 1, lettera d)).
  Il provvedimento apporta, inoltre, significative modifiche all'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica, Pag. 72concernente le retribuzioni. Le novità riguardano il fatto che ai fini della fissazione della retribuzione annua base: il primo criterio di riferimento diventa il costo della vita; le retribuzioni corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primis di quelli UE, sono esplicitamente comprensive di tutti i benefici aggiuntivi; le condizioni del mercato locale sono riferite sia al settore pubblico sia al settore privato e per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati a contratto; nella fissazione delle retribuzioni il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale e tiene conto delle puntuali – e non più né eventuali né di massima – indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate; la revisione della retribuzione annua base avviene in base ai criteri di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 157, tra cui figura il costo della vita, e non l'andamento dello stesso come nel testo previgente.
  In merito alle assenze dal servizio, di cui all'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica, la novella apportata dal nuovo testo reca modifiche sui termini temporali in chiave più favorevole al dipendente con contratto a tempo indeterminato in malattia il quale: ha diritto all'intera retribuzione per i primi novanta giorni, in luogo dei quarantacinque attualmente previsti, nonché, nei successivi trenta giorni, in luogo dei quindici attualmente previsti, alla retribuzione ridotta di un quinto; superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni, in luogo di «sei mesi», senza retribuzione; sale a trecento giorni, in luogo dei duecentoquaranta previsti dalla normativa vigente, il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, trascorsi i quali si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
  Sottolinea che la novella proposta introduce, inoltre, un'ulteriore tutela: superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio in luogo del termine di tre mesi in tutto.
  È, inoltre, soppresso l'ultimo comma dell'articolo 157-sexies secondo cui la durata complessiva di assenza dal servizio fruita, eccettuati i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici madri, non può superare i dodici mesi in un quinquennio.
  Segnala che l'emendamento della relatrice approvato in Commissione Lavoro è intervenuto anche sull'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che, per i viaggi di servizio, l'impiegato a contratto possa fruire, in aggiunta alle spese di trasporto, anche del rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti previsti dalle norme vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo. La novella integra tale disposizione stabilendo che, in alternativa, previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso spese di vitto e alloggio e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento, che è l'unica indennità prevista dalla normativa vigente.
  Osserva che, in materia di sanzioni disciplinari, il testo emendato del provvedimento in esame modifica il quarto comma dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica, concernente le modalità procedimentali connesse alla irrogazione delle sanzioni disciplinari all'impiegato a contratto, vale a dire la contestazione scritta dell'addebito, rispetto alla quale l'impiegato disponeva di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni. La novella interviene, in chiave maggiormente garantista per i diritti del lavoratore, a disciplinare in modo più puntuale tale fase procedimentale prevedendo che: il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede Pag. 73alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare; l'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa; il responsabile della struttura conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito; il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
  Evidenzia che la novella interviene, infine, anche sull'articolo 166, riguardante la risoluzione del contratto, al fine di inserire un'ulteriore fattispecie che esclude l'obbligo del rispetto del preavviso di tre mesi a beneficio del dipendente da parte dell'ufficio del Ministero, di cui al terzo comma di tale articolo. Si tratta della violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142 – sul comportamento del personale dell'Amministrazione degli esteri, vale a dire doveri di discrezione, riservatezza, disciplina, correttezza e decoro – di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
  Anche alla luce delle sopra citate modifiche introdotte in sede referente, presenta una proposta di parere favorevole, di cui auspica l'approvazione (vedi allegato).

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Simone BILLI (LEGA) chiede chiarimenti alla relatrice circa il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'esame del provvedimento in sede referente. Chiede, inoltre, di valutare con attenzione il rischio che la nuova normativa possa comportare fenomeni di doppia tassazione, in contrasto con gli standard concordati in sede OCSE. Riguardo al rimborso delle spese di vitto e alloggio propone, poi, che sia erogato sulla base di una distinta analitica delle spese sostenute.

  Elisa SIRAGUSA (M5S), relatrice, segnala che l'approvazione del provvedimento in sede referente è certamente avvenuta in esito a un lungo e approfondito esame, che ha coinvolto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali attraverso un'apposita attività conoscitiva. Precisando che le nuove nome non incidono sul trattamento fiscale dei dipendenti a contratto, e dunque non implicano il rischio di una doppia imposizione, ribadisce che il rimborso delle spese di vitto e alloggio costituisce un'alternativa al sistema vigente dell'indennità giornaliera.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

  La seduta comincia alle 9.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941 Governo.

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre scorso.

