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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2021
563.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL n. 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina PATELLI (LEGA), relatrice, premesso che il suo gruppo aveva sollecitato più volte il problema, in Commissione giustizia, nei mesi scorsi, senza ricevere risposta dal precedente Governo e dal ministro Bonafede, in particolare, esprime soddisfazione per il fatto che la nuova ministra della giustizia, Cartabia, e il sottosegretario Sisto se ne sono fatti invece carico, promuovendo il provvedimento in esame.
  Ritiene che il testo in esame non sia il migliore possibile, in quanto la scelta del doppio orale non garantisce lo stesso grado di selezione consentita dall'esame scritto; tuttavia, la soluzione individuata consente agli iscritti di non saltare l'annualità.
  In considerazione della fase emergenziale in corso, ritiene che si dovrebbe chiedere alla Ministra della giustizia di intraprendere un'azione di persuasione morale autorevole affinché le commissioni e le sottocommissioni d'esame – si riferisce, in particolare, alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 4 – siano responsabilizzate a fare in modo che l'esame di Stato non si trasformi in una maxi-sanatoria.
  Dopo aver riferito che nelle scorse settimane e nei mesi scorsi, molti componenti del suo gruppo, in particolare il deputato Toccalini, si sono fatti portatori degli interessi dei praticanti avvocati, riconosce al Governo il merito di affrontare con responsabilità e pragmatismo le difficoltà di questa stagione.
  Passando al contenuto del decreto-legge in esame, ricorda che esso reca disposizioni urgenti per rendere possibile lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, nell'attuale contesto di recrudescenza della pandemia e Pag. 68che è stato già esaminato dal Senato, che lo ha approvato con modificazioni. Precisa che il decreto introduce una disciplina sullo svolgimento delle prove di esame derogatoria rispetto a quella prevista per i tempi ordinari.
  In particolare, l'articolo 1 individua la normativa di riferimento per l'espletamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020, rinviando per quanto non previsto dal decreto in titolo alla disciplina ordinaria.
  L'articolo 2 reca la disciplina specifica per la sessione d'esame 2020, stabilendo che l'esame non preveda prove scritte, ma si articoli in due prove orali. I candidati sono chiamati a sostenere, al posto della prova scritta, un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, preliminare rispetto alla «canonica» prova orale, consistente nella risoluzione di una questione di carattere pratico-applicativo. La seconda prova orale ha ad oggetto cinque materie giuridiche, oltre a questioni di ordinamento forense e su diritti e doveri degli avvocati. Ambedue le prove sono pubbliche.
  L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame. Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile, è incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, i cui componenti sono ridotti da 5 a 3. Possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, anche i magistrati militari e – e questo è l'aspetto di diretto interesse della Commissione – i ricercatori universitari a tempo determinato. Nel regime ordinario, infatti, non è prevista la presenza tra i componenti delle commissioni dei ricercatori universitari a tempo determinato, ma solo – per quanto riguarda il personale universitario – i professori universitari e i ricercatori confermati in materie giuridiche. In deroga alla disciplina vigente, stante la necessità di esaminare un maggior numero di candidati, si prevede che le sottocommissioni siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti (in luogo dei 5 previsti, di regola). Di questi, due membri effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo ufficiale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; un membro effettivo e un supplente sono individuati tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori a tempo determinato in materie giuridiche. Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato.
  L'articolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni, prevedendo l'obbligatoria presenza presso la sede d'esame del candidato e del segretario. Per la prima prova orale è previsto l'obbligatorio collegamento da remoto della Commissione. Nella seconda prova orale, invece, la modalità di partecipazione della Commissione da remoto è facoltativa.
  L'articolo 5 detta disposizioni sulla verbalizzazione della prova d'esame.
  L'articolo 6 disciplina i compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni.
  L'articolo 7 provvede alla copertura degli oneri finanziari del provvedimento.
  L'articolo 8 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Paola FRASSINETTI (FDI) auspica che le modalità di svolgimento dell'esame da avvocato individuate dal provvedimento in esame siano stabilizzate a regime: ciò soprattutto in considerazione della scarsa attendibilità della prova scritta, che, negli anni, ha dimostrato di poter essere superata dai candidati con espedienti e di non essere quindi né seria né selettiva. Ricorda che, fino alla riforma Castelli, il tasso di successo nello svolgimento della prova scritta era del 5 per cento al Nord e di circa il 90 per cento nel Mezzogiorno d'Italia, con la conseguenza che molti candidati si trasferivano in altre regioni per avere più chance di superare l'esame. Peraltro, l'esame scritto comportava tempi molto lunghi per la sua correzione, con effetti pregiudizievoli per l'avvio della carriera degli aspiranti avvocati. Pag. 69 Conclude preannunciando, che nonostante siano individuabili criticità nella composizione delle sottocommissioni definita dal testo in esame, il suo voto sulla proposta della relatrice sarà favorevole.

  Valentina APREA (FI), premesso di condividere le considerazioni della relatrice, preannuncia il voto favorevole.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole, ritenendo che il decreto-legge in esame realizzi un soddisfacente equilibrio tra esigenze di rigore ed esigenze di celerità.

  Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole, ritenendo che il provvedimento abbia individuato una buona soluzione di compromesso tra l'esigenza di un esame credibile e quella di procedere rapidamente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.