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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 maggio 2020
377.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, riferisce che il decreto-legge «Rilancio» – sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione Bilancio – consta di 266 articoli, suddivisi in tredici Capi, e reca misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali. Fa presente, preliminarmente, che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni riconducibili alle competenze della Commissione che sono contenute in diversi Capi dell'articolato, esponendo le medesime per aree tematiche.
  Per quanto concerne la scuola, sono previsti diversi interventi, finalizzati innanzitutto a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato sia dell'anno scolastico 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche e a sostenere le scuole paritarie e il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.
  In particolare, è istituito un Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di 400 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021 (articolo 235), per il finanziamento di misure di contrasto del rischio epidemiologico nelle scuole.
  Al contempo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni per il 2020 per far fronte alle spese aggiuntive necessarie per l'acquisto degli strumenti di sicurezza, l'adeguamento degli spazi fisici per il distanziamento tra gli studenti e le modalità didattiche innovative, oltre che per rafforzare le misure di recupero delle situazioni di svantaggio. Precisa che questi 331 milioni serviranno al finanziamento degli interventi specificati nell'articolo 231. Le Pag. 92risorse devono essere destinate ad interventi specificati: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni (articolo 231, commi 1-5, 9, 10, 11 e 12).
  Sono previsti 39,23 milioni per il 2020 per le scuole statali e paritarie per garantire lo svolgimento degli esami di Stato in condizioni di sicurezza. Le risorse servono per la pulizia degli ambienti scolastici e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 231, commi 6, 7, 8, 10, 11 e 12).
  Il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni è incrementato di 15 milioni per il 2020. Sono stabilite modalità specifiche per la ripartizione delle risorse così da assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (articolo 233, commi 1, 2 e 5).
  Sono stanziati 65 milioni per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie paritarie quali contributi a compensazione della riduzione o del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori fino a 16 anni di età determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (articolo 233, commi 3, 4 e 5).
  È stabilito che le attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) siano svolte con modalità a distanza. Per i medesimi percorsi, è fatta salva la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020, anche qualora non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto. È fatta salva inoltre l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte (articolo 91).
  In materia di edilizia scolastica sono assunte diverse misure finalizzate a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Inoltre è incrementata di 30 milioni per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Specifiche disposizioni riguardano poi gli interventi finanziati con i cosiddetti «mutui BEI» e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative (articolo 232).
  Per quanto concerne gli alunni con disabilità, viene integrata una disposizione già contenuta nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: è previsto che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni individuali – che possono essere in forme domiciliari oppure a distanza o negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi – e che la loro individuazione possa avvenire tramite co-progettazioni con gli enti gestori e riguardare specifici progetti proposti da questi ultimi. I servizi sostitutivi sono svolti con il personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente con i fondi ordinari destinati a questa finalità. È assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti (articolo 109).
  Sono stanziati 10 milioni per il 2020 per il miglioramento del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, e in particolare della porzione dedicata all'istruzione Pag. 93scolastica. Si tratta di rimediare a una lacuna del sistema informativo del Ministero anche per permettere una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare e delle esigenze della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Il sistema consentirà anche di aiutare le istituzioni scolastiche nelle pratiche per la gestione del personale, con un beneficio tangibile per le segreterie amministrative delle scuole. La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società in house del Ministero dell'istruzione (articolo 234).
  Sempre in materia di scuola, è previsto che il numero dei posti disponibili nell'ambito delle procedure di selezione ordinaria e della straordinaria per il reclutamento di docenti di recente bandite sia incrementato di 16.000 unità, equamente ripartite fra le due procedure (articolo 230).
  Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli enti pubblici di ricerca, il decreto-legge prevede anzitutto 62 milioni aggiuntivi per il 2020 per il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. L'incremento deve servire prioritariamente per iniziative di sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza (articolo 236, comma 1). Per il 2020, si prevede inoltre un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 165 milioni e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero dal pagamento del contributo annuale. Per lo stesso anno, è incrementato di 40 milioni il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 236, commi 3 e 4). I dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 possono chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A questo fine, il FFO è incrementato per il 2020 di 15 milioni. Inoltre, il termine per la conclusione della selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato è differito (dal 30 settembre) al 30 novembre 2020 (articolo 236, comma 5). È prevista la possibilità di prorogare la durata degli assegni di ricerca in essere al 9 marzo 2020: parliamo degli assegni corrisposti sia dalle università sia dagli enti pubblici di ricerca. La proroga è per un tempo corrispondente alla sospensione dell'attività di ricerca (articolo 236, comma 6). Inoltre, si prevede che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le procedure di reclutamento già bandite dagli enti pubblici di ricerca possano essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in videoconferenza (articolo 250, comma 5).
  Inoltre, il decreto dispone che l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni dell'AFAM possa effettuarsi anche fuori del sistema Consip (articolo 236, comma 2).
  È posticipata (dal 2021) al 2023 l'applicazione delle penalizzazioni economiche previste per le università statali che non rispettano il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (articolo 236, comma 7). Inoltre, è dettato un criterio nuovo per la modalità di calcolo dell'ammontare massimo di questo fabbisogno. In particolare, si prevede che, nel calcolo dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al FFO (articolo 238, comma 8).
  Si introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede l'autorizzazione all'assunzione, nel Pag. 942021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Per questo, dal 2021 il FFO è incrementato di 200 milioni annui e il FOE è incrementato di 50 milioni annui (articolo 238, commi 1-3). È incrementato anche il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST): per la precisione di 250 milioni per il 2021 e di 300 milioni per il 2022 (articolo 238, comma 4). Il FFO è aumentato di 100 milioni per il 2021 e 200 milioni annui a decorrere dal 2022 (articolo 238, comma 5).
  Per il 2020, si prevede la non applicazione alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle disposizioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico introdotte dalla legge di bilancio 2020 (articolo 238, comma 6). Si prevede inoltre l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico-scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale (articolo 238, comma 7).
  Per quanto riguarda i medici specializzandi e le scuole di specializzazione di area sanitaria, si autorizza l'ulteriore spesa di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024: questo per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (articolo 5).
  Inoltre, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, l'accreditamento concesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'anno accademico 2018/2019 è prorogato anche per l'anno accademico successivo (2019/2020). Le scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale per il 2018/2019 possono ripresentare istanza di accreditamento per il 2019/2020. L'istanza è valutata da un comitato di esperti formato dai componenti del decorso Osservatorio (articolo 237, comma 2).
  È previsto poi che al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina possano partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, con obbligo di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole (articolo 237, comma 3).
  Per quanto concerne cultura e spettacolo, gli interventi del decreto-legge proseguono nello sforzo di fronteggiare i problemi derivati dalla sospensione degli eventi e dei luoghi della cultura e dello spettacolo: a questo fine sono sia rafforzati alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introdotti strumenti nuovi.
  In particolare, è incrementato per il 2020 di 115 milioni la dotazione complessiva dei Fondi introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. È previsto, inoltre, un possibile incremento di 50 milioni per il 2021, mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del MIBACT (articolo 183, comma 1).
  Sono individuati criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, e si prevede che per il 2020 le predette risorse possano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (articolo 183, commi 4, 5 e 6). Al contempo, per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, comma 7).
  Si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di euro 50 milioni per il 2020, Pag. 95finalizzato alla promozione di investimenti e di altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati e, per il 2021, può essere incrementata di 50 milioni mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da Cassa Depositi e prestiti, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (articolo 184).
  Si istituisce il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione 2020 di 210 milioni, destinati al sostegno di musei e altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali le librerie e l'intera filiera dell'editoria. Il Fondo è anche destinato al ristoro delle perdite economiche derivanti per gli interessati dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre, per il 2020 sono stanziati 100 milioni per il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (articolo 183, commi 2 e 3).
  Il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (cosiddetto «Art-bonus») è esteso anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (articolo 183, comma 9).
  Si conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura, già attribuitole per il 2020, e al contempo si stabilisce che la procedura in corso per il conferimento del titolo per il 2021 si intenderà riferita al 2022 (articolo 183, comma 8).
