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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2020
408.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE CALABRIA

  Martedì 14 luglio 2020.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

GIUNTA PLENARIA

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Roberto GIACHETTI, presidente, con riferimento al Comitato di verifica per la revisione di schede elettorali relative alla Circoscrizione Calabria, fa presente che sono scaduti i termini previsti dall'articolo 11 del regolamento per la presentazione di memorie e chiarimenti delle parti e che non è pervenuto alcun documento, ad eccezione della comunicazione, di cui ha già dato conto alla Giunta, da parte della candidata Porpiglia, relativa al ricorso dalla stessa presentato. Tale ricorso, peraltro, non ha nessuna attinenza con l'apertura dell'istruttoria relativa all'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria. Riferendo a nome del Comitato, propone alla Giunta di deliberare la contestazione dell'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, con contestuale proclamazione del medesimo deputato nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria. Tale proposta potrà essere approvata da parte della Giunta una volta concluso l'esame della relazione nazionale.

Comunicazione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

  Marco MAGGIONI, coordinatore del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, Pag. 4prenda atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati eletti nella circoscrizione Estero, per i quali non sono comunque pendenti ricorsi che attengono a tale profilo: Mario Alejandro Borghese, Simone Billi, Nicola Carè, Luis Roberto Di San Martino Lorenzato di Ivrea, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Alessandro Fusacchia, Francesca La Marca, Fausto Guilherme Longo, Eugenio Sangregorio, Angela Schirò, Elisa Siragusa e Massimo Ungaro. Propone altresì alla Giunta di prendere atto della eleggibilità dei seguenti deputati eletti in corso di legislatura in elezioni suppletive in collegi uninominali ovvero subentrati ad eletti in collegi plurinominali, per i quali non sono comunque pendenti ricorsi che attengono a tale profilo: Maria Teresa Baldini, Roberto Gualtieri e Sergio Torromino.

  La Giunta concorda.

Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

  Roberto GIACHETTI, presidente, con riferimento al seguito dell'esame della relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, il cui testo è stato distribuito, ricorda, in particolare, che nella seduta dello scorso 30 giugno ha depositato la relazione illustrativa dei ricorsi, esposti e reclami presentati, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, con le motivazioni alla base della proposta di loro archiviazione.
  Ricorda inoltre che nella scorsa seduta ha fornito una illustrazione riepilogativa delle diverse tipologie dei ricorsi nonché le argomentazioni sulle quali si fonda la citata proposta di archiviazione, da poter porre in votazione, come noto, solo dopo che l'Assemblea si fosse definitivamente pronunciata sulla vicenda Cubeddu-Saltamartini. Avendo l'Assemblea approvato nella seduta odierna la proposta della Giunta di convalida dell'elezione dell'on. Cubeddu, pone in votazione, non essendo pervenute richieste di votazione per parti separate, la proposta di archiviazione di tutti i ricorsi, esposti e reclami già illustrati nelle sedute del 30 giugno e del 9 luglio 2020 e riportati nel paragrafo 5 della relazione in titolo, presentati direttamente alla Giunta oppure ad essa trasmessi dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, per le motivazioni ivi rappresentate.

  La Giunta approva all'unanimità.

  Roberto GIACHETTI, presidente, avverte che, prima di passare all'esame dei risultati definitivi della relazione nazionale, occorre concludere la verifica dei poteri della XV circoscrizione Lazio 1, che era stata sospesa in attesa della definizione del ricorso della deputata Saltamartini avverso l'elezione dell'onorevole Cubeddu nel collegio uninominale 12 di tale circoscrizione. A tal proposito ricorda che la Giunta, nella seduta del 9 luglio 2019, aveva rinviato all'esito del suddetto ricorso l'approvazione delle modifiche ai valori dei voti validi per il collegio uninominale 12, nonché per il collegio plurinominale 3 e per la Circoscrizione; conseguentemente era stata rinviata anche l'approvazione delle graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Dà quindi la parola al relatore circoscrizionale, on. Invernizzi.

  Cristian INVERNIZZI (LEGA), relatore per la XV Circoscrizione Lazio 1, fa presente – come precisato nella relazione dell'onorevole Stumpo per l'Assemblea, in conseguenza della decisione dell'Assemblea stessa che ha approvato la proposta di convalida dell'elezione dell'onorevole Cubeddu – che vanno assunti quali cifre elettorali definitive, sia per gli onorevoli Cubeddu e Saltamartini, sia per gli altri candidati del collegio uninominale n. 12 e per le liste collegate, i dati dei voti validi risultanti a seguito della verifica dei verbali sezionali, effettuata in sede di verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta, come riferiti nella Pag. 5seduta della Giunta delle elezioni del 9 luglio 2019. Propone pertanto di approvare le modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati del collegio uninominale 12 e le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste per il collegio plurinominale 3 e per la Circoscrizione, così come riferite nella seduta del 9 luglio 2019. Propone inoltre di approvare le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sempre come risultanti sulla base dei dati illustrati nella seduta del 9 luglio 2019.

