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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 49

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 17 marzo prossimo.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni Pag. 50per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (A.G.145). Lo schema di decreto ministeriale in esame introduce modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi prevista dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, con particolare riguardo all'individuazione dei settori di specializzazione, alla disciplina del colloquio per ottenere il titolo di specialista, ai percorsi formativi e ai requisiti per il mantenimento del titolo. Prima di passare ad illustrare il contenuto del provvedimento al nostro esame, rammenta che l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense, prevede che le modalità attraverso le quali è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista siano disciplinate da un regolamento attuativo adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF). In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, il CNF esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento entro 90 giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi. Gli schemi di decreto sono quindi trasmessi alle Camere per l'acquisizione, entro 60 giorni, del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Rammenta che, ai sensi del citato articolo 9, l'avvocato può conseguire il titolo di specialista in presenza di una delle seguenti condizioni: esito positivo di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e gli ordini forensi territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione; comprovata esperienza nel settore di specializzazione, desumibile qualora sussistano un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni ed un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. Segnala che l'attribuzione e la revoca del titolo di specialista spettano esclusivamente al CNF, sulla base di quanto stabilito dal regolamento attuativo; in ogni caso, il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni. Fa presente che con il decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 9, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, che stabilisce sia le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, sia i parametri ed i criteri sulla base dei quali il CNF valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  A tale proposito evidenzia che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, con la quale sono state confermate le sentenze del TAR Lazio che avevano in parte annullato il citato decreto ministeriale n. 144 del 2015, si sono rese necessarie le modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi introdotte dal provvedimento in esame. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato le censure del TAR relative all'individuazione dei settori di specializzazione, ritenuta irragionevole, e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza, ritenuta carente per genericità e indeterminatezza. Il Consiglio di Stato ha inoltre accolto, con la medesima sentenza, la censura concernente l'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto ministeriale in discussione, che si compone di tre articoli, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, alla lettera a) sopprime il comma 3 dell'articolo 2, a norma del quale l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, commette illecito disciplinare. Sul punto, il Consiglio di Pag. 51Stato ha rilevato che, a fronte del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012 al codice deontologico, «la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l'ambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico, specificandole» e quindi introducendo elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dell'indebito utilizzo del titolo. La lettera b) sostituisce integralmente l'articolo 3, riformulando compiutamente l'elenco dei settori di specializzazione secondo i criteri, congiuntamente o disgiuntamente applicati, dell'omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito. I settori di specializzazione di cui al comma 1 del novellato articolo 3 passano dai 18 individuati dal citato decreto ministeriale n. 144 del 2015 ai 12 dello schema di decreto in esame e sono i seguenti: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale. Segnala che gli ambiti di specializzazione di cui alle lettere a), b) e c), che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sono ulteriormente suddivisi in indirizzi corrispondenti a rami del diritto specifici ed omogenei che, come dispone il comma 2 dell'articolo 3, assumono distinto rilievo ai fini dell'ottenimento del titolo di specialista in quanto il percorso formativo seguito ovvero l'esperienza maturata devono essere relativi ad almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3. La lettera c) apporta modifiche all'articolo 6, in tema di colloquio da effettuare di fronte al Consiglio nazionale forense nel caso di domanda per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista, fondata sulla comprovata esperienza. In primo luogo, il colloquio non verterà «sulle materie comprese nel settore di specializzazione», come previsto dal decreto ministeriale n. 144 del 2015, bensì sarà volto all'esposizione ed alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei settori e negli indirizzi di specializzazione. In secondo luogo, vengono specificati il ruolo e la composizione della Commissione di valutazione incaricata di condurre il colloquio, rafforzandone la posizione di terzietà. La Commissione è composta da 5 membri (tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto della domanda), 4 nominati con decreto del Ministro della giustizia (di cui uno con funzioni di presidente) ed uno (avvocato) nominato dal CNF, tutti individuati nell'ambito di un elenco, di durata quadriennale, tenuto presso il Ministero della giustizia e comprendente tutti i settori di specializzazione. La Commissione delibera a maggioranza una proposta motivata sull'attribuzione del titolo o sul rigetto della domanda. Con la lettera d) vengono apportate all'articolo 7, concernente i percorsi formativi, le modificazioni conseguenti all'introduzione degli indirizzi di specializzazione nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, specificando che i corsi relativi ai suddetti settori devono prevedere una parte generale ed una parte speciale, di durata non inferiore ad un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore medesimo. La lettera e) modifica l'articolo 8, sulla comprovata esperienza, riducendo da 15 a 10 gli incarichi da documentare, annualmente trattati nel settore di specializzazione nel quale si vuole conseguire il titolo di avvocato specialista e svolti nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda. Anche in deroga al numero previsto Pag. 52di incarichi annualmente trattati, la Commissione valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore (ed eventualmente con l'indirizzo) di specializzazione, tenendo conto della loro particolare rilevanza e delle caratteristiche specifiche del settore (e dell'indirizzo) di specializzazione. La lettera f), apporta alcune modifiche all'articolo 11, in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista per esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione; si tratta delle medesime modifiche già illustrate alla lettera e) relative all'articolo 8; pertanto viene richiesto che siano documentati dieci e non più quindici incarichi annualmente trattati nel settore di specializzazione, nel triennio di riferimento, e che sia valutata dalla Commissione la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore (ed eventualmente con l'indirizzo) di specializzazione, tenendo conto della loro particolare rilevanza e delle caratteristiche specifiche del settore (e dell'indirizzo) di specializzazione. Quanto all'articolo 2, evidenzia che esso dispone che la disciplina transitoria dettata dall'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 144 del 2015, si applichi anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso, con le medesime caratteristiche, iniziato prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora concluso alla stessa data. L'articolo 3 prevede in fine la clausola di invarianza finanziaria.