  Si anticipa al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo al 2019, che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 156).
  Per quanto riguarda i lavoratori e le imprese sono previsti diversi interventi specifici.
  Innanzitutto, come misura di sostegno di artisti, interpreti ed esecutori, si dettano misure per accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'IMAIE (dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori). Si dispone, in particolare, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sia quindi ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto ministeriale (articolo 185).
  È prorogato dal 31 maggio al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, cinema, musei, biblioteche, archivi e così via. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (articolo 127, comma 1, lett. a)).
  L'indennità di 600 euro già riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è estesa anche ai mesi di aprile e maggio 2020. La stessa indennità è erogata per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a euro 35.000: si tratta dei titolari di rapporto di lavoro autonomo (articolo 84, commi 10 e 11).Pag. 96
  L'indennità di euro 600 riconosciuta a marzo ai liberi professionisti titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è erogata anche a aprile 2020 (articolo 84, comma 1).
  Nell'ambito dell'estensione dei periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e dei periodi di cassa integrazione in deroga – estensione da 9 a 18 settimane, di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1o settembre e il 31 ottobre 2020 – si prevede che i datori di lavoro dei settori spettacolo dal vivo e delle sale cinematografiche possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1o settembre 2020 (articolo 68, comma 1, lett. a) e articolo 70, comma 1, lett. a).
  A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (tra i quali rientrano teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali) che abbiano ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni e che abbiano subìto nei mesi di riferimento una perdita di fatturato non inferiore al 50 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concesso un credito d'imposta del 60 per cento per le spese di affitto degli immobili in cui si svolge l'attività (articolo 28).
  Abrogando quanto disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si stabilisce poi che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione si applica un credito di imposta del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di euro 60 mila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2020 (articolo 125).
  Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, mentre rimane fermo il versamento dell'acconto, né al versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica anche al settore culturale (articolo 24).
  Con riferimento agli utenti, è prevista l'estensione da 12 a 18 mesi del termine di validità del voucher che, secondo le disposizioni vigenti, l'organizzatore deve emettere, a richiesta dell'interessato, a seguito della cancellazione di spettacoli o eventi culturali. I voucher possono essere emessi fino al 30 settembre 2020 (articolo 183, comma 11). Per il 2020, sono stanziati 10 milioni per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli (articolo 183, comma 10).
  Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020, in parte si introducono nuove misure.
  Innanzitutto è istituito un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, gestito dall'Ufficio per lo sport. Il fondo è alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (articolo 217).
  Modificando quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, il decreto in esame proroga dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Società e Associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche. Il termine di sospensione resta invece fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, impianti Pag. 97sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì – rispettivamente dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020 – al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti sospesi. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (articolo 127, comma 1, lett. a)).
  È prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. È prorogato, inoltre, al 31 luglio 2020 il termine per i versamenti dei canoni: il pagamento è possibile mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili dal mese di luglio (articolo 216, comma 1).
  Per favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possano concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati (articolo 216, comma 2). Si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare, a cura della parte interessata, si presume pari al 50 per cento del canone contrattualmente stabilito (articolo 216, comma 3).
  Con riferimento ai lavoratori sportivi (articolo 98), si prevede innanzitutto che ai titolari di rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, siano già risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di euro 600 riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per aprile e maggio 2020, nel limite di 80 milioni complessivi. Per aprile e maggio 2020 Sport e Salute concede un'indennità di 600 euro, nel limite massimo complessivo di 200 milioni, al verificarsi di determinate condizioni, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP, Società e Associazioni sportive dilettantistiche.
  I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50 mila euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni per il 2020.
  Per gli utenti, si prevede che quanti hanno acquistato abbonamenti per palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa, il gestore può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (articolo 216, comma 4).
  Infine, si conferisce facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Pag. 98CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché di adottare i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021. Al contempo, si introducono disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso che potrebbe scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti (articolo 218).
  Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare, si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020, che ha commisurato l'importo del credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. L'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato (dal 30) al 50 per cento e il tetto di spesa è direttamente fissato in 60 milioni: nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (articolo 186).
