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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2019
287.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 10.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (C. 2267 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2267 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, originariamente composto da 9 articoli, ripartiti in 33 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 18 articoli complessivi, suddivisi in 71 commi; esso appare riconducibile alla ratio unitaria di individuare misure idonee ad affrontare l'emergenza climatica;
   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 71 commi, ben 16 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 12 decreti ministeriali e una convenzione tra ISPRA Pag. 4e Ministero dell'ambiente; un comma prevede un'entrata in vigore differita al 1o gennaio 2021.
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 2 dell'articolo 4-bis e il comma 2 dell'articolo 7 prevedono l'adozione di decreti ministeriali «d'intesa» con specifici ministeri; tale previsione contrasta però con il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive che il termine «intesa» sia utilizzato per le procedure tra soggetti appartenenti ad enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali) e il termine «concerto» sia invece utilizzato per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente;
   per ulteriori disposizioni del provvedimento andrebbe approfondita la proprietà della formulazione; in particolare al comma 1 dell'articolo 1-ter andrebbe valutata l'effettiva necessità di utilizzare il simbolo grafico «#» nella denominazione dell'istituendo programma «#iosonoAmbiente»; il comma 2 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 4 dispongono l'adozione di decreti ministeriali anche qualora la prevista intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta entro 30 giorni; una simile previsione potrebbe risultare però in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri); al comma 4 dell'articolo 4-quater andrebbe meglio circoscritta la previsione che il titolo di «Capitale verde d'Italia» costituisca requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente; al comma 1 dell'articolo 6 andrebbero meglio definiti i «fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità»;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente
   il comma 4 dell'articolo 1-ter prevede l'adozione di un regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine di 45 giorni, alla luce della procedura prevista dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988 che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127/1997, entro il termine di 45 giorni, prorogabili in caso di rilevate esigenze istruttorie);
   i commi 6 e 7 dell'articolo 5 prevedono la nomina con DPCM di commissari e subcommissari straordinari in deroga, peraltro solo implicita, con la previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 400/1988 che rimette in via generale la nomina dei commissari straordinari ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 4-bis, comma 2, e Pag. 5all'articolo 7, comma 2, le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;

  il Comitato osserva altresì:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1-ter, comma 1; dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 4, comma 2; dell'articolo 4-quater, comma 4, e dell'articolo 6, comma 1;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:
    la congruità del termine di 45 giorni per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1-ter, comma 4;
   le previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5, che rimettono a DPCM la nomina di commissari e subcommissari straordinari.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.50.