  Enrico COSTA (FI), in considerazione del fatto che la scadenza del termine per l'espressione del parere non è imminente, chiede se si possa prevedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni. Segnala a tale proposito l'opportunità di audire in particolare rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel fare presente che il parere del Consiglio nazionale forense è allegato al provvedimento in oggetto, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione in ordine all'opportunità di procedere ad audizioni e la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 10 marzo prossimo.

  Franco VAZIO (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale dell'Unione (cosiddetta «direttiva PIF») (A.G.151). Tale direttiva è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo – come riportato nel considerando n. 3 – «incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse». Più specificamente, scopo della direttiva è quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive Pag. 53degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate. Prima di passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n.  117 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2018), che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1371. Rammenta altresì che l'articolo 1 della legge n. 117 del 2019 rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimersi entro il 10 marzo 2020, come ricordato dalla presidente. Al proposito segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (2 febbraio 2020), e dunque, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi. Fa presente inoltre che i criteri specifici per l'esercizio della delega, elencati all'articolo 3, nelle lettere da a) a i) del comma 1, sono i seguenti: individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e corrispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (lettera a); sostituzione, nelle norme nazionali vigenti, dei riferimenti alle «Comunità europee» con quelli all’«Unione europea» (lettera b); abrogazione delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera c); modifica dell'articolo 322-bis del codice penale, al fine di estendere la fattispecie di corruzione ivi prevista anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione (lettera d); integrazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231), includendovi anche i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera e); previsione della punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli (lettera f); previsione di un'aggravante qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale (lettera g); previsione che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea commessi da persone giuridiche siano eventualmente applicate, oltre alle sanzioni amministrative, anche le sanzioni pecuniarie penali o non penali di cui all'articolo 9 della direttiva (lettera h); adeguamento delle norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera i). Passando ad esaminare il contenuto dello schema al nostro esame, segnala che esso si compone di 9 articoli, volti ad uniformare l'ordinamento interno a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 in tema di contrasto alle frodi lesive degli interessi dell'Unione. A tal fine, evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice penale. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge di delega e dalla direttiva, sono individuate (lettere a-c del comma 1) le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento Pag. 54della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000. Si tratta, in particolare di: peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale). Segnalo a tale proposito che lo schema incide non sulla pena prevista a carico del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, ma su quella prevista per chi dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni). In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge di delega, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 322-bis del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione. Infine (lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema) l'Unione europea viene equiparata allo Stato italiano quale parte lesa nel delitto di truffa aggravata ai fini sia della pena che della procedibilità d'ufficio, a tal fine modificando l'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale. Segnala che l'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto recata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiungendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 6. Viene in tal modo introdotta una deroga alla non punibilità del tentativo qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del medesimo decreto legislativo), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e dichiarazione infedele (articolo 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Segnala a tale proposito che la legge di delega (al comma 1, lettera c) dell'articolo 3) prescrive al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Sul punto, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, il legislatore delegato ha ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo e non quella a titolo di concorso nei reati, ritenendo non necessario un intervento a quest'ultimo riguardo. Evidenzia che l'articolo 3 