  Per il 2020, si prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di 24 milioni (articolo 188). Al contempo, per le testate edite in formato digitale si riconosce un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di 8 milioni (articolo 190). I due crediti di imposta non sono cumulabili con i contributi diretti.
  Inoltre, sempre per il 2020, ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece che dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187). Si prevede un bonus una tantum per gli esercenti le edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di euro 500 per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni (articolo 189).
  Si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale sia effettuata solo al momento del pagamento del saldo (articolo 191).
  Per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, si prevede che la relativa contribuzione figurativa sia accreditata presso l'INPGI (articolo 193). Inoltre, si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione, da parte dell'INPGI, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale necessarie al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria: misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo (articolo 192).
  La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a prorogare dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi (articolo 194).

  Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, stigmatizza Pag. 99l'assenza del rappresentante del Governo dal dibattito sul decreto-legge, che considera di importanza fondamentale rispetto all'emergenza nazionale in corso.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver ricordato al deputato Mollicone che il Governo è informato dei lavori della Commissione e che l'assenza del rappresentante del Governo dalle sedute non costituisce un fatto eccezionale, soprattutto quando la Commissione si riunisce in sede consultiva e in una fase ancora solo istruttoria, assicura che solleciterà il Governo affinché un suo rappresentante segua i lavori della Commissione sul decreto-legge, se possibile fin da oggi.

  Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia che il suo gruppo presenterà diversi emendamenti al decreto-legge in titolo e chiederà di inserire osservazioni nel parere della VII Commissione, con lo scopo di far sì che tutte le misure individuate nelle risoluzioni unitarie approvate dalla Commissione in materia di cultura e spettacolo (8-00073), di università e ricerca (8-00074) e di editoria (8-00075) siano adottate presto. Rileva peraltro con soddisfazione che alcuni indirizzi contenuti nelle predette risoluzioni sono già stati recepiti con il decreto-legge, il che dimostra il valore del contributo dato dalla Commissione – anche con l'apporto del suo gruppo e delle altre forze di opposizione – per l'elaborazione degli interventi da realizzare per il sostegno dei settori di sua competenza.
  Ritiene tuttavia che le misure adottate non siano sufficienti. Rileva in particolare un'evidente insufficienza di risorse per la cultura: non che non ci siano stanziamenti, ma, considerato che il decreto mobilita risorse finanziarie per un importo pari a quello di due manovre finanziarie, si tratta di stanziamenti esigui, e in ogni caso insufficienti alle esigenze. Sottolinea che alcune misure per la cultura previste dal decreto-legge erano state chieste dal suo gruppo, che le aveva sottoposte alla maggioranza nell'ambito della discussione delle risoluzioni già richiamate. Di molte di queste misure rivendica il merito per il suo gruppo, che ha insistito per la loro adozione. Tra queste misure ricorda l'istituzione di un fondo per le emergenze relativo a imprese e istituzioni culturali e di un fondo per la cultura, come pure l'incremento dei fondi per il sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. Sottolinea, tuttavia, che le dotazioni dei fondi suddetti non tengono conto delle spese effettive di queste realtà e non sono sufficienti a garantire la ripresa delle imprese del settore, le cui spese, specialmente quelle per imposte e locazioni, non sono diminuite nei due mesi di chiusura delle attività. A suo avviso, occorrevano stanziamenti per almeno un miliardo, tenuto conto dei costi di realizzazione di un film o di uno spettacolo.
  Con riferimento poi al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – del quale il suo gruppo ha sempre chiesto la riforma, trattandosi di un Fondo sbagliato fin nell'impostazione e nel nome, che dovrebbe servire al finanziamento delle arti in generale – ritiene che le modifiche introdotte dal decreto-legge ai fini dell'attribuzione delle risorse non siano soddisfacenti in quanto favoriscono soprattutto le Fondazioni lirico-sinfoniche, sfavorendo le strutture teatrali minori. Lamenta poi l'iniziale esclusione dai finanziamenti del FUS di moltissimi enti che sono stati riammessi grazie al lavoro svolto dal suo gruppo e che potranno quindi, grazie a questo lavoro, partecipare al riparto.