Pag. 74

  Marta GRANDE, presidente, segnala che ieri il presidente della Commissione Bilancio ha scritto una lettera per comunicare, conformemente alla prassi consolidata, la revoca di tutti i pareri resi in data anteriore alla data del 2 novembre, giorno in cui è stato presentato al Parlamento il disegno di legge di bilancio per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, relativamente a provvedimenti comportanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'anno in corso e il cui iter non sia ancora concluso.
  Precisa che la revoca dipende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi. Restano fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari ivi inclusi quelli corredati dalla clausola di neutralità finanziaria.
  Con tale lettera il presidente Borghi ha, pertanto, segnalato che si intende revocato il parere favorevole con condizione espresso in riferimento al provvedimento in titolo.

  La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre scorso.

  Marta GRANDE, presidente, segnala che ieri il presidente della Commissione Bilancio ha scritto una lettera per comunicare, conformemente alla prassi consolidata, la revoca di tutti i pareri resi in data anteriore alla data del 2 novembre, giorno in cui è stato presentato al Parlamento il disegno di legge di bilancio per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, relativamente a provvedimenti comportanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'anno in corso e il cui iter non sia ancora concluso.
  Precisa che la revoca dipende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi. Restano fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari ivi inclusi quelli corredati dalla clausola di neutralità finanziaria.
  Con tale lettera il presidente Borghi ha, pertanto, segnalato che si intende revocato il parere favorevole con condizione espresso in riferimento al provvedimento in titolo.

  La Commissione prende atto.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 223 La Marca, C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli e C. 2200 Formentini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge.

  Marta GRANDE, presidente, ricorda che nella seduta del 22 ottobre 2019, la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge abbinate C. 223 La Marca e C. 2008 Siragusa. Segnala che successivamente sono state presentate le proposte di legge C. 2219, d'iniziativa della deputata Fitzgerald Nissoli, e C. 2200 d'iniziativa dell'onorevole Formentini ed altri, vertenti sulla medesima materia e di cui propone pertanto l'abbinamento.

  La Commissione acconsente.

  Angela SCHIRÒ (PD), relatrice, intervenendo per un'esposizione riassuntiva rispetto Pag. 75alle quattro proposte di legge in titolo, ne illustra le lievi differenze, segnalando che l'articolo 1 delle proposte di legge C. 223 La Marca, C. 2008 Siragusa e C. 2200 Formentini dispone l'istituzione della «Giornata nazionale degli italiani nel mondo», mentre l'articolo 1 della C. 2219 Fitzgerald Nissoli dispone l'istituzione di una «Giornata della solidarietà degli italiani nel mondo». Al medesimo articolo 1, le proposte di legge ne individuano la data di celebrazione, che nella proposta di legge C. 223 La Marca è il 31 gennaio, data dell'approvazione da parte del Parlamento italiano, nel 1901, della prima organica legge sull'emigrazione, che istituiva il Commissariato generale all'emigrazione; nella proposta di legge C. 2008 Siragusa il 28 aprile in quanto data d'inizio della XV Legislatura, la prima con parlamentari eletti all'estero; nella proposta di legge C 2219 Fitzgerald Nissoli il secondo venerdì di ottobre ed il 12 ottobre, data della scoperta dell'America, nella proposta di legge C. 2200 Formentini.
  Sottolinea che le quattro proposte precisano tutte, al comma 2 dell'articolo 1, che essa non rappresenta giornata festiva in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260 del 1949.
  Inoltre, in ciascuna delle quattro proposte l'articolo 2 prevede che in tale giornata siano promossi, in Italia e all'estero, cerimonie, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.
  Rileva che l'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Considerata la centralità della questione della data, osserva, anche alla luce dei dati riferiti nella precedente seduta sulla consistenza delle comunità di italiani nelle diverse aree del mondo, che la data di scoperta dell'America, al di là delle polemiche connesse alle istanze dei popoli indigeni americani, appare coinvolgere i soli italiani migrati nel continente americano a fronte del dato che vede l'Europa accogliere il numero più elevato di cittadini italiani all'estero, pari al 54 per cento; le ulteriori date prescelte appaiono connesse a questioni certamente rilevanti ma poco percepite e comunque non estranee a temi oggetto di possibili differenze ideologiche.
  Ciò premesso, rileva l'esigenza di individuare una data, evidentemente diversa da quelle considerate dai quattro testi in esame, che, lungi dal comportare elementi di polemica politica, possa essere percepita come altamente simbolica e soprattutto come elemento di condivisione e veicolo di identificazione della vasta collettività di connazionali nel mondo.
  Si riserva, pertanto, di svolgere una riflessione a tal fine.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta GRANDE, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Cappellani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, segnala che l'Accordo in esame intende sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia bilaterali consolidando e approfondendo la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico.
  Evidenzia che l'intesa è inoltre finalizzata a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico. Pag. 76
  In tale contesto, ricorda che, seppure la collaborazione in materia sia già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Australia firmato a Roma l'8 gennaio 1975, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione, nel contesto di un quadro giuridico formale che preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.
  Per quanto attiene al disegno di legge, osserva che, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo, pari a euro 461 mila ad anni alterni a decorrere dal 2019 (articolo IV) ed euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020 (articolo IV + articolo X).
  Precisa che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del disegno di legge che concorrerà a rafforzare ulteriormente i nostri rapporti con l'Australia, storicamente improntati a grande cordialità grazie alla comune condivisione di valori democratici ed alla presenza di una ben integrata comunità di origine italiana che risiede in Australia ed ammonta ad oltre un milione di persone.