interviene in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto gli stessi comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 295 della legge doganale, il quale reca la disciplina delle circostanze aggravanti del contrabbando: aggiungendo una nuova lettera d-bis) (comma 1, lettera a) dell'articolo 3 dello schema) si introduce una circostanza aggravante specifica per fare in modo che i reati di contrabbando (previsti nel Titolo VII, Capo I, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, agli articoli 282 e seguenti) siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge di delega; sostituendo l'ultimo comma (comma 1, lettera b) dell'articolo 3 dello schema) si fa in modo che i reati sopracitati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare Pag. 55dei diritti di confine dovuti è di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro. Conseguenza delle citate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 è anche la modifica effettuata dall'articolo 4 dello schema che introduce, in materia di diritti doganali, un'eccezione alla depenalizzazione compiuta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria, in virtù del fatto che i reati di contrabbando, per le ragioni sopra esposte, sono direttamente lesivi degli interessi finanziari dell'UE. Fa presente che l'articolo 5 interviene, nel senso indicato dalla direttiva secondo il principio dettato dalla lettera e) dell'articolo 3 della legge delega, in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In primo luogo, con la lettera a) del comma 1, si interviene sull'articolo 24 del citato decreto legislativo, il quale prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche attengono: all'integrazione del catalogo di reati ivi previsto con il reato di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari, commesso da chi «mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» (di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo); all'inserimento dell'Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità dell'ente. Fa presente che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema interviene invece sull'articolo 25 del citato decreto legislativo n.  231 del 2001, includendo nell'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica all'ente (a beneficio del quale le condotte illecite sono perpetrate), la sanzione pecuniaria fino a duecento quote: il peculato (articolo 314, primo comma, del codice penale), che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria»; il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità; l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale) che punisce il pubblico ufficiale, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Evidenzia che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema introduce all'articolo 25-quinquiesdecies del citato decreto legislativo n.  231 del 2001 – tramite il nuovo comma 1-bis – i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari) commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva, tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Le sanzioni scattano se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. Nello specifico, l'ente che evade l'imposta sul valore aggiunto è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie: in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote; in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da articolo 5 Pag. 56del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote; in caso di delitto di indebita compensazione (come da articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote. Infine la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema aggiunge un nuovo articolo al decreto legislativo n.  231 del 2001 (articolo 25-sexiesdecies) che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento. Per quanto riguarda invece le sanzioni interdittive, si opera un rinvio all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo decreto legislativo n.  231 del 2001 che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Fa presente che l'articolo 6 modifica la disciplina del reato di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n.  898, che punisce chi «mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale», attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentando la pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge di delega. L'articolo 7 prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge di delega, che i riferimenti alle Comunità europee contenuti nelle norme penali che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea siano da intendersi come relativi all'Unione europea. L'articolo 8 dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Più in dettaglio, la relazione deve contenere: il numero dei procedimenti iscritti, delle sentenze di proscioglimento o condanna emesse e dei provvedimenti di archiviazione che hanno riguardato tali reati; l'importo delle somme confiscate; il valore stimato dei beni confiscati; il danno stimato procurato al bilancio dell'Unione europea o ad altri bilanci di istituzioni o organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o a bilanci da questi gestiti e controllati. L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.
C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306 – Adozione del testo base).