  La Giunta approva le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XV Circoscrizione Lazio 1, per il collegio plurinominale 3 e per la Circoscrizione.
  La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

  Roberto GIACHETTI, presidente, precisa che sono state in tal modo definitivamente approvate dalla Giunta le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di tutte le liste presentatesi all'elezione della Camera dei deputati del 4 marzo 2018. Avverte che, nella seduta odierna, in sede di relazione nazionale, devono essere approvate le cifre elettorali nazionali delle liste, delle quali la Giunta ha di fatto già definito i valori, dal momento che per ciascuna lista la cifra elettorale nazionale è pari alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali.
  Dà quindi lettura della relazione nazionale di verifica delle operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi nei collegi i cui esiti sono già stati illustrati nella seduta del 30 giugno 2020, precisando che, essendone stato di distribuito il testo, si soffermerà sulle parti principali della relazione, che sarà comunque riportata integralmente in allegato al resoconto della seduta odierna, corredata dai prospetti numerici e dalle tabelle con i dati elettorali.
  Nelle tabelle pubblicate in allegato, risultanti dall'aggregazione dei dati illustrati dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri delle singole circoscrizioni (ad eccezione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), sono riportati i dati relativi alle operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già condotte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale (di seguito anche indicato come UCN), che ha svolto un ruolo di coordinamento degli Uffici centrali circoscrizionali (di seguito anche indicati come UCC), e che nella presente relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, vengono integralmente ripercorse ai fini della verifica su base nazionale di cui all'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni. In considerazione del ruolo di coordinamento svolto dall'UCN e delle disposizioni degli articoli 83-bis, 84 (che, al comma 4, prevede esplicitamente l'intervento dell'UCN nella risoluzione dei casi di incapienza), 85 e 86 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, nella presente relazione sono verificati anche i casi di plurielezione di un medesimo candidato in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali oppure in due o più collegi plurinominali, risolti dall'UCN ai sensi degli articoli 85 e 86, comma 1, del testo unico, le assegnazioni dei seggi nei collegi plurinominali a norma dell'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e i casi di insufficienza dei candidati di una lista, definita incapiente, risolti ai sensi dell'articolo 84 del testo unico, pertanto – di intesa con i relatori di ciascuna circoscrizione – anche in sede di verifica dei poteri si ritiene opportuno giungere, con la relazione Pag. 6nazionale, all'individuazione dei seggi spettanti alle liste nei singoli collegi plurinominali, verificando sin d'ora l'operato degli UCC in applicazione degli articoli 83-bis e 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, coordinati dall'UCN a norma del citato articolo 84. I singoli Uffici circoscrizionali, operando sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ufficio nazionale, hanno proceduto a norma di legge, e quindi non in posizione subordinata, all'autonoma proclamazione degli eletti. Respingendo i ricorsi, non vi sono ragioni per discostarsi dalle modalità applicative degli articoli 83-bis e 84 seguite dall'UCN e dagli UCC in quanto corrispondenti alla lettera della legge e, per quanto attiene alla soluzione dei casi di incapienza, atte a contemperare nel miglior modo il principio di rappresentatività politica e quello di rappresentanza territoriale.
  Nella tabella 1 sono altresì riportate, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, anche i dati relativi al riepilogo delle schede bianche e delle schede e voti nulli, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti. Il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi (comprensivi dei voti contestati e successivamente assegnati), delle schede bianche e delle schede e voti nulli (comprensivi dei voti contestati e successivamente non assegnati). Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per ciascuna lista (indicate come differenze algebriche UGE-UCN) si dà conto analiticamente nella tabella A. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della verifica dei verbali degli uffici elettorali sezionali di tutte le circoscrizioni nazionali, la Giunta ha constatato che l'errore di attribuzione dei voti del quale si dà conto nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale della circoscrizione Calabria – illustrato nella seduta del 30 giugno u.s. in sede di esame dei ricorsi – consistente nell'inversione dei dati relativi ai voti conseguiti dalle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia in molte sezioni nei diversi collegi della circoscrizione, si è verificato anche in altre circoscrizioni ed ha coinvolto non solo le due liste citate ma tutte le liste facenti parte delle coalizioni composte dalle liste Italia Europa insieme, SVP-PATT, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Civica popolare Lorenzin, Partito democratico (in seguito: coalizione di centrosinistra) e dalle liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni (in seguito: coalizione di centrodestra). A differenza di quanto avvenuto nel caso della Calabria, dove l'Ufficio centrale circoscrizionale ha potuto correggere in tempo l'errore riscontrato nelle cifre elettorali e comunicare le correzioni all'Ufficio centrale nazionale, il quale a sua volta, nella riunione del 20 marzo 2018, ha apportato le conseguenti correzioni alle cifre elettorali nazionali delle liste coinvolte, gli errori riscontrati dagli uffici della Giunta non sono stati rilevati per tempo dagli Uffici centrali circoscrizionali. Anche per tale ragione le cifre elettorali nazionali delle nove liste comprese nelle due coalizioni calcolate dagli uffici della Giunta (UGE) differiscono in modo piuttosto significativo da quelle calcolate dall'Ufficio centrale nazionale (UCN). In particolare, sono state riscontrate inversioni nell'attribuzione dei voti alle liste coalizzate in 955 sezioni elettorali, distribuite in tutte le circoscrizioni elettorali, ad eccezione del Molise. Dall'esame dei verbali sezionali è risultato che, generalmente, l'inversione nell'attribuzione dei voti si è verificata in casi nei quali il verbale non riportava le liste secondo l'ordine stabilito a seguito del sorteggio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede per ciascuna lista un numero d'ordine ufficiale valido nell'intera circoscrizione; gli Uffici centrali circoscrizionali hanno spesso considerato tali verbali come se fossero stati redatti nel rispetto di tali numeri d'ordine ufficiali, assegnando alla lista n. 1 il primo valore, alla n. 2 il secondo e così via, senza rilevare l'imprecisione del verbale sezionale, che non Pag. 7aveva la lista n. 1 al primo posto, la n. 2 al secondo ecc. Si è quindi determinato, in tal modo, un disallineamento tra le liste e il numero di voti spettanti a ciascuna di esse, per cui nei prospetti riassuntivi Excel degli Uffici centrali circoscrizionali (sistema SIAMM predisposto dal Ministero della giustizia) nelle righe corrispondenti ad alcune sezioni i voti di due o più liste sono stati scambiati. Tale circostanza si è verificata generalmente con riferimento ai voti delle liste coalizzate ma occasionalmente anche con riferimento ai voti di liste non collegate in coalizione. Va rilevata la gravità del verificarsi degli errori sopra illustrati e che, al fine di rendere più difficile il loro riprodursi anche in successive tornate elettorali, si debba rappresentare ai ministeri competenti l'opportunità di prevedere sia verbali sezionali e tabelle di scrutinio con l'indicazione prestampata dei nomi delle liste riportati secondo il numero d'ordine ufficiale (cosa che certamente richiederebbe un maggiore sforzo organizzativo e, probabilmente, un aumento dei tempi e dei costi necessari per la predisposizione e distribuzione di verbali e tabelle) sia forme di controllo della congruità e corrispondenza a quanto verbalizzato dei dati immessi nel sistema elettronico di conteggio dei voti (SIAMM), che andrebbe anche integrato con dati attualmente non previsti, come quello degli elettori iscritti in ciascuna sezione.