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dalla presidente in qualità di relatrice.

  Alberto RIBOLLA (LEGA), intervenendo anche nella sua qualità di presidente del gruppo di amicizia Italia-Australia costituito nell'ambito dell'Unione interparlamentare, si unisce all'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento, che contribuirà a rafforzare i già proficui rapporti di collaborazione in materia scientifica e tecnologica tra i due Paesi, anche in considerazione del ruolo di leadership che l'Australia può vantare nel settore dell'innovazione.

  Marta GRANDE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
C. 1677 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che per la prestazione di servizi di GNSS (Global Navigation Satellite Systems) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satellitare – e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.
  Segnala che GALILEO è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche (longitudine, latitudine e quota) e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità Pag. 77temporale. Esso è un programma strategico per l'Unione europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori, suscettibile di consentire all'UE di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.
  Rileva che l'Accordo in esame intende formalizzare e approfondire la stretta integrazione della Svizzera nei programmi europei di GNSS. Per motivi tecnologici, geografici e finanziari, infatti, la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei di GNSS.
  Osserva che la Svizzera, Paese terzo rispetto alla UE – di cui è partner attraverso un elevato numero di accordi settoriali – collabora al programma GALILEO fin dai suoi inizi e ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea, nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture europee di governance specifiche del programma.
  Evidenzia che la Svizzera fornisce, d'altronde, la tecnologia fondamentale per il programma GALILEO: ad esempio, gli orologi MASER di idrogeno (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) utilizzati per la sincronizzazione dei satelliti di GALILEO nella gestione dei segnali, per la marcatura temporale e per la sincronizzazione dei riferimenti di frequenza, nonché per le altre applicazioni civili ove è necessaria la marcatura temporale certificata.
  Sottolinea che l'Accordo è diretto a stabilire i princìpi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. L'Accordo consente inoltre all'UE di fissare princìpi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.
  Rileva che le Parti sono impegnate a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei princìpi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS.
  Osserva che l'Accordo è diretto a stabilire i princìpi alla base della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Svizzera in settori quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni. Esso regolerà la cooperazione della Svizzera nel quadro del programma GALILEO in modo da disciplinare i princìpi di futura collaborazione e le disposizioni complementari nel campo della sicurezza, della standardizzazione e della certificazione.
  Ricorda che si tratta di un accordo di competenza mista dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, pertanto, da sottoporre anche alla firma dei rappresentanti dei singoli Stati membri e alla relativa ratifica da parte di questi ultimi.
  Rammenta che dalle disposizioni dell'Accordo non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana ed inoltre, l'allargamento alla Svizzera – come già alla Norvegia – della partecipazione a GALILEO amplierà la platea dei Paesi utilizzatori dei sistemi GNSS, con benefìci sia dal punto di vista della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, sia dell'ampliamento del bacino dei potenziali utenti dei servizi, commerciali e criptati.

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Marta GRANDE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 78

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
C. 1769 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO, relatrice, sottolinea che la Convenzione in esame disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Colombia e prevede, pertanto, i presupposti giuridici utili all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché alla realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
  Evidenzia che lo strumento normativo bilaterale costituirà un quadro giuridico stabile, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Colombia e avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, tutelando altresì gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana.
  Rileva che la Convenzione stabilisce gli istituti della cooperazione amministrativa previsti nelle più recenti evoluzioni del modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, nonché quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto «BEPS» (Base Erosion and Profit Shifting).
  Segnala che specifico rilievo assume l'articolo 25, in materia di scambio di informazioni conforme al più recente parametro internazionale, poiché corrisponde pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni e prevede pertanto il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto («domestic tax interest»: paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5).
  Osserva che tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.
  Infine, sottolinea che il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica nella quale si precisa che l'attuazione dell'accordo non produce effetti finanziari sul gettito fiscale.