Pag. 57

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2059-A, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà alla discussione generale e alla successiva adozione del testo base.

  Federico CONTE (LEU) chiede che si proceda al disabbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 2306.

  Enrico COSTA (FI) chiede che cosa comporti l'eventuale disabbinamento della proposta di legge del collega Conte.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che, nel caso in cui venisse approvata la richiesta di disabbinamento della proposta di legge Conte C. 2306, l'esame proseguirebbe sulle abbinate proposte di legge 2059 e Turri 2357. Precisa altresì che in tal caso la proposta di legge del collega Conte seguirebbe un autonomo iter parlamentare. Chiede comunque, prima di procedere alla deliberazione sulla richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306, se il relatore intenda avanzare la proposta di adozione del testo base.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Costa 2059.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, chiede all'onorevole Conte se intenda confermare, anche alla luce della proposta di adozione del testo base avanzata dal relatore, la sua richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306.

  Federico CONTE (LEU) conferma la richiesta di revoca dell'abbinamento della sua proposta di legge C. 2306.

  Jacopo MORRONE (LEGA) chiede per quale motivo sia necessario sottoporre a votazione la richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel rammentare che le proposte di legge Conte C. 2306 e Turri C. 2357 sono state abbinate d'ufficio, in quanto vertenti sulla stessa materia della proposta di legge Costa C. 2059, precisa che per tale ragione la revoca dell'abbinamento non può che intervenire su deliberazione della Commissione.

  Jacopo MORRONE (LEGA) ne deduce che, nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza dei voti sulla richiesta avanzata dal collega Conte, la proposta di legge Conte C. 2306 resterà abbinata alle altre due proposte all'ordine del giorno.

  Enrico COSTA (FI), nel riconoscere che, qualora venisse approvata la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306, non si configurerebbero lesioni dei diritti delle opposizioni, avanza un rilievo di carattere politico. Rammenta a tale proposito che la richiesta del 28 gennaio scorso in Assemblea di rinvio in Commissione della proposta di legge a sua prima firma era stata avanzata dall'onorevole Conte evidenziando l'opportunità di addivenire ad un miglioramento del testo, anche grazie al contributo che avrebbe potuto determinare la sua proposta di legge C. 2306, in corso di assegnazione in quel momento. Nel sottolineare come il ventilato miglioramento sia stato evidentemente raggiunto a parere della maggioranza su un diverso terreno, ritiene che la procedura adottata, per quanto legittima dal punto di vista della tecnica parlamentare, sia nella sostanza piuttosto contorta. Auspica da ultimo che non lo sia altrettanto l'annunciato lodo Conte-bis in materia di prescrizione.

  Federico CONTE (LEU) tiene a precisare che, contrariamente a quanto dichiarato dal collega Costa, nel suo accorato intervento in Assemblea aveva motivato la richiesta di rinvio con l'esigenza di dare Pag. 58più tempo alla maggioranza al fine di trovare un'intesa sulla materia della prescrizione. Precisa altresì che in quell'occasione il riferimento alla sua proposta di legge C. 2306 era volto esclusivamente ad evidenziare l'esistenza di un ulteriore provvedimento sulla medesima materia della proposta di legge Costa C. 2059 che avrebbe potuto aiutare a trovare un accordo. Ritiene coerente la sua odierna richiesta di revoca dell'abbinamento, considerato che è da ritenere verosimile, oltre che, a suo avviso fortemente auspicabile, che la proposta di legge Costa C. 2059 – di cui è stata formulata dal relatore la proposta di adozione come testo base e nel cui contenuto egli non si riconosce – venga respinta. In tal caso reputa infatti che, anche in assenza di un accordo tra le forze di maggioranza, la sua proposta di legge, permanendo all'ordine del giorno della Commissione se revocato l'abbinamento, potrebbe comunque fornire un utile contributo al successivo dibattito sulla riforma della prescrizione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306.
   Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Costa 2059.