  Va rilevato infatti come il sistema SIAMM si sia dimostrato uno strumento insoddisfacente con riferimento all'affidabilità dei dati in esso immessi, in quanto consistente in una mera raccolta di dati numerici su fogli di calcolo priva di qualsiasi elemento di controllo sui dati che sono poi utilizzati per calcolare le cifre elettorali di collegio uninominale, di collegio plurinominale, circoscrizionali e nazionali. Oltre alla questione dell'inversione nell'attribuzione dei voti di lista, si sottolineano le seguenti ulteriori tipologie di problemi, con riferimento a ciascuna delle quali è stato verificato dai relatori circoscrizionali nelle loro rispettive relazioni anche più di un caso di incongruità dei dati immessi nel SIAMM: inserimento dei dati di una sezione in luogo di quelli di un'altra sezione; mancata verifica della congruità del numero dei voti validi espressi in una sezione rispetto al numero degli elettori della sezione stessa. La verifica è resa impossibile, nel SIAMM, dal fatto che in tale sistema sono considerati solo i voti validi espressi mentre il numero degli elettori iscritti non viene riportato; duplicazione dei dati relativi a una sezione; duplicazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi, successivamente assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali; attribuzione a candidati non presentatisi in alcuni collegi uninominali e a una lista non presente in un collegio plurinominale dei voti spettanti, secondo i verbali sezionali correttamente compilati, ad altri candidati e liste, ai quali tali voti non sono stati assegnati; mancata uniformità delle cifre elettorali, per cui in diverse circoscrizioni la medesima cifra elettorale, riportata nei vari prospetti allegati ai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali (corrispondenti a fogli di calcolo del sistema SIAMM), ha assunto valori differenti. La mancata uniformità delle cifre elettorali si riscontra anche con riferimento alle cifre elettorali circoscrizionali delle liste comunicate da alcuni Uffici centrali circoscrizionali all'Ufficio centrale nazionale, che sulla base di tali cifre circoscrizionali ha calcolato le cifre elettorali nazionali delle liste. Non sempre le cifre elettorali circoscrizionali comunicate sono corrispondenti alla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale (come dovrebbe essere, essendo la cifra elettorale circoscrizionale di una lista «data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa» a norma dell'articolo 77, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). È opportuno sottolineare ancora una volta, come già rilevato da più di un relatore circoscrizionale, che dai molteplici errori di compilazione dei verbali e delle tabelle di scrutinio si evince che vi è stata una diffusa trascuratezza nel modo in cui si sono svolte le operazioni in un numero non trascurabile di seggi elettorali. Pag. 8L'incompleta o scorretta predisposizione della documentazione può essere giustificata solo in parte dalla novità e dalla complessità della legge elettorale e, quando anche si adottassero misure volte ad agevolare il compito dei componenti dei seggi, dall'esperienza delle elezioni del 4 marzo 2018 emerge con forza l'esigenza di affrontare la questione della preparazione e della selezione dei presidenti di seggio (oltre che degli altri componenti del seggio elettorale). Sarebbe ad ogni modo auspicabile adottare misure volte a rendere più agevole la compilazione della documentazione nei seggi, ad esempio predisponendo verbali e tabelle con l'indicazione prestampata dei nomi delle liste riportati secondo il numero d'ordine ufficiale o anche verbali e tabelle che prevedano l'indicazione separata dei voti al solo candidato unicamente per i candidati di liste collegate in coalizione nei collegi uninominali e non anche per i candidati di una lista singola, visto che in numerosi casi i voti espressi per il candidato non sono stati sommati ai voti della lista e che non vi è alcuna utilità nel tenere distinte le due tipologie di voto posto che, non essendovi una coalizione di liste che appoggia il candidato, non si deve procedere al riparto pro quota dei voti al solo candidato. Infine, con riferimento non alle modalità applicative della legge elettorale ma al suo contenuto, si può affermare che, come già evidenziato nella seduta del 30 giugno 2020 in sede di esame dei ricorsi, dalla prima applicazione della legge elettorale sono emerse criticità connesse alle liste di candidati particolarmente «corte» e alle pluricandidature e al conseguente verificarsi di casi di incapienza di una lista e di ’traslazione’ di seggi tra circoscrizioni o tra collegi plurinominali nella fase delle proclamazioni (nei casi, come si è detto, di incapienza delle liste della circoscrizione o del collegio).
  Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ed ora verificate sulla base dei dati come risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.
  Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente relazione. Sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, vengono innanzitutto determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, come somma dei nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (articolo 83, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e, come somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, il nuovo valore del totale nazionale dei voti validi (articolo 83, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Sulle differenze riscontrate rispetto ai valori delle cifre elettorali nazionali delle liste calcolate dall'UCN si rimanda al paragrafo 1 della relazione; la differenza nel totale nazionale dei voti validi è di 6938 voti in più, determinata in larga misura dal fatto, già evidenziato dai relatori circoscrizionali, che i dati dei voti validi espressi non sono stati immessi nei prospetti elettronici elaborati dagli UCC e non sono stati, di conseguenza, considerati dall'UCN nei calcoli delle cifre elettorali nazionali e del totale dei voti validi (vedi tabella A). Successivamente devono essere determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); occorre a tal fine procedere alla determinazione del nuovo valore corrispondente alle soglie di sbarramento previste dalla legge. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione che hanno superato le soglie di sbarramento sopra illustrate, non considerando in tutti Pag. 9i passaggi successivi le liste che hanno conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale. Le differenze nelle cifre elettorali nazionali delle coalizioni (+2501 per la coalizione di centrodestra e +16319 per la coalizione di centrosinistra) sono determinate sia dalla sopra illustrata emersione di voti non attribuiti dagli UCC in alcune sezioni sia, per la coalizione di centrosinistra, in buona misura dalla corretta attribuzione di voti alla lista Partito democratico, che risultano invece attribuiti dall'UCN, sulla base dei valori comunicati dagli UCC, a liste della coalizione che non hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, come illustrato nel paragrafo 1 della relazione. Si conferma comunque quanto calcolato dall'UCN: partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrodestra tutte e quattro le liste coalizzate, avendo superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento; partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrosinistra le liste Partito democratico e +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, che hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, e SVP-PATT, che ha superato la soglia di sbarramento del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e ha 2 candidati risultati eletti nei collegi uninominali di quella circoscrizione. Successivamente vanno individuate le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi. Anche in questo caso gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN (soglia del 3 per cento per le liste: +208; soglia del 10 per cento per le coalizioni: +694; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di seggi (vedi tabella C). È pertanto confermato: che sono ammesse al riparto dei seggi sia la coalizione di liste del centrodestra sia quella del centrosinistra, che hanno entrambe superato la soglia di sbarramento del 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; che, nell'ambito della coalizione di centrodestra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, mentre non è ammessa la lista Noi con l'Italia-UDC, che non ha superato la medesima soglia; che, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Partito democratico, che ha superato la soglia del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e la lista SVP-PATT, che ha superato la soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), e ha due candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione medesima, mentre non è ammessa la lista +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, che non ha superato la predetta soglia di sbarramento del 3 per cento; che, tra le liste singole, sono ammesse al riparto dei seggi, avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, unicamente le liste Movimento 5 stelle e Liberi e uguali, mentre non sono ammesse tutte le altre liste singole presentatesi poiché non hanno superato la predetta soglia.
  Si procede quindi alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste effettuato dall'UCN (articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) attraverso le operazioni di seguito descritte. Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato Pag. 10dall'UCN, di 21977 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (386) e si ottiene il nuovo quoziente elettorale nazionale, che risulta pari a 80709, con una differenza algebrica di +57 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati – seppure con modifiche rilevanti nel calcolo dei resti – i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla lista Liberi e uguali e un seggio alla coalizione di centrodestra. Resta pertanto confermata l'attribuzione di 151 seggi alla coalizione di centrodestra, di 88 seggi alla coalizione di centrosinistra, di 133 seggi alla lista Movimento 5 stelle e di 14 seggi alla lista Liberi e uguali (vedi tabella D).
  A questo punto occorre procedere al riparto a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse, che hanno superato le soglie di sbarramento sopra descritte (articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal fine si effettuano le seguenti operazioni, volte a verificare le corrispondenti operazioni effettuate dall'UCN. Per la coalizione di centrodestra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 15.129 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (151) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 77.725, con una differenza algebrica di +102 rispetto a quello calcolato dall'UCN nel verbale delle operazioni del 18 marzo 2018 e non aggiornato alla correzione delle cifre elettorali nella circoscrizione Calabria effettuata con il verbale del 20 marzo 2018; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN relativamente all'assegnazione dei seggi a quoziente intero. L'unico seggio residuo che deve essere assegnato con i maggiori resti, che l'UCN ha assegnato alla lista Fratelli d'Italia risulta invece da attribuire alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali (in termini di somma algebrica si riscontrano le seguenti modifiche dei resti: +734 per la lista Lega, che passa da 27858 a 28592; +20166 per la lista Forza Italia, che passa da 6915 a 27081; –20834 per la lista Fratelli d'Italia, che passa da 42893 a 22059. Pertanto la lista che aveva i maggiori resti secondo l'UCN viene ad essere quella con i minori resti, la lista che era seconda nella graduatoria dei resti diventa prima e quella che era ultima diventa seconda). Pertanto il riparto a livello nazionale dei 151 seggi alla coalizione di centrodestra risulta il seguente: 74 seggi alla lista Lega, a fronte di 73 seggi assegnati dall'UCN; 59 seggi alla lista Forza Italia, a conferma del dato UCN; 18 seggi alla lista Fratelli d'Italia, a fronte di un dato UCN pari a 19 seggi (vedi tabella E1).
  Per la coalizione di centrosinistra risulta confermato il riparto a livello nazionale degli 88 seggi effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di 86 seggi alla lista Partito democratico e di 2 seggi alla lista SVP-PATT (vedi tabella E2).
  Avendo verificato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si procede, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ammesse al riparto. A tal fine, per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni: 1) si determina Pag. 11il quoziente elettorale circoscrizionale; 2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista (vedi tabella F1); 3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le divisioni di cui al punto 2) hanno dato le maggiori parti decimali. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'UCN ad eccezione della circoscrizione Toscana, nella quale, in base alle nuove cifre elettorali circoscrizionali, alla coalizione di centrosinistra viene assegnato un seggio con la parte decimale del quoziente che, nei calcoli dell'UCN, veniva assegnato alla lista Movimento 5 stelle. Pertanto, nella circoscrizione Toscana sono attribuiti: 9 seggi, di cui 8 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, alla coalizione di centrosinistra, a fronte di 8 seggi, tutti a quoziente intero, attribuiti dall'UCN; 6 seggi, tutti a quoziente intero, alla lista Movimento 5 stelle, a fronte di 7 seggi, di cui 6 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, attribuiti dall'UCN (vedi tabella F2); 4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, si constata che alla lista Movimento 5 stelle risultano attribuiti 137 seggi nelle circoscrizioni e 133 nel riparto a livello nazionale e alla lista Liberi e uguali 10 seggi nelle circoscrizioni e 14 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la prima lista risulta eccedentaria di 4 seggi e la seconda deficitaria di altrettanti. A ciascuna delle due coalizioni risultano assegnati, sia nelle singole circoscrizioni sia nel riparto a livello nazionale, gli stessi numeri di seggi (151 alla coalizione di centrodestra e 88 a quella di centrosinistra).
  Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza per tutte le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto tra il numero dei seggi loro attribuito in sede di riparto nazionale e nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi. Mentre nel caso delle operazioni svolte dall'UCN sono state individuate una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una coalizione di liste (centrosinistra) e una lista (Liberi e uguali) deficitarie, in base ai dati risultanti dalla verifica si deve effettuare la compensazione di 4 seggi unicamente tra la lista Movimento 5 stelle, eccedentaria, e la lista Liberi e uguali, deficitaria. A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista assegnati alle singole circoscrizioni, che conferma tutte le attribuzioni di seggi effettuate dall'UCN. Non ha infatti rilievo sul risultato finale l'unica differenza sopra illustrata, relativa al seggio assegnato con le parti decimali in Toscana al Movimento 5 stelle dall'UCN e alla coalizione di centrosinistra in base ai dati verificati, poiché tale differenza viene meno grazie all'operazione di compensazione tra la lista eccedentaria Movimento 5 stelle e la coalizione deficitaria del centrosinistra effettuata nel verbale UCN (vedi tabella F6).
  A questo punto si procede alla verifica dell'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, si procede alle seguenti operazioni: si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse alla ripartizione; si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna Pag. 12lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista (vedi tabella G1.1 per il centrodestra e G2.1 per il centrosinistra); i seggi che rimangono ancora da attribuire (indicati per ciascuna circoscrizione nell'ultima colonna delle tabelle G1.1 e G2.1 e, per ciascuna lista nell'ultima riga delle medesime tabelle) sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello di riparto nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, con riferimento alle liste della coalizione di centrosinistra, si constata che viene attribuito loro lo stesso numero di seggi (86 alla lista Partito democratico, tutti a quoziente intero, e 2 alla lista SVP-PATT, di cui 1 con la parte decimale del quoziente) sia nel riparto nazionale sia nelle singole circoscrizioni. Con riferimento alla coalizione di centrodestra si constata invece che alla lista Lega risultano attribuiti 70 seggi nelle circoscrizioni e 74 nel riparto a livello nazionale, alla lista Forza Italia 60 seggi nelle circoscrizioni e 59 nel riparto a livello nazionale e alla lista Fratelli d'Italia 21 seggi nelle circoscrizioni e 18 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista Fratelli d'Italia risulta eccedentaria di 3 seggi, la lista Forza Italia eccedentaria di 1 seggio e la lista Lega deficitaria di 4 seggi. Per le liste della coalizione di centrodestra, a causa della diversa assegnazione del seggio con i maggiori resti a livello di riparto nazionale, di cui al punto 2.2.1) della relazione, la lista Lega (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 73 seggi e non 74) passa dall'essere deficitaria per 3 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la lista Fratelli d'Italia (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 19 seggi e non 18), eccedentaria per 2 seggi secondo i dati dell'UCN, lo diventa di 3 secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni; resta confermato che la lista Forza Italia (alla quale anche nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 59 seggi) risulta eccedentaria per 1 seggio (vedi tabella G1.3 per il centrodestra e G2.3 per il centrosinistra).
  Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza, per la coalizione di liste del centrodestra, tra il numero dei seggi attribuito alle liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi. Al tal fine, si procede in primo luogo attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Fratelli d'Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN, è quella con il maggior numero di seggi eccedentari (2 secondo l'UCN, 3 secondo i dati verificati dalla Giunta); tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente (vedi tabella G1.4.1). In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Fratelli d'Italia nelle circoscrizioni Liguria e Abruzzo e la loro attribuzione alla lista Lega nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate; dal momento che i seggi da sottrarre sono 3 e non 2 come risultante nel verbale delle operazioni svolte dall'UCN, a tali circoscrizioni si aggiunge la circoscrizione Veneto 1, terza in graduatoria, dove pure il seggio va sottratto a Fratelli d'Italia e attribuito alla Lega, che non ha nemmeno in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente utilizzata (vedi tabella G1.5). Si procede alla medesima operazione tra le liste Forza Italia e Lega e resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione del seggio alla lista Forza Italia nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e la sua attribuzione alla lista Lega nella stessa circoscrizione, nella quale tale Pag. 13lista ha la parte decimale del quoziente non utilizzata (vedi tabella G1.5). A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna lista della coalizione assegnati alle singole circoscrizioni, che differisce dalle attribuzioni effettuate dall'UCN per la diversa assegnazione sopra illustrata di un seggio nella circoscrizione Veneto 1 alla lista Lega invece che alla lista Fratelli d'Italia (vedi tabella G1.6). Poiché per la coalizione di centrosinistra vi è corrispondenza tra il numero dei seggi attribuito alle due liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, non occorre, per tale coalizione, procedere ad alcuna operazione di compensazione. In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste, singole o collegate in coalizione, ammesse al riparto (vedi tabella H), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si è presentato uno scostamento rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni poiché risulta che un seggio, attribuito dall'UCN alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, spetta invece alla lista Lega.
  L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che ogni Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 (relative al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione di competenza), proceda all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, attraverso le operazioni di seguito descritte e verificate nella presente relazione. Nelle circoscrizioni che comprendono un unico collegio plurinominale (Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige) l'assegnazione dei seggi è la stessa effettuata a norma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di cui al paragrafo 2.7 della relazione. A tale fine per ogni collegio plurinominale si procede attraverso le seguenti operazioni: si determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste (vedi tabella I) per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso; si divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC si constata che: nelle circoscrizioni Piemonte 1, Piemonte 2, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 3, Lombardia 4, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio 1, Lazio 2, Abruzzo, Campania 1, Campania 2, Calabria, Sicilia 1, Sicilia 2 e Sardegna si confermano i seggi attribuiti a quoziente intero a tutte le liste in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione; nella circoscrizione Liguria, nel collegio plurinominale 2 alla lista Lega è attribuito un seggio a quoziente intero che l'UCC le attribuisce con la parte decimale del quoziente; nella circoscrizione Puglia, nel collegio plurinominale 4 alla lista Movimento 5 stelle sono attribuiti 2 seggi a quoziente intero mentre l'UCC ne attribuisce 3. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti. Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC (relativamente alle sole circoscrizioni con almeno due collegi plurinominali) si constata che: nelle circoscrizioni Piemonte 1, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 4, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio 1, Lazio 2, Abruzzo, Campania 2, Sicilia 1, Sicilia 2 e Sardegna si confermano i seggi attribuiti con le maggiori parti decimali del quoziente a tutte le liste in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione; nella circoscrizione Piemonte 2, un seggio nel collegio plurinominale 2 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Fratelli d'Italia; nella circoscrizione Lombardia 3, un seggio Pag. 14nel collegio plurinominale 1 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Lega risulta da attribuire alla lista Movimento 5 stelle; nella circoscrizione Liguria, il seggio che nel collegio plurinominale 2 l'UCC attribuisce alla lista Lega con la parte decimale del quoziente le è invece attribuito, in base ai dati verificati, a quoziente intero; nella circoscrizione Campania 1, un seggio nel collegio plurinominale 3 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire, in base ai dati verificati, alla lista Forza Italia; nella circoscrizione Puglia si riscontrano le seguenti differenze rispetto al verbale UCC: a) nel collegio plurinominale 2 un seggio attribuito con la parte decimale del quoziente dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia spetta invece alla lista Forza Italia; b) nel collegio plurinominale 3 un seggio attribuito con la parte decimale del quoziente dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia spetta invece alla lista Forza Italia; c) nel collegio plurinominale 4 il seggio che l'UCC attribuisce alla lista Movimento 5 stelle a quoziente intero le spetta invece, in base ai dati verificati, con la parte decimale del quoziente; nella circoscrizione Calabria, un seggio nel collegio plurinominale 2 che secondo il verbale delle operazioni dell'UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Lega. Si segnala che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Movimento 5 stelle dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto assegnare alla lista Lega un seggio con la parte decimale del quoziente anche nel collegio plurinominale 2, in tal modo la lista Lega avrebbe ricevuto un seggio con la parte decimale sia nel collegio plurinominale 1 sia nel collegio plurinominale 2. Successivamente si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione a norma del citato articolo 83, di cui al paragrafo 2.7 della relazione (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). Nelle sole circoscrizioni Piemonte 1 e Abruzzo il numero di seggi attribuito alle liste a livello circoscrizionale corrisponde al numero di seggi attribuito nei singoli collegi plurinominali; per tutte le altre circoscrizioni aventi più di un collegio plurinominale si deve procedere alle operazioni di compensazione tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie, che in alcune circoscrizioni sono le stesse individuate dagli UCC mentre in altre sono diverse.
  Avendo dunque verificato che, per tutte le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominale ad eccezione di Piemonte 1 e Abruzzo, non vi è corrispondenza tra i seggi assegnati alle liste nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelli assegnati nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 83-bis, si procede, come previsto dal medesimo articolo 83-bis, alle operazioni di compensazione tra le liste che nella ripartizione per collegi hanno ricevuto seggi in eccesso rispetto a quelli loro spettanti a livello circoscrizionale e quelle che hanno ricevuto seggi in difetto.
  A tal fine, per ciascuna circoscrizione, si determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; si sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo si assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.
  A seguito delle operazioni di compensazione si ottengono i riepiloghi definitivi dei seggi di ciascuna lista assegnati nei Pag. 15collegi plurinominali delle singole circoscrizioni (vedi tabelle L5), riassunti, per tutte le circoscrizioni, nella tabella M, dalla quale si evince che in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si sono presentati i seguenti scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni: un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, spetta invece alla lista Lega (differenza già riscontrata in sede di riparto dei seggi a livello circoscrizionale); un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, spetta invece alla medesima lista nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione.
  Sulla base dei seggi assegnati alle liste nei collegi plurinominali riassunti nella tabella M sono individuati i candidati da eleggere, secondo l'ordine di presentazione in lista, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Vi sono alcuni candidati che risultano eletti in più di un collegio plurinominale oppure in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali. Bisogna risolvere questi casi di plurielezione tenendo conto che: ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, secondo il quale il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale; un candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale va proclamato, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale; ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.
  Si osserva che i candidati da eleggere individuati, anche a seguito della risoluzione dei casi di plurielezione in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali, coincidono con quelli individuati nei verbali delle operazioni dell'UCN e degli UCC, con le seguenti eccezioni: in conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con la parte decimale del quoziente nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1, risulta da proclamare il candidato Giuseppe Paolin della lista Lega in luogo del candidato Luca De Carlo della lista Fratelli d'Italia, proclamato dall'UCC del Veneto 1; in conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con la parte decimale del quoziente alla lista Lega nella circoscrizione Calabria, il candidato Domenico Furgiuele, proclamato dall'UCC Calabria nel collegio plurinominale 1, risulta da proclamare nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione.
  Dopo avere individuato i candidati da sostituire a quelli eletti nei collegi uninominali restano da risolvere le plurielezioni riguardanti quei candidati che risultano eletti in più di un collegio plurinominale. A norma del sopra citato articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ogni candidato plurieletto deve essere proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale e, a norma dell'articolo 86 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, essere sostituiti negli altri collegi plurinominali dai candidati che non risultano eletti in collegi uninominali e che li seguono in ordine di lista.