  Luigi GALLO, presidente, invita il deputato Mollicone a concludere il suo intervento, ricordandogli che il regolamento prevede limiti di tempo per gli interventi.

  Federico MOLLICONE (FDI), pur ritenendo di non aver superato il limite di tempo, acconsente a concludere ed esprime un giudizio complessivamente negativo sul decreto-legge in titolo.

  Valentina APREA (FI) premette di non condividere la scelta di chiamare il provvedimento in esame «decreto rilancio» Pag. 100perché, a suo avviso, le misure da esso recate non consentono alcun rilancio del Paese, ma, al massimo, una sorta di ristoro. Ritiene che il decreto, mancando di una visione in prospettiva, deluda tutte le aspettative riposte nella «fase due», soprattutto se si considera l'entità dei finanziamenti disposti dall'Europa.
  Entrando nel merito delle disposizioni relative alla scuola, sulle quali si concentrerà il suo intervento, rileva che in queste si rifletta la peggiore tradizione amministrativo-burocratica del Ministero dell'istruzione, che non ha perso l'occasione di fare del provvedimento un treno sul quale salire per portare avanti misure di ogni tipo. Sottolinea come, a fronte di 55 miliardi complessivamente stanziati, solo 44 milioni di euro nel 2020 e 600 nel 2021 siano destinati alla scuola, mentre per l'Alitalia – ad esempio – sono previsti finanziamenti per 3 miliardi. Si conferma cioè la disattenzione in cui è tenuta la scuola, penalizzata ancora una volta nei finanziamenti, mentre servirebbero investimenti importanti.
  Anche in merito alla prevista assunzione di docenti la sua posizione è critica: evidenzia che sarebbe opportuno puntare alla qualità della loro formazione piuttosto che alla quantità degli insegnanti. Si dichiara scettica in merito alla possibilità di assicurare la disponibilità dei dispositivi di sicurezza pensati per la riapertura delle scuole a settembre e l'adeguamento degli spazi alle normative di sicurezza: interventi per i quali servirebbero molte più risorse, oltre che un'azione concertata tra il Ministero dell'istruzione e quello dell'interno, per gestire i flussi di alunni e genitori verso le scuole. Si chiede poi se al Ministero si è tenuto conto di quanto costerebbe acquistare mascherine in numero sufficiente per tutti gli alunni e su chi ricadrà la responsabilità dell'applicazione delle misure di sicurezza sanitaria. Teme che tali responsabilità finiranno per ricadere sui dirigenti scolastici, che tanto si stanno adoperando per rendere concretamente possibile l'apertura delle scuole dall'inizio del prossimo anno scolastico, nonostante le indicazioni di un Comitato tecnico-scientifico che detta indirizzi impossibili da rispettare in concreto.
  Associandosi quindi al deputato Mollicone nella doglianza per l'assenza dalla seduta di oggi del rappresentante del Governo, esprime l'opinione che il vertice politico del Ministero dell'istruzione si stia chiudendo in una sorta di autoreferenzialità, assumendo posizioni difensive di fronte alle contestazioni che riceve per scelte che lasciano gli studenti e le famiglie soli e in uno stato di frustrante incertezza.
  Dopo aver sottolineato poi il rischio che molte scuole paritarie non possano riaprire a settembre, a causa della mancanza delle risorse necessarie per garantire il loro servizio scolastico – un servizio che è tutelato dalla Costituzione – conclude rimarcando che il decreto-legge in esame lascia troppi problemi irrisolti, non destina all'istruzione risorse sufficienti e appronta rimedi inadeguati alla gravità della situazione. Preannuncia che in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi chiederà lo svolgimento di audizioni di soggetti selezionati con l'obiettivo di capire quali siano le giuste modalità da seguire per la riapertura delle scuole a settembre.

