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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2020
313.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325). Considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, precisa che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia. In particolare, segnala che l'articolo 8, al comma 1, reca disposizioni in ordine alle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Tale comma, infatti, proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2020, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera Pag. 29dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019. In proposito, rammenta che la citata legge di bilancio per il 2019 con l'articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, il comma 311 ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. Rammento, inoltre, che l'articolo 1, comma 419, della legge di bilancio 2020 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020 – 2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna. Il comma 2 dell'articolo 8, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2015, entro il quale si può far esercitare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. In particolare, la disposizione interviene a tal fine sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies, del decreto-legge n. 83 del 2015 (Legge n. 132 del 2015) (comma 2, lettera a)). Il comma 2, lettera b), inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, per il 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica tale misura percentuale in 26,2 Pag. 30milioni di euro. Rammenta che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15 per cento di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20 per cento; nel 2017 nel limite del 15 per cento e, infine, per il 2018 e 2019 nel limite del 10 per cento. Tale percentuale è confermata per l'esercizio 2020. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge prevede proroghe in materia di mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito in legge dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), vieta, fino al 31 dicembre 2019, che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. Il decreto-legge in conversione modifica questa disposizione prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia». Come precisa la relazione illustrativa, tale proroga è finalizzata a «garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui si sta avviando un importante processo assunzionale e [ad] evitare il continuo depauperamento del personale in servizio presso il Ministero della giustizia». Con riferimento ai soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 8 proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo di tali soggetti. In particolare, il comma 4 interviene sull'articolo 357 del codice della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, il quale stabiliva nella data del 1o marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito dal medesimo codice, articolo 356). Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento. Il comma 5 dell'articolo 8 differisce al 19 ottobre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020. Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge in conversione proroga quindi di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto mesi) il termine di entrata vigore della legge n. 31. Il comma 6 dell'articolo 8 differisce al 14 settembre 2022 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, Pag. 31nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. A tal fine viene novellato l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, prorogando il termine previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, che era del 14 settembre 2021. Rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell'assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale. In proposito, rammenta come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. È poi intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto-legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1139, lettera d)) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Sottolinea che, posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria. Con riferimento al contenuto dell'articolo 22, evidenzia che lo stesso modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. È altresì prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio. La disposizione interviene sull'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018) modificandone il comma 320 e aggiungendovi due ulteriori commi (commi 320-bis e 320-ter). Nell'esaminare nel dettaglio la disposizione evidenzia che il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame inserisce nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 i commi 320-bis e 320-ter. Il comma 320-bis apporta modifiche in primo luogo all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982, che disciplina la composizione degli organi di giustizia amministrativa. Oltre alla istituzione di una ulteriore sezione del Consiglio di Stato (la settima, oltre a quella normativa), è rideterminato in tre unità il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale. In secondo luogo il comma 320-bis modifica il quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1034 del 1971 istituendo due nuove sezioni con riguardo al Tar Lazio con sede a Roma. Onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di: tre Presidenti di sezione del Consiglio di Stato; due Presidenti di Tar; dodici consiglieri di Stato; diciotto tra referendari, primi referendari e consiglieri di Tar (Per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva). La disposizione specifica che restano ferme le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Conseguentemente, la disposizione autorizza per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti Pag. 32referendari dei tribunali amministrativi regionali. Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tar viene prevista inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali con conseguente incremento della relativa dotazione organica. Sempre il comma 320-bis estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di progressione in carriera dei magistrati ordinari e all'articolo 50, comma 1, in tema di ricollocamento in ruolo, anche al giudizio di idoneità per il conseguimento della nomina di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale e al giudizio per il conferimento delle funzioni di presidente di sezione del tribunale amministrativo regionale di cui rispettivamente all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 6, commi 2 e 5 della legge n. 186 del 1982. In ogni caso di promozione a qualifica superiore – precisa la disposizione – il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa e deve obbligatoriamente perdurare per un periodo non inferiore a tre anni (comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1082). Il comma 320-ter, conseguentemente a quanto previsto dal comma precedente, sostituisce la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dovendosi ivi considerare, anche gli ampliamenti di organico apportati da altre disposizioni. La Tabella A, come modificata dall'articolo in esame reca quindi: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato (attualmente 19); 24 posti di presidenti di Tar (attualmente 22);102 posti di consiglieri di Stato (attualmente 90); 403 posti di consigliere/referendario di Tar (attualmente 385). Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984. I commi 2 e 3 modificano rispettivamente il terzo e il secondo periodo del comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Il comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, autorizza l'assunzione, anche in deroga alla normativa del turn over (per i magistrati) e ai vigenti limiti assunzionali (per il personale amministrativo) con conseguente incremento della dotazione organica di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 320); un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021 (comma 321). Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, il comma 320 autorizza la spesa per un onere massimo complessivo di: 4,9 milioni di euro per l'anno 2019; 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 5,6 milioni di euro per l'anno 2022; 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025; 6,1 milioni di euro per l'anno 2026; 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020. Il comma 2 dell'articolo in esame interviene sulla dotazione prevista per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa dal comma 320, abrogando l'autorizzazione di spesa di un milione di euro dal 2020. Il comma 3 Pag. 33rimodula la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei nuovi magistrati amministrativi. Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, il comma 320 autorizza la spesa per un onere massimo complessivo di: 2.934.632 euro per l'anno 2020; 5.915.563 euro per l'anno 2021; 5.971.938 euro per l'anno 2022; 6.673.996 euro per l'anno 2023; 6.972.074 euro per l'anno 2024; 6.985.009 euro per l'anno 2025; 7.103.839 euro per l'anno 2026; 7.156.597 euro per l'anno 2027; 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il comma 4 dell'articolo in esame autorizza il Consiglio di Stato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 5 reca la copertura degli interventi di cui al comma 1. Segnala, inoltre, che profili di competenza della Commissione Giustizia sono contenuti, anche se non in misura prevalente, anche in altri articoli del provvedimento in esame. In particolare, rammento che l'articolo 2, al comma 2, posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica dei componenti attuali del Collegio del Garante per la protezione di dati personali. Si proroga al 31 marzo 2020 il termine ultimo per l'esercizio da parte del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione di dati personali – eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012 – delle funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La prorogatio dei componenti del collegio del Garante è stata disposta fino all'insediamento del nuovo Collegio, e comunque fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (recante «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali»). L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge riapre i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso). In particolare, la disposizione in esame apporta una serie di modifiche al comma 594 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018). In primo luogo, la disposizione interviene sul citato comma 594 riaprendo e prorogando al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione delle domande. Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, inoltre, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa al 31 ottobre il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lettera c)). L'articolo 3, comma 3, proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge Pag. 34n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma 2-bis. Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1131, lettera g) della legge n. 145 del 2018. Il comma 2 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009. In particolare, il decreto-legge in commento – novellando l'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n.  85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum – proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85 del 2008 (il 14 luglio 2009). Il comma 2, dell'articolo 10 del decreto-legge in esame, differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro. In particolare, la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma 1-bis) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 gennaio 2020.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.
Esame emendamenti C. 2059-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 gennaio 2020.

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Esame emendamenti C. 1524-1834-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17.20 alle 17.45.