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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2020
314.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 11

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.
Audizione del direttore dell’Institute for Global Studies (IGS), Nicola Pedde.
(Svolgimento e conclusione).

Pag. 12

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Nicola PEDDE, direttore dell'Institute for Global Studies (IGS), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD), Pino CABRAS (M5S), Gennaro MIGLIORE (IV), Paolo FORMENTINI (LEGA) e Yana Chiara EHM (M5S).

  Nicola PEDDE, direttore dell'Institute for Global Studies (IGS), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Marta GRANDE, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio scorso.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando l'astensione del proprio gruppo, esprime, da un lato, apprezzamento per l'inserimento nella proposta di parere, testé illustrata dalla relatrice, dell'osservazione relativa al rifinanziamento del «fondo 394/81» per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane; dall'altro, rileva con rammarico che non è stata recepita tra le osservazioni la necessità di procedere rapidamente allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in luogo del ricorso ai comandi obbligatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia.
(Deliberazione).

  Marta GRANDE, presidente, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere Pag. 13sul sistema delle relazioni internazionali dell'Italia, conformemente alla deliberazione unanime dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 21 gennaio scorso.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), annunciando il voto favorevole del gruppo Lega, osserva con rammarico che, limitando il campo dell'indagine ai soli profili di politica internazionale, non sarà possibile approfondire temi rilevanti per il nostro Paese come quello delle interferenze sulle scelte di politica industriale e commerciale di grandi società strategiche italiane, che saranno peraltro oggetto di un apposito percorso conoscitivo presso il Copasir.

  Gennaro MIGLIORE (IV) e Laura BOLDRINI (PD) chiedono chiarimenti al collega in merito a quanto testè segnalato.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), riferendosi a notizie apparse su numerosi mezzi di informazione, precisa che il Copasir avrebbe deliberato un ciclo istruttorio sui rischi di scalate ostili provenienti dall'estero delle aziende strategiche dell'economia nazionale, con particolare riferimento soprattutto ad importanti gruppi economici francesi.

  Gennaro MIGLIORE (IV) evidenzia che il programma dell'indagine conoscitiva è sufficientemente ampio da comprendere anche la problematica sollevata dal collega Formentini.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, onorevole Andrea Romano, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente, Attività produttive, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Pag. 14Giustizia, Bilancio, Finanze e Attività produttive.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Simona Suriano, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta GRANDE, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica in esame si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi, nel quadro di rapporti bilaterali via via più intensi.
  Sottolinea che l'intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, a migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi ed a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche (articoli 1-3).
  Evidenzia che i successivi articoli prevedono l'istituzione di cattedre e lettorati di lingua e letteratura delle Parti, la collaborazione fra le rispettive amministrazioni archivistiche, bibliotecarie e museali, nonché la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento di programmi derivanti dall'Accordo (articoli 4-6).
  Il testo consente altresì a ciascuna delle due Parti la creazione di istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 7), prevedendo, inoltre, la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche (articolo 8) e impegnando i due Paesi ad offrire reciprocamente ai rispettivi studenti, specialisti e laureati borse di studio (articolo 9).
  Segnala che l'Accordo impegna, quindi, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro, del cinema e della radiotelevisione (articoli 10-12), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 13).
  Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 14), dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 15).
  Sottolinea, inoltre, gli articoli 16 e 17, relativi alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi.
  Evidenzia che ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, la valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando altresì la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 18-20). Segnala che ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Pag. 15Roma e a Maputo, è affidato il compito di discutere i programmi esecutivi pluriennali (articolo 21).
  Nel segnalare che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 30 ottobre scorso, consta di cinque articoli, con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, evidenzia che l'articolo 3 li valuta in 200 mila euro per l'anno 2019, 193.040 euro per l'anno 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021. Segnala che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
  Sottolinea, infine, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame – l'Atto Senato n. 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla 3a Commissione Affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di approvazione a causa della conclusione della legislatura.
  Segnala conclusivamente che le relazioni politiche tra il nostro Paese ed il Mozambico si fondano su un solido legame di amicizia consolidatosi anche a seguito del ruolo di mediazione svolto dal nostro Paese in occasione dei negoziati che portarono alla firma dell'Accordo di Pace di Roma nell'ottobre 1992 e quindi alla conclusione della sanguinosa guerra civile che sconvolse l'ex colonia portoghese fra il 1981 ed il 1992.
  Rileva che la profondità di questi legami è stata ribadita in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, a Roma, tenutasi nel luglio scorso.
  Evidenzia che gli interventi della cooperazione allo sviluppo italiana nel corso degli ultimi trenta anni, oltre al dinamismo culturale del nostro Paese ed alla vivacità delle collaborazioni interuniversitarie, giustificano pienamente l'opportunità di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali e la reciproca conoscenza negli ambiti culturale, scientifico e tecnologico.

  La viceministra Marina SERENI evidenzia l'opportunità di procedere rapidamente alla ratifica dell'Accordo, peraltro già ratificato dalla controparte mozambicana.