Sui lavori della Commissione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene per segnalare che è appena stata resa nota la decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della legge cosiddetta anticorruzione limitatamente al profilo dell'entrata in vigore e dunque della mancanza di norma transitoria, come da lei stessa personalmente sostenuto in fase emendativa, nel corso dell'esame del provvedimento. Precisa infine che il suo intervento è volto a sollecitare l'avvio di una nuova stagione dei lavori parlamentari che sia caratterizzata da una maggiore apertura al confronto.

  Giulia SARTI (M5S) interviene per stigmatizzare le considerazioni della collega Bartolozzi, rammentando che la costituzionalità o meno delle disposizioni approvate dal Parlamento è accertata dalla Corte costituzionale a seguito di una valutazione ex post, stante che una pur auspicabile valutazione ex ante non è attualmente prevista nel nostro ordinamento. Senza nulla togliere alle competenze della collega Bartolozzi, ritiene che non si possano accettare lezioni da parte di un partito che ha fatto dell'incostituzionalità delle norme, a partire dai lodi Alfano e Schifani, il suo cavallo di battaglia.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come i rilievi avanzati da esponenti dell'opposizione nel corso dell'esame dei provvedimenti non vengano tenuti in alcun conto, ribadisce che il suo precedente intervento era volto unicamente a sollecitare un maggiore dialogo tra le forze politiche in Parlamento.

  Giulia SARTI (M5S) dal canto suo ribadisce che le considerazioni svolte dai deputati assumono una specifica valenza anche sulla base del partito di appartenenza.

  Enrico COSTA (FI) interviene nel dibattito per ricordare le parole del sottosegretario Ferraresi, in Commissione Giustizia, in occasione della discussione della sua risoluzione 7-00166 relativa all'applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. A tale proposito, ricorda che il sottosegretario aveva dichiarato che risulta «improprio il richiamo al Pag. 59disposto dell'articolo 25 della Costituzione con particolare riferimento al principio di irretroattività della legge penale sostanziale al cui precetto sfugge la regolamentazione delle modalità esecutive della pena irrogata». Invita quindi il sottosegretario a verificare con maggiore cura le note che gli vengono predisposte dagli uffici del Ministero.

  Franco VAZIO (PD), con l'intento di riportare la calma tra i colleghi, rammenta che i rilievi avanzati dalla Corte costituzionale si concentrano su una specifica disposizione della cosiddetta legge spazzacorrotti, relativa all'applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Precisa che la questione era stata oggetto di valutazione da parte della Commissione giustizia e dello stesso Partito democratico che a suo tempo aveva sollecitato un intervento normativo correttivo della disposizione. Rileva infatti che tale norma appare problematica, considerato che comporta conseguenze detentive per i soggetti che abbiano compiuto il fatto prima dell'entrata in vigore della legge, interferendo anche con le eventuali richieste di accesso ai benefici già avanzate. Ritiene pertanto che, nel dare atto ad alcuni colleghi di aver espresso preoccupazioni in merito all'applicazione della disposizione in questione, occorra ricordare che essa all'epoca è stata approvata sull'onda del giustizialismo del gruppo della Lega. Nell'invitare per il futuro ad una maggiore cautela quando si esaminano disposizioni che incidono sulle pene detentive, con questo spirito prende spunto dall'intervento della collega Bartolozzi, che ha segnalato una specifica criticità della legge n. 3 del 2019.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.
C. 2160 Molinari.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2307 Magi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2019.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 2307 Magi, recante «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Ricorda inoltre che è stato deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere ad un ciclo di audizioni informali, la cui tempistica sarà decisa nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.