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Marta GRANDE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 476 Ascani e C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta GRANDE, presidente e relatrice, ricorda che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata in Portogallo, entrata in vigore nel 2011 e già ratificata da diciotto Stati aderenti al medesimo Consiglio d'Europa, promuove un Pag. 79originale approccio alla conoscenza ed all'uso dell'eredità culturale, collocandoli nel complesso dei diritti umani ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
  Evidenzia che, nello specifico, la Convenzione intende valorizzare una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato e contribuire alla costruzione di società pacifiche e democratiche.
  Rileva che la Convenzione, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale.
  Osserva che la Convenzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in essa previste.
  Segnala che, composta di un preambolo e di ventitré articoli, suddivisi in cinque parti, la Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.
  Sottolinea che definisce, quindi, i suoi obiettivi e individua il «diritto al patrimonio culturale», riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica.
  Evidenzia che la Convenzione connota il «patrimonio culturale» come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2).
  Rileva che la Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5).
  Osserva che la Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, con l'impegno delle Parti ad utilizzarne tutte le caratteristiche per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10).
  Segnala che la Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico e prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13).
  Sottolinea che la Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
  Per quanto attiene ai contenuti dei progetti di legge in esame, evidenzia che la proposta C. 2165, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ripropone i contenuti di un disegno di legge presentato nella pregressa legislatura, di cui la Commissione esteri del Senato concluse positivamente l'esame.Pag. 80
  Rileva che esso si compone di quattro articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5).
  Segnala, in particolare, l'articolo 3, recante norme di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione. Si prevede, in particolare, che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei Beni culturali e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.
  Evidenzia che il comma 2, che recepisce espressamente le condizioni poste dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato, prevede che dall'applicazione della Convenzione, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.
  In relazione agli oneri economici, rileva che l'articolo 4 li valuta complessivamente in 1 milione di euro annui, essenzialmente ascrivibili alle misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione, e ne dispone la relativa copertura. Il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione – per la messa in opera di misure di cooperazione nelle attività di controllo – siano autorizzati con appositi provvedimenti normativi.
  Sottolinea che la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Ascani, contiene, agli articoli 1 e 2, le consuete disposizioni previste in analoghi progetti di legge di ratifica mentre l'articolo 3, riferito alla copertura finanziaria, valuta gli oneri in 1 milione per l'anno 2018, 1 milione per l'anno 2019 e 2 milioni annui a decorrere dal 2020.
  Osserva che la Convenzione di Faro ha già svolto una funzione storica nel favorire le azioni di tutela dell'eredità culturale in Paesi con una legislazione meno aggiornata della nostra.
  Nel caso del nostro Paese, che può vantare una consolidata tradizione normativa in materia, la Convenzione può rappresentare, invece, l'occasione per cercare nuove forme di coinvolgimento dei cittadini in una gestione sostenibile del nostro patrimonio culturale, oggi sottoposto a gravi forme di sfruttamento predatorio.
  Auspica una rapida e definitiva approvazione del provvedimento di ratifica, che assume una grande rilevanza per il nostro Paese, poiché promuove un maggiore protagonismo della cittadinanza nel campo della tutela del patrimonio culturale, sancendo il diritto, individuale e collettivo, «a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento».

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dalla presidente in qualità di relatrice.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) esprime la ferma contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in oggetto, già espressa in occasione dell'esame presso il Senato, in quanto la Convenzione lede i princìpi di sovranità culturale del nostro Paese. A suo avviso, con la ratifica della Convenzione una minoranza organizzata intende procedere, di fatto, alla svendita del patrimonio culturale nazionale. Preannuncia, quindi la richiesta di approfondire la materia attraverso un apposito ciclo di audizioni.

  Marta GRANDE, presidente, invita il collega Formentini a sottoporre la richiesta di audizioni all'Ufficio di presidenza, Pag. 81integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato a breve.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 novembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.
Audizione della dottoressa Antonella Baldino, Direttrice Cooperazione internazionale allo sviluppo Cassa Depositi e Prestiti.
(Svolgimento e rinvio).

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Antonella BALDINO, Direttrice Cooperazione internazionale allo sviluppo Cassa Depositi e Prestiti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Interviene brevemente Laura BOLDRINI (PD), cui risponde Antonella BALDINO, Direttrice Cooperazione internazionale allo sviluppo Cassa Depositi e Prestiti, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Marta GRANDE, presidente, in considerazione dell'esigenza di assicurare un dibattito approfondito sui rilevanti temi emersi nel corso dell'audizione, tenuto conto dei tempi esigui a disposizione della Commissione e avendo acquisito la disponibilità dell'audita, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Audizione del presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer.
(Svolgimento e conclusione).

  Iolanda DI STASIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Peter MAURER, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Pag. 82

  Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni Laura BOLDRINI (PD), Yana Chiara EHM (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD).

  Peter MAURER, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Iolanda DI STASIO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 83