  Laura BOLDRINI (PD), associandosi alle considerazioni della viceministra sulla rilevanza dell'Accordo, sottolinea la particolare importanza del provvedimento in titolo anche per il cruciale ruolo di mediazione che il nostro Paese ha svolto in occasione dei negoziati di pace del 1992, con la partecipazione qualificata non solo degli attori istituzionali, ma anche di esponenti della società civile, con specifico riferimento alla Comunità di Sant'Egidio, il cui contributo fu decisivo per la sigla degli accordi di pace. A suo avviso, occorre continuare a promuovere il processo di stabilizzazione e di ripresa economica del Mozambico, messo a dura prova dal rimpatrio di milioni di rifugiati politici e dall'instabilità proveniente dall'esterno. Per tutte queste ragioni riveste particolare significato la ratifica dell'Accoro in esame, il cui iter dovrebbe essere auspicabilmente il più celere possibile.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.
C. 2314 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 16

  Gennaro MIGLIORE (IV), relatore, ricorda che l'Accordo in esame, sottoscritto a Roma meno di un anno fa, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine.
  Sottolinea che la sottoscrizione di una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kosovo deriva dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili alla finalità sopra ricordata, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983.
  Evidenzia che l'intendimento dell'Accordo è di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i Roma e Pristina in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei princìpi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione. In proposito la relazione tecnica precisa che attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, quarantadue cittadini kosovari; invece risulta ristretto nel Kosovo un cittadino italiano, che sta scontando una pena a seguito di sentenza definitiva.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, segnala che l'articolo 1 è dedicato alle definizioni adottate nel testo mentre l'articolo 2 individua nei rispettivi dicasteri della giustizia le autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento.
  Rileva che l'articolo 3 riguarda i principi generali dell'Accordo e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori da esso previsti, mentre l'articolo 4 detta le condizioni per il trasferimento, che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia definitiva, se la parte della condanna ancora da scontare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
  Osserva che l'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dall'Accordo e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull’iter della richiesta di trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato.
  Precisa che la richiesta di trasferimento (articolo 6) può essere avanzata dallo «Stato di condanna», dallo «Stato di esecuzione» o dal diretto interessato (ovvero da «parti terze», ossia dal «rappresentante legale» del condannato: sono infatti definite parti terze i soggetti che «ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata»).
  Sottolinea che l'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione allo scambio di informazioni e di documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 8 prevede che lo Stato di condanna assicuri che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di esecuzione debba esser messo in condizione verificare, attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario, dette circostanze.
  Evidenzia che l'articolo 9 prevede che, ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le «pendenze» a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con Pag. 17l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte.
  Rileva che l'articolo 10 stabilisce le modalità di consegna della persona, mediante accordo tra gli Stati, stabilendo altresì che lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona e del suo trasferimento.
  Osserva che l'articolo 11 disciplina la fattispecie delle persone in fuga dallo Stato di condanna stabilendo che se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, oggetto di pena inflitta nel territorio dell'altro Stato, cerca di evitarne l'esecuzione fuggendo nel territorio del primo Stato, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena; non è richiesto il consenso del condannato al trasferimento dell'esecuzione della pena.
  Segnala che, ai sensi dell'articolo 12, le persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione possono essere trasferite, senza il loro consenso, dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, su richiesta di quest'ultimo; lo Stato di esecuzione, preventivamente al proprio consenso, è tenuto a valutare il parere della persona condannata.
  Sottolinea che, a norma dell'articolo 13, la presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. Le autorità dello Stato di esecuzione sono tenute (articolo 14) a continuare immediatamente l'esecuzione della pena.
  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 15, le autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute al rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.
  Rileva che ove la pena, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.
  Osserva che l'articolo 16 prevede che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi, informando lo Stato di condanna su ogni decisione adottata.
  Segnala che l'articolo 17 stabilisce che solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 18, lo Stato di esecuzione farà cessare la condanna o la misura di sicurezza non appena informato dallo Stato di condanna della decisione in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.
  Evidenzia che l'articolo 19 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della pena nel caso che l'esecuzione della condanna sia stata completata, nel caso di evasione della persona condannata o se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale, mentre con l'articolo 20 viene disciplinata l'ipotesi di transito, se uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea l'articolo 3, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che ammontano a 9.114 euro annui a decorrere dal 2019, imputati alle spese di missione valutate in euro 5.114 annui a decorrere dal 2019 e alle rimanenti spese, pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2019.
  Conclusivamente, auspica l'approvazione del disegno di legge di ratifica che s'inquadra coerentemente nel sistema di ottimi rapporti tra i nostri due Paesi, sia a livello governativo sia a livello parlamentare, che ha trovato una recentissima testimonianza in occasione della presentazione delle lettere credenziali del nostro nuovo ambasciatore a Pristina, Nicola Orlando, il 16 gennaio scorso: in quella circostanza il Presidente della Repubblica del Kosovo, ha sottolineato come l'Italia Pag. 18costituisca un partner strategico per il Kosovo, rimarcando il sostegno italiano nel percorso dell'integrazione nella NATO e nell'UE.

  La viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 gennaio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

Pag. 19