  Rossano SASSO (LEGA) lamenta la scarsa visibilità dei lavori della Commissione, che non solo svolge i suoi dibattiti in assenza del ministro o di altro rappresentante del Governo, ma deve per di più riunirsi in sedi diverse dalla propria, non sufficientemente attrezzate e senza la partecipazione di tutti i suoi componenti. Preannuncia che il suo gruppo non accetterà più, da questo momento, di vedere limitata la partecipazione dei suoi deputati alle sedute.
  Entrando quindi nel merito del provvedimento, sottolinea l'insufficienza delle risorse con cui si presuppone di poter far fronte alle esigenze di sicurezza richieste per le scuole. Si sofferma in particolare sui costi per l'approvvigionamento di mascherine, che, alla luce del tempo di utilizzo di ciascuna mascherina, stima non inferiori a 1.600 milioni per dieci mesi: Pag. 101costi che teme finiranno per ricadere sulle famiglie. Anche le regole per il distanziamento sociale gli appaiono difficilmente realizzabili nel mondo della scuola, che non ha aule e locali a sufficienza, tanto che oggi la densità di alunni nelle classi è nei fatti superiore a quella prescritta dalla normativa vigente. Ricorda che si discute da anni della necessità di investire per l'edilizia scolastica, senza che si sia mai arrivati alla realizzazione di quelle opere che ora appaiono più che mai urgenti e improcrastinabili. Osserva che per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di distanziamento sarebbero necessari investimenti straordinari per la realizzazione di nuovi locali: investimenti per i quali le risorse previste nel decreto in titolo per la scuola sono insufficienti.

  Luigi GALLO, presidente, con riferimento all'annuncio del deputato Sasso che il suo gruppo non accetterà di vedere limitata la partecipazione dei suoi deputati alle sedute, ricorda a tutti che la limitazione delle presenze dei deputati non è un'imposizione della presidenza, ma un accordo raggiunto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, inteso a garantire, anche sulla scorta delle indicazioni del Presidente della Camera, il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni delle autorità sanitarie per il distanziamento interpersonale. Qualora un gruppo non intenda più uniformarsi all'accordo raggiunto, la presidenza della Commissione non potrà che prenderne atto, fermo restando che, se il numero dei presenti diventa tale da non permettere il distanziamento di sicurezza, la seduta dovrà essere sospesa in attesa di accertare se è disponibile – e in quale giorno – un'aula sufficientemente ampia. Quanto al giudizio circa la presunta scarsa visibilità dei lavori della Commissione, fa presente che il regime di pubblicità di questi lavori è rimasto lo stesso di sempre.

  Federico MOLLICONE (FDI) precisa che il suo precedente intervento in merito all'assenza di un rappresentante del Governo voleva essere a tutela della presidenza e della Commissione.

  Giorgia LATINI (LEGA) rileva una mancanza di visione ad ampio raggio nel decreto-legge. Si sofferma, in particolare, sull'aspetto della riduzione del numero di alunni per classe: era uno dei «cavalli di battaglia» del Movimento 5 Stelle, ma, ora che sarebbe più che mai necessario quale misura di sicurezza sanitaria per tutti gli studenti, di esso non c’è traccia. Ciò di cui il decreto sembra non tenere conto è che per ottenere questa riduzione servirà l'assunzione di un numero di docenti maggiore di quello programmato, oltre che l'adozione di disposizioni che la rendano strutturale. Tuttavia, la normativa vigente – che non consente la formazione di classi con meno di 18 alunni e consente limiti massimi molto alti – si sta imponendo sulle nuove esigenze, tanto che gli uffici scolastici regionali stanno invitando i dirigenti ad effettuare l'accorpamento delle classi con un numero ridotto di studenti. Segnala che in molte scuole, almeno nel suo territorio, si è provveduto alla messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista della normativa antisismica e antincendio anche creando aule nuove più spaziose e accoglienti: aule che rischiano però di rimanere vuote se non si effettuano le assunzioni dei docenti necessari. Ritiene che andrebbe colta l'opportunità dell'emergenza in corso e della necessità di adottare misure di sicurezza per investire su un nuovo modello scolastico a misura più umana, superando la normativa vigente che peraltro viene ancora disattesa nella maggior parte delle scuole.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.