  Si osserva che le risoluzioni dei casi di elezione in più di un collegio plurinominale non comportano alcuna variazione nell'individuazione dei candidati da eleggere effettuata dagli UCC e dall'UCN, nonostante: nel verbale dell'UCC della circoscrizione Toscana le cifre elettorali percentuali Pag. 16delle liste nel collegio plurinominale 3 risultano palesemente errate, in quanto verosimilmente calcolate in percentuale rispetto al totale dei voti validi di un altro collegio plurinominale (le percentuali sono prossime a quelle che si ottengono utilizzando il totale dei voti validi del collegio 4); la loro somma infatti corrisponde a oltre il 120 per cento dei voti validi del collegio plurinominale 3; nel verbale dell'UCN la candidata Saltamartini della lista Lega nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Lazio 1 è erroneamente individuata quale subentrante al candidato Zicchieri; infatti la candidata Saltamartini precede, e non segue, Zicchieri nell'ordine di presentazione nella lista. Resta comunque fermo che, in esito alla soluzione delle plurielezioni, il seggio in tale collegio è attribuito alla candidata Sara De Angelis.
  Dopo avere risolto le plurielezioni si constata che vi sono i seguenti casi nei quali le liste risultano incapienti, vale a dire non hanno nei collegi plurinominali un numero di candidati sufficiente rispetto ai seggi assegnati: lista Lega, circoscrizione Liguria: resta da assegnare un seggio nel collegio plurinominale 1; lista Movimento 5 stelle, circoscrizione Campania 1: restano da assegnare 3 seggi nel collegio plurinominale 1; lista Movimento 5 stelle, circoscrizione Sicilia 2: restano da assegnare 3 seggi, dei quali uno nel collegio plurinominale 1, uno nel collegio plurinominale 2 e uno nel collegio plurinominale 3.
  Per individuare i candidati da eleggere si procede secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dispone che qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si assegnano i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata. Con riferimento alla circoscrizione Liguria, collegio plurinominale 1, il candidato da eleggere per la lista Lega può essere individuato nell'unico altro collegio plurinominale della circoscrizione (collegio plurinominale 2) ed è Lorenzo Viviani; con riferimento alla circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 1, i 3 candidati da eleggere per la lista Movimento 5 stelle non possono essere individuati negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, poiché tutti i candidati di tali collegi risultano già eletti; con riferimento alla circoscrizione Sicilia 2, collegi plurinominali 1, 2 e 3, i 3 candidati (uno per ciascun collegio) da eleggere per la lista Movimento 5 stelle non possono essere individuati nell'ambito della circoscrizione, che non ha altri collegi plurinominali.
  Si passa quindi all'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede che qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti. Con riferimento ai casi di incapienza della lista Movimento 5 stelle non risolti, si constata che non è possibile individuare alcun candidato da eleggere tra i candidati nei collegi uninominali delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 del Movimento 5 stelle poiché tutti tali candidati risultano già eletti, come verificato già dalla Giunta in occasione dell'esame delle relazioni circoscrizionali per la parte uninominale.
  Si passa quindi all'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede che qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, va individuata la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, nella quale si provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2; qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo Pag. 17l'ordine decrescente. L'articolo non dispone se, una volta individuata la circoscrizione, tutti i seggi da assegnare vadano assegnati in tale circoscrizione oppure se si debba assegnare un seggio nella prima circoscrizione individuata per passare poi ad assegnarne uno nella seconda e così via; l'Ufficio elettorale centrale nazionale, al quale la legge demanda il compito di individuare le circoscrizioni, ha operato in quest'ultimo senso. Respingendo i ricorsi, la Giunta ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte dell'UCN, dalla quale non è quindi opportuno discostarsi; tra l'altro se si adottasse il criterio di attribuire tutti i seggi nella prima circoscrizione individuata, tale circoscrizione potrebbe a sua volta trovarsi nelle stesse condizioni delle circoscrizioni incapienti in caso di subentri in corso di legislatura. Pertanto per individuare le circoscrizioni nelle quali vanno trovati i candidati da eleggere per la lista Movimento 5 stelle, che non è stato possibile individuare nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2, si procede a compilare la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali, non utilizzate e già utilizzate, ordinate in ordine decrescente. Resta confermato che le sei circoscrizioni nelle quali assegnare i seggi sono, nell'ordine: Campania 2; Piemonte 2; Calabria; Molise; Toscana; Lazio 1. Non essendo stato possibile individuare alcun candidato nella circoscrizione Molise si ricorre alla circoscrizione settima in graduatoria, la Puglia. Le graduatorie dei collegi plurinominali di tutte le sopra riportate circoscrizioni confermano i calcoli del verbale UCN, ad eccezione della circoscrizione Puglia dove, per la diversa attribuzione di un seggio illustrata nel paragrafo 3.1 della relazione, l'UCN considera non utilizzata la parte decimale del quoziente nel collegio 4; tale minimo scostamento non inficia in alcun modo l'individuazione dei candidati da eleggere, che è la stessa sia per l'UCN sia secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni.
  Avendo risolto i casi di plurielezione e di incapienza si ottiene l'elenco dei candidati da eleggere, per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio plurinominale, integrato dall'indicazione dei deputati subentrati nel corso della legislatura. Sui ricorsi, ampiamente descritti nel paragrafo 5 della relazione, si rimanda a quanto esposto nelle sedute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020.
  In conclusione, propone alla Giunta:
   a) di approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate nella tabella A allegata alla relazione;
   b) di prendere atto che, in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale e nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni, risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali, con le seguenti eccezioni: un seggio attribuito alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, deve essere invece attribuito alla lista Lega; un seggio attribuito alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria deve essere invece attribuito alla medesima lista nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione;
   c) non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, di proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati in carica proclamati eletti in tutti i collegi plurinominali, oppure proclamati successivamente nel corso della legislatura, indicati nel paragrafo 4.4 della relazione;
   d) di dichiarare contestata sia l'elezione del deputato Luca De Carlo, candidato della lista Fratelli d'Italia, nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1, con la conseguente proclamazione, al suo posto, del candidato Giuseppe Paolin, candidato della lista Lega sia l'elezione del deputato Domenico Furgiuele, candidato della lista Lega, nel collegio Pag. 18plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, con la conseguente proclamazione del medesimo deputato nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

