SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 14.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che, in questa fase la Commissione esaminerà il testo originario del decreto-legge, riservandosi la possibilità di esaminare altresì il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti ove ne ricorrano le condizioni.
Dà ora la parola alla relatrice, deputata Noja, per lo svolgimento della relazione.
Lisa NOJA (IV), relatrice, segnala che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto «proroga termini», volte ad incidere su materie oggetto delle competenze della Commissione Affari sociali.
Procedendo in ordine progressivo, parte dal comma 10 dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che era in scadenza nel mese di ottobre 2019. Tale disposizione è, dunque, è finalizzata ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali del predetto Osservatorio, istituito dall'articolo 3 della legge n. 18 del 2019 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle Pag. 127persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. I conseguenti oneri per i compensi e per il funzionamento della Segreteria tecnica, stimati in 316.800 euro, sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione illustrativa al decreto-legge in oggetto sottolinea che, con la costituzione dell'attuale Governo, la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione costituita dal precedente Governo e previsto altresì, dal 1o gennaio 2020, un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Passa, quindi, all'articolo 5, che al comma 1 estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN).
Ricorda che, a decorrere dal 2012, sono state previste forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. Dal 2014 è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento (in questo caso in vista del riparto del FSN per il 2020), vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La proroga si è resa necessaria in quanto non è stato ancora adottato il decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che doveva infatti stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN.
Il comma 2 dell'articolo 5, poi, estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), posta, inizialmente, con riferimento al triennio 2016-2018. In particolare, l'articolo 9-duodecies, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015, ha determinato la dotazione organica dell'AIFA nel numero di 630 unità, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee. Tale norma ha previsto inoltre che, nel triennio 2016-2018, l'AIFA potesse bandire concorsi, per titoli ed esami, in deroga alle procedure di mobilità, volti a garantire l'assunzione a tempo indeterminato di non più di 80 unità per ciascuno dei predetti anni, fermo restando il rispetto dei limiti della dotazione organica dell'AIFA. Successivamente, con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), si è esteso l'ambito di applicazione della norma anche all'anno 2019. L'estensione al 2020 si rende necessaria per consentire all'Agenzia di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.
Fa presente, poi, che il comma 3 dell'articolo 5 differisce dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. La relazione illustrativa del provvedimento in oggetto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento rientrano tra le norme Pag. 128del decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»). La medesima relazione illustrativa segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell'esito negativo del monitoraggio sull'esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.
In particolare, il differimento di cui al comma 3 concerne la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso; la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio». Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come «moderata».
Strettamente correlate alle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 5 sono quelle contenute nel comma 2 dell'articolo 25. Quest'ultimo reca uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, il comma 3 del medesimo articolo 25 dispone una corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
Il comma 4 dell'articolo 5, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla normativa vigente, ma in possesso di determinati requisiti, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei medesimi requisiti. Tale termine viene fissato in diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute attuativo delle disposizioni di cui alla citata legge di bilancio 2019, che dovrebbe trovare compiuta definizione entro la fine dell'anno in corso.
Ricorda che la citata norma della legge n. 145 del 2018 stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti. Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (legge n. 38 del 2010) e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con il predetto decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali: esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali-hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN; almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative; acquisizione di una specifica formazione in cure Pag. 129palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative.
Il comma 5 dell'articolo 5 proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell'equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l'adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione previsto dai commi 537 e 538 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, che è stato pubblicato solo nel mese di settembre dello scorso anno (decreto 9 agosto 2019).
Ricorda che le disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2019 riconoscevano la possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, nell'arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (termine oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche. La ratio della norma è quella di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si era venuto a delineare a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018 che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione al rispettivo albo per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta, sancendo la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.
Il comma 1 dell'articolo 25, inoltre, prevede un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (degli enti ed aziende del SSN). Tale incremento è inteso a consentire, in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti, l'utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione – al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti assunti prima del 1o gennaio 1997 – della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta Ria). Si specifica che resta fermo, per ciascuna regione e provincia autonoma, il rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del SSN.
Il comma 4 dell'articolo 25, infine, modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). In particolare, la disposizione transitoria finora vigente (di cui al comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'apposita sezione contrattuale concernente il suddetto ruolo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti), a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque. La novella di cui alla disposizione in commento eleva quest'ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).
Marialucia LOREFICE, presidente, in ragione della ripresa dei lavori dell'Assemblea alle 15 e al fine di consentire lo Pag. 130svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'epatite C, osserva che gli interventi dei colleghi potranno avere luogo nella seduta prevista per il giorno successivo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 14.20.
Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.
Audizione di Massimo Zeppieri, dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'economia e delle finanze.
(Svolgimento e conclusione).
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Massimo ZEPPIERI, dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci richieste di intervento, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di Francesco Basentini, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
(Svolgimento e conclusione).
Marialucia LOREFICE, presidente, introduce l'audizione.
Francesco BASENTINI, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, Marcello GEMMATO (FDI), Dario BOND (FI) e Elena CARNEVALI (PD).
Francesco BASENTINI, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.
Marialucia LOREFICE, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara concluse le audizioni odierne.
La seduta termina alle 15.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.