  La Giunta approva all'unanimità.

  Roberto GIACHETTI, presidente, fa presente che, con l'approvazione della relazione nazionale, si è praticamente conclusa la verifica dei poteri nelle circoscrizioni nazionali relativa all'elezione della Camera dei deputati del 4 marzo 2018. Avverte che anche la verifica dei poteri nella circoscrizione Estero è prossima a concludersi, rimanendo ancora da definire unicamente un ricorso, in relazione al quale è stato istituito un comitato di verifica che ha terminato i suoi lavori e riferito alla Giunta nella scorsa seduta del 9 luglio. Si ricollega quindi alle considerazioni già svolte sulle numerose criticità emerse in relazione alle leggi elettorali sia per le circoscrizioni nazionali sia per la circoscrizione Estero e alle loro modalità applicative, nonché sulle evidenti carenze organizzative nelle operazioni di scrutinio dei voti espressi dagli italiani residenti all'estero e nella custodia delle schede votate da parte degli uffici giudiziari. Rinnova l'auspicio affinché la Giunta predisponga un documento condiviso riassuntivo di tutte le problematiche emerse legate tanto alle leggi elettorali, anche in vista di prossime modifiche.
  Si riserva pertanto di convocare la Giunta, verosimilmente martedì 28 luglio 2020, per la conclusione della verifica dei poteri anche nella circoscrizione Estero.
  Ricorda infine che le sedute pubbliche per la contestazione dell'elezione dei deputati Di Carlo e Furgiuele saranno convocate martedì 4 agosto, rispettivamente alle ore 10,30 e alle 11,30.

  La seduta termina alle